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La funzione informativa del bilancio d'esercizio




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LA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO




Il bilancio d'esercizio, nelle società di capitali, svolge un'importante funzione informativa nei confronti dei soggetti interni ed esterni che hanno relazioni con l'impresa. È un documento amministrativo che collega la gestione passata con quella futura; è uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati per gli amministratori della società; è uno strumento di comunicazione di informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti di una molteplicità di soggetti che in vario modo sono interessati agli andamenti dell'azienda e che si collegano sia all'interno dell'azienda, sia all'esterno di essa, come le banche, i finanziatori e i dipendenti.     

Ed è per tutti questi validi motivi che, il bilancio d'esercizio, insieme ad altri importanti documenti accompagnatori, prende il nome di Sistema informativo aziendale.

Il sistema informativo aziendale è formato dai seguenti documenti:

1- il bilancio d'esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, regolato rispettivamente dagli artt. del C.C. n. 2423, 2424, 2425, 2427;

2- La relazione sulla gestione, regolata dall'art.2428 del C.C., che ha lo scopo di fornire un resoconto sull'andamento dell'azienda;

3- La relazione dei sindaci, regolata dall'art.2429 del C.C., che ha lo scopo di controllare la contabilità, vigilare in modo specifico sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

4- La relazione della società di revisione, obbligatoria per le società quotate in borsa e che contiene un giudizio sul bilancio;

Informazioni ulteriori di carattere finanziario quali il rendiconto

finanziario e il Prospetto delle variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto, che tuttavia sono solitamente inseriti nella Nota integrativa.



1-Il bilancio d'esercizio



Il bilancio d'esercizio è il documento, redatto dagli amministratori al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico d'esercizio.

Tecnicamente è costituito dall'insieme dei saldi di ogni singolo conto, presentato in appositi prospetti, che si riferiscono alla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. In particolare, l'aspetto patrimoniale è rappresentato dalla situazione patrimoniale, mentre l'aspetto reddituale è rappresentato dalla situazione economica.

Le due funzioni principali del bilancio d'esercizio sono:

Funzione conoscitiva: poiché offre informazioni sull'andamento economico della gestione e sugli elementi che compongono il patrimonio di funzionamento;

Funzione di controllo, poiché rappresenta lo strumento attraverso cui il collegio sindacale e le società di revisione effettuano il controllo sull'operato degli amministratori.

L'attuale bilancio, introdotto dalla IV direttiva CEE nel 1991, deve essere redatto nella maniera più possibile corretta e non deve portare né ad annacquamenti di capitali, né alla formazione di riserve occulte.

Tutte le società di capitali facenti parte dei paesi membri dell'Unione europea devono redigerlo in linea con la suddetta direttiva.

Gli obblighi contenuti nelle norme, sono i principi di redazione del bilancio contenuti negli articoli 2423 e 2423 bis del codice civile, essi sono:

Principio generale di redazione: 'Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico'.

Con il termine chiarezza si richiede un'esposizione e una rappresentazione che permetta a chiunque abbia un minimo di conoscenza ragionieristiche, di comprendere il contenuto del bilancio.

L'espressione 'in modo veritiero e corretto' è la traduzione, data dal D.L. 127/91 che ha ratificato la IV direttiva CEE, dell'omologo inglese 'true and faire view'. Significa che non si pretende l'esattezza e la verità dal bilancio, poiché questo risultato è impossibile da raggiungere a causa della presenza di valori stimati e di valori congetturali. Si richiede però la massima correttezza possibile nello stimare i valori e, nel caso in cui le informazioni richieste dalla normativa non fossero sufficienti a dare questa rappresentazione veritiera e corretta, l'aggiunta di informazioni supplementari. 


Altri principi di redazione


1- principio della prudenza, in base al quale si possono indicare

esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza esclusivamente dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

2- principio della continuità dell'attività aziendale, secondo il quale si

presuppone che l'azienda continui la sua normale gestione dell'attività.

I componenti del suo patrimonio e del suo reddito vanno quindi valutati

nella prospettiva di continuazione dell'attività, non nella prospettiva di una

cessione, una fusione o un ridimensionamento.

