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Dalla prima legge urbanistica in poi




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DALLA PRIMA LEGGE URBANISTICA IN POI


L.17/8/1942 n°1150


È la prima legge urbanistica introdotta nel nostro ordinamento e ancor oggi rappresenta la norma fondamentale dell'intero complesso di leggi e regolamenti che disciplinano la materia.


Con la legge del 17 agosto 1942 n°1150 inizia concretamente la regolamentazione del territorio secondo la concezione dell'urbanistica così come l'intendiamo oggi.

Questa legge assoggettava a pianificazione tutto il territorio comunale, che doveva essere suddiviso in zone in relazione alle utilizzazioni che per ciascuna di esse, in astratto, erano previste.

Infatti la legge stabiliva che la disciplina urbanistica doveva attuarsi attraverso la formazione e l'approvazione dei "piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva" (art.4). In tal modo la differente destinazione d'uso del territorio stabilita dal piano poneva dei limiti alla loro utilizzazione da parte dei proprietari.

I diversi piani regolatori disciplinavano rispettivamente:

Quelli territoriali: l'usa dell'intero territorio e in particolare delle direttive era da considerarsi relativamente:

alle zone da riservare a speciali destinazioni e a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni;

alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi o impianti di particolare natura e importanza;

alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferrovie, elettriche, navigabili (art.5).

Quelli comunali: la totalità dell'intero territorio comunale specificando:

la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate a espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;

i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale paesaggistico;

le norme per l'attuazione del piano (art. 7 e segg.);

Quelli particolareggiati: l'attuazione del piano regolatore generale e specificando le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e determinando:

le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;

gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;

la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva a integrare le finalità delle opere stesse e a soddisfare prevedibili esigenze future (art. 13 e segg.).

La legge introduceva poi il sistema delle licenze edilizie per le costruzioni da eseguirsi nei centri abitati, che avevano lo scopo di permettere un controllo preventivo da parte della p.a. competente su ogni attività, fra quelle previste dal PRG, giacché presupposto dalla concessione della licenza era la conformità dell'attività del piano regolatore.

La legge 1150 del 1942 non venne, nella maggior parte, applicata e i Comuni obbligati non sempre precedettero alla formazione del PRG, ma con la legge del 6 agosto 1947 n°765, maglio conosciuta come legge Ponte, si cercò di introdurre una prima revisione della legge urbanistica.


La Legge Ponte (L.6/8/1967 n°765.


Con la legge Ponte si cercò di introdurre una prima revisione della legge urbanistica del 1942 procedendo:

a uno snellimento delle procedure di approvazione dei piani urbanistici (art.3 che modifica l'art.10 legge urbanistica);

alla fissazione di limiti tassativi di edificabilità;

all'introduzione del piano di lottizzazione convenzionato;

alla determinazione di limiti inderogabili di densità alla edificazione privata e standard minimi di servizi pubblici;

all'estensione dell'obbligo di richiedere la licenza edilizia a qualsiasi costruzione da realizzare in ogni parte del territorio comunale.

Con la legge Ponte vengono introdotti i piani di zona che hanno lo scopo di fornire alle p.a. uno strumento per realizzare i suoi obbiettivi primari.

In Italia non è mai stata introdotta una legge fondiaria organica di conseguenza ci si è sempre scontrati con due diverse esigenze:

la necessità per la pubblica amministrazione di redigere dei piani organici di trasformazione del territorio che comprendano non solo aree dedicate alla edificazione privata e speculativa, ma anche spazi pubblici per i servizi sociali;

il diritto di proprietà con conseguente diritto del titolare in caso di espropriazione di ricevere un indennizzo equo e non puramente simbolico.

Il legislatore ha creato con norme successive, di intervenire in materia e la legge Ponte rappresenta uno di questi esempi.

