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Diritto pubblico




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DIRITTO PUBBLICO


Diritto pubblico interno: ha per oggetto il diritto dello Stato.

Diritto pubblico internazionale: considera i rapporti tra i diversi Stati, visti sullo sfondo di un ordinamento più generale, che è l'espressione della Comunità degli Stati. Un ramo che si è staccato dal diritto pubblico internazionale è il cosi detto diritto comunitario, che descrive i rapporti tra gli Stati membri delle tre Comunità europee (CECA,CEE, EURATOM). Tale diritto si ritiene autonomo per il fatto che le Comunità europee sono sopranazionali ( e non internazionali) nel senso dell'ingresso "automatico" del diritto comunitario in quello interno.


Rami del diritto pubblico interno:

Diritto costituzionale,

diritto amministrativo(pubblica amministrazione),

diritto finanziario e diritto tributario,

diritto penale,

diritto processuale,

diritto ecclesiastico (rapporti tra Stato e Chiesa, sia cattolica che acattolica (diverso dal diritto canonico);

diritto privato riguarda rapporti tra privati, diviso in diritto civile e diritto commerciale.

Alcune branche del diritto contengono settori di diritto pubblico e diritto privato, come diritto del lavoro, diritto della navigazione, diritto agrario, diritto dell'economia, diritto dell'ambiente. La nozione di Costituzione preesiste alla nascita del costituzionalismo, cioè alla codificazione in appositi documenti solennemente approvati, dei pincìpi caratterizzanti la FORMA DI STATO E IL REGIME POLITICO.

Solo dal Medio Evo la nozione di Costituzione si collega all'esistenza i apposite Carte, o solenni documenti scritti, consistenti in genere,nella devoluzione, da parte del potere regio, di diritti, guarentigie e privilegi (secondo i pincìpi propri dello Stato patrimoniale):

Esempio più significativo: LA MAGNA CHARTA, concessa il 15 giugno 1215 da re Giovanni Senza terra. Questa carta si collega idealmente con altri due fondamentali documenti costituzionali: l'HABEAS CORPUS, del 1679 e il BILL OF RIGHTS del 1689. Il primo tutelava alcune fondamentali garanzie individuali; il secondo conteneva limitazioni alle prerogative regie e stabiliva il trasferimento di significativi poteri decisionali dalla Corona al parlamento (transizione dallo Stato assoluto al regime parlamentare inglese.

Dal processo rivoluzionario che verso la fine del 18° secolo ha determinato la crisi dello Stato assoluto, è nato il moderno concetto di Costituzione collegato all'affermazione del costituzionalismo, cioè della solenne approvazione di documenti costituzionali.

Dal punto di vista storico il COSTITUZIONALISMO TRAE, DUNQUE, ORIGINE DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE (costituzione francese del 3 settembre 1791;

e da quella NORDAMERICANA (Costituzione del 17 settembre 1787, in cui venivano codificati i pincìpi contro l'assolutismo.

Ecco i connotati essenziali della Carte costituzionali del periodo liberale:

a)     impedire l'uso arbitrario del potere, attraverso reciproci controllo, e ripartizione delle competenze.

b)     spezzare il potere regio e aumentare quello dei nuovo ceti sociali.

c)     Diritti individuali e liberalismo economico non più comprimibili da parte delle istituzioni pubbliche.

d)     Attribuzione alla legge di un ruolo primario, come espressione della volontà generale.

Articolo 16 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO del 1789 (approvata dall'Assemblea Costituente francese):

"Ogni società che non assicuri la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri è priva di Costituzione".

Costituzionalismo moderno: due modelli:

NORDAMERICANO:
preminenza giuridica della Costituzione sulle leggi; e ammissibilità di un controllo giuridico di costituzionalità.

FRANCESE:
supremazia giuridica della legge, e, quindi, nessuna possibilità per i giudici di sindacare la legittimità delle leggi (sono tenuti solo a applicarle).

