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La sovranita' popolare




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LA SOVRANITA' POPOLARE

La Sovranità

Fondamentale caratteristica politica e giuridica dello stato moderno, che consiste nell'esercizio legittimo dell'autorità suprema all'interno di una comunità politica. Da essa deriva la pretesa dello stato al controllo del territorio e della popolazione, attuato attraverso il monopolio della forza e il potere di emanare le leggi. La sovranità interna di uno stato si estende, solitamente, oltre che al territorio e a tutto ciò che su di esso si trova, allo spazio aereo, al sottosuolo e alle acque territoriali.


EFFETTI DELLA SOVRANITÀ

Al concetto di sovranità è legato quello di indipendenza e autonomia: nessun ente esterno ha il diritto di ordinare o imporre allo stato sovrano una linea di condotta sulle questioni che lo riguardano. Ciò nonostante, l'indipendenza non implica necessariamente il riconoscimento della sovranità da parte degli altri stati sovrani: per esempio la repubblica turca che occupa la parte settentrionale di Cipro è indipendente e autonoma, ma non è sovrana perché non è mai stata riconosciuta da altri stati.

Il titolare o i titolari della sovranità sono chiamati a intervenire direttamente, oppure tramite i propri rappresentanti, in importanti aree di decisione, quali le dichiarazioni di guerra contro i nemici esterni e la sospensione delle garanzie costituzionali in caso di minaccia per la pace e la sicurezza del paese.


INDIVISIBILITÀ DELLA SOVRANITÀ

Principale caratteristica della sovranità è di essere una e indivisibile. Con questa espressione s'intende puntualizzare che, per quanto attiene a questioni riguardanti l'esistenza dello stato, non esistono altri poteri decisionali se non la sovranità stessa. Lo stato può delegare alcuni suoi poteri a enti locali o regionali, oppure a organismi di natura sovranazionale, senza tuttavia perdere la propria caratteristica sovrana. Lo stato federale, di cui gli Stati Uniti d'America rappresentano uno degli esempi più noti, riconosce il massimo di autonomia ai singoli stati della federazione in materie che non riguardano, per esempio, la politica estera e l'economia nazionale.



LA SOVRANITÀ POPOLARE

Con l'espressione 'sovranità popolare' s'intende che il popolo è il titolare del potere politico supremo. Tale potere può essere esercitato, a seconda della decisione del popolo medesimo, in forme diverse. Ad esempio, all'art. 1 co. II, la Costituzione italiana afferma che 'la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione'. In altri termini, il popolo esercita in Italia la sovranità attraverso un sistema di democrazia indiretta.


LA DOTTRINA DELLA SOVRANITÀ

La concezione moderna di sovranità si è formata fra il XVI e il XVII secolo. Il primo autore a trattare con ampiezza il tema, facendone la caratteristica precipua dello stato, fu il giurista francese Jean Bodin, secondo il quale essa consisteva 'nel potere di fare e abrogare le leggi'. Thomas Hobbes sviluppò a sua volta il concetto in maniera sistematica; entrambi i pensatori puntavano al rafforzamento dell'unità dello stato contro i pericoli delle guerre civili e dei contrasti religiosi e contro le pretese di indebolire il potere sovrano avanzate dall'aristocrazia locale e dal Parlamento. Essi imposero l'idea di una sovranità una e indivisibile. La dottrina della 'sovranità del popolo' aveva invece origine medievale; riportata in auge dai pensatori protestanti tra il XVI e il XVII secolo, trovò la sua teorizzazione più compiuta nelle opere di Jean-Jacques Rousseau, divenendo in seguito il più importante fondamento della Dichiarazione d'indipendenza americana (1776) e della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789).


Il principio democratico in costituzione


Art. 1. Cost.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Art. 39.3 Cost.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

Art. 49. Cost.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

I diritti politici

  • Diritto di votare Art 48 Cost.
  • Diritto di essere votato art. 51 Cost.
  • Diritto di associarsi in partiti art. 49 Cost.
  • Diritto di petizione Richiesta avanzata ai massimi organi dello Stato da un congruo numero di cittadini elettori) art. 50 Cost.

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.




Elezioni

Procedura mediante la quale i membri di un'organizzazione o di una comunità scelgono la persona o le persone alle quali conferire cariche ufficiali. L'insieme dei cittadini aventi diritto di voto costituisce l'elettorato.

L'elezione è a suffragio diretto quando il candidato a una carica viene votato dall'elettore senza intermediari (in Italia, l'elezione dei rappresentanti alla Camera e al Senato, dei sindaci ecc.); è a suffragio indiretto quando l'elettore designa un proprio rappresentante, che poi voterà il candidato alla carica in questione.

