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Il diritto al lavoro - tesina




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IL DIRITTO AL LAVORO - TESINA









La storia dell'uomo è fondata sul lavoro ed è inconcepibile il progresso e l'evoluzione, sia materiale, sia spirituale, dell'umanità, prescindendo dall'attività lavorativa. Nell'antichità gli esseri umani svolgevano isolatamente tutte le attività dirette a soddisfare i loro bisogni. Con l'evoluzione della specie, venne introdotta una prima forma di divisione e organizzazione del lavoro: l'uomo si dedicava alle attività della caccia e della pesca, mentre alla donna veniva riservato l'esercizio di elementari attività agricole. Nell'età classica, l'attività lavorativa era ritenuta poco decorosa per gli uomini liberi e veniva affidata alle classi subalterne e agli schiavi; anche durante il periodo dell'impero romano tutte le attività esecutive erano affidate alla plebe e agli schiavi, mentre rimanevano di competenza dei patrizi (la classe nobile) la gestione della politica ed il comando dell'esercito. La concezione cristiana, invece, condannò l'ozio e considerò il lavoro come mezzo sia di sostentamento sia di elevazione spirituale. Con il Cristianesimo, infatti, anche gli schiavi acquistarono dignità di persone umane e il lavoro materiale venne considerato al pari di quello intellettivo. Durante il medioevo i vincoli feudali erano ancora forti e imposero una netta divisione di classi e forme di servitù della gleba. Solo con l'età comunale (1000 d.c. circa), i lavoratori affermarono la loro posizione, favorendo, in tal modo, il passaggio alla liberalizzazione del mercato e della produzione.

Sul concetto del lavoro, poi, ha influito notevolmente quel fenomeno storico noto come Rivoluzione Industriale, nato verso la metà del 1700 in Inghilterra e diffusosi successivamente in tutta Europa. Con il termine rivoluzione industriale non si vuole indicare semplicemente la scoperta e l'invenzione di nuovi macchinari. Più precisamente, tale periodo storico è riconducibile ad una diversa visione del concetto di lavoro organizzato, segnato dal passaggio dal lavoro artigiano, ossia compiuto dal singolo soggetto, al lavoro effettuato su vasta scala, ossia a livello industriale. Vengono così alla luce le prime catene di montaggio incentrate sulla divisione del lavoro fra tanti individui, la cui opera è rivolta alla realizzazione di un solo prodotto. Il lavoro, l'economia, la società stessa a partire dal 1800, a seguito della rivoluzione industriale, subirono una trasformazione profonda e le condizioni di vita della popolazione si modificarono radicalmente. Il nuovo corso impose nuove forme di attività economiche, sconvolgendo le strutture sociali tradizionali e segnando la nascita della classe operaia o proletariato. Questo cambiamento, così repentino e veloce, creò anche situazioni di estremo disagio sociale. Infatti, i



capitalisti (i proprietari delle fabbriche), nel tentativo di produrre sempre di più e al minor costo, imponevano bassi salari ed irragionevoli orari di lavoro (fino a 16 ore giornaliere). Tutta la storia del XIX e del XX secolo è storia di lotte e di rivendicazioni dirette ad ottenere migliori condizioni di lavoro e di salario. Anche la Chiesa Cattolica, a fine Ottocento, presa posizione e, in base all'insegnamento cristiano, tentò di mediare e conciliare le posizioni di ricchi e poveri. Papa Leone XIII, nel 1891, nell'enciclica Rerum Novarum, richiamava le parti in causa al rispetto di principi di giustizia e, in particolare, da un lato invitava i lavoratori ad una disciplinata e volenterosa partecipazione all'attività lavorativa, mentre dall'altro richiamava gli imprenditori al rispetto della dignità e della persona dell'operaio. Attualmente, il lavoro è disciplinato e tutelato da norme giuridiche che costituiscono un settore particolare del diritto del lavoro.























     


La costituzione del regno d'Italia fu emanata dal re Carlo Alberto il 4 marzo 1848.

Nel 1922, con l'avvento del fascismo, che fu regime dittatoriale, lo statuto venne profondamente modificato: in particolare venne ridotto il potere del Parlamento e accresciuto quello del Governo, creando uno stato totalitario.

La caduta del fascismo si ebbe nel 1945, al termine della quale l'Italia si trovò ad essere un paese sconfitto militarmente e da ricostruire.

Il primo passo da compiere consisteva nella scelta della forma di governo che l'Italia intendeva darsi.

Il 2 giugno 1946 si tenne un referendum: tutti i cittadini furono chiamati a votare per scegliere tra monarchia e repubblica. Vinse la repubblica, di stretta misura, con il 54% dei voti, contro il 46% dei voti che andarono alla monarchia.

Lo stesso giorno, contemporaneamente al referendum, venne eletta l'Assemblea costituente che ebbe il compito di predisporre la Costituzione della nuova Repubblica Italiana.

I lavori ebbero termine il 22 dicembre 1947. La Costituzione fu promulgata il 27 dicembre 1947 entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione italiana fu firmata il 27 dicembre 1947 dal primo Presidente della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola, dal Presidente dell'Assemblea costituente, Umberto Terracini, dal presidente del Consiglio dei ministri, Alcide De Gasperi, e fu vistata dal ministro della Giustizia di allora (detto anche Guardasigilli).






                    

    









































Dal contratto di lavoro, scaturiscono sia per il lavoratore, sia per il datore di lavoro specifici diritti e particolari doveri. Le norme a tutela dei lavoratori sono applicabili a tutte le categorie, non esistendo più, come nel passato, normative diverse per i dipendenti pubblici e per i lavoratori privati.







Orario settimanale di lavoro

L'orario di lavoro è fissato per legge in un massimo di 40 ore settimanali, da svolgere nell'arco di cinque o sei giorni lavorativi.


Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro. Il lavoro straordinario non deve superare il tetto massimo di 48 ore settimanali. In assenza di contratti collettivi, prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste solo previo accordo tra datore e lavoratore, per una durata che non può eccedere le 250 ore annuali.


Il riposo

Riposo giornaliero il lavoratore ha diritto ha 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

Riposo settimanale consiste in un periodo minimo ininterrotto di 24 ore e il diritto scatta ogni sette giorni lavorativi.



Ferie e festività

Le ferie sono un periodo di riposo necessario per il recupero delle forze intellettuali e fisiche. Esse sono irrinunciabili e sono retribuite come se si trattasse di giorni di lavoro.

I CCNL stabiliscono il numero di giorni di ferie annuali e le modalità di fruizione. In ogni caso le ferie annuali non possono essere inferiori a 20 giorni.

Se il rapporto di lavoro si interrompe prima che tutte le ferie siano state godute, il lavoratore ha diritto a ricevere per questo un'indennità.

Il lavoratore inoltre riceve la retribuzione, pur non lavorando, anche in caso di festività infrasettimanali, cioè di ricorrenze religiose e civili.


Lavoro notturno

Viene considerato lavoratore notturno chi lavora almeno tre ore nel periodo compreso tra le ore 24 e le 5 della mattina. Il lavoratore notturno non deve in ogni caso lavorare più di otto ore nell'arco delle 24 ore.


Retribuzione

La Costituzione stabilisce che essa deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

L'entità della retribuzione varia non solo in base al tipo di lavoro e di qualifica, ma anche a seconda dei diversi settori di attività e delle diverse imprese. Infatti, l'ammontare retributivo viene stabilito nelle diverse sedi di contrattazione collettiva (nazionale, locale ed aziendale).

In coincidenza con le festività natalizie, le aziende erogano una mensilità aggiuntiva. Si parla al proposito di tredicesima nel caso degli impiegati o di gratifica natalizia, nel caso degli operai. In alcuni contratti del settore terziario è prevista anche l'erogazione di una quattordicesima mensilità.


Diritto allo studio

Tale diritto riguarda soprattutto la possibilità di usufruire di agevolazioni e facilitazioni da parte degli studenti-lavoratori. Ciò significa, nel caso di frequenza di corsi scolastici di ogni ordine e grado, la possibilità di effettuare turni ed orari di lavoro particolari e di ricevere permessi che agevolino la frequenza scolastica. In particolare i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame hanno diritto ad usufruire di

permessi giornalieri retribuiti, a svolgere turni di lavoro agevolati e alle cosiddette 150 ore. Queste ultime consistono in un monte di




ore, 150, appunto per frequentare corsi e lezioni. I contratti nazionali, diversi per ogni categoria, disciplinano le modalità per poter usufruire di tali ore. Le 150 ore sono suddivise in 50 ore annuali per tre anni e contrattualmente configurabili come 'permessi straordinari retribuiti' da godere solo se orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente.

