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Caratteri generali - lavoro




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CARATTERI GENERALI - LAVORO



L'importanza del diritto del lavoro

- strumento di regolazione dei processi produttivi, nei quali il lavoro umano è ancora fattore ineliminabile (mercato del lavoro)

- fattore di equilibrio nei rapporti sociali, anche a correzione di talune leggi economiche

- punto di possibile confronto fra ideologie


Identificazione della materia. Funzione del diritto del lavoro

- Il diritto del lavoro si identifica non in base alla natura delle norme (che sono eterogenee, di diritto privato e di diritto pubblico), ma in base all'oggetto: l'attività di lavoro dell'uomo diretta ad un risultato produttivo e dedotta in un contratto nel quale quella attività è messa a disposizione di un altro soggetto.

- Rileva perciò:

la implicazione della persona (non solo l'"avere", ma prima di tutto l'"essere" nel rapporto contrattuale): da ciò la necessità di particolare tutela

in un'organizzazione diretta da altri (alienità dei mezzi e del risultato produttivo)

- Dunque, il diritto del lavoro nasce e si sviluppa come strumento di tutela del lavoratore subordinato, come soggetto debole nel rapporto: in ciò sta la specialità del diritto del lavoro (tutela selezionata). Restano fuori, il lavoro autonomo (organizzazione e risultato produttivo sono del lavoratore) e il lavoro prestato in base a rapporti associativi (comunanza di scopo)

- La funzione del diritto del lavoro è dunque, in termini generali, quella della protezione di uno dei soggetti del contratto (distanza rispetto al diritto privato in generale)

- Il diritto del contraente debole è pensato per un certo tipo "sociale" di lavoratore; in tempi più recenti si verifica talora uno scarto fra la normativa di tutela e la situazione concreta da tutelare: da un lato, lavoratore subordinato non necessariamente debole (es. dirigente); d'altro lato, possibile debolezza al di fuori del lavoro subordinato (es. collaboratori coordinati e continuativi; soci lavoratori di cooperativa)

- Dal principio di corrispondenza fattispecie/effetti (se c'è lavoro subordinato c'è tutta la tutela) alla esigenza contrapposta di modulare gli effetti e le tutele

In generale: una attività lavorativa può essere svolta sulla base di diversi titoli giuridici e di diversi fondamenti (contratto subordinato, parasubordinato, autonomo, associato; rapporto familiare, di cortesia; lavoro di cura, volontariato), con varietà delle forme di tutela



3. Gli strumenti tradizionali di tutela

- Squilibrio fra domanda e offerta di lavoro; debolezza economica e contrattuale del lavoratore; "ingiustizia" dei comuni principi dell'autonomia privata (caratterizzata dall'eguaglianza fra i contraenti); la posizione dello stato liberale (no a strumenti di "disturbo" delle regole del mercato, come l'associazionismo e lo sciopero; dapprima divieti penali, poi mitigati). I correttivi stanno nella  introduzione di limiti all'autonomia privata quanto al contenuto del rapporto:

a) norma inderogabile di legge (ad es., si fissa un limite alla durata della prestazione di lavoro; tutela delle donne e dei fanciulli) con effetto sostitutivo: la clausola contrattuale difforme è sostituita automaticamente e sono invalidi gli atti dispositivi (il lavoratore come un incapace); nelle origini, alla base stanno esigenze di tutela anche dell'ordine pubblico (es. assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro); si parla di legislazione sociale

b) norma collettiva (nelle origini: il concordato di tariffa, per evitare la concorrenza fra lavoratori); anch'essa dovrebbe essere inderogabile con effetto sostitutivo (ma ci sono problemi, perché questi non sono caratteri dell'autonomia privata, ma della legge)

c) il rilievo degli strumenti di autotutela (sciopero)

- Il progressivo ampliamento della tutela: i principi costituzionali (poi il culmine con lo statuto dei lavoratori del 1970); rigidità del mercato del lavoro; si accentua la tutela nel rapporto


4. Nuove prospettive: tutele minori e/o diverse?

Cambiano:

- lo scenario socio-economico: rivoluzione tecnologica, terziarizzazione

- i soggetti (non più solo l'operaio di fabbrica; dispersione, diverse professionalità; il lavoratore che è anche consumatore e utente)

- la qualità e gli attori del conflitto (lo sciopero contro gli utenti, nei servizi pubblici)

- il livello degli interessi coinvolti: da quelli individuali e collettivi a quelli più generali: dalla dimensione microeconomica a quella macroeconomica (art. 41 Cost.: il "valore" dell'iniziativa economica; efficienza e produttività)

- dall'interesse pubblico a tutelare sempre e comunque il lavoro subordinato all'interesse alla razionalizzazione della tutela (contenimento, redistribuzione)

- emersione di istanze per la diversificazione degli interessi, tutela individualizzata, il lavoratore non più "incapace" da proteggere, istanza di libertà

- dalla tutela nel rapporto alla tutela nel mercato (tutele per la disoccupazione, accesso all'occupazione, strumenti per la riqualificazione professionale)

- dalla funzione protettiva del lavoratore alla funzione di diritto della produzione e del mercato: istanze di flessibilità (in entrata, nella gestione del rapporto e in uscita), più liberismo); quale l'equilibrio tra flessibilità e tutela?

- il mutamento di azione del sindacato: dalla tutela professionale allo scambio politico (concertazione, dialogo sociale)

- i nuovi deboli (giovani, disabili, disoccupati)

- globalizzazione: interazione sistematica fra le varie economie; i diritti nazionali (nati per sottrarre il lavoro alla concorrenza) sono in concorrenza fra loro (delocalizzazione, dumping sociale); il rifiuto dei diritti sociali da parte dei paesi emergenti


5. Partizioni

- dimensione individuale (il contratto), legge: è il diritto del rapporto di lavoro

- dimensione collettiva: è il diritto sindacale

- rilevanza diretta di interessi pubblici: è la previdenza sociale e il c.d. diritto amministrativo del lavoro


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