Negli stati democratici attraverso le elezioni si attribuiscono incarichi politici (amministrativi, parlamentari, esecutivi) e alcuni ruoli nella magistratura; i due principali sistemi per distribuire i voti dell'elettorato sui candidati e sui loro partiti d'appartenenza sono il maggioritario e il proporzionale

Sistema elettorale

Sistema elettorale Complesso di norme e di meccanismi che regolano le elezioni e danno forma alla rappresentanza politica. Ogni sistema elettorale si compone di due elementi fondamentali: la ripartizione del corpo elettorale in suddivisioni territoriali, i collegi, e un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi.

I COLLEGI ELETTORALI

I collegi elettorali possono essere uninominali se nel loro ambito si può eleggere un solo rappresentante; plurinominali se in essi è possibile eleggere più di un rappresentante. I collegi sono quasi sempre plurinominali.

SISTEMA PROPORZIONALE E SISTEMA MAGGIORITARIO

La formula elettorale che trasforma i voti in seggi può essere maggioritaria o proporzionale.

Sistema proporzionale

Nei sistemi elettorali proporzionali i seggi sono ripartiti fra tutti i partiti che partecipano alle elezioni in proporzione ai voti conseguiti al di sopra di una determinata quota minima (clausola di sbarramento).

I sistemi proporzionali consentono anche alle forze politiche minori di eleggere propri rappresentanti. Il loro principale pregio consiste nel riflettere in modo sostanzialmente esatto in Parlamento il seguito di cui ciascun partito gode nel paese. Il loro punto debole sta nel favorire la frammentazione del quadro politico in una moltitudine di partiti e quindi nell'imporre la formazione di coalizioni spesso instabili, tendenti a esprimere solo governi deboli e di breve durata.

Sistema maggioritario

I sistemi elettorali maggioritari possono essere uninominali o plurinominali.

Nei sistemi maggioritari uninominali, il seggio viene attribuito solitamente al canditato che ha ottenuto la maggioranza relativa (inferiore al 50%) dei voti. I voti riportati dai candidati degli altri contrassegni elettorali restano del tutto inutilizzati. È il sistema prevalente in Inghilterra. Una variante importante è data dal sistema maggioritario uninominale a 'doppio turno' alla francese. In questo caso, al primo turno vengono eletti i candidati che hanno riportato una certa percentuale di voti (ad esempio il 51%); al secondo turno (ballottaggio), il candidato che ottiene più voti. La sfida, al secondo turno, è sempre bipolare. I partiti sono obbligati a concordare tra loro i ritiri che massimizzano le possibilità di vittoria dei candidati rimasti in lizza. I ritiri sono anche congegnati in modo da introdurre un correttivo al meccanismo maggioritario, riflettendo la forza politica dei rispettivi partiti.

Nei sistemi maggioritari plurinominali, la lista che ha riportato la maggioranza relativa dei voti ottiene la maggioranza assoluta dei seggi, oppure si aggiudica un 'premio' (il 'premio di maggioranza'), cioè un numero di seggi superiore a quello proporzionale al risultato conseguito. In generale, i sistemi maggioritari incoraggiano il raggruppamento delle forze politiche in due grandi partiti o coalizioni di partiti e favoriscono la formazione di maggioranze di governo più compatte e stabili. Il sistema proporzionale e il sistema maggioritario possono essere variamente combinati in sistemi misti.

La situazione italiana

Fino al 1993, in Italia il sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati era proporzionale in quanto tendeva a ripartire i seggi tra le liste concorrenti in base ai voti conseguiti nelle 32 circoscrizioni in cui era ripartito il territorio dello stato. Il sistema elettorale del Senato della repubblica, che è a base regionale, si fondava su collegi uninominali: il seggio era attribuito al candidato che avesse superato il 65% dei voti. Ma se nessun canditato raggiungeva questa percentuale, come avveniva nella maggior parte dei casi, il collegamento tra i candidati che si presentavano per lo stesso partito nell'ambito di una stessa regione attenuava fortemente il carattere proporzionale dell'elezione.

Nel 1993 è entrato quindi in vigore un sistema elettorale misto a turno unico. Tre quarti dei seggi della Camera dei deputati (475) sono attribuiti con il meccanismo maggioritario in altrettanti collegi uninominali mentre il quarto restante (155 seggi) è assegnato con il meccanismo proprozionale tra liste circoscrizionali concorrenti. È prevista per queste liste una clausola di sbarramento del 4%. Anche nell'elezione del Senato della repubblica (315 seggi) tre quarti dei seggi (232) sono assegnati con il metodo maggioritario uninominale e un quarto (83) con il riparto proporzionale; non vi sono liste circoscrizionali e il meccanismo di determinazione della quota proporzionale viene applicato su base regionale e non esiste alcuna clausola di sbarramento.