In via generale lo studente-lavoratore dovrà presentare una domanda alla direzione del luogo di lavoro e le successive certificazioni. La certificazione mensile è vincolante per avere diritto ad ore retribuite per la presenza ai corsi di studio.


Congedo matrimoniale

È obbligatoria la concessione di un 'congedo matrimoniale' della durata di 15 giorni, con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione delle nozze.


Astensione dal lavoro per maternità

È prevista l'obbligatorietà dell'assenza dal lavoro negli ultimi due mesi di gravidanza ed i primi tre dalla nascita o il mese antecedente ed i quattro mesi successivi (periodi coperti con l'80% della retribuzione); il diritto di ulteriori 6 mesi di astensione dal lavoro (pagati al 30%); la non licenziabilità dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino; il diritto di usufruire di permessi retribuiti fino al terzo anno del bambino. In alternativa alla madre possono ricorrere a tali permessi anche i padri.


Malattie ed infortuni

In caso di malattia o infortunio sul lavoro, è garantita ai lavoratori la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito nei contratti collettivi.

I primi tre giorni di malattia vengono pagati dall'azienda stessa. A partire dal quarto giorno intervengono le indennità retributive erogate dall'INPS, in caso di malattia, e dall'INAIL, in caso di infortunio.


Servizio militare e servizio civile

In entrambi i casi è previsto il diritto, per chi è assunto con un contratto a tempo indeterminato, di conservare il posto durante il periodo di assenza.





Sicurezza sul lavoro

Devono essere attuate da parte del datore di lavoro tutte quelle misure, previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti, necessarie per tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore. Ciò significa, per esempio, prevenire possibili incidenti causati dall'uso degli impianti o da metodi di lavoro pericolosi; oppure prendere dei provvedimenti di 'igiene del lavoro', tenendo sotto controllo i fattori fisici e chimici che possono essere dannosi per la salute dei lavoratori.


Parità uomo-donna

La discriminazione sessuale sul lavoro è frequente e, spesso, esercitata in modo subdolo, tanto da non essere riconosciuta. Ecco i punti importanti da conoscere:

     L'aspirante lavoratrice non può essere sottoposta a test gravidico. La gravidanza non può essere oggetto di indagine da parte dell'azienda.

     Non può essere sottoposto il quesito relativo allo svolgimento del servizio militare. Ciò comporta implicitamente la mancanza di volontà di assumere donne. L'azienda non può sottoporre la lavoratrice a lavoro notturno tre le 24 e le 6, qualora sia stato accertato lo stato di gravidanza.

     L'azienda non può sottoporre alla candidata fogli in bianco da firmare prima della fase di assunzione. Il datore di lavoro avrebbe la libertà di allontanare l'aspirante lavoratrice, quando vuole.

     L'azienda non può sottoporre alla candidata lettere di dimissioni dove la data è lasciata in bianco. Il datore di lavoro, potrebbe, decidere di licenziare la donna in questione qualora stia per sposarsi o sia rimasta incinta.

     E' nullo il licenziamento sottoposto alla lavoratrice, qualora sia stato intimato nel periodo che va dalla pubblicazione delle carte per le nozze ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio. L'azienda ha diritto di licenziare la lavoratrice, solo nel caso di colpa grave, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione del lavoro per il quale è stata assunta.

Sono sospette le dimissioni presentate causa matrimonio, in quanto possono derivare da un licenziamento mascherato o dall'esercizio di mobbing. Le dimissioni, dunque, devono essere confermate di persona dall'interessata di fronte a funzionari della direzione provinciale del lavoro.

Sono da considerare sospette anche le dimissioni presentate durante la gravidanza e il puerperio, ovvero fino al primo anno di vita del bambino. Dunque anche in questo caso vanno convalidate dagli uffici del Lavoro.

Svantaggi o vantaggi proporzionalmente minori o maggiori, relativi al sesso sono da considerare discriminatori.




Riscatto per la pensione

E' riconosciuto, ai fini pensionistici, senza onere a carico dell'iscritto, il periodo di servizio prestato come militare di leva ed anche quello prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo; il periodo di praticantato, per non più di tre anni, purché ritenuti utili all'iscrizione all'albo; i periodi di lavoro svolti all'estero, come anche i periodi di interruzione del rapporto di lavoro per motivi familiari; i periodi di assenza facoltativa per maternità (oggi: congedo parentale) collocati al di fuori del rapporto di lavoro o di congedo per assistenza ai disabili; nonché i periodi di lavoro privi di copertura contributiva per omessa contribuzione da parte del datore di lavoro.


Il riscatto degli anni di laurea

È possibile riscattare gli anni di studio che diventano anni di lavoro ai fini pensionistici, ed è meglio pensarci subito perché il calcolo del dovuto viene fatto in base allo stipendio percepito al momento della presentazione della domanda.

Coloro che sono interessati, possono riscattare gli anni di laurea pagando al proprio Ente di Previdenza (INPS, INPDAP, ecc.) una determinata somma: questi contributi sono validi sia per il raggiungimento del diritto alla pensione, sia per incrementare l'importo della pensione stessa. Sono riscattabili tutti gli anni del corso legale di laurea, che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria: sono esclusi gli anni fuori corso. Non può effettuare il riscatto chi non ha concluso gli studi.

Sono equiparati alla laurea: la laurea conseguita all'estero purché sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia; le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede. Sono riscattabili sempre che non siano coperti da contribuzione, anche i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi universitari, i diplomi di specializzazione, i dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a due anni.

Non è necessario che questi ultimi titoli universitari siano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione in carriera.

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

L'importo del contributo da pagare è calcolato dall'Ente Previdenziale in base all'età dell'iscritto, alla sua retribuzione alla data della domanda, nonché in relazione all'entità degli anni da riscattare. Il pagamento può essere effettuato sia in unica soluzione, che in forma rateale.




Sciopero

Lo sciopero è l'astensione volontaria dal lavoro. Esso comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo di astensione dal lavoro. Il datore di lavoro non può far valere l'inadempimento, né può adottare provvedimenti sanzionatori o disciplinari.

L'astensione dal lavoro nel settore pubblico presenta aspetti particolari. È necessario garantire il diritto allo sciopero anche ai lavoratori pubblici, altrettanto importante è tutelare la generalità dei cittadini che utilizzano i servizi stessi. Vengono definiti servizi pubblici essenziali i diritti: alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di comunicazione e di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale e all'istruzione. Sono quindi considerati indispensabili i seguenti servizi: sanità, trasporti, protezione civile, poste e telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva di Stato ecc.

I lavoratori del settore pubblico devono:


     Dare un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di astensione dal lavoro;

     Comunicare preventivamente la durata massima dell'astensione;

     Le Amministrazioni Pubbliche interessate e le imprese private, devono predisporre un piano di emergenza che garantisca le prestazioni indispensabili.


In caso di assoluta necessità, le autorità pubbliche ( Presidente della Giunta regionale, Sindaco, Prefetto) possono ordinare ai lavoratori interessati di riprendere il lavoro (c.d. "precettazione").

Se lo sciopero è effettuato in violazione alla legge stessa sono previste sanzioni pecuniarie.



Per alcune categorie lavorative il diritto di sciopero è del tutto escluso: così, per esempio, per gli appartenenti alla polizia di Stato, per gli agenti di custodia nelle carceri, per i Vigili del fuoco, ecc.





Buoni pasto

Il buono pasto, o ticket restaurant, ha un valore predeterminato e consente di pagare il pranzo consumato negli esercizi convenzionati.

E' bene sottolineare che, le aziende non sono obbligate a concederli. Solo se si concorda in fase di contratto la presenza dei buoni pasto come benefit, questi dovranno essere espressamente specificati nella lettera di assunzione, diversamente il datore di lavoro non sarà tenuto a corrisponderli.

I buoni pasto per legge vengono distribuiti ai dipendenti in base alle giornate di effettiva presenza e non sono cumulabili, né cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro.


