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Il parlamento




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IL Parlamento



Il parlamento è un organo costituzionale mediante il quale i cittadini, attraverso l'elezione dei propri rappresentanti la cui funzione è quella legislativa
, e cioè il Parlamento ha il potere di emanare le leggi.


Esso è un organo bicamerale, ossia composto da 2 camere:


Camera dei deputati Camera dei Senatori



Entrambe sono elette dal popolo a suffragio universale.La loro durata è di 5 anni, prorogabile solo per legge in caso di guerra.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica si trovano in una posizione di assoluta eguaglianza, infatti i loro compiti si equivalgono dando vita così al bicameralismo perfetto

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è composta da 630 deputati e sono tutti elettivi, cioè sono scelti e rappresentano il popoloPer eleggere un deputato occorre aver compiuto 18 anni(quindi avere la capacità d'agire);invece per essere eletti deputati occorre avere 25 anni.

CAMERA DEI SENATORI

Il Senato della Repubblica invece è composto da 315 senatori elettivi,
più 5 nominati a vita dal presidente della Repubblica per aver dato lustro alla patria con altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario.
Inoltre ci sono tutti gli ex Presidenti della Repubblica che sono senatori
di diritto a vita.
Possono eleggere i senatori solo i cittadini che hanno compiuto 25 anni,
e per essere eletti senatori occorre aver compiuto 40 anni.

Le due camere sono separate e lavorano ciascuno per conto proprio e nella propria sede (es. Cam.dei deput. si trova nel palazzo di Montecitorio mentre il Senato nel palazzo Madama a Roma),solo in alcuni casi espressamente previsti dalla Costituzione esse si riuniscono in seduta comune e quindi lavorano insieme.
Il Parlamento oltre ad avere la funzione legislativa possiede anche altre
funzioni che sono:
Funzione elettiva
Funzione giurisdizionale
Funzione di indirizzo politico
Funzione amministrativa

La Funzione elettiva consiste nell'elezione del Presidente della Repub. , di 5 giudici della Corte Costituzionale, di 10 componenti del CSM(Consiglio Superiore della Magistratura),di vari membri di organizzazioni internazionali, di 16 membri aggiunti per integrare la corte costituzionale nei casi di giudizio del Presidente della Repub. Questa funzione è esercitata dal Parlamento in seduta comune

La Funzione giurisdizionale consiste nel porre in stