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L'ordinamento dell'unione europea




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L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA


Le tappe dell'integrazione europea

La struttura dell'Unione Europea

Le istituzioni europee

Le fonti del diritto comunitario

I rapporti fra ordinamento italiano e ordinamento dell'Unione Europea

Natura e caratteri dell'ordinamento


Dalla Comunità europee all'Unione europea


Il manifesto del Movimento federalista europeo (1941)

Il Consiglio d'Europa (1948)

Trattato di Parigi (18 Aprile 1951)

Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

Trattato di Roma (25 marzo 1957) (TCE)

Comunità economica europea (CEE), Comunità europea dell'energia atomica CEEA o (Euroatom): 3 comunità con Parlamento, consiglio dei Ministri e Corte di giustizia distinti

Trattato di Bruxelles (1965)

Fusione degli organi istituzionali, con un esecutivo ed un bilancio unico.

Prevalenza della CEE quale comunità non settoriale

Progressi CEE:

estensione competenze anche per via giurisprudenziale

risorse proprie

Estensione decisioni a maggioranza qualificata e non unanimità

Consiglio europeo dal 1974; Parlamento elettivo dal 1979

Sistema monetario europeo (Sme) nel 1979 per arginare discussione monetario


I trattati europei


Atto unico europeo (1986)

Il termine previsto per l'entrata in vigore del mercato unico evidenziò l'esigenza di conferire alla Comunità Europea poteri decisionali più ampi, indispensabili per affrontare e risolvere tutte le questioni riguardanti l'eliminazione delle barriere doganali; fino a quel momento, infatti, le decisioni del Consiglio dei ministri dovevano essere approvate all'unanimità dai suoi membri, ciascuno dei quali poteva dunque rallentare il processo decisionale esercitando il proprio diritto di veto. Con l'Atto unico europeo, entrato in vigore nel 1987, furono dunque definite alcune importanti modifiche nella struttura della comunità, tra cui l'introduzione di un sistema di votazione a maggioranza in grado di contribuire all'accelerazione del processo di realizzazione del mercato unico, e furono apportati anche considerevoli cambiamenti: il Consiglio europeo entrò formalmente a far parte delle istituzioni comunitarie, i poteri decisionali del Parlamento europeo furono ampliati e venne istituito un Tribunale di primo grado, destinato a occuparsi dei ricorsi contro la normativa comunitaria presentati da individui, organizzazioni o società. Gli stati membri concordarono inoltre l'adozione di politiche comuni in diversi settori, dalla politica fiscale a quella occupazionale, dall'assistenza sanitaria alla tutela ambientale e decisero di allineare il più possibile la propria politica economica e monetaria a quella dei paesi confinanti.


Trattato di Maastricht (1992)

Accordo, il cui nome ufficiale è "Trattato sull'Unione Europea", firmato il 7 febbraio 1992 dai dodici capi di governo della Comunità Europea. L'atto costituì un'importante fase del processo di integrazione politica ed economica avviato nel 1957 con il Trattato di Roma e la costituzione della Comunità economica europea.

Il trattato di Maastricht stabilì infatti i criteri per la trasformazione della Comunità Europea in Unione Europea e la creazione di un'Unione monetaria europea, basata su un'unica autorità monetaria (Banca centrale europea) e sulla circolazione di un'unica moneta, alla quale il Consiglio europeo di Madrid del 1995 attribuì il nome di "euro".

Il trattato conferì inoltre all'Unione Europea prerogative che travalicavano l'ambito economico e definivano le modalità per una comune politica estera e di sicurezza (PESC), per una cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni, ma anche per una completa eliminazione delle frontiere all'interno dell'Unione (vedi Accordo di Schengen) e per l'allargamento di questa agli stati dell'Europa orientale e del bacino del Mediterraneo.

Trattato di Amsterdam (1997)

I problemi dell'occupazione, della sicurezza e libertà dei cittadini, e della giustizia furono posti alla base del trattato di Amsterdam, firmato nell'ottobre 1997 ed entrato in vigore nel maggio 1999, dopo la ratifica di tutti gli stati membri. Nel dicembre dello stesso anno il Consiglio Europeo avviò i negoziati con alcuni dei paesi candidati all'ingresso nell'UE.