Le Rappresentanze Sindacali Unitarie

Le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) sono l'organismo di rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Nascono per iniziativa dei tre sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, mediante un accordo interconfederale nel 1991 e vengono successivamente riconosciute istituzionalmente da protocolli d'intesa tra governo e parti sociali e lo Statuto dei lavoratori che codifica il diritto alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.

La costituzione delle RSU o il loro rinnovo, in genere ogni 3 anni, avviene attraverso elezioni promosse dalle associazioni sindacali abilitate a presentare liste e dalla stessa RSU di cui sta per scadere il mandato.

Possono candidarsi tutti lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inseriti in liste presentate dalle associazioni sindacali che hanno accettato l'accordo per la loro costituzione. Le liste devono essere firmate da almeno il 5% dei lavoratori dell'azienda.

Possono votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenti nel luogo di lavoro alla data delle elezioni.

L'elezione dei candidati avviene a suffragio universale con voto segreto non delegabile. La validità delle elezioni è subordinata al raggiungimento di un quorum di votanti pari alla metà più uno degli aventi diritto.

I sindacati prescelti hanno il potere di stipulare il contratto collettivo aziendale negli ambiti, modi e limiti stabiliti dal CCNL applicato all'unità produttiva. Nel contratto aziendale, infatti, sono generalmente previste le condizioni di svolgimento del lavoro: dal salario, ai percorsi di carriera, dai piani formativi all'utilizzo di fondi ecc. Alle RSU inoltre spettano quei diritti sindacali: permessi, retribuiti e non, diritto di assemblea, uso di locali, diritto di affissione, funzionali alla loro attività.





Indennità di disoccupazione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Per richiederla occorre presentare la domanda di disoccupazione all'Inps, anche tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, entro 68 giorni dal licenziamento.

Possono presentare la domanda i lavoratori:


     Con almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;

     Con un'anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;

     Che hanno versato almeno un contributo settimanale nell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'indennità e hanno lavorato almeno 78 giornate nell'anno precedente a quello nel quale è erogato il contributo;


Al disoccupato è corrisposta l'indennità per un periodo di 8 mesi che diventano 12 per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. L'indennità della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la percentuale è del 60% della retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi.

L'indennità cessa quando:


     Si sono percepite tutte le giornate di indennità

     Si inizia un nuovo lavoro

     Si va in pensione

     Si viene cancellati dalle liste di disoccupazione


Le dimissioni del lavoratore

Il rapporto di lavoro si può interrompere anche per volontà del lavoratore, quando quest'ultimo rassegna le sue dimissioni. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, con l'unico obbligo di dare il preavviso.

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza, non è richiesta l'accettazione da parte sua, essendo una dichiarazione di volontà unilaterale, libera nei motivi e irrevocabile.

Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso, deve versare al datore di lavoro una 'indennità di mancato preavviso', corrispondente all'importo delle retribuzioni che sono spettate per il


periodo di preavviso non lavorato. Il datore di lavoro può rinunciare espressamente al preavviso, pagando l'indennità sostitutiva, sempre che il lavoratore sia favorevole a questa soluzione.

Tale periodo resta sospeso in caso di malattia, di infortunio, di ferie o di maternità, riprende a decorrere una volta che cessa la causa.


Trattamento di fine rapporto

Il 'trattamento di fine rapporto', in sigla TFRL, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda. Conosciuta, specie in passato, più popolarmente come 'liquidazione', è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso.


Handicap e integrazione

I datori di lavoro privati che abbiano già alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori e gli enti pubblici, sono obbligati ad assumere lavoratori portatori si handicap fisici e intellettivi, e inabili al lavoro per invalidità. Le percentuali dei lavoratori disabili che devono essere obbligatoriamente assunti variano a seconda del numero dei dipendenti già in forza nell'azienda.

Le persone disabili che lavorano possono usufruire dei permessi: a ore, o a giorni.


Congedi e permessi per familiari con handicap

Per i genitori ed i parenti che assistono il disabile la legge prevede delle agevolazioni. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di un minore con handicap in situazione di gravità, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro. Questi periodi di assenza, sono retribuiti con un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione e sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. In alternativa, la madre o il padre, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito sempre fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. In caso di pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese, più permessi.

I permessi possano essere estesi ai fratelli, non solo in caso di decesso dei genitori, ma anche se quest'ultimi siano totalmente impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché loro stessi inabili.









Il lavoratore dipendente è soggetto a tre principali obblighi sanciti da alcuni articoli del Codice Civile.

Oltre all'obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa, sottostando, entro i limiti sanciti dalla legge e dai contratti collettivi, al potere direttivo del datore di lavoro, al lavoratore compete anche l'adempimento ad altri obblighi, anch'essi espressamente previsti dal codice civile: si tratta, in particolare, degli obblighi di diligenza, di obbedienza (entrambi disciplinati dall'art. 2104 c.c.) e di fedeltà (di cui all'art. 2105 c.c.).


Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite impartire dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendente.


Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.










     


La Festa dei lavoratori, è una festività celebrata il 1° maggio di ogni anno che intende ricordare l'impegno del movimento sindacale ed i traguardi raggiunti in campo economico e sociale dai lavoratori. La festa del lavoro è riconosciuta in molte nazioni del mondo ma non in tutte.

Più precisamente, con essa si intende onorare le battaglie operaie volte alla conquista di un diritto ben preciso: l'orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore.

Convenzionalmente, l'origine della festa viene fatta risalire ad una manifestazione organizzata negli Stati Uniti dai "Cavalieri del lavoro" a New York il 5 settembre . Due anni dopo, nel , in un'analoga manifestazione i Cavalieri del lavoro approvarono una risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza annuale. Altre organizzazioni sindacali affiliate all'internazionale dei lavoratori suggerirono come data della festività il primo maggio.

Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago (USA) e conosciuti come rivolta di "Haymarket". Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 maggio quando la polizia sparò sui manifestanti provocando numerose vittime.

L'allora presidente Grover Cleveland ritenne che la festa del primo maggio avrebbe potuto costituire un'opportunità per commemorare questo episodio.

In Italia la festività fu soppressa durante il ventennio fascista - che preferì festeggiare la Festa del lavoro italiano il 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma - ma fu ripristinata subito dopo la fine del conflitto mondiale, nel .

I sindacati italiani CGIL, CISL e UIL organizzano annualmente a Roma un concerto per celebrare il primo maggio dall'anno 1991 a cui partecipano annualmente centinaia di migliaia di persone.










     




LAVORO A TEMPO INDETERMINATO


È il contratto base, definito dall'ordinamento italiano 'tipico'. Non prevede una scadenza e tutela il dipendente assicurandogli maggiore stabilità rispetto agli altri tipi di contratto. Ciascuno dei contraenti può recedere da questo tipo di contratto dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dalle norme corporative.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

L'indennità di mancato preavviso spetta indipendentemente dall'esistenza di un danno, ma in base alla giurisprudenza vigente non è ravvisabile un danno ulteriore. E' possibile una risoluzione concordata del rapporto di lavoro che esclude il preavviso e l'indennità. Le dimissioni del lavoratore producono effetto nel momento stesso in cui sono presentate, non essendo vincolate all'accettazione dei superiori.


LAVORO A TEMPO DETERMINATO


È un contratto di lavoro per il quale l'assunzione ha validità solo per un periodo di tempo ben stabilito.

Il contratto a tempo determinato è applicabile solo:

            Per i lavori di tipo stagionale, dei quali esiste preciso elenco;

            Nel settore dello spettacolo per lavori in specifici programmi o per sostituzione;

       Per le lavorazioni, anche a progetto avviato, che richiedono impiego di lavoratori specializzati diversi da quelli normalmente impiegati, e limitatamente alle fasi complementari o integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;



            Quando l'assunzione avviene per sostituire lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto, e di conseguenza nel contratto deve essere riportato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione (per esempio maternità, servizio militare, malattia ecc.);

            Quando l'azienda deve eseguire un'opera o un servizio di carattere straordinario od occasionale, in questo caso l'azienda, prima dell'assunzione, deve aver già progettato l'entità della mansione;

            Quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo per la durata massima di 6 mesi;


Nel caso di prestazione di lavoro continuata oltre la scadenza del termine, e ove non risulti una contraria volontà delle parti, il contratto si considerava a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione.


CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO


Il contratto di formazione lavoro prevede l'assunzione di giovani tra i 16 e i 32. La durata della formazione va dai 12 ai 24 mesi.

E' previsto un periodo di prova che va dalle 4 settimane ai 2 mesi. Il periodo di prova deve sempre risultare da atto scritto, consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione. Se così non fosse, l'assunzione deve intendersi fin dall'inizio a tempo indeterminato, cioè senza periodo di prova.

Il Contratto di formazione lavoro può essere interrotto dall'azienda solo per giusta causa e giustificato motivo, ovvero se il lavoratore compie atti gravi durante il rapporto di lavoro.

Al termine della durata del contratto, il datore di lavoro può trasformare il contratto in uno a tempo indeterminato, oppure risolvere il rapporto. Il periodo di lavoro è valido ai fini pensionistici e per il calcolo degli scatti d'anzianità. Se il lavoratore è costretto a interrompere il periodo di formazione lavoro per adempiere il servizio militare o civile, ha diritto a completare il periodo al termine del servizio. Il contratto di formazione, per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta, prima o contemporaneamente all'inizio del rapporto di lavoro. In mancanza di tale atto formale, l'assunzione deve intendersi a tempo indeterminato.





CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (part-time)


Il part-time può essere introdotto sia nel rapporto di lavoro a tempo determinato che nei rapporti a tempo indeterminato.

Il part-time può essere orizzontale, verticale e ciclico.

Si parla di part-time orizzontale in presenza di servizio prestato con orario ridotto in tutti i giorni lavorativi.

Si parla di part-time verticale in presenza di un servizio prestato con orario pieno in alcuni giorni della settimana.

Si parla di part-time ciclico, invece, quando riguarda servizi prestati in determinati periodi dell'anno con orario pieno o ridotto e si applica ad attività caratterizzate da una forte stagionalità.

Il lavoratore part-time ha diritto al riposo settimanale (nel part-time verticale vista l'assenza di un impegno lavorativo continuato nella settimana questo diritto decade), e alle festività pagate, ma solo se cadono in corrispondenza di un giorno di lavoro.

Nel part-time orizzontale il lavoratore ha diritto alle normali ferie dei lavoratori a tempo pieno;

Nel part-time verticale, questo diritto decade;

Nel part-time ciclico le ferie vanno calcolate con riferimento alla media mensile dell'orario di lavoro prestato.

La paga deve essere proporzionalmente ridotta rispetto a quella dei lavoratori a tempo pieno, considerando non solo la paga base, ma anche gli elementi retributivi avente cadenza annuale (premi, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive).

Per la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è necessario l'accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro; in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto un diritto di precedenza ai lavoratori a tempo parziale, con priorità per coloro che in passato erano stati dipendenti a tempo pieno.

Al lavoratore part-time spetta al momento delle dimissioni o del licenziamento, il trattamento di fine rapporto.






LAVORO INTERMITTENTE (job on call)


Il Lavoro intermittente o a chiamata è un contratto attraverso il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne la prestazione lavorativa quando ne ha bisogno, con un preavviso di 48 ore.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e deve essere stipulato in forma scritta.

Durante il periodo di validità del contratto, il lavoratore ha diritto, se non lavora ma garantisce la propria disponibilità a rispondere alla chiamata, a un'indennità di disponibilità mensile, divisibile in quote orarie. Quando invece lavora, ha diritto al normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi (in proporzione alla prestazione effettivamente eseguita) al pari dei lavoratori che hanno le stesse mansioni.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di disponibilità relativa al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché a un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in loro mancanza, dal contratto individuale di lavoro.



IL LAVORO RIPARTITO (job sharing


Il lavoro ripartito (o job sharing, letteralmente "condivisione del lavoro") è un rapporto di lavoro con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa e vengono retribuiti in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato da ciascuno. In pratica un unico posto di lavoro a tempo pieno viene diviso tra più soggetti in diverso part-time secondo le loro esigenze di flessibilità.

Il contratto deve prevedere la misura percentuale e la collocazione temporale dell'attività di ogni lavoratore ma, se uno dei lavoratori è assente, il datore di lavoro può pretendere l'intera prestazione lavorativa da ciascuno degli altri. Il rapporto di lavoro ripartito non dà, infatti, origine a due contratti di lavoro distinti, e ogni lavoratore resta personalmente e indirettamente responsabile dell'intera obbligazione. Per questo motivo, in linea generale, le dimissioni o il licenziamento di uno dei due lavoratori comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.




LAVORO IN COOPERATIVA


La cooperativa è una società nella quale almeno tre soggetti gestiscono in comune una impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni e servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta. La cooperativa è un'impresa nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc. L'elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa, a prescindere da ogni altra distinzione settoriale, si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle cooperative è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste - a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.


APPRENDISTATO


E' uno speciale rapporto di lavoro che prevede un obbligo per il datore di lavoro di impartire o far impartire nella sua azienda all'apprendista la formazione necessaria perché possa conseguire le competenze tecniche e la qualifica per prestare opera nell'impresa.

Per poter applicare questo tipo di contratto gli apprendisti devono avere un'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 anni. C'è però un'eccezione, che consiste nell'estensione dell'età massima fino a 26 anni per le aree del Centro Sud e nelle zone depresse del Centro Nord. Nel settore artigianale invece è previsto un'estensione dell'età massima fino a 29 anni per le attività ad elevato contenuto professionale e di 28 anni per i portatori di handicap.

Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro e il numero di apprendisti che si possono assumere non deve superare il 100% dei lavoratori qualificati occupati in quell'azienda.

La durata dell'apprendistato va dai 18 mesi ai 4 anni. La formazione dell'apprendistato può avvenire anche all'esterno dell'impresa in Centri di Formazione Professionale.

Le ore formative devono essere almeno 120 all'anno e sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative. L'apprendista ha un salario che corrisponde in media a una percentuale tra il 50% e l'80% di quello spettante a un lavoratore qualificato.




LAVORI SOCIALMENTE UTILI


Sono incarichi temporanei assegnati a categorie particolari di «lavoratori».

Essi sono definiti uno «strumento di sostegno» per i lavoratori espulsi dai processi produttivi in attesa di reinserimento nel mondo del lavoro, tipo i disoccupati di lunga durata (oltre 2 anni). I Lavori socialmente utili devono essere temporanei e volti a migliorare la qualità del servizio. I lavoratori che accettano l'incarico per lavori socialmente utili percepiscono un sussidio erogato dall'Inps, per un periodo massimo di 12 mesi. 




LAVORO A DOMICILIO


Si tratta del lavoro svolto da un soggetto che, con vincolo di subordinazione, esegue presso il proprio domicilio un'attività per conto di uno o più committenti.

I lavoratori possono utilizzare materie prime e attrezzature proprie o del datore di lavoro. La legge prevede una retribuzione a cottimo, in base a tariffe stabilite dai contratti collettivi, il rimborso delle spese per l'uso dei macchinari, dei locali, dell'energia e maggiorazioni retributive, a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, il TFR.














Conosciuto nei paesi di lingua inglese come Tele work è, fondamentalmente, un modo di lavorare rimanendo distanti dall'ufficio o dall'azienda facendo uso di sistemi informatici e telematici. E' applicabile sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi, e a una vasta gamma di professioni o mestieri.

A seconda dei casi il telelavoro si distingue in:

Telelavoro da casa

Il lavoratore, utilizzando un angolo fornito di computer, fax, modem e altre attrezzature, svolge i suoi compiti da casa. L'interazione con l'ufficio può essere su base costante (ad esempio essendo un nodo della LAN aziendale) o saltuaria. In questo caso si riceve il lavoro da svolgere e si invia poi il file risultante all'Ufficio.

Telelavoro da centri satelliti

In questo caso il lavoratore, anziché recarsi in ufficio, si sposta presso un centro (di quartiere o di paese, ma comunque vicino alla sua abitazione) attrezzato per il telelavoro. Da lì entra in contatto con la sua azienda, scambia dati, carica programmi e quant'altro gli sarà necessario per pianificare e svolgere il suo job. Il tele centro può essere di proprietà dell'azienda, di un consorzio di aziende, di una impresa che affitta i posti operatori o anche della pubblica amministrazione. Nel primo caso il tele centro verrà utilizzato esclusivamente da una singola impresa, negli altri sarà a disposizione di più lavoratori di imprese diverse.

