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Nomina e funzionamento del Comitato dei creditori




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Nomina e funzionamento del Comitato dei creditori


La Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 1942) dedica al Comitato dei Creditori gli articoli 40 e 41. Con il Decreto Legislativo n. 5 del 2006, il legislatore ha riscritto molti articoli della Legge Fallimentare, rideterminando in particolare, il ruolo e le funzioni degli organi della procedura (Giudice Delegato, Tribunale, Curatore e Comitato dei Creditori)  e i rapporti tra di essi, ampliando notevolmente le competenze del Comitato. Il Comitato dei Creditori è nominato dal Giudice Delegato, entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, sulla base delle risultanze documentali, sentiti il Curatore ed i creditori che, nella domanda di ammissione al passivo, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico. Esso è composto da 3 o 5 membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Entro 10 giorni dalla nomina, il Comitato provvede a nominare a maggioranza il proprio Presidente.

Funzioni e responsabilità dei suoi membri

Il Comitato dei creditori vigila sull'operato del Curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del Tribunale o del Giudice Delegato, motivando le proprie deliberazioni, prese a maggioranza dei votanti. In caso di inerzia o di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, provvede il Giudice Delegato. Quest'ultimo può sostituire i membri del Comitato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Per la sua qualità di organo autorizzativo e gestorio, il Comitato dei Creditori:

autorizza tutti gli atti di straordinaria amministrazione che devono essere eseguiti dal Curatore;

autorizza il Curatore a subentrare nei contratti pendenti in luogo del fallito;

autorizza la nomina dei delegati e dei coadiutori del Curatore;

suggerisce di interrompere l'esercizio provvisorio dell'impresa, qualore ne ravvisi la necessità.

L'attività gestoria è esercitata in particolar modo nella necessità che determinati atti, compiuti dal Giudice Delegato, siano subordinati al previo parere favorevole del Comitato.

Il Comitato dei creditori ha anche poteri di controllo sull'operato degli altri organi fallimentari; infatti, esso o singoli suoi membri possono, di propria iniziativa, ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, nonché chiedere notizie e documenti.

I membri del Comitato:

devono adempiere i loro doveri con la professionalità richiesta e le diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;

sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

L'azione di responsabilità è proponibile dal solo Curatore, anche durante lo svolgimento della procedura, previa autorizzazione del Giudice Delegato, il quale andrà a sostituire i componenti del Comitato nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.


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