Un esempio dell'applicazione di tale principio è dato dalla valutazione delle

immobilizzazioni il cui costo deve essere sistematicamente ammortizzato in

ogni esercizio.

3- principio della competenza, secondo il quale i costi e i ricavi siano indirizzati all'esercizio al quale si riferiscono, indipendentemente dal ricevimento/emissione di relativi documenti e dai pagamenti/incassi relativi.

4- principio della costanza, secondo il quale una volta applicato un criterio di valutazione, questo deve essere mantenuto da un esercizio all'altro, sia per rendere confrontabili i dati di bilancio fra i vari anni, sia per evitare le cosiddette 'politiche di bilancio', che il codice civile non ammette poiché portano a rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, secondo le esigenze dell'azienda e non in modo veritiero e corretto.

5- principio della valutazione separata, secondo il quale gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci debbono essere valutati separatamente. Bisogna rispettare i criteri propri di ogni elemento e non unificare tutti gli elementi della stessa voce valutandoli con un unico criterio.

Il codice civile, dopo aver imposto il principio generale e gli altri criteri di redazione del bilancio, stabilisce i criteri di valutazione necessari per rispettarli.

A tale scopo, l'articolo di riferimento è il 2426 del c.c., che comprende 12 comma: i primi sei si riferiscono alle immobilizzazioni, il settimo al disaggio sul prestito, l'ottavo ai crediti, il nono, il decimo e l'undicesimo alle rimanenze e il dodicesimo ad alcune voci di limitato importo.

In tutti i numeri, il criterio base per la valutazione è quello del costo sostenuto per l'acquisto o per la produzione del bene, il quale, secondo il principio della prudenza, è assunto come limite massimo della valutazione stessa. Nel costo si includono anche gli oneri accessori sostenuti

esclusivamente per il bene, quei costi cioè che non si sarebbero sostenuti  se non si fosse acquisito il bene.


Vi sono solo due eccezioni:

la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, che possono essere iscritte con il metodo del patrimonio netto cioè in base al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione valutati secondo i corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Oltre ai principi stabiliti dal codice civile, per una corretta applicazione delle regole, si richiede l'intervento dei principi contabili, vale a dire delle regole tecnico-ragioneristiche di generale accettazione (anche in ambito internazionale) stabilite da un'apposita commissione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri economisti d'impresa. Accanto ai principi contabili italiani coesistono anche i principi contabili internazionali, redatti da un organismo di professionisti a cui aderisce anche l'Italia: lo I.A.S.C., International Accounting Standard Commitee.

La normativa stabilisce dei vincoli anche in relazione alla struttura, al contenuto e alle modalità di esposizione dei dati nel bilancio di esercizio.

Quindi secondo questi vincoli il bilancio di esercizio si compone di tre parti inscindibili tra loro:

Stato Patrimoniale -  art. 2424

Conto Economico -  art. 2425

Nota Integrativa - art. 2427

È possibile redigere il bilancio in forma abbreviata, quando non si superino per due esercizi consecutivi, o già dal primo, almeno due dei seguenti limiti:

totale attivo dello Stato Patrimoniale ca. 2,4 milioni di Euro;

ricavi delle vendite e prestazioni ca. 4,9 milioni di Euro;

dipendenti in media nell'anno 50 unità.

Il bilancio in forma abbreviata permette di semplificare la redazione accorpando alcune voci, adeguando quindi la struttura del bilancio alle minori dimensioni dell'azienda. Tale semplificazione consiste nella possibilità di redigere il bilancio solo con le voci contrassegnate dalle lettere maiuscole e numeri romani, indicando per le immobilizzazioni, il valore storico, gli ammortamenti, le svalutazioni e il valore netto. La semplificazione riguarda però solo lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa, non è prevista alcuna semplificazione per il Conto Economico. E' possibile anche non redigere la relazione sulla gestione, purché la Nota

Integrativa indichi le movimentazioni di azioni proprie, come richiesto dal codice civile.




Stato Patrimoniale

Viene redatto seguendo la forma contabile a due sezioni, dare e avere.

Nella sezione avere, cioè il passivo, indica la provenienza delle risorse finanziarie dell'azienda, comunica cioè a chi legge il bilancio, dove l'impresa ha reperito il denaro necessario alla sua attività, sono quindi le fonti di denaro.

