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Il diritto del lavoro




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Il diritto del lavoro


Il diritto del lavoro L'attività lavorativa, di qualsiasi genere essa sia,
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Il diritto del lavoro




L'attività lavorativa, di qualsiasi genere essa sia, costituisce lo strumento principale mediante il quale chi non dispone di capitali propri (la maggioranza delle persone, dunque) ottiene il denaro di cui ha bisogno allo scopo di procurarsi i mezzi di sussistenza. La retribuzione non è quindi solo il corrispettivo di un'attività lavorativa, ma ha anche finalità etico sociali, come del resto afferma l'art.36 della Costituzione, il quale - oltre a riconoscere il diritto del lavoratore di ricevere un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto - stabilisce anche il principio che la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ciò rende di immediata comprensione l'estrema importanza sociale del fenomeno lavoro. Del resto la Costituzione, a somiglianza di molte costituzioni temporanee, colloca il lavoro al centro della società (art.1 e 4 Cost.).

L'attività lavorativa può essere invece svolta da una persona in modo autonomo, cioè senza vincoli di dipendenza e a proprio rischio. In tal caso essa prende il nome di lavoro autonomo ed è disciplinata dalle norme (di diritto privato) sul contratto d'opera.

L'attività lavorativa, infine, può essere svolta da una persona alle dipendenze e sotto la direzione di un'altra persona privata: in tal caso prende il nome di lavoro subordinato. Esso consiste nell'erogazione da parte di una persona (detta lavoratore subordinato) delle proprie energie lavorative a favore di un'altra persona (detta datore di lavoro) in cambio di una retribuzione in denaro.


L'attività lavorativa può essere svolta alle dipendenze dello stato o di un altro ente pubblico: in tal caso essa è disciplinata dalle norme del pubblico impiego.

Il lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo in quanto il lavoratore subordinato è in condizioni appunto di subordinazione rispetto al datore di lavoro, cioè esegue la sua prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di quest'ultimo. Vi è subordinazione quando sono presenti i seguenti due elementi indicatori fondamentali:

gli strumenti produttivi e le materie prime sono forniti dal datore di lavoro;

il datore ha il potere di organizzare il lavoro di ciascun dipendente e di coordinarlo con quello degli altri dipendenti, correlativamente il lavoratore è sottoposto al potere di organizzazione economica del datore. In altre parole, il rischio economico derivante dall'organizzazione dei mezzi di produzione grava solo sul datore.

Molto frequentemente tanto un operaio quanto un impiegato devono eseguire il proprio lavoro secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro e dai suoi ausiliari.

Il lavoro subordinato è un fenomeno della massima importanza sociale ed economica per varie ragioni. Anzitutto costituisce il rapporto sociale principale per mezzo del quale viene prodotta la ricchezza. Oltre a ciò,  costituisce lo strumento principale mediante il quale chi non dispone di capitali propri può ottenere il denaro di cui ha bisogno allo scopo di procurarsi i mezzi di sussistenza. A ciò va aggiunto che il lavoro subordinato impegna al massimo la persona e il tempo del lavoratore e ne limita fortemente l'autonomia: può pertanto costituire un significativo fattore di turbamento per l'esercizio dei suoi diritti di uomo e cittadino.


La disciplina costituzionale del lavoro subordinato

La Costituzione, dedicando ampio spazio alla determinazione dei principi fondamentali del diritto del lavoro, detta un insieme di norme che riveste una grande importanza.

La politica economica e la legislazione devono «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese» (art. 3 c. 2 Cost.). Ne consegue che i diritti spettanti al lavoratore come uomo e come cittadino non devono subire influenze negative dovute a tale sua condizione: pertanto la legislazione dev'essere tale da offrirgli quella particolare protezione indispensabile per esercitare i suoi diritti della personalità e i suoi diritti politici e sindacali anche all'interno dei luoghi di lavoro. Le principali attuazioni concrete di questa regola nella legislazione ordinaria sono costituite dalla legge 604/1966 sui licenziamenti e dalla legge 300/1970, nota come statuto dei lavoratori.


Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro; correlativamente la politica economica realizzata dal governo e la legislazione approvata dal parlamento devono creare «le condizioni che rendono effettivo questo diritto» (art. 36 c. 1 Cost.).


La retribuzione che il lavoratore subordinato riceve dev'essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, e in ogni caso sufficiente per assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 c. 1 Cost.); anche sotto questo aspetto la protezione del lavoratore si realizza imponendo numerosi limiti all'autonomia privata delle parti.


L'uomo e la donna devono ricevere, a parità di lavoro, lo stesso trattamento, in particolare la stessa retribuzione (art. 37 c. 1 Cost.). La principale attuazione concreta di questa regola nella legislazione ordinaria è costituita dalla legge 903/1977 sulla parità tra uomo e donna nei luoghi di lavoro.




I lavoratori sono liberi di organizzarsi in sindacati e i sindacati sono liberi di svolgere le loro attività, senza subire controlli né da parte dei datori di lavoro, né da parte dell'autorità pubblica (art. 39 Cost.).


Lo sciopero è un diritto e può essere esercitato liberamente (art. 40 Cost.).


La legislazione deve offrire una particolare protezione ad alcune categorie che si trovano in determinate condizioni di debolezza, quali le lavoratrici madri (art. 37 c. 1 Cost.), i minorenni (art. 37 c. 2 e 3 Cost.), gli inabili al lavoro e i minorati fisici e psichici, oggi comunemente detti handicappati (art. 38 c. 1 e 3 Cost.).


La legislazione deve prevedere e assicurare, mediante «organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38 c. 4 Cost.), mezzi adeguati alle esigenze di vita per coloro i quali hanno perso in tutto o in parte, definitivamente o temporaneamente, la propria capacità lavorativa a causa di «infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (art. 38 c. 2 Cost.). Le moltissime leggi ordinarie in materia contengono una disciplina estremamente ampia, varia, multiforme che costituisce il diritto previdenziale.



Il contenuto del diritto del lavoro

È proprio in funzione del lavoro subordinato nell'impresa, a causa della sua fondamentale importanza sociale ed economica, che si è venuta man mano costruendo nel corso degli ultimi due secoli una disciplina legale assai ampia e analitica, che costituisce una branca autonoma del diritto e prende il nome di diritto del lavoro. La sua disciplina trova collocazione in molte fonti diverse: la Costituzione, le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, il codice civile, le numerose leggi speciali, i contratti collettivi di lavoro.

Il diritto del lavoro viene abitualmente diviso in diversi settori.

Il diritto sindacale disciplina l'attività dei sindacati dei lavoratori: in particolare disciplina la contrattazione (i contratti collettivi) e le forme di lotta (lo sciopero).

Il diritto privato del lavoro regola il rapporto individuale di lavoro, intercorrente tra il singolo lavoratore, disciplina l'assunzione del lavoratore, determina quali sono le obbligazioni reciproche delle parti e secondo quali regole il rapporto si estingue.

La legislazione sociale disciplina varie forme di tutela pubblica dei lavoratori e ha a oggetto principalmente:

la tutela del lavoro femminile e del lavoro minorile;

la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori;

la tutela dei lavoratori che si trovano in situazioni quali malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia, disoccupazione; quest'ultimo insieme di norme prende comunemente il nome di diritto previdenziale.


I sindacati

I sindacati sono associazioni di lavoratori, che perseguono lo scopo di difenderne i diritti e di promuoverne gli interessi. Sono associazioni di diritto privato, non riconosciute dall'autorità amministrativa, e quindi dotate di un'autonomia patrimoniale imperfetta.