Telelavoro mobile

Il lavoro si svolge da una postazione mobile, tipicamente composta di un PC portatile, un fax-modem e un telefono cellulare. Con questa attrezzatura il lavoratore può, ad esempio, recarsi dai clienti e, da lì, collegarsi con l'ufficio per inviare ordini, aggiornare quotazioni, fare teleconferenza con esperti e tecnici in sede.




Lavoro Flessibile


Questo e' un concetto centrato sul datore di lavoro, che comprende un largo spettro di nuove prassi lavorative, includendo sia ore flessibili di lavoro, sia flessibilità del luogo di lavoro. E contratti di assunzione flessibili, ecc Il telelavoro 'da casa' è spesso un elemento di una 'società che lavora in modo flessibile', ma il concetto globale include il ripensamento dell'intera politica delle assunzioni e delle sue conseguenze.












IL VERISMO


Il termine verismo fu coniato nella seconda metà dell'Ottocento per designare una letteratura che si accostava al "vero" nella sua nuda e semplice evidenza. La parola fu usata in Italia per definire una nuova narrativa che guardava al Naturalismo francese, ma con una sua autonomia e specificità.

Dal punto di vista del più ampio contesto culturale, le teorie veriste e naturaliste sulla letteratura, nacquero in relazione al Positivismo, che esercitò una profonda influenza anche sulla letteratura, soprattutto a partire dalla pubblicazione di alcuni testi scientifici di grande rilevanza come L'origine della specie di Darwin. Il pensiero positivista sosteneva che l'unico modo per conoscere veramente la realtà era quello applicato alla scienza.

Si è discusso molto sui rapporti fra il verismo italiano e il naturalismo francese. I due movimenti hanno in comune la ricerca e il racconto del vero. Infatti sulla scia del Naturalismo e soprattutto delle teorie di Emile Zola, tre scrittori siciliani, Giovanni Verga, Luigi Capuana e Federico De Roberto, nel corso degli anni Settanta diedero vita in Italia al movimento verista. Al centro dell'interesse di Verga, Capuana e De Roberto si colloca la rappresentazione della società siciliana della seconda metà dell'Ottocento nelle sue diverse classi sociali, con tutti i problemi legati alla sopravvivenza di tradizioni arcaiche e feudali e all'arretratezza economica e culturale.

Tuttavia, diversamente dal Naturalismo, che si proponeva di rappresentare una moderna società urbana e industriale, percorsa si da tensioni drammatiche ma pur sempre in pieno sviluppo, il Verismo offre l'immagine di un'Italia "primitiva" e ancora feudale, fondamentalmente agricola, segnata da un immobilismo sociale in cui i pochi fermenti di modernizzazione introdotti dal nuovo stato italiano non solo non riescono a infrangere le gerarchie esistenti, ma anzi aggravano le condizioni di vita di una plebe rassegnata e priva della minima coscienza dei propri diritti. I veristi accolsero dal Positivismo l'esigenza di una conoscenza precisa della realtà e in particolare di quella sociale. In Italia, questa esigenza aveva già trovato espressione nel romanzo


manzoniano e ora nel Verismo la sviluppa ulteriormente. Esso attribuiva allo scrittore il compito di osservare in modo "scientifico" la società umana, senza esprimere la propria partecipazione o commozione per le vicende descritte, ma solo cercando di fornire informazioni oggettive. La narrazione doveva basarsi sul "documento" umano, riproducendolo nel modo più fedele possibile.

Il principio fondamentale della letteratura verista è dunque quello dell'impersonalità, centrale anche nelle teorie di Zola. In Verga l'impersonalità non significò solo rinuncia da parte dello scrittore a esprimere giudizi personali, per diventare un "tecnico" della letteratura. In lui quel criterio si spinse fino all'annullamento dell'autore, che scompare dietro la realtà che rappresenta, si confonde nel coro dei suoi personaggi, assumendo il punto di vista di un narratore "ingenuo" e "primitivo" interno all'ambiente rappresentato. Questo annullarsi, questo "tirarsi indietro" dello scrittore che non esprime il suo punto di vista, ma nasconde dietro quello dei propri personaggi è stato chiamato "artificio della regressione". Verga lo mise appunto e lo utilizzò nel modo più nuovo ed efficace, servendosi del discorso indiretto libero. Questo consiste nel riferire i pensieri o le parole dei personaggi senza metterli tra virgolette e senza farli precedere da espressioni come "disse che.", "pensò che.", come invece avviene nel normale discorso diretto. Ne emerge una rappresentazione della realtà che è quella dei fatti così come i protagonisti della vicenda li vivono e li giudicano. Da questo punto di vista si può dire che il vero maestro dei veristi è Flaubert da cui discende il principio della perfetta impersonalità del racconto; l'impersonalità viene motivata da Flaubert con la necessità di creare l'opera perfetta, "il romanzo che sembra essersi fatto da se".

Oggetti della rappresentazione verista sono i meccanismi che governano la società, riconducibili, secondo le teorie positiviste, alle leggi naturali della lotta per l'esistenza e della selezione della specie, che Darwin aveva individuato alla base dell'evoluzione naturale.

Nei cinque romanzi dedicati ai vinti (I Malavoglia, Mastro-Don Gesualdo, La duchessa di Leyra, L'onorevole Scipioni, L'uomo di lusso ), Verga si propone di esplorare con il metodo scientifico proprio del naturalismo l'intera gamma delle classi sociali: il primo romanzo sarà, infatti, dedicato all'analisi delle condizioni di vita di una famiglia di pescatori, cioè di un modo elementare, privo di complessità culturale e politica; nei quattro romanzi successivi si sarebbero affrontate forme di esistenza via via più complesse (il borghese, l'aristocratico, l'uomo politico, l'intellettuale).

Nelle novelle di Vita dei campi, e nel primo romanzo del ciclo dei "Vinti", I Malavoglia, solo gli umili si possono salvare perché soltanto essi sono in grado di attingere all'intangibile realtà della


condizione umana. I Malavoglia ci mostra una famiglia che, per quanto attanagliata dalle ristrettezze economiche, riesce a sopravvivere alle avversità e alla bufera e a riaprirsi un futuro. Non così Mastro-Don Gesualdo, protagonista del secondo romanzo del ciclo, il quale vuole anche lui costruire una famiglia ma soltanto inseguendo la brama del possesso e della "roba". A nulla varrà il matrimonio illustre della figlia: Gesualdo muore in un bel palazzo, ma solo, abbandonato da tutti, quasi ingombrante. Il Verga avrebbe voluto continuare il ciclo dei "vinti" con La duchessa di Leyra, sul mondo dei ricchi. Non ci riuscì. Forse salendo la scala sociale quel mondo di valori veri che gli premeva più di ogni altra cosa si allontanava troppo da lui.


Luigi Capuana (Mineo28 maggio  - Catania29 novembre  ) è stato uno scrittore, critico letterario e giornalista italiano, teorico tra i più importanti del Verismo.



Èmile Zola (Parigi, 2 aprile 1840 - Parigi, 29 settembre 1902) è stato un giornalista e scrittore francese. È considerato il creatore del filone naturalista.

« La scienza ha promesso la felicità? Non credo. Ha promesso la verità, e la questione è sapere se con la verità si farà mai la felicità. 



Gustave Flaubert (Rouen12 dicembre  - Canteleu8 maggio  ) è stato uno scrittore francese.



I MALAVOGLIA














La trama.















I Malavoglia rappresentano il vano sforzo di un'onesta famiglia che tenta di riscattarsi dalla miseria, ma viene schiacciata inesorabilmente dagli eventi. C'è anche un altro significato nel romanzo, racchiuso nella figura del nipote 'Ntoni: l'insofferenza ed il rifiuto nei confronti di questo genere di vita sempre uguale a se stessa, che si affanna per la sopravvivenza, per il pane quotidiano. In Verga, quindi, non c'è nessun riscatto, nessuna Provvidenza che possa liberare dallo stato di oppressione; nei suoi racconti non troviamo alcuna denuncia mossa da intenti polemici, né un fiducioso ottimismo che possa in qualche modo risollevare la speranza, ma soltanto una sorta di "condanna universale" al dolore, che niente e nessuno potrà mai combattere, riscattare.