Nella sezione dare, cioè l'attivo, indica la destinazione delle risorse finanziarie pervenute all'azienda a qualsiasi titolo, rappresenta quindi l'impiego di denaro.

Poiché per ogni Euro pervenuto all'azienda è d'obbligo indicare la destinazione, lo Stato Patrimoniale dovrà sempre essere in pareggio, ossia l'attivo dovrà sempre essere uguale al passivo.




ATTIVO n.+1 n. PASSIVO n.+1 n.

A) CREDITI VERSO SOCI

Indicano i crediti verso soci per la parte di capitale sociale non ancora versato.

La parte già richiamata deve essere indicata separatamente.



A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale sociale

II) Riserve

III) Utili(perdite) portati a nuovo

IV) Utili(perdite) d'esercizio



B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immateriali

II) Materiali

III) Finanziarie



B) FONDI RISCHI ED ONERI




C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

II) Crediti

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV) Disponibilità liquide



C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO



D) RATEI E RISCONTI



D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO



E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGIO SU PRESTITI



Conto Economico

Il Conto Economico viene redatto a forma a scalare (sezione unica) allo scopo di evidenziare alcuni risultati intermedi di particolare rilievo:

la differenza tra il valore e il costo della produzione, che corrisponde ai risultati della gestione caratteristica e della gestione accessoria;

il risultato prima delle imposte, al lordo dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle imposte sul reddito.

Inoltre, sia il Conto Economico che lo Stato Patrimoniale, devono essere redatti a stati comparati, accostando all'importo di ogni voce l'importo relativo dell'anno precedente.

n.+1 n.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1-ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2-variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3-variazioni di lavori in corso su ordinazione

4-incrementi di lavorazione per lavori interni

5-altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione             


B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6-per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7-per servizi;

8-per godimento di beni di terzi;

9-per il personale;

10-ammortamenti e svalutazioni;

11-variazione di rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo;

12-accantonamenti per rischi;

13-altri accantonamenti;

14-oneri diversi di gestione;

Totale costi della produzione


Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)


C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15-proventi ed oneri da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate

16-altri proventi finanziari

17-interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale proventi e oneri finanziari


D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18-rivalutazioni

19-svalutazioni

Totale (18-19)


E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20-proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui ricavi non sono iscritti al n. 5;

21-oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 e delle imposte relative a esercizi precedenti;

Totale proventi e oneri straordinari




RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)


22- imposte sul reddito dell'esercizio


UTILE ( PERDITA) D'ESERCIZIO




Nota integrativa


La nota integrativa è un documento discorsivo, spesso corredato da tabelle, che integra le informazioni date dagli altri due documenti, con notizie relative ai criteri di valutazione utilizzati, alle movimentazioni delle immobilizzazioni, alla composizione di alcune voci particolari (oneri pluriennali, ratei e risconti, crediti a lungo periodo, componenti straordinari), agli impegni assunti (es. leasing), alle eventuali interferenze fiscali, ai dati relativi ai dipendenti, ai compensi agli amministratori, alle azioni, ecc..


2-Relazione sulla gestione


La relazione sulla gestione è un documento redatto dagli amministratori, attraverso il quale, si fornisce un resoconto sull'andamento dell'impresa, sulle politiche perseguite, sui piani e sui programmi futuri aziendali.

Oltre all'andamento dell'azienda, all'interno del documento, devono in ogni caso risultare:

Le attività di ricerca e sviluppo;

I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

Il numero e il valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

L'evoluzione prevedibile della gestione.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.


3- Relazione dei sindaci 


la relazione dei sindaci è effettuata dal collegio sindacale, il quale ha il compito di esercitare un controllo sull'operato degli amministratori ed è obbligatorio per le S.p.A. e per le S.r.l. con capitale sociale superiore ai centomila Euro. È formato da membri iscritti al registro dei revisori dei conti istituito presso il Ministero della giustizia. I sindaci sono responsabili, in solido con gli amministratori, per le loro omissioni o fatti dannosi, se questi potevano essere evitati con un comportamento dell'organo di controllo conforme al suo dovere. Il Collegio resta in carica un anno ed è composto di tre o cinque membri effettivi, più due supplenti, il presidente è nominato dall'assemblea degli azionisti.