Trattato di Nizza (2001)

Con la riunione del Consiglio Europeo a Nizza nel dicembre 2000 e con il successivo Trattato di Nizza del febbraio 2001, si ebbe un'importantissima svolta nella storia dell'Unione Europea. Il Trattato era infatti rivolto ad emendare tutti i precedenti accordi per adattare la struttura e il funzionamento delle istituzioni europee (risalenti alla fondazione della Comunità Europea) all'ampliamento e, in particolare, per dotarle di maggiori poteri decisionali ed esecutivi. Il Trattato di Nizza stabilì i criteri di trasformazione dei principali organi istituzionali dell'Unione: il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni (tutti destinati a cambiare per numero di membri e funzioni). Al Trattato venne allegata una "Dichiarazione sul futuro dell'Unione", rivolta a sollecitare i Parlamenti nazionali, il mondo politico, economico e accademico, la stessa società civile a intervenire sulle delicate questioni politiche, economiche e sociali sollevate dall'ampliamento e dalla trasformazione dell'Unione Europea. A Nizza fu infine proclamata la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione", che costituiva un primo passo verso una vera e propria Costituzione europea.


Dalla comunità all'unione: gli Stati membri


Dal 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6)

Dal 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)

Dal 1981: Grecia (10)

Dal 1986: Portogallo, Spagna (12)

Dal 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15)

Dal 1°Maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25)

Candidati (4): Bulgaria e Romania (dal 2007), Croazia, Turchia.


I "Pilastri" dell'Unione Europea


Dotata di personalità giuridica unica (ex comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione)








Il Primo "Pilastro ": le politiche della comunità europea


Parte terza TCE


Il futuro dell'Unione Europea


Non organizzazione internazionale ma:

Comunità sopranazionale caratterizzata da organi rappresentativi che prendono decisioni anche a maggioranza vincolanti gli Stati e le persone facenti parte della Unione

Prospettive future:

a)     ordinamento confederale (metodo intergovernativo): federazione di Stati nazione (ossimoro: Procedimento   retorico che consiste nel riunire due termini contraddittori)

b)     ordinamento federale (metodo comunitario): Stati Uniti d'Europa in cui la sovranità passa dagli Stati membri allo Stato centrale


Le istituzioni politiche dell'U.E.


Consiglio europeo (art. I- 21)

Creato nel 1974 ed entrato a far parte della struttura organizzativa comunitaria nel 1987 a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, il Consiglio europeo è formato dai capi di stato o di governo dei paesi membri - assistiti dai ministri degli Esteri - e dal presidente della Commissione europea. Si riunisce in pratica circa ogni mese, in composizione diversa a seconda dei temi che deve affrontare: ministro dell'ambiente, dell'agricoltura.ecc. nei cosiddetti "vertici europei" e ha il compito principale di stabilire l'orientamento politico dell'Unione.

Attua le politiche dell'Unione in materia di:

a)     relazioni estere

b)     sicurezza

c)     economia e sviluppo

d)     adotta decisioni amministrative

e)     insieme al Parlamento europeo adotta il bilancio

f) conclude gli accordi internazionali (con l'assenso del Parlamento europeo)

g)     nomina i membri della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del comitato delle regioni

h)     garantisce il coordinamento delle politiche economiche e ammette gli stati membri all'euro.


Consiglio dei ministri (art. I- 23)

Il Consiglio dell'Unione Europea, noto anche come Consiglio unico o Consiglio dei ministri, è il principale organo legislativo. Composto dai rappresentanti degli stati membri, di solito ministri, è affiancato dal comitato dei rappresentanti permanenti, che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. La presidenza del Consiglio è affidata a turno a uno degli stati membri e ha la durata di sei mesi. L'attività del Consiglio si divide in tre "pilastri". Il primo comprende le politiche comunitarie in materia di agricoltura, trasporti, energia, ambiente, ricerca e sviluppo, per le quali il Consiglio si attiva su proposta della Commissione. Il secondo "pilastro" comprende la politica estera e la sicurezza; il terzo la giustizia e gli affari interni. Su queste materie il Consiglio ha potere di decisione e di iniziativa.

La Commissione europea (art. I- 26)

La Commissione, composta di 25 membri (uno per Stato), è l'organo esecutivo dell'Unione, ma suo è anche il compito di avanzare le proposte legislative. Essa vigila sulla corretta applicazione dei trattati europei e delle decisioni adottate in base a essi. In ambito amministrativo la Commissione gestisce i fondi comunitari e gli aiuti agli altri paesi. La Commissione europea ha un organico di 15.000 persone, di cui un terzo è addetto ai servizi di traduzione e di interpretazione.

