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Acqua




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ACQUA






1 INTRODUZIONE


L'acqua è uno dei beni più importanti esistenti sulla Terra, fondamentale per la vita dell'uomo, e merita di essere tutelata e gestita in modo responsabile vista la sua scarsa disponibilità. Il bene acqua, infatti, non è più una fonte inesauribile da sfruttare, bensì un bene da preservare e una risorsa da gestire, in quanto inquinamento, sprechi, cambiamento degli stili di vita e mancanza di educazione e di informazione da parte degli utilizzatori, ne riducono notevolmente qualità e disponibilità. Le acque hanno una natura giuridica complessa che dipende da diversi fattori, e trova il suo antesignano nel diritto romano fino ad arrivare ai giorni nostri. Soltanto nell'ultimo secolo, però, si è voluto dare una regolamentazione delle acque sia per quanto concerne l'appartenenza, sia per lo sfruttamento, sia per la tutela e la salvaguardia dell'acqua. Il valore e l'importanza economica della risorsa "acqua" è dunque scaturito dalla presa di coscienza della sua limitatezza e dalla progressiva crescita della sensibilità ambientale nel corso degli anni che ha portato i pubblici poteri, ad ogni livello, ad occuparsi della sua tutela e gestione, riconoscendo che non può esistere uno sviluppo sostenibile se non in presenza di un rispetto per l'ambiente generalizzato ed avveduto.

La qualità di un acqua viene valutata in base a diverse caratteristiche: fisiche, chimiche e microbiologiche. Le acque per uso agricolo vengono utilizzate in gran parte per irrigazioni e pertanto non sono sottoposte a trattamenti depurativi. Le acque per uso civile e industriale, dopo i rispettivi usi, devono essere sottoposte a trattamenti depurativi prima di essere scaricate nell ambiente o riutilizzate. L acqua deve essere protetta fin dalla fonte di approvvigionamento e particolare attenzione è stata posta prevedendo aree di salvaguardia definite

- zone di tutela assoluta,


- zone di rispetto


- zone di protezione.


Le zone di tutela assoluta e di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini e alle aree di ricarica delle falde.

2 NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO PER LE ACQUE



È con la Comunicazione n. 59 della Commissione Europea del 1996 che la Comunità inizia ad attivarsi per stabilire una politica integrata nella gestione delle risorse idriche. Tale provvedimento definisce gli obiettivi di tale politica, riassumibili nei seguenti punti:

Garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile;


Garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile o delle acque destinate al consumo umano per esigenze economiche diverse dal consumo umano;

Tutela e preservazione dell'ambiente acquatico;


Limitazione delle catastrofi naturali.


Al fine di garantire un elevato livello di tutela delle risorse naturali e dell'uomo viene adottato il principio che prevenire è meglio che intervenire dopo il danno (principio di prevenzione). È fissato, inoltre, un altro principio fondamentale secondo il quale il soggetto che causa un inquinamento è tenuto al risarcimento del danno causato (principio"chi inquina paga").

Il principio di prevenzione comporta che la Comunità può porre in essere misure che siano atte a prevenire il verificarsi di eventuali eventi dannosi per l'ambiente con un evidente risvolto economico positivo in quanto è sicuramente meno costoso evitare il danno prima che si verifichi anziché ripararlo dopo che esso si è avuto. Ciò ha portato ad importanti conseguenze riguardo la tutela ambientale, per esempio con la direttiva CEE 85/337 che ha istituito la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per i progetti di specifici settori suscettibili di avere una rilevante incidenza sull'ambiente. L altro principio citato, quello del "chi inquina paga", è strettamente connaturato agli obiettivi del precedente col quale condivide anche il periodo di nascita, anni settanta, e la logica di fondo. Esso ha un duplice obiettivo: da un lato incentivare all'uso razionale delle risorse e dall'altro evitare distorsioni al commercio internazionale imputando i costi derivanti dall'inquinamento direttamente alle imprese responsabili sollevando così la collettività da questo onere di cui altrimenti sarebbe stata inevitabilmente gravata.

Sempre analizzando la Comunicazione si evidenzia, inoltre, la definizione che specifica in maniera precisa i vari tipi di inquinamento, distinguendo in:

− Inquinamento proveniente da fonti puntuali;


− Inquinamento da fonti diffuse;


− Inquinamento accidentale;



− Inquinamento derivante da eutrofizzazione ed acidificazione.


Nelle previsioni comunitarie si prospetta una direttiva quadro in materia di acque che dia concreta applicazione alla politica delineata in precedenza e istituisca un quadro normativo organico nel settore. Tale obiettivo è stato raggiunto il 23 ottobre 2000 con l'emanazione della direttiva CEE 2000/60 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con l entrata in vigore della Direttiva comunitaria 2000/60/CE sulle acque, il quadro normativo di riferimento per le politiche di tutela e di uso sostenibile delle risorse idriche è stato profondamente rinnovato.

La Direttiva istituisce un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee con l obiettivo di ampliare la protezione delle acque superficiali e sotterranee, raggiungere lo stato di 'buono' per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015, gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative, procedere attraverso un approccio combinato che integri la fissazione di limiti alle emissioni e il perseguimento di standard di qualità dei corpi idrici, riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale, rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.