Il controllo del Collegio Sindacale ha per oggetto l'efficienza e soprattutto la corretta funzionalità delle procedure relative alla rilevazione dei dati contabili, nonché la correttezza del bilancio.

I sindaci assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; essi devono inoltre comunicare senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e devono trasmettere i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

Nelle società quotate nel mercato regolamentato il controllo è affidato, oltre che al Collegio Sindacale, anche ad una Società di Revisione.


4-Relazione della Società di Revisione


Le Società di Revisione effettuano il controllo solo sul bilancio di quelle società obbligate per legge a sottoporre il bilancio alla revisione di una società apposita e iscritta in un Albo speciale tenuto presso la CONSOB previo accertamento dei seguenti requisiti:

la società deve svolgere l'attività di revisione a tempo pieno e in via esclusiva;

gli amministratori della società devono essere iscritti nel registro dei revisori.

L'incarico di svolgere l'attività di revisione deve essere conferito alla società da parte dell'assemblea degli azionisti, previo parere del collegio sindacale, in occasione dell'approvazione del bilancio; l'incarico dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.

L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità, derivanti da rapporti contrattuali o di parentela entro il quarto grado con gli amministratori, sindaci o direttori generali della società che conferisce l'incarico.

La delibera di conferimento dell'incarico deve essere trasmessa alla CONSOB e ha effetto solo se essa non nega l'approvazione; successivamente deve essere depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese.

Dopo il conferimento dell'incarico, la società di revisione, procede alla revisione aziendale (auditing), insieme delle procedure di controllo con le quali si effettuano le verifiche della contabilità aziendale, o di parti di essa, e del bilancio d'esercizio.

Il risultato finale è una relazione che può avere esito:

positivo e senza alcun rilievo, in quanto il bilancio risulta redatto in modo conforme ai dettati legislativi e regolamentari;

positivo, ma con rilievi relativi a qualche anomalia;

negativo, in quanto il bilancio risulta non in linea con quanto richiesto dalla normativa. Tale giudizio richiede l'immediata comunicazione alla CONSOB.

- impossibile, poiché la società revisionata non ha sufficientemente   

collaborato o particolari eventi hanno reso impossibile l'indagine

conoscitiva. Anche in questo caso la CONSOB deve essere immediatamente

informata.

La relazione va depositata presso il registro delle imprese. Dai 15 giorni prima della riunione dell'assemblea che approva il bilancio, fino all'approvazione dello stesso, deve restare depositata presso la sede sociale della società revisionata.

Inoltre le società hanno l'obbligo di trasmettere alla CONSOB una copia del bilancio approvato utilizzando vie telematiche e, poiché le informazioni fornite hanno scadenza annuale, ritenuta insufficiente rispetto alle esigenze del mercato regolamentato, la legge impone alle società quotate in borsa di redigere anche una relazione trimestrale e una relazione semestrale. La prima ha carattere descrittivo e deve indicare l'andamento della gestione, l'altra è composta da prospetti contabili e da un commento. I prospetti contabili sono formati dallo Stato Patrimoniale, limitato alle sole voci precedute da numeri romani, e dal Conto Economico, limitando il contenuto alle sole voci precedute da numeri arabi.

Il commento deve consentire agli investitori di giudicare con consapevolezza l'evoluzione dell'attività e il risultato della società, deve indicare i fattori che hanno influito sulla gestione e sul risultato del periodo considerato e deve permettere di effettuare un raffronto con i dati del periodo precedente.

La revisione di cui abbiamo parlato è obbligatoria per le società quotate in borsa, per le società a partecipazione statale, per le società municipalizzate, le società che vogliono essere quotate in borsa e altre, ma nulla vieta ad una società di far revisionare il proprio bilancio, anche se non ha nessun obbligo normativo. In tal caso, questa revisione volontaria potrà essere effettuata da una società esterna (di revisione), da consulenti esterni, o da personale interno all'azienda. Se effettuata da una società di revisione abilitata avrà maggiori possibilità di essere spesa come garanzia verso banche, verso il fisco o verso altri centri di interessi.


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