Nell'elezione dei governi locali una legge del 1993 ha introdotto, oltre all'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia, il doppio turno e un premio di maggioranza che garantisce al vincitore almeno il 60% dei seggi. Nel 1995 analoghi correttivi di tipo maggioritario sono stati introdotti anche per le elezioni regionali.

Rappresentanza politica

Concetto fondamentale della storia della politica moderna, legato all'idea che anche in grandi comunità politiche il potere debba essere gestito e controllato da chi lo detiene tramite la designazione di rappresentanti. L'idea, che si concreta nell'istituzione di un sistema rappresentativo, si è affermata nella maggior parte dei paesi del mondo. La rappresentanza è quindi un principio di organizzazione del potere in virtù del quale i cittadini scelgono mediante elezioni una serie di rappresentanti a cui viene concessa la facoltà di deliberare sulle questioni d'interesse comune in nome della volontà politica dei cittadini stessi. Su questa teoria si sono fondati tutti i regimi democratici moderni, che nel corso del loro sviluppo hanno progressivamente aumentato la sfera dei poteri appartenenti (per delega) ai rappresentanti a scapito di quelli detenuti dal potere esecutivo.

LO SVILUPPO DELLA RAPPRESENTANZA

Due ragioni hanno guidato lo sviluppo dei moderni sistemi politici in questa direzione: da un lato l'ampliamento delle comunità politiche sino alle dimensioni degli attuali stati - composti da decine di milioni di cittadini - ha implicato la necessità del ricorso a rappresentanti, rendendo pressoché impossibile ogni sistema di democrazia diretta; dall'altro la forte specializzazione delle attività politiche ha determinato la costituzione di una classe di persone adibite a svolgere unicamente questo compito. Quasi universalmente il principio della rappresentanza politica si è concretamente realizzato attraverso la creazione di un organo istituzionale elettivo - il Parlamento - all'interno del quale i rappresentanti vengono chiamati a svolgere la propria funzione, che, di volta in volta, può essere legislativa, di rappresentanza, d'indirizzo politico e infine di controllo.

MODELLI DI RAPPRESENTANZA

Storicamente si sono instaurati tre differenti tipi di relazione fra i cittadini (rappresentati) e i politici (rappresentanti), che corrispondono ad altrettanti esempi di rappresentanza politica. Nel primo caso, il rappresentante possiede un mandato imperativo e non può legittimamente scostarsi dalla delega ricevuta. Nel secondo caso, i rappresentanti debbono rispecchiare fedelmente gli elementi caratterizzanti la realtà sociale dei rappresentati che possono essere economici, religiosi, ideologici o professionali. Infine, nel terzo caso esiste un rapporto fiduciario fra rappresentati e rappresentanti, dove questi ultimi possono prendere decisioni autonome, non vincolate alla volontà dei rappresentati.

Molti degli attuali regimi presidenziali e parlamentari si fondano su quest'ultimo tipo di rappresentanza politica, che prevede appunto l'affidamento di un mandato fiduciario ai rappresentanti eletti nel corso di elezioni parlamentari.

La nuova legge elettorale


Nel nostro ordinamento il corpo elettorale elegge:

I 630 deputati che compongono la Camera dei deputati

I 315 senatori elettivi che, insieme ai senatoria a vita, compongono il Senato della Repubblica

I presidenti delle regioni e i consiglieri regionali

I sindaci e i consiglieri comunali

I presidenti delle province e i consiglieri provinciali, ed eventualmente gli organi delle città metropolitane, se istituite

I consiglieri circoscrizionali (in tutti i comuni oltre centomila ab., nei comuni fra trentamila e centomila ab. Il cui statuto lo preveda) e i consiglieri municipali (laddove vi sia stata fusione di più comuni e sia deliberato di istituire il municipio sub- comunale)

Elegge altresì i 78 componenti italiani del  Parlamento Europeo


Proporzionale e referenziale


Candidati: scompare la scelta


La nuova legge elettorale introduce un sistema proporzionale puro. L'attribuzione dei seggi si effettua in base alle percentuali ottenute dai partiti su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato. Scompare la preferenza: l'elettore vota il partito i cui candidati sono disposti in lista secondo l'ordine stabilito dalle forze politiche stesse.