Con lo sviluppo dello STATO SOCIALE le Costituzioni diventano più ampie e disciplinano anche i modi in cui lo Stato interviene nell'ECONOMIA e nella ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE; sono riconosciuti oltre ai diritti fondamentali del cittadino, anche i diritti dei corpi intermedi; la determinazione costituzionale del POPOLO, nonché delle AUTONOMIE TERRITORIALI.

LO STATO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI

Uno studio della prima metà dell'800 attribuì più di 150 significati diversi alla parola "Stato". Forse, Stato: "ENTE POLITICO COSTITUITO DA UNA COLLETTIVITA' STABILMENTE STANZIATA SU UN TERRITORIO E FORNITA DI UNA SOVRANITA' TANTO ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO"

Ecco gli elementi essenziali dello Stato. POPOLO,TERRITORIO,POTESTA'DI IMPERIO ( O SOVRANITA'). La parola Stato è abbastanza recente; il Macchiavelli (1469-1527) inizia il "Principe: "Tutti gli Stati, tutti i domini che hanno avuto ed hanno impero sopra gli uomini, sono stati e sono o Repubbliche o Principati".

La Costituzione italiana RINVIA ESPLICITAMENTE A ORDINAMENTI GIURIDICI EXTRASTATUALI:

la Chiesa cattolica (art. 7) e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8); l'ordinamento internazionale (art. 10). lo Stato è in posizione di supremazia nei confronti degli altri ordinamenti giuridici.

Esempi della Costituzione italiana:

l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'UTILITA' SOCIALE (art. 41 secondo comma)

LE NAZIONALIZZAZIONI sono consentite per finalità di UTILITA' GENERALE (ex art. 43)

l'autonomia legislativa delle regioni non può svolgersi in contrasto con l'INTERESSE NAZIONALE (ex art. 117).

Lo Stato, diversamente dagli altri ordinamenti:

a)     detiene il monopolio dell'uso della forza ( autorità giudiziaria o di p. s. (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18,,21, 23, 26 e 27).
art. 11 limita l'uso della forza nei confronti degli altri Stati (ripudio della guerra come strumento di offesa.. ).
Però all'art. 52 (obbligatorietà del servizio militare sostituita dall'esercito volontario professionale).
art. 78 che attribuisce al Parlamento la competenza di deliberare lo stato di guerra e al Governo di esercitare i poteri conseguenti.

b)     Deve assicurare la convivenza sociale, in virtù di una rinuncia del corpo sociale al ricorso alla violenza (privata o individuale).

c)     Lo Stato e il DIRITTO DI RESISTENZA.

Il potere deve essere LEGALE (cioè conforme alla legge), e LEGITTIMO (promanato da una autorità a ciò legittimata). In caso contrario, può sorgere in capo ai cittadini un DIRITTO DI RESISTENZA, o rifiuto di ottemperare all'esercizio arbitrario del potere statuale (da parte di singoli o di gruppi organizzati o di tutto il popolo).

La resistenza è diversa dalla rivoluzione, che intende sostituire l'ordine vigente con uno nuovo ispirato a pincìpi contrapposti; diverso dal terrorismo politico, praticato da gruppi ridotti, isolati politicamente e idealmente dal corpo sociale. Diversa dalla disubbidienza civile: in questo caso non si contesta la legittimità del comportamento dei pubblici poteri, bensì la sua opportunità. (motivazioni etiche, filosofiche.).

La Costituzione USA e la Costituzione francese hanno codificato il diritto di resistenza tra i diritti fondamentali; non la Costituzione italiana:

La COSTITUZIONE ITALIANA, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali, prevede anche:il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica (art. 134 Costituzione), nonché lo scioglimento di un Consiglio regionale (art. 126 Costituzione).

Solo come extrema ratio non si può escludere a priori un ricorso alla resistenza, ma solo come rimedio eccezionale e straordinario contro tentativi eversivi del potere costituito. Fondamento della resistenza: nella necessità primaria di salvaguardare i valori costituzionali.

LO STATO.