La Direttiva stabilisce che i singoli Stati membri affrontino la tutela delle acque a livello di 'bacino idrografico' e l unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel 'distretto idrografico', area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

Su ogni distretto, il singolo Stato membro deve preparare un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva per le acque superficiali, per le acque sotterranee e per le aree protette, con lo scopo ultimo di raggiungere uno 'stato buono' di tutte le acque entro il 2015.

Lo stato di qualità delle acque deve essere valutato sotto l aspetto ecologico, chimico e quantitativo, tenendo conto di una serie di criteri fissati negli Allegati della Direttiva a seconda dei vari tipi di corpi idrici. I programmi di misure necessari al perseguimento degli obiettivi di qualità sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico.



Purtroppo, alcuni Stati tra cui l Italia non hanno ancora portato a termine l iter legislativo necessario per recepire la Direttiva e per notificare le misure di recepimento alla Commissione. È però vero che, in questo quadro, la posizione dell Italia è particolare. Infatti, il D. Lgs. 152/1999, che a livello nazionale rappresenta la disciplina di riferimento per la tutela delle acque dall inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, si basa sugli stessi principi ispiratori della Direttiva 2000/60/CE, anticipandone, di fatto, alcuni criteri e forme di tutela.

Nell ottica della necessaria implementazione il 20 e 21 giugno 2005 si è tenuto a Mondorf (Lussemburgo) un meeting informale dei Direttori delle acque degli Stati membri e degli altri paesi che partecipano alla cosi detta strategia comune per l implementazione della Direttiva Quadro. Il meeting è stato l occasione per discutere gli aspetti tecnici legati ai progressi delle diverse attività in corso, in particolare sono stati affrontati i progressi della strategia comune di implementazione, i progressi nella preparazione di una strategia Marina dell Unione Europea ed i progressi nella preparazione di un piano d azione per le alluvioni dell UE. Inoltre nel corso del meeting i direttori delle acque sono stati informati dalla Presidenza di turno e dalla commissione sui progressi del processo di negoziato delle nuove Direttive (Direttiva acque di balneazione, Direttive figlie sulle acque sotterranee). La Commissione ha infine presentato lo stato di recepimento della Direttiva sul trattamento delle acque reflue depurate.



3 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER LE ACQUE


La normativa italiana in materia di acque è stata rivolta, per un lungo periodo, alla disciplina degli usi della risorsa. Nelle prime norme nazionali, infatti, è stata prevalente la preoccupazione di garantire le diverse utenze, prescindendo da valutazioni di compatibilità degli usi con il mantenimento di adeguate caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici interessati dai prelievi e dalle restituzioni.

La legislazione ha subito un evoluzione che può identificarsi nel passaggio dalla gestione particolare degli usi, i cui presupposti erano nella concezione del bene acqua come risorsa a disponibilità illimitata e quindi priva di valore economico (regio decreto 1775/1933), alla gestione sostenibile della risorsa. Con l entrata in vigore del Decreto legislativo n.152/99, successivamente modificato e integrato dal Decreto Legislativo n.258 del 18 agosto 2000, anche l Italia si è dotata di uno strumento legislativo per la tutela delle acque armonico con gli indirizzi comunitari

In tema di tutela delle acque il quadro normativo italiano era articolato sostanzialmente su tre leggi: la 319/76, la 183/89 e la 36/94 relative, rispettivamente, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alla difesa del suolo e alle disposizioni in materia di risorse idriche.

La Legge 319/76, conosciuta come Legge Merli, non era più adeguata a rispondere alle esigenze di una tutela globale delle risorse idriche perché, oltre a non prevedere per la tutela delle acque reflue urbane le disposizioni della Direttiva 91/ 71/Cee, non era coordinata con le altre disposizioni in materia di protezione delle acque, né considerava altri aspetti che solo più recentemente hanno ricevuto attenzione, quali la tutela quantitativa della risorsa idrica e la regolamentazione delle fonti di inquinamento diffuso.

L'applicazione della Legge Merli ha dato luogo a discreti risultati per quanto riguarda il controllo degli scarichi industriali. Rimane invece ancora distante la soluzione del problema legato alla depurazione degli scarichi urbani, attualmente, circa il 30% dei centri urbani è privo di sistemi di depurazione e la maggior parte degli impianti esistenti non è tecnologicamente adeguata alle necessità depurative.

L'emanazione del Decreto Legislativo n° 152/99, recante 'Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/ 71/Cee (trattamento acque reflue urbane) e 91/676/Cee (protezione dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)', oltre a consentire l'archiviazione della procedura e ad evitare così





l'applicazione di sanzioni pecuniarie ha fornito anche l'occasione per armonizzare l'intera normativa di settore, realizzando così una vera e propria riforma della materia.

In questo senso il Parlamento, con la Legge n° 128/98, ha concesso al Governo le deleghe per recepire le direttive comunitarie in questione e, contestualmente, per riordinare la normativa vigente in materia di tutela delle acque. E' utile sottolineare al riguardo i contenuti di tale delega ed, in particolare, l'art. 17 che dispone la necessità di assicurare:

'una effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico.'; 'l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale.';

il riordino del sistema sanzionatorio sia amministrativo che penale;


'il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici recettori.'.