I poteri della Commissione sono in particolare:

a) poteri elusivi di iniziativa

b) potere di vigilanza e controllo- anche segnalazione dei privati- sugli stati membri sull'applicazione del diritto comunitario

c) gestione ed esecuzione dei finanziamenti comunitari (bilancio)

d) rafforzamento del ruolo del Presidente che nomina e revoca i commissari

e) poteri esecutivi (amministrazione e regolamento) del diritto comunitario


Parlamento europeo (art. I- 20)


Parlamento europeo Organo che rappresenta i popoli dei paesi dell'Unione Europea, eletto a suffragio universale dal 1979 dai cittadini degli stati membri. Istituito nel 1952 come Assemblea parlamentare per costituire un elemento di democrazia in seno alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), fu poi ampliato per includere la Comunità economica europea (CEE) e l'EURATOM (European Atomic Energy Community), istituite in base ai trattati di Roma del 1957 e oggi riunite nell'Unione Europea.


La denominazione "Parlamento europeo", scelta dall'organo stesso, fu formalizzata nel 1987 con l'Atto unico europeo. Il Parlamento ha sede a Strasburgo, mentre le commissioni e alcune sedute plenarie si svolgono a Bruxelles; il Segretariato generale ha sede a Lussemburgo.


I seggi, attualmente 626 (nella prima Assemblea parlamentare erano 142), sono distribuiti tra i paesi dell'UE in proporzione alla popolazione. I parlamentari europei, eletti ogni cinque anni, confluiscono in gruppi politici transnazionali. Su singoli argomenti formano spesso coalizioni che scavalcano sia le divisioni ideologiche sia quelle nazionali.


Il ruolo del Parlamento europeo è ridotto a causa del carattere limitato dei suoi poteri nei confronti del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, rispettivamente gli organi legislativo ed esecutivo del sistema dell'Unione. Ha teoricamente la facoltà di sciogliere la Commissione, ma è improbabile che se ne avvalga per la confusione istituzionale che l'atto provocherebbe e per la mancanza di controllo del Parlamento sulla designazione dei nuovi commissari. Condivide, ma in modo diseguale, i poteri in materia di bilancio con il Consiglio dei ministri, in quanto può respingere il bilancio nel suo complesso ma ha la facoltà di determinare solo una piccola parte delle spese non obbligatorie. Esercita funzioni di controllo: sul consiglio dei Ministri, sulla Commissione (interrogazioni, commissioni di inchiesta), sugli organi di politica estera e sicurezza


Prima dell'Atto unico europeo (1986) e del trattato di Maastricht (1992), i poteri legislativi del Parlamento erano solo di natura consultiva. L'Atto unico ha conferito al Parlamento europeo il diritto di riesame delle deliberazioni adottate e lo rende partecipe delle decisioni relative ai trattati di ingresso e agli accordi di associazione con paesi esterni all'UE. Il trattato di Maastricht ha esteso l'ambito delle decisioni congiunte, ha istituito il diritto di veto del Parlamento su questioni interne come il mercato unico, consente al Parlamento di stimolare la presentazione di proposte di legge da parte della Commissione.


Benché il Parlamento europeo sia la sola istituzione sovranazionale europea democraticamente eletta e aderisca rigorosamente al principio di sussidiarietà (in base al quale delega ove possibile l'autorità alle istituzioni locali competenti), l'accrescimento dei suoi poteri è stato e continuerà a essere molto lento perché potrebbe interferire con la sovranità degli stati membri e non può avvenire se non con il consenso unanime di questi ultimi.










Rapporto parlamento europeo- commissione


Nomina dei membri della Commissione






Revoca dei membri della Commissione

Mozione di censura a maggioranza dei 2/3 ei voti espressi purché rappresentino la maggioranza dei componenti


Parlamento europeo commissione


I procedimenti di formazione della legislazione europea



Iniziativa legislativa





Procedura di codecisione (artt.I- 34 e III- 396) come "procedura legislativa ordinaria", anche tramite Comitato i conciliazione.


Procedura di cooperazione ( art. III- 183): obbligo d'umanità per discostarsi da quanto approvato dal Parlamento europeo: materia economica e monetaria.


Procedura di consultazione (es. art. I- 54): parere obbligatorio ma non vincolante in materia delicate: ad es. fisco, politica industriale, concorrenza, agricoltura.      


