|
Appunti universita |
|
Visite: 1396 | Gradito: | [ Picolo appunti ] |
Leggi anche appunti:Il diritto e il processoIl diritto e il processo Durante il principato di Augusto si ebbero profondi cambiamenti La retribuzioneLA RETRIBUZIONE La retribuzione è l'obbligazione fondamentale a cui il datore Totalitarismo e crisi dell'istituzione democraticaTotalitarismo e crisi dell'istituzione democratica |
CENNI SULLA STORIA DEL PROCESSO PENALE
La legge penale definisce i "tipi di fatto" che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono, la legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l'imputato ne è l'autore e, nel caso, quale pena debba essergli applicata.
Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente.
Principali caratteristiche del sistema inquisitorio
iniziativa d'ufficio: l'iniziativa del processo penale deve spettare al giudice;
iniziativa probatoria d'ufficio: il giudice è in grado di ricercare le prove con pieni poteri coercitivi;
segreto: l'inquisitore ricerca la verità senza utilizzare la contrapposizione dialettica tra le parti;
scrittura: delle deposizioni raccolte dall'inquisitore è redatto un verbale;
nessun limite all'ammissibilità delle prove: è ammessa dunque anche la tortura, "regina delle prove";
presunzione di reità;
carcerazione preventiva: poiché l'imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove di innocenza può esser sottoposto a custodia preventiva in carcere;
molteplicità delle impugnazioni.
Il sistema accusatorio è costruito come modello contrapposto a quello inquisitorio.
Esso si basa su di un principio opposto a quello di autorità, il principio dialettico: al giudice, indipendente ed imparziale, spetta di decidere sulla base di prove ricercate dall'accusa e dalla difesa.
Caratteristiche essenziali del sistema accusatorio
iniziativa di parte;
iniziativa probatoria di parte;
contraddittorio (audiatur et altera pars);
oralità: chi ascolta può porre domande ed ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione;
limiti di ammissibilità delle prove;
presunzione di innocenza (27.2 Cost.: L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva);
limiti alla custodia cautelare: quella che può esser applicata è solo una misura cautelare se ed in quanto vi siano prove che dimostrino che in concreto esistono esigenze cautelari;
limiti alle impugnazioni.
Gli strumenti che tendono a ridurre gli arbitrii (nei limiti del possibile) sono la separazione delle funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio; la distinzione tra il potere di direzione del dibattimento ed il potere di decidere; la parità tra i poteri delle parti in tema di prova.
Gli storici riconoscono all'ordinamento inglese del '600 il merito di aver fondato i più importanti principi garantistici sia dello Stato costituzionale sia del processo accusatorio.
In Inghilterra il
potere del re non fu mai assoluto, esso fu controllato dapprima dai baroni, che
nel 1215 ottennero
Nel 1642 scoppiò la guerra civile: Carlo I Stuart fu processato, condannato e decapitato.
Nel 1679 fu approvato l'Habeas Corpus Act, che dava al giudice il potere di valutare la legittimità dello stato di detenzione di qualsiasi persona.
Nel 1689 fu approvato il Bill of Rights, che contiene l'elenco dei diritti fondamentali, come quello spettante all'imputato di essere lasciato libero dietro il pagamento di una cauzione non "eccessiva".
Anche
Il Code d'instruction criminelle, promulgato nel 1808, accolse il sistema processuale c.d. "misto".
Il sistema misto era caratterizzato da una netta separazione di funzioni tra accusa e giudizio.
Nel 1913 vide la luce il primo codice di procedura penale italiano.
Nel 1930 fu promulgato un nuovo codice di procedura penale, in coerenza col nuovo regime: il sistema appariva formalmente misto, ma nella sostanza prevalevano le caratteristiche del sistema inquisitorio.
Appunti su: |
|
Appunti Ricerche | |
Tesine Amministratori | |