VITA DEI CAMPI

La raccolta vita dei campi, è composta da otto novelle, ambientate nel mondo contadino. In questa raccolta la società contadina viene rappresentata come dominata dalla crudele legge del più forte, in base alla quale la roba e la donna, gli unici beni di questo mondo povero, tendono fatalmente a cadere nelle mani di chi possiede il potere e la ricchezza. Ecco perché chi ne è privo è ancora più debole ed emarginato.






ROSSO MALPELO






La trama.







NOVELLE RUSTICANE

Anche queste novelle hanno come protagonista il mondo contadino siciliano. In esse Verga si pone di approfondire l'analisi realistica dell'esistenza umana. Egli mette l'accento soprattutto sul fatto che sono le leggi socio - economiche, quelle della roba, a regolare i rapporti umani, anche all'interno della famiglia. Le novelle rusticane presentano situazioni collettive, interi gruppi siciliani legati da vincoli materiali, dalla durezza del lavoro agricolo, dal peso di gerarchie sociali immutabili. Non vengono raccontate vicende eccezionali o particolarmente tragiche, ma situazioni in cui la sofferenza è data dal ripetersi monotono della fatica quotidiana, dalla sua terribile normalità.



LA ROBA









La trama.




GIOVANNI VERGA


Giovanni Verga nasce a Catania nel 1840 da una famiglia benestante e d'antica origine nobiliare. Il suo interesse per la letteratura si manifesta precocemente ed è senz'altro alimentato dai suoi parenti e educatori: il maestro dell'undicenne Verga fu, infatti, Antonino Abate, giovane poeta e romanziere, che si era fatto conoscere per romanzi di fondo storico e patriottico. Questo ambiente esorta Verga a lanciarsi, ancor giovanissimo, nel mondo della scrittura. Si iscrive successivamente all'Università di Giurisprudenza a Catania ma non termina gli studi, impegnato com'è nella ricerca espressiva e teorica e nella stesura di romanzi.
Lo scrittore sente ben presto la necessità di un incontro diretto con altri scrittori, l'ambiente chiuso e limitato della Sicilia non lo soddisfa più. Nel 1869 si trasferisce a Firenze, nel 1872 inizia il cosiddetto periodo milanese, durato fino al 1892-1893, si ha qui il miglior momento della produzione verghiana. Dal 1875, infatti, sembra concludersi il primo ciclo della sua arte: dall'esaltazione patriottica dei primi romanzi e dall'impostazione romantica dei successivi, si passa alla seconda attività del Verga, caratterizzata dal ritorno all'ambiente siciliano e alla vita dei ceti umili e disagiati, dei contadini, dei pescatori, dei tessitori della sua terra. E' il romanzo del 1874 "Nedda" a segnare l'inizio del Verismo verghiano: le altre opere fondamentali sono le novelle "Primavera e altri racconti" (1877), " Vita dei campi" (1880), e le quattro "Cavalleria rusticana", " La lupa", "Ieli il pastore" e "Rosso Malpelo", espressione della più alta novellistica verghiana. Con i "Malavoglia" lo scrittore giunge al romanzo muovendo dalle stesse basi delle sue novelle precedenti, e segna una straordinaria rivoluzione nella letteratura italiana, proseguita poi, nel 1888, da "Mastro-Don Gesualdo". Giovanni Verga muore nel 1922, all'età di 82 anni, nella sua Catania.




     



Gli studiosi definiscono il fascismo come una dittatura o come un regime totalitario di massa.

Con il termine dittatura si vuole indicare il predominio di un solo uomo; Benito Mussolini, che in quanto capo assoluto del partito, si impadronisce dei tre poteri fondamentali dello Stato (esecutivo, legislativo, giudiziario) e abolisce le libertà garantite dal sistema democratico.



Alla fine della prima guerra mondiale, la situazione economica di tutti i paesi belligeranti presentava gli stessi drammatici problemi: la riconversione produttiva delle industrie dalla produzione militare a quella civile; il deficit pubblico dovuto alle enormi spese sostenute durante la guerra; l'inflazione.

In Italia la protesta contro la mancanza di lavoro dilagò nelle campagne con l'occupazione delle terre incolte. Gli operai dell'industria aprirono a loro volta una stagione di scioperi per ottenere il blocco dei licenziamenti e aumenti salariali capaci di resistere all'inflazione.

Il culmine di questa stagione di lotta e di aspri conflitti sociali fu, nel 1920, l'occupazione delle fabbriche. Le forze reazionarie trovarono il loro capo politico in Benito Mussolini, che nel 1919 aveva fondato a Milano i fasci italiani di combattimento, trasformati nel 1921 nel Partito nazionale fascista. I suoi primi aderenti provenivano dalle organizzazioni di ex combattenti, spesso disoccupati e profondamente scontenti, e da alcuni gruppi di ex socialisti rivoluzionari. Molti di essi facevano parte della piccola borghesia e risentivano fortemente dello stato di crisi attraversato da questa classe. Ben presto, però, l'originario programma di sinistra  fu abbandonato e il fascismo divenne un movimento di estrema destra.

Il movimento fascista si affermò definitivamente in Italia nel 1922, istaurandovi un regime dittatoriale che durò fino al 1943. Gruppi e governi di tipo fascista furono presenti negli stessi anni in varie parti d'Europa e furono in genere travolti dalla seconda guerra mondiale.


La parola fascismo deriva dal fascio littorio, un fascio di verghe avvolto attorno ad un'ascia, che nell'antica Roma era un simbolo di autorità e diventò l'emblema del Partito fascista italiano. In realtà i primi fasci, i Fasci siciliani erano un movimento socialista di sindacalismo contadino, sviluppatosi sull'isola tra il 1891 e il 1894; fu al loro nome che con ogni probabilità si rifece



Benito Mussolini, quando nel gennaio 1915 fondò a Milano i Fasci di azione rivoluzionaria, dopo aver abbandonato da pochi mesi il Partito socialista e la direzione dell'«Avanti!».

Il fascismo è caratterizzato da un regime d'impronta corporativa, fondato su uno stretto controllo della vita nazionale, specialmente della distribuzione di beni e servizi; dalla promozione di un forte sentimento nazionalistico con la corrispondente subordinazione dell'individuo allo Stato. Mussolini attuò una serie di provvedimenti che portarono alla fascistizzazione dello Stato. Il Partito Nazionale Fascista restò l'unico partito ammesso dalla legge. Lo Stato italiano, il governo Mussolini, il Partito fascista divennero la stessa cosa. Dopo aver posto fine ad ogni forma di libertà, da quella personale a quella sindacale, da quella culturale a quella associativa, il regime imboccò decisamente la via di un aperto appoggio all'alta finanza e alla grande borghesia capitalistica, industriale e agraria, evitando di colpirne gli esponenti con forti tasse, ma soprattutto soffocando le rivendicazioni operaie attraverso l'abolizione delle commissioni interne delle fabbriche, del diritto di sciopero e dei liberi sindacati (codice Rocco - 1926).

I liberi sindacati, già colpiti dalle violenze fasciste in modo irreparabile, vennero sostituiti nel febbraio 1934 da sindacati fascisti, inquadrati nelle corporazioni, alle quali dovevano obbligatoriamente aderire tutti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori delle diverse categorie di produzione. Le corporazioni erano veri e propri organi statali, preposti alla disciplina delle forze produttive e alla conciliazione di eventuali controversie fra capitale e lavoro sulla base della collaborazione di classe, in opposizione alla lotta di classe socialista. Tale collaborazione venne sancita ufficialmente fin dal 1927 con la pubblicazione della Carta del lavoro e giustificata dai superiori interessi della produzione nazionale e quindi dallo Stato fascista. Di qui l'abolizione della festa del lavoro del I° maggio e la sostituzione con quella fascista del 21 aprile, anniversario della fondazione di Roma. Le corporazioni non furono certo l'espressione degli associati, in quanto tutte le questioni finirono per essere decise dall'alto e per essere generalmente risolte a beneficio delle classi padronali. Ecco perché, anche se in primo momento qualche positivo risultato fu raggiunto (ad esempio, la giornata lavorativa di otto ore), questi nuovi organismi costituirono ben presto una soffocante macchina burocratica, che contribuì a bloccare ogni rivendicazione dei lavoratori.


Tutta l'attività del Governo Mussolini fu un susseguirsi costante di decreti e leggi di chiare finalità sociali all'avanguardia non solo in Italia ma, addirittura, nel mondo.