NOZIONE. Lo Stato costituisce una COMUNITA' DI INDIVIDUI stanziata su un TERRITORIO e organizzata secondo un ORDINAMENTO GIURIDICO.

E' una istituzione:

  • POLITICA; perché diretta a fini generali, determinabili secondo le scelte politiche proprie di un momento storico.
  • GIURIDICA; perché trova il suo fondamento nel diritto, tramite il quale si impone a tutti i soggetti della collettività.
  • ORIGINARIA; i suoi poteri non derivano da altri soggetti ma dalla volontà di esso.
  • SOVRANA; in quanto lo Stato non riconosce, nell'ambito del proprio territorio, alcuna autorità superiore.
  • INDIPENDENTE; perché è sovrana, non soggetta ad altri poteri.
  • EFFETTIVA; l'organizzazione statale deve essere in grado di imporre in concreto il proprio ordinamento giuridico a tutti i soggetti nel suo territorio.

Significato del termine STATO nelle democrazie contemporanee.

a)     STATO ORDINAMENTO: la collettività statale organizzata e regolata da norme giuridiche.

b)     STATO COMUNITA': complesso di figure soggettive, espressioni dirette della società civile, cui viene riconosciuta una ampia AUTONOMIA, nel rispetto dei pincìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale.

c)     STATO GOVERNO: complesso di organi costituzionali che esercitano le funzioni supreme dello Stato

d)     STATO AMMINISTRAZIONE; il complesso degli organi amministrativi e esecutivi dello Stato, i quali secondo la Costituzione e le leggi, agiscono a livello centrale e periferico per il perseguimento dei suoi fini.

e)     STATO PERSONA; la figura giuridica soggettiva, titolare di diritti e doveri che opera (all'interno dell'ordinamento giuridico) in posizione di SUPREMAZIA o di PARITA' rispetto ad altri soggetti.

La nozione PATRIA (valenza più etico culturale che giuridica) art. 52 Costituzione.

La nozione ITALIA: art. 1 Costituzione e art. 11 Costituzione.

Concetto di NAZIONE: due elementi:

A)   lingua, storia, religione (quei caratteri comuni di una comunità di i individui).

B)    un elemento volitivo.

Concetto assunto a rilevanza giuridica con la sua inserzione nei testi costituzionali ( a cominciare dall'art. 3 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO del 1789 per cui la sovranità risiede nella nazione. Anche nella Costituzione Italiana ricorre il termine NAZIONE: articoli 9, 11, 49, 67, 87, 98, e 117.

PER CIASCUNO Stato ci sarà UN SOLO POPOLO; mentre possono esistere STATI PLURINAZIONALI; o NAZIONI CHE NON TROVANO ESPRESSIONE IN UNO STATO (attualmente la NAZIONE palestinese).

Infatti le nazioni sussistono indipendentemente. da un riconoscimento politico o istituzionale: i vincoli che fondano una nazione sono, prima e più che giuridici, culturali, morali, sociali.

Tendenze attuali: in alcune realtà le diverse nazionalità all'interno del medesimo Stato, tendono a diminuire (tipico è il caso della Svizzera). In altri ordinamenti: spinta centrifuga da parte delle diverse nazionalità di uno Stato, che finisce per minarne l'esistenza stessa ( per esempio, gli Stati sorti con la dissoluzione dell'URSS;

la frantumazione su base etnica dello Stato Iugoslavo: le tribù della gran parte degli Stati africani; le crisi del Belgio, della Cecoslovacchia, del Canada).

Nei sistemi contemporanei:

Stati a FORMA FEDERALE (USA) o COMPOSTI (SPAGNA):

significativo il BELGIO con doppia struttura regionale: tre regioni politiche e amministrative (fiamminga, vallone e di Bruxelles): e tre comunità articolate su base nazionale e non territoriale (fiamminga, francese e tedesca).