Le istituzioni giudiziaria dell'U.E.: la Corte di giustizia (art. I- 29) (Lussemburgo)                              


25 giudici + 8 avvocati generali nominati dai governi o dagli Stati membri


  • "assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione"
  • Giudica le controversie tra:

a)     istituzioni comunitarie

b)     Stati membri

c)     Comunità e stati membri (infrazioni sanzionate in denaro)

d)     Comunità e persone fisiche o giuridiche riguardanti: 1. L'adempimento degli obblighi comunitari; 2. la legittimità delle leggi e delle leggi quadro europee e degli atti delle istituzioni europee rispetto ai trattati (Corte Costituzionale)

Si pronunzia in via pregiudiziale, su richiesta dei tribunali nazionali:

a)     sull'interpretazione del diritto comunitario per garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione (come Cassazione)

b)     sulla legittimità del diritto comunitario derivato rispetto ai trattati su istanza dei tribunali nazionali (come Corte costituzionale) 


Le istituzioni giudiziaria dell'U.E.: il Tribunale di primo grado


Tribunale di primo grado> composto da 25 giudici. Dal 1989 giudica:

a)     su ricorsi di privati (non Stati o istituzioni) contro atti comunitari;

b)     sulle controversie tra Comunità e propri funzionari

decisioni impugnate dinanzi alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità


Corte dei conti> un membro per stato nominati dal consiglio

Organo di controllo contabile su entrate e spese dell'Unione


Le fonti derivate (art. I- 33)


LA LEGE EUROPEA (ex Regolamento)

  • Atto legislativo di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

LA LEGGE QUADRO EUROPEA (ex Direttiva)

  • Atto legislativo che "vincola gli stati membri destinati per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazioni in merito alla scelta della forma e dei mezzi".
  • Selft- executing, qualora dettagliate, in catodi inadempienza statele o se riguardanti persone fisiche o giuridiche.

REGOLAMENTO EUROPEO

  • Atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni della Costituzione:

obbligatorio e direttamente applicabile in tutte le sue parti

vincolante solo nel risultato


Le fonti derivate (art. I- 33)


L'ordinamento dell'unione europea si fonda prima di tutto sui TRATTATI, i quali sono stati conclusi "per una durata illimitata" (art. 51 TUE) e costituiscono le c.d. fonti originarie o primarie del diritto comunitario; e poi sul complesso di norme adottate sulla base dei trattati, seguendo il procedimento di produzione fissato nel TCE. Sono queste norme c.d. fonti derivate le quali, ovviamente, devono essere compatibili coi trattati sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale: hanno, dunque, rispetto ai trattati, carattere secondario.









Ordinamento italiano e ordinamento dell'U.E.


"Art. 11 Cost.

"L'Italia (.) consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."


la Corte costituzionale , a partire dalla sentenza n. 183 del 1973, ha ritenuto che questa proposizione costituisce il fondamento della partecipazione dell'Italia al sistema delle comunità europee, legittimando così tutte le conseguenti limitazioni di sovranità e le deroghe ed altre norme costituzionali.


  • Quale fondamento costituzionale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e delle conseguenti limitazioni di sovranità in materia legislativa (in ammissioni tramite semplice art. 80 cost.*), senza ricorso alla procedura di revisione costituzionale, seguita in altri paesi (corte Cost. 14/1964)
  • Unica eccezione: principi costituzionali fondamentali e diritti inviolabili (guerra): impugnazione dinanzi alla Corte non dell'atto comunitario (fonte fatto) ma dell'ordine d'esecuzione del TUE.

*Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

I rapporti tra regolamenti comunitari/ direttive self- esecutive e norme interne

I fase: criterio cronologico: atti equiparati con prevalenza cronologica (Corte cost. 14/1964): possibile abrogazione diritto comunitario

II fase: criterio cronologico: prevalenza del regolamento comunitario sulla fonte interna dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione indiretta dell'art. 11Cost. (Corte cost. 232/1975)

III fase: criterio della competenza: primato del regolamento comunitario sulla fonte interna difforme, anche successiva, tramite la non- applicazione di questa ultima da parte del giudice comune, senza bisogno di ricorrere alla Corte in via incidentale ma semplicemente in via d'azione (Corte cost. 170/1984)

Ordinamento italiano e ordinamento dell'U.E.

La partecipazione degli organi costituzionali italiani al diritto comunitario.

a)     nella sua formazione (c.d. fase ascendente): ruolo del parlamento

b)     nella sua attuazione (c.d. fase discendente):

la c.d. legge comunitaria (c.d. legge La Pergola)

regolamenti comunitari

fonti regionali (art. 117.5 Cost.), pena potere sostitutivo statale (art. 120.2 Cost.)

Es: contrasti fra regolamento europeo e legge interna

La legge comunitaria

" Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- legge comunitari.(anno)"

Recepimento diretto delle direttive tramite disposizioni legislative

Recepimento indiretto delle direttive tramite allegati.

All. A: elenco delle direttive da attuare con decreti legislativi senza la necessaria acquisizione del parere parlamentare

All. B: elenco delle direttive da attuare con decreti legislativi per i quali è previsto il parere parlamentare

All. C: elenco delle direttive da attuare con regolamenti di delegificazione


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