Indicazione del premier


Le coalizioni scelgono il leader


Prima del voto le liste indicano il "capo della forza politica" (sempre fatte salve le prerogative del presidente della Repubblica"). Inoltre, i partiti della coalizione presentano un unico programma elettorale nel quale viene dichiarato nome e cognome della persona "da loro indicata come capo della coalizione".


Gli sbarramenti


Tre soglie per entrare alle camere


Sono previste tre soglie di sbarramento nazionali per la Camera: una del 10% per le coalizioni, una del 4% per le liste non coalizzate e una del 2% per quelle coalizzate. Inoltre, è previsto che partecipi al riparo dei seggi anche la lista collegata alla coalizione che ha ottenuto il miglior risultato pur non superando il 2%


Il premio di maggioranza


340 seggi tutelano chi governa


se la coalizione vincente non li ha già ottenuti, la nuova legge le attribuisce automaticamente 340 seggi. In questo caso la coalizione di minoranza ottiene 278 seggi (i restanti 12 sono attribuiti dalla circoscrizione Estero).

Al Senato il premio di maggioranza garantisce alla coalizione vincente il 55% dei seggi assegnati alla regione.




La scheda


Basta con i simboli "patacca"


Ogni elettore riceve un'unica scheda su cui esprimere un voto che riguarda il partito. Sotto i simboli dei partiti compaiono liste predefinite di candidati. I simboli saranno più grandi (diametro di 3 cm.). non saranno ammessi simboli "patacca", ovvero con elementi , grafica o dicitura confondibile con quella usata in precedenza da altri partiti.


Minoranza linguistiche


Nelle regioni a statuto speciale


Nel caso che abbiamo avuto almeno un seggio alla Camera o al Senato, le minoranze linguistiche non devono raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali. Nelle regioni a statuto speciali la lista della minoranza linguistica, coalizione o no, accede al riparto dei seggi superando la soglia del 20%


Il Senato


Il voto regione per regione


E' eletto con sistema proporzionale ma su base regionale e quindi non attraverso le circoscrizioni elettorali valide per la Camera

Le soglie di sbarramento sono del 20% per le coalizioni, del 8% per i partiti non coalizzati e del 3% per quelli coalizzati (per Palazzo Madama non sono previsti ripescaggi come alla Camera)


Quote rosa


Nessuna garanzia per le donne


Non ci sarà nessuna norma per garantire una maggiore rappresentanza della componente femminile. E' stato infatti bocciato l'emendamento della Commissione Affari costituzionali che prevedeva l'obbligo di candidare una donna ogni tre uomini. Ora, come in precedenza, la presenza femminile è a discrezione di ogni singolo partito.








In Italia, la differenziazione fra le due camere (la Camera dei deputati e il Senato della repubblica) riguarda solo la composizione numerica e la configurazione dell'elettorato attivo e passivo, per il resto le Camere svolgono funzioni identiche.







I due rami del Parlamento italiano, la Camera dei deputati (ospitata nel palazzo secentesco di Montecitorio) e il Senato della Repubblica, rappresentano il luogo principe del dibattito politico. Per lo svolgimento della sua specifica funzione legislativa, alla discussione in aula si affianca l'importante lavoro preparatorio delle commissioni, i cui componenti (deputati e senatori) hanno il compito di elaborare le proposte che successivamente seguiranno un preciso iter parlamentare per essere convertite in legge dello stato.


Referendum Voto mediante il quale un popolo si pronuncia direttamente su questioni specifiche di grande rilievo. È il più importante strumento di democrazia diretta negli stati contemporanei. Precedenti dei referendum si trovano nelle istituzioni democratiche dell'antica Grecia, nelle tribù germaniche e nella Svizzera moderna. Negli Stati Uniti d'America la Costituzione fu ratificata con una forma di referendum. Attraverso un voto diretto, nel 1946, gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica. Referendum come questi, di tipo istituzionale, per la loro eccezionalità, sono da considerarsi più un plebiscito che un referendum vero e proprio.

In Italia sono previsti diversi tipi di referendum. Quello più noto è il referendum abrogativo, che consente di abrogare norme esistenti. Può essere indetto quando lo richiedano 500.000 elettori o cinque consigli regionali. Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratifica dei trattati internazionali. La Corte costituzionale, che controlla l'ammissibilità dei referendum, ha introdotto altre limitazioni. La Costituzione italiana prevede inoltre il referendum per impedire la promulgazione di una legge costituzionale e il referendum su proposte di modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni.

Viva la Repubblica: 2 giugno 1946

Con il referendum sulla forma istituzionale dello stato, indetto a suffragio universale (per la prima volta votarono anche le donne), il popolo italiano scelse la repubblica.


Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


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