L'Italia non è uno Stato plurinazionale; però nella Costituzione si affronta il problema delle nazionalità: da un lato, disposizioni a favore di cittadini non italiani; dall'altro,norme che tutelano cittadini italiani appartenenti ad altre nazionalità: art. 6 Costituzione. "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".

A livello regionale, invece, si è sviluppata la normativa a tutela delle comunità nazionali. La salvaguardia e le valorizzazione dei gruppi nazionali non italiani è alla base della particolare autonomia di cui godono alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige.

LO STATO E IL TERRITORIO.

Si definisce TERRITORIALE l'ente in cui l TERRITORIO costituisce un elemento essenziale: lo Stato è l'ente territoriale per eccellenza, ma non il solo, dal momento che la Costituzione ne prevede altri: REGIONI, PROVINCIE e COMUNI. Il rapporto tra Stato e territorio è necessario e deve essere PERMANENTE: non sono Stati gruppi i nomadi o gli zingari o alcune tribù africane.

Uno Stato si estingue:

a causa del venir meno del suo territorio, in seguito alla completa "debellatio " dello Stato.

ovvero, alla rinuncia del territorio, sulla base di un apposito atto internazionale.


Specie negli ordinamenti statali contemporanei, la SOVRANITA' su un territorio può incontrare parziali, volontarie limitazioni per l'esigenza di rafforzare la presenza dello Stato i organismi e comunità sopranazionali. Per esempio frequenti sono i limiti territoriali determinati dalla presenza di fortificazioni, o di basi militari straniere. In Italia, vedi art. 11 della Costituzione

Diversi Stati si denominano col nome geografico del territorio su cui insistono; come la nostra Repubblica ( la Costituzione opera un riferimento alla dimensione geografica del suo territorio all'art. 11).

Spettano allo Stato le facoltà giuridiche tipiche dello status di proprietario: cioè, il potere di ALIENARE, COMMERCIARE o GODERE del bene.

L'appartenenza del territorio allo Stato italiano è sancita da alcuni articoli del Codice Civile , per es. : art. 822 del Codice Civile che individua i beni del demanio pubblico; art. 826 Codice Civile: beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dello Stato; art. 827 Codice Civile PRINCIPIO GENERALE, per cui TUTTI I BENI IMMOBILI CHE NON SONO IN PROPRIETA' DI ALCUNO,SPETTANO AL PATRIMONIO DELLO STATO.

L'esistenza di un territorio è presupposta dalla nostra Costituzione: articolo 10,terzo comma, art. 80, art. 120, terzo comma, 12° disposizioni transitorie terzo comma.

Alcuni ambienti sono "res communis omnium", cioè non fanno parte del territorio di uno Stato:

a)     lo spazio ultra atmosferico e i corpi celesti.

b)     l'Antartide.

c)     il mare libero, cioè quello che si estende oltre la linea del mare territoriale.

SONO del TERRITORIO i seguenti spazi geografici ( sulla base delle norme internazionali e dei diversi ordinamenti interni:

a)     la terraferma, entro i confini (naturali o artificiali) internazionalmente definiti.

b)     Le acque interne (fiumi, laghi) comprese entro i confini.

c)     Ultra atmosferico.

d)     Il sottosuolo.

e)     Il mare territoriale e la piattaforma continentale: questa limitatamente all'esplorazione e alla utilizzazione delle risorse naturali.

f)      Gli aeromobili e le navi militari, ovunque si trovino; le navi egli aeromobili civili quando si trovino in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato.

g)     Le sedi delle rappresentanze diplomatiche all'estero e i luoghi dove i diplomatici risiedono, anche temporaneamente.

h)     Eventuali colonie, possedimenti o altre pertinenze.

Esclusi dal territorio nazionale, per l'istituto dell'immunità, sono la repubblica di SAN MARINO e la città del VATICANO: questo caso particolare di immunità, (previsto dal trattato del 1929), che definisce i confini della città del VATICANO, precisa che piazza S. Pietro, pur facendo parte della città del Vaticano, continua normalmente a essere aperta al pubblico, soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane.


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