Quelle leggi, di cui i lavoratori italiani ancora oggi ne godono i privilegi, sono quelle volute da Mussolini nei suoi vent'anni di Governo. Ecco alcune di quelle leggi o decreti, ricordando che prima del fascismo nello specifico campo legislativo c'era il vuoto più assoluto:



Tutela lavoro donne e fanciulli

Assistenza ospedaliera per i poveri

Assicurazione contro la disoccupazione

Maternità e infanzia

Assicurazione contro la TBC

Esenzioni tributarie famiglie numerose

Opera nazionale orfano di guerra

INAIL

Istituzione libretto di lavoro

INPS

Riduzione settimana lavorativa a 40 ore

Assegni familiari

Casse rurali e artigiane



Le innovazioni in materia previdenziale portarono dei notevoli benefici alle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, ponendo le basi di un sistema che è quello in cui tutt'oggi viviamo. Le disposizioni più importanti sono quelle riguardanti le norme igieniche, le assicurazioni obbligatorie (che comportarono anche la nascita del primo sistema di pensionamento per i lavoratori privati), il contratto collettivo di lavoro e il patronato. Un'altra importante istituzione fondata nel Ventennio è quella dell'Opera Nazionale Dopolavoro (Ond), che aveva lo scopo di 'promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali, con istituzioni dirette a sviluppare le loro capacità fisiche, intellettuali e morali'; 'provvedere all'incremento e al coordinamento di tali istituzioni, fornendo a esse e alle loro aderenti ogni necessaria assistenza'.










OPERA   NAZIONALE DOPOLAVORO


L'Onorevole Benito Mussolini presentò alla Nazione il Dopolavoro con il discorso:

'La Nazione non può prescindere dal destino delle moltitudini che lavorano". I datori di lavoro hanno un interesse obiettivo a tenere il più possibile alto il tenore di vita dei loro operai, poiché significa maggiore tranquillità nelle officine, maggiore e migliore rendimento delle prestazioni, quindi maggiori possibilità di vincere la concorrenza altrui. Un capitalista intelligente non può sperare nulla dalla miseria. Ecco perché i capitalisti intelligenti non si occupano soltanto dei salari, ma anche di case, scuole, ospedali, campi sportivi per i loro operai.


FINALITA'

Il Dopolavoro mirava a promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori con istituzioni dirette a sviluppare le loro capacità fisiche, intellettuali e morali; provvedere all'incremento di tali istituzioni riunire le istituzioni stesse in consorzi per l'acquisto del materiale di arredamento e di propaganda e per gli altri scopi di interesse comune; far conoscere con pubblicazioni ed altri mezzi di diffusione i vantaggi di tali istituzioni ed i risultati delle provvidenze attuate per l'elevazione delle classi lavoratrici; assegnare speciali attestati di benemerenza ai soci che se ne rendono particolarmente meritevoli ed a coloro che abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera Nazionale Dopolavoro.




FORME CONCRETE DELL'AZIONE DEL DOPOLAVORO

Nel campo dell'insegnamento popolare e professionale il Dopolavoro istituiva Scuole serali e festive, con particolare riguardo alle professioni degli allievi, ma anche per diffondere la cultura generale in ogni campo del sapere. A tale fine, promoveva conferenze e conversazioni, istituiva biblioteche fisse e circolanti e dava incremento a quelle già istituite; appoggiandosi al turismo, promoveva visite ai musei, gallerie d'arte, scavi, stabilimenti industriali.

Faceva rivivere sugli schermi cinematografici le gesta e le imprese più notevoli, rappresentando anche i luoghi e i costumi più interessanti.





Il Dopolavoro dedicava una gran parte della sua attività al miglioramento fisico dei lavoratori e perciò favoriva tutte quelle iniziative che davano incremento allo sport sotto ogni forma, collegando le numerose associazioni sportive che esistevano in Italia coordinandone gli sforzi.

Tra le attività del Dopolavoro si possono ricordare: il gioco delle bocce, il tiro alla fune, il pallone elastico, il canotaggio, la propaganda igienica con lo sviluppo delle piscine, dei bagni, le riunioni sciistiche, le escursioni, le gite turistiche.

Il Dopolavoro svolgeva poi una vastissima propaganda artistica culturale, attraverso il teatro, il cinematografo, le bande, la radio, e riusciva a procurare godimento e istruzione e a soddisfare moltissimi bisogni con spese irrisorie.




















LA CARTA del LAVORO FASCISTA

Capo I - Lo STATO CORPORATIVO


Art.1

La nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi d'azione, superiori, per potenza e durata, a quelli degli individui, divisi o raggruppati, che lo compongono. E' un'unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato Fascista.


Art.2

Il Lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative, esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, è un dovere sociale ed, a questo titolo è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario, dal punto di vista nazionale, i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.


Art.3

L'organizzazione sindacale, o professionale, è libera, ma solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare, legalmente, con la categoria dei Datori di lavoro o dei Lavoratori, per cui è costituito, di tutelare, di fronte allo Stato ed alle altre associazioni professionali, gli interessi, di stipulare contratti collettivi di lavoro, obbligatori, per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro tributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.


Art.4

Nel contrasto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e, la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.


Art.5

La magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie di lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.





Art.6

Le associazioni professionali, legalmente riconosciute, assicurano l'uguaglianza tra datori di lavoro e lavoratori; giuridicamente, mantengono la disciplina della produzione e ne promuovono il perfezionamento. Le Corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria e ne rappresentano, integralmente, gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione gli interessi nazionali, le corporazioni sono, dalla legge, considerati come organi dello Stato. Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni, possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro ed anche sul coordinamento della produzione, tutte le volte che ne abbiano avuti i necessari poteri dalle associazioni collegate.


Art.7

Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata, nel campo della produzione, come lo strumento più utile ed efficiente della Nazione. L'organizzazione privata della produzione, essendo funzione di interesse nazionale, l'organizzazione delle imprese è responsabile dello indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva, fra tecnico, impiegato ed operaio, reciprocità di diritti e di doveri. Il Prestatore di opera è un

collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.


Art.8

Le associazioni professionali dei datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere, in tutti i modi, l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi di gestione. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione e le associazioni dei pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione ed al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.


Art.9

L'intervento dello Stato, nella produzione economica, ha luogo, soltanto, quando manca, o è insufficiente, l'iniziativa privata o quando sono in gioco gli interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere forma di controllo, di incoraggiamento o di gestione diretta.






CAPO II - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO


Art.10

Nelle controversie di lavoro, l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha, prima, esperito il tempo di conciliazione. Nelle controversie individuali, concernenti l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno la facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza, per tali controversie, è devoluta alla Magistratura ordinaria integrata da assessori designati dalle associazioni professionali.


Art.11

Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie, i datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano. Il Contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sono la guida ed il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione, da parte di grado superiore, nei casi previsti dalla legge o dagli statuti. Ogni contratto collettivo di lavoro sotto pena di nullità deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.


Art.12

L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro, garantiscono la corrispondenza dei salari alle esigenze normali della vita, alle possibilità della produzione ed al rendimento del lavoro. La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale ed è affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

Art.13

I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall'Istituto Centrale di Statistica e dalle associazioni professionali, legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione, del lavoro, della situazione del mercato monetario e le variazioni del tenore di vita dei prestatori di opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle Corporazioni, durante il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e, di queste ultime, con lo interesse superiore della produzione.






Art.14

La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consona alle esigenze del lavoro e dell'impresa. Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo e la liquidazione dei cottimi sia data a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali e settimanali. Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più rispetto al lavoro diurno. Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe del cottimo, devono essere determinare in un modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di ottenere un guadagno minimo oltre la paga base.


Art.15

Il prestatore d'opera ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con la Domenica. I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese e, nei limiti di tali esigenze, procureranno, altresì, che siano rispettate le festività civili e religiose, secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente ed integralmente osservato dal prestatore d'opera.


Art.16

Dopo un anno di ininterrotto servizio, il prestatore d'opera, nelle imprese al lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.


Art. 17

Nelle imprese a lavoro continuo, il lavoratore, ha diritto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionale agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore dipendente.


Art.18

Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale, ad asse addetta, conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. La malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi od in servizio nella M.V.S.N. non può essere causa di licenziamento.