L'art. 39 c. 1 della Costituzione stabilisce che in Italia «l'organizzazione sindacale è libera»: ciò significa che chiunque può costituire un'organizzazione sindacale, che chiunque è libero di aderire o meno a un'organizzazione sindacale, che qualsiasi organizzazione sindacale può agire per tutela degli interessi dei lavoratori che l'hanno costituita. L'art. 39 stabilisce poi che «ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge»: suo presupposto è che essi abbiano «un ordinamento interno a base democratica» (art. 39 c. 3 Cost.); sua conseguenza è che essi possono costituire rappresentanze unitarie, composte in modo proporzionale ai loro iscritti, che stipulano contratti collettivi aventi «efficacia obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce» (art. 39 c. 4 Cost.).





I contratti collettivi

I contratti collettivi sono stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori da un lato e le organizzazioni dei datori di lavoro oppure un singolo datore di lavoro dall'altro lato. Essi anzitutto determinano i diritti e gli obblighi reciproci delle organizzazioni stipulati, inoltre, e soprattutto, hanno la funzione di stabilire le regole che disciplinano ciascun singolo rapporto individuale di lavoro, in aggiunta o in sostituzione alle norme di legge.


Il contenuto dei contratti collettivi consiste di solito in:

una parte obbligatoria, ove vengono stabiliti i diritti e gli obblighi reciproci delle organizzazioni stipulanti;

una parte normativa, ove vengono stabilite tutte le regole alle quali si devono uniformare i contratti individuali di lavoro. Quest'ultima, a sua volta, contiene:

una parte economica, ove vengono stabilite tutte le regole riguardanti la retribuzione e le sue maggiorazioni e integrazioni;

una parte normativa in senso stretto, ove vengono disciplinati i diritti dei lavoratori aventi carattere non immediatamente patrimoniale, come l'orario, le ferie, la progressione della carriera lavorativa ecc.

I contratti collettivi hanno efficacia obbligatoria solo per gli iscritti ai sindacati che li hanno stipulati. Nella prassi, tuttavia, si può ormai dire che i contratti collettivi hanno, almeno in parte, efficacia obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti al settore per il quale sono stati stipulati


Lo sciopero

Lo sciopero è il principale strumento di cui dispongono i lavoratori subordinati per la difesa dei propri diritti e la promozione dei propri interessi. Consiste nell'astensione dal lavoro collettiva e organizzata, volta allo scopo di sostenere determinati interessi e rivendicazioni, di carattere sia sindacale sia politico.

Lo sciopero con finalità politiche ha un limite, precisato dalla corte costituzionale: non può essere diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale esistente.

Si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione (art. 40), sicché gli scioperanti non devono subire per via dello sciopero alcuna conseguenza negativa, tranne quella di perdere il diritto alla retribuzione per il tempo in cui hanno scioperato. In particolare, qualificare lo sciopero come diritto dei lavoratori subordinati significa in primo luogo stabilire che esso non costituisce un inadempimento contrattuale: pertanto non può costituire un valido fondamento in base al quale irrogare sanzioni disciplinari o licenziare; significa in secondo luogo che esso non costituisce un reato: pertanto qualsiasi incriminazione penale dello sciopero sarebbe costituzionalmente illegittima.



La retribuzione

Il principale obbligo del datore di lavoro consiste nel pagamento della retribuzione pattuita tra le parti.

Spesso il suo ammontare viene determinato in modo indiretto, facendo riferimento alla retribuzione prevista per quella certa qualifica dai contratti collettivi. Essa deve essere comunque sufficiente allo scopo di assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 c. 1 Cost.). Secondo l'interpretazione costantemente affermatasi a partire dagli anni Cinquanta, è considerata "sufficiente" la retribuzione corrispondente ai minimi previsti dai contratti collettivi. In questo modo la giurisprudenza ha finito con l'estendere a tutti i lavoratori i minimi salariali previsti dai contratti collettivi, nonostante questi abbiano efficacia, sul piano del diritto, soltanto nei confronti degli iscritti ai sindacati che li hanno stipulati.



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