Conformemente alle indicazioni della delega, il Ministero dell'Ambiente, attraverso il confronto con gli altri Ministeri competenti e con le Regioni, ha varato una riforma che mira alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento e al risanamento dei corpi idrici, tutelando con un approccio globale gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere attraverso il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e a specifica destinazione, dettando altresì una apposita disciplina per l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici e individuando le misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Per quanto riguarda la disciplina degli scarichi con il Decreto Legislativo n° 152/99 i valori limite agli scarichi vengono espressi in funzione degli obiettivi di qualità da perseguire e rappresentano soltanto uno degli strumenti per la tutela dei corpi idrici. Pertanto, con questo approccio combinato tra obiettivi di qualità e valori limiti di emissione, qualora il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per il singolo corpo idrico, o tratto di esso, richieda limiti di emissione più severi, devono essere fissati valori limiti più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Tale determinazione deve essere effettuata in funzione della capacità di autodepurazione e, quindi, di sopportazione dell'inquinante (sia esso derivante da fonti puntuali che diffuse del corpo idrico), ossia del carico massimo ammissibile.



Il Decreto Legislativo 152/99 definisce, comunque, i valori limite di emissione agli scarichi sia a fini cautelativi, sia degli adempimenti comunitari. In tal senso il testo recepisce le disposizioni della Direttiva 91/271 Cee. Si evidenzia, inoltre, una più attenta protezione delle acque sotterranee con il divieto degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, fatte salve alcune specifiche eccezioni..

Con il Decreto Legislativo 152/99 la tutela del corpo idrico viene inoltre messa in relazione non solo con la specificità dei tratti dello stesso, ma anche con la salvaguardia dei corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico. Fiumi, torrenti, laghi, acque sotterranee non rispettano frontiere, ma sono interconnessi tra loro e, pertanto, il bacino idrografico costituisce l'unità logica da considerare per la loro tutela. La gestione dei bacini idrografici deve essere attuata mediante il coordinamento delle varie amministrazioni territoriali ricadenti nello stesso bacino.





4 RIEPILOGO RIFERIMENTI NORMATIVI



L'insieme delle normative comunitarie e nazionali che regolano la gestione delle risorse idriche sono riassunte nella tabella seguente:


1 - ACQUE INTERNE




NORMATIVA COMUNITARIA

NARMATIVA NAZIONALE


DIR. 8 /77 /CEE

Qualità delle acque destinate al consumo umano

D.P.R. n. 6 del

Attuazione della DIR. 80 7 8 CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano


D. Lgs. n. 5 del

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche


L. n. 36 del 01 94 e decreto attuativo

D.M. del 6

Disposizioni in materia di risorse idriche

(Legge Galli)


DIR. 9 /67 /CEE (nitrati) Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

D. Lgs. n. 2 del / 5/ 9 modificato e

integrato dal D.lgs. n. 2 8 del 18 08 00 di recepimento delle direttive 91 71/CEE e



91 6 6 CEE Disposizioni sulla tutela delle acque

dall'inquinamento


DIR. 9 /8 CE Concernente la qualità delle acque

destinate al consumo umano

D. Lgs n. 31 del 02 02 01 modificato e

integrato dal D. Lgs. n. 7 del / 2/ 2 di attuazione della DIR. 98 83/CE

Qualità delle acque destinate al consumo umano

DIR. 20 CE

Direttiva istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque


Non ancora recepita


D.M. del 1

Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 20 c della L. n. 6 del



1 - ACQUE MARINE COSTIERE



NORMATIVA COMUNITARIA

NORMATIVA NAZIONALE


L. n. 9 del

Disposizioni per la difesa del mare

Protocollo di Ginevra del / / 2

relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo

L. n. 7 del

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo,

aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

DIR. 7 /16 /CEE

Concernente la qualità delle acque di balneazione

















Convenzion di Montego Bay Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1 2


D.P.R. n. 0 del

Attuazione della DIR 7 /16 /CEE relativa alla qualità delle acque di balneazionecon modifiche:

L. n. 3 2 DEL 25 06 85

Norme di attuazione della direttiva 1 CEE

relativa alla qualità delle acque di balneazione.

L. n. 1 del

Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 5 del 5 , recante modifiche al D.P.R. n. 0 del

D.M. del / /92. Aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del D.P.R. n. 470 del

L n. 1 5 del 1 06 3 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 109 del 13 04 93, recante modifiche al D.P R. n. 470 del 08/06/82


L. n. 6 9 del 2 12 94

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare, con allegati e atto finale, redatto a Montego Bay il 10

dicembre 1982, nonché dell'accordo di

applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio


Convenzione del Ministero degli affari esteri del


Entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e dell'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, concluso a New York il 29 Luglio 94


L. n. 3 del

Conversione in legge, con modificazioni, del D. L

n. 227. 13 06 89 recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere

del Mare Adriatico e per l'eliminazione


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