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I beni giuridici




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I BENI GIURIDICI


IL CONCETTO DI BENE GIURIDICO. NUOVI BENI

L'art.810 dice che "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti", sia materiali che immateriali, ma che soddisfino un bisogno di soggetti e suscettibili di godimento e appropriazione, per trarne utilità. Il termine "cosa" guarda alla sfera della natura, il "bene" comprende la valutazione giuridica. I beni sono poi classificati in base alla loro funzione nel sistema giuridico. L'art.832 parlava di classificati in base alla loro funzione nel sistema giuridico. I beni sono poi classificati in base alla loro funzione nel sistema giuridico. L'art.832 parlava di proprietà in generale, leggi speciali hanno creato "statuti" proprietari in riferimento alle varie proprietà. Il rinnovamento continuo del diritto crea inoltre "nuovi" beni da inserirsi nelle categorie già esistenti, ma bisogna valutare bene i rapporti stando attenti a non allargare forzatamente il concetto di proprietà.


PARTI DEL CORPO UMANO E ATTI DI DISPOSIZIONE

Il corpo umano è tutelato dall'ordinamento giuridico perché ritenuto indispensabile per l'essenza della persona stessa. Perciò sono garantiti il diritto all'integrità, all'incolumità della persona stessa. Perciò sono garantiti il diritto all'integrità, all'incolumità della persona, all'inviolabilità psico-fisica e la protezione da interventi esterni. Si tratta di diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. Ma è obbligatorio mantenersi integri o si può godere e disporre di tutto il corpo? L'art.642 c.p. prevede pene e multe per chi si mutila per truffare es. assicurazioni, militare. L'art.5c.c. inoltre vieta le mutilazioni contrarie alla legge, al buon costume, ordine pubblico. Un tempo il dovere all'integrità era importante per motivi come es. sessualità nel matrimonio, idoneità al servizio militare. Oggi sono comunque importanti per lo sviluppo della personalità e si può disporre del proprio corpo con 2 limiti:

1 riportare nessun danno permanente

2 non in contrasto con legge / ordine pubblico / buon costume.

La medicina può invece portare diminuzioni del proprio corpo, ma solo per fini utili. Con la L.14 aprile 1982 n.164 si può modificare il proprio sesso, si può disporre liberamente di una parte già staccata dal corpo; anche se la parte staccata diviene bene giuridico a sé stante, ma la questione non è del tutto risolta, oggi ci sono dei contrasti a causa dell'evolversi continuo della scienza; es. caso "Moore": si scoprì che la milza del sig. Moore, una volta spiantata, aveva proprietà particolari, che se immesse sul mercato avrebbero fruttato milioni di dollari. Ora, la milza era sempre del sig. Moore, o avrebbe dovuto essere espropriata per interesse pubblico? Quindi una deroga all'art.5 è ammessa, ma solo per superiori valori morali, che non prevedono però né una remunerazione né un contratto; es. nel 1993 la Corte di Cassazione tedesca si trovò un caso di un uomo, che dovendo subire un'operazione che lo avrebbe reso sterile, depositò il proprio seme per procedere in futuro alla procreazione assistita. Poi dopo 2 anni, scoprì che il seme era stato distrutto. Ora doveva essere risarcito, ma dal punto di vista economico o morale? (perché non avrebbe potuto più procedere alla procreazione). La Corte decise per entrambi i risarcimenti, ma il primo danno, quello morale, era più importante del danno economico. Oltre a un discorso giuridico ci sono poi implicazioni religiose; es. il feto è parte della donna, in una visione laica, ma dal punto di vista giuridico appartiene a entrambi i genitori? Per ottenerne una tutela bisognerebbe arrivare a implicazioni troppo ampie, al di là della laicità del diritto. Il diritto attuale dunque non ha ancora dato una risposta a molte di queste domande, in futuro, con l'evolversi della scienza, serviranno altri interventi legislativi.




IL MARCHIO QUALE BENE GIURIDICO


Il marchio, segno distintivo dei prodotti di un'impresa, è oggi al centro di numerosi dibattiti: va considerato solo come entità collegata all'azienda che rappresenta o come bene giuridico a sé stante? Prima della riforma del 1993 si collegava solo alla sua azienda, e pertanto poteva circolare solo colla cessione dell'azienda stessa, non avendo ragione d'esistere se non legato alla sua impresa. Ma con la Riforma del 1993 sono stati conseguiti 4 risultati:

1 ogni soggetto è legittimato, a prescindere dalla sua impresa, a registrare il marchio.

2 eliminazione della sua circolazione vincolata alla sua azienda.

3 non decade più il marchio se cessa l'impresa.

4 protezione del marchio a prescindere dal suo legame con un'azienda

Oggi dunque il marchio viene riconosciuto anche per la sua funzione attrattiva, pubblicitaria, è dunque inserito nei beni giuridici autonomi.

C'è una parte della dottrina che però nega al marchio l'ingresso nella disciplina proprietaria, in considerazione della natura immateriale del marchio stesso (non il simbolo sul prodotto, ma l'idea del segno). Questa è la dottrina tedesca che riconosce nella proprietà solo la cosa materiale, in particolare il potere di esclusione. Questo non vale per il nostro ordinamento, ma 3 aspetti separano il marchio dalla proprietà:

- prescrittibilità del diritto al marchio per non uso quinquennale (la proprietà è imprescrittibile)

- impossibilità di far valere una relazione possessoria tipica.

- il fatto che il proprietario non può impedire che venga fatto un immobile uguale al suo, mentre il titolare del marchio ha l'esclusiva di quel segno.    

Quindi se il bene marchio è l'idea, e il segno la sua materializzazione, precludere però l'idea significa però non potere attuare la sua concretizzazione stessa.


L'AMBIENTE: INDIVIDUAZIONE DEL CONCETTO

L'ambiente è tutto ciò che è esterno all'uomo: aria, acqua, forma, flora e paesaggio (pur modificato dall'uomo). Esso si compone di beni fisici, materiali, alcuni di proprietà privata. L'ambiente nella sua unitarietà è però immateriale. Tutti gli individui necessitano dell'ambiente, che è di tutti, cioè non è di proprietà individuale. Non si può nemmeno parlare di comunione, con "contitolarità" di diritti (art. 110cc.), perché questa comporterebbe la divisione in quote. Trattasi allora di comunità in senso unitario, un'entità non frazionabile, anche se in questo modo non si soddisfano completamente le esigenze individuali. Garante assoluto dell'ambiente è lo Stato. La L.8 luglio 1986 n°349 del Ministero dell'Ambiente, all'art.18, introduce il risarcimento allo Stato e agli enti pubblici per danni verso l'ambiente, conseguenze di violazioni di leggi o disposizioni di leggi.

L'art.32 della Costituzione tutela lo stato di salute, ma non può chiedere un risarcimento all'ambiente. Egli ha diritto a un ambiente salubre come prevede l'art.2043, e se questo non c'è, può ricorrere ad un'azione inibitoria.  




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