Essa prevede la possibilità di esproprio delle aree ricomprese nei c.d. "piani di zona", limitando l'indennizzo a una somma pari al valore agricolo delle stesse. La legge in questione prevede, per alcune imprese (società cooperative di edificazione), di costruire alloggi popolari previa stipula con il Comune di un'apposita convenzione che in cambio di una ridotta applicazione degli oneri di urbanizzazione obbliga l'impresa stessa a osservare determinati criteri di vendita e/o di locazione.


Le leggi tampone.


Sia la legge urbanistica sia la legge Ponte prevedevano la possibilità di imporre dei vincoli di inedificabilità assoluta delle aree, ricomprese nei piani, destinate a servizi pubblici.

Tali vincoli per loro natura da un alto impedivano su dette aree qualsiasi tipo di costruzione e dall'altro non davano ad alcun tipo di indennizzo giacché il vincolo non costituiva espropriazione.

La Corte Costituzionale con sua sentenza del 29/5/1968 n°55 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'art.7 e dell'art.40 della legge urbanistica del 1942 perché violavano l'art.42 comma terzo della Costituzione, in quanto dette disposizioni non prevedevano un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato e ravvisando in queste contenuto espropriativo.

Il legislatore, a fronte del vuoto legislativo intervenuto a seguito di tale sentenza, con la legge del 19/11/1968 n°1187 introdusse il termine di cinque anni, decorrente dalla data d'approvazione del PRG, per l'approvazione dei relativi piani particolareggiati.

Poiché alla scadenza dei cinque anni la situazione non era mutata con L. 30 novembre 1973 n°765 concesse un'ulteriore proroga, che rinnovò sino al 31/12/1996 con successivo D.L. 29 novembre 1975 n°562, convertito nella legge 22 dicembre 1975 n°696.


La legge 28/1/1977 n°10 (BUCALOSSI).


In data 28/1/1977 veniva emanata la legge n°10 meglio nota come "Bucalossi" da uno dei due parlamentari che la proposero (l'altro era Gullotti).

Con questa il legislatore intendeva prendere di petto i problemi connessi alla mancanza di un'organica legislazione urbanistica e organizzare compiutamente la materia.

Va subito detto che il lodevole tentativo non è riuscito, anche a causa di alcune sentenze della Corte Costituzionale che ne hanno limitato la portata, anche se ad oggi rappresenta il commento della legge urbanistica fondamentale.

Al fine di introdurre una regolamentazione dei valori delle aree che venivano interessate dai piani regolatori il legislatore ha sostituito il regime delle licenze con quello delle concessioni onerose, rilasciate al privato che ne faceva richiesta; le concessioni, che sono irrevocabili, possono essere trasferite insieme all'area.

Se, secondo il diritto, la licenza rappresenta un'autorizzazione da parte della p.a. al privato di esercitare un diritto che fa capo a quest'ultimo la concessione può essere o traslativa o costitutiva, ma sempre presuppone che la titolarità del diritto sia del privato.

È evidente che se lo ius aedificandi, per la natura della concessione non era più del privato cittadino, a questo non competeva l'indennizzo nel caso di vincolo di inedificabilità.

La legge nç10/1977 al fine di organizzare nel tempo lo sviluppo e le trasformazioni del territorio ha previsto l'introduzione di programmi pluriennali di attuazione del PRG e ha introdotto sanzioni penali, a fianco di quelle amministrative, nel caso di abusi edilizi.


La legge 5/8/1978 n°457.


Questa legge è stata introdotta per armonizzare la precedente normativa con i maggiori poteri in materia attribuiti alle Regioni dal DPR 24/7/1977 n°616 che in forza di quelle norme divenivano il centro propulsore delle iniziative relative alla gestione del territorio.

Le Regioni infatti hanno acquistato il potere di:

emanare dei programmi decennali per l'edificazione e il recupero del territorio;

emanare le Leggi regionali di indennizzo e programmazione generale;

adottare il piano territoriale regionale;

approvare i piani regolatori comunali.


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