Art.19

Le infrazioni alla disciplina ed agli atti che turbino il normale andamento dell'azienda, commesso da prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, con il licenziamento senza indennità. Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa, la sospensione od il licenziamento immediato senza indennità.


Art.20

Il prestatore d'opera, di nuova assunzione, è soggetto ad un periodo di prova durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.


Art.21

Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche al lavoratore a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la pulizia e l'igiene del lavoro a domicilio.





















Capo III - UFFICI DI COLLOCAMENTO


Art.22

Lo Stato accerta e controlla il fenomeno dell'occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice di complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.


Art.23

Gli uffici di collocamento sono costituita a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera tramite detti uffici. Ad essi è data la facoltà di scelta degli scritti negli elenchi con preferenza a coloro che sono iscritti al P.N.F. ed ai sindacati fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione.

Capo IV - PREVIDENZA, ASSISTENZA, EDUCAZIONE E ISTRUZIONE.


Art.24

Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare una azione selettiva, fra i lavoratori, diretta ad elevarne, sempre di più, la capacità tecnica ed il valore morale.


Art.25

Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla pulizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.







Art.26

La previdenza è un'altra manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro ed il prestatore d'opera devono concorrere, proporzionalmente, agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istinti di previdenza.


Art.27

Lo Stato fascista si propone:

  • a - il perfezionamento dell'assicurazione infortuni.
  • b - Miglioramento ed estensione dell'assicurazione maternità.
  • c - Assicurazione delle malattie professionali e della T.B.C. come avviamento alla assicurazione generale su tutte le malattie.
  • d - Il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
  • e - L'adozione di forme speciali assicurative, dotalizio per i giovani lavoratori.

Art.28

E' compito delle assicurazioni dei lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni ed all'assicurazione sociale. Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilito, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattie col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, da amministrarsi dai rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.


Art.29

L'assistenza dei propri rappresentanti, soci o non soci, è un diritto ed un dovere delle associazioni professionali. Queste devono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza e non possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi di indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.


Art.30

L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentanti, soci o non soci, è uno dei principali doveri alle associazioni professionali. Esse devono affiancare la azione delle opere nazionali relative al dopolavoro ed alle altre iniziative d'educazione.





LE CORPORAZIONI SECONDO IL FASCISMO


I sindacati fascisti sono organi dello Stato. Ogni sindacato fascista rappresenta una categoria di persone, cioè tutti coloro che esercitano una certa attività produttiva in una certa zona; e stipula contratti collettivi di lavoro, che diventano obbligatori per tutta la categoria.



I lavoratori non sono più considerati come semplici forze da sfruttare; non sono più abbandonati a se stessi, quando hanno finito la dura fatica quotidiana. Lo Stato riconosce l'utilità e la nobiltà della loro opera; vuole che la loro casa sia comoda e pulita; vuole che il loro riposo sia allietato da onesti svaghi.

Si moltiplicano ovunque le case popolari. L'Opera Nazionale Dopolavoro, creata nel 1925, "cura l'elevazione morale e fisica del popolo, attraverso lo sport, l'escursionismo, il turismo, l'educazione artistica, la cultura popolare, l'assistenza sociale, igienica, sanitaria, ed il perfezionamento professionale". Come sempre, iniziative del Governo Fascista hanno, accanto allo scopo sociale, economico, politico, un altissimo fine educativo.






LO SPORT DURANTE IL FASCISMO


Mussolini fu il primo politico a dare un'immagine di se da uomo sportivo. Il fascismo utilizzò l'ed. fisica come mezzo di propaganda attribuendo meriti pari, se non superiori, alle altre discipline.

La scarsità di palestre permase sino agli anni '50, e l'ed. fisica veniva praticata in aule molto piccole. Nel '48 gli insegnanti di ed. fisica costituiscono l'Associazione Nazionale di Educazione Fisica (ANEF), ottenendo dal ministero della pubblica istruzione un trattamento giuridico ed economico uguale a quello degli insegnanti delle scuole medie.



SPORT FEMMINILE NEL FASCISMO


Non si può dire che all'avvento del fascismo (1922), lo sport femminile fosse inesistente, le donne italiane avevano partecipato alle Olimpiadi della grazia a Montecarlo. E, in Francia, una donna intraprendente aveva fondato una federazione atletica internazionale. Le operaie, nel tempo libero, avevano fondato dei circoli. Nel 23 venne fondata in Italia la FIAF (Federazione Italiana Atletica Femminile). Nel 1928 viene stabilita, con la carta dello sport, una regolamentazione sullo sport italiano e, il settore femminile, passa sotto il controllo del CONI che è ormai fascistizzato. Nell'ambito del CONI lo sport femminile continua ad essere praticato sino al 1930.


La donna sportiva piace. Dal '30 in poi si dovettero fare i conti con la Chiesa che considerava lo sport d'ostacolo al matrimonio ed alla maternità, conseguentemente non si parlò più di sport vero e proprio ma di attività moderatamente sportiva. Lo sport era considerato come dannosa per la salute della donna. La GIL rivoluzionerà le


cose, ritenendo che il popolo doveva essere forte non solo grazie agli uomini, ma anche grazie alle donne. Nelle Olimpiadi del '36 si ottennero notevoli risultati.


Il primo ente ad occuparsi dell'attività fisica in periodo fascista fu l'ENEF (Ente Nazionale Educazione Fisica), seppur limitato dalla carenza di fondi e strutture, viene quindi istituita l'Opera Nazionale Balilla, che si occupava dei bambini dai 5 ai 18 anni. A livello universitario vi era il GUF (Giovani Universitari Fascisti). Venne in seguito fondata anche la GIL. GIL e ONB si differenziavano soprattutto per la diversità del fine dell'educazione fisica: di tipo prettamente militare nella prima e di miglioramento fisico generale la seconda.




























BRITAIN'S CONSTITUTION







A constitution consists of the fundamental principles law by which a government is created and a country is administered. The British Constitution - unlike that of the United States or Italy - is an uncodified constitution in the sense that there is no single document that can be classed as Britain's Constitution: it can be found in a variety of documents, as well as in a few unwritten customs and conventions. It as evolved over the centuries. Supporters of Britain's Constitution believe that the absence of a rigid written code allows for flexibility and change to occur without toot many problems.

An amendment to Britain's Constitution can be made simply by obtaining majority support in both Houses of Parliament, after which it is given the Royal Asset.

The main sources of the British Constitution are:


     Statutes such as Magna Carta of 1215, the Habeas Corpus Act, the Bill of Rights, the Act of Settlement, and the Reform Act which reformed Britain's parliamentary representation

     Other laws of Parliament

     Political customs and conventions

     Case law; that is judicial decisions on constitutional matters decided in a court of law

     So-called "works of authority", that is the opinions of constitutional experts who have written on the subject

     The European Communities Act of 1972. Since joining the European legislation into its Constitution. The various European treaties have had major constitutional significance for the United Kingdom because they require Member State to subordinate their sovereignty and that of their Parliaments to the Community institutions.



STUDIO DI FUNZIONE



Determinare il dominio

Determinare gli asintoti verticali

Studiare il segno di y = f (x)

Trovare i punti di intersezione con gli assi



Si dice funzione una corrispondenza tra oggetti appartenenti a due insiemi X e Y, tale che ad ogni insieme X dell'insieme X corrisponda uno ed un solo elemento di Y.





X                                              Y





Determinare il dominio


Si dice dominio di una funzione, l'insieme dei numeri reali che rendono possibile calcolare la funzione.


Y =   1 - X

X + 4


X + 4 ≠ 0  → X ≠ - 4 → D = R -



Determinare gli asintoti verticali


Gli asintoti sono delle rette alle quali la curva si avvicina senza mai toccarle.


X = - 4





Studiare il segno di y = f (x)


Studiare il segno di una funzione significa verificare per quali punti la funzione è positiva.


1 - X ≥ 0                            X ≤ 1

X + 4 > 0 X > - 4



-4 0 -1

+ + +- - - - - - - - -


- + -








1

0

- 4




Trovare i punti di intersezione con gli assi


Intersezione con l'asse delle X


Y =   1 - X

X + 4

Y = 0


X - 1 = 0

Y = 0


X = 1

Y = 0                                                               A (1;0)



Intersezione con l'asse delle Y


Y =   1 - X

X + 4

X = 0


Y = 1

4

X = 0                                                   B 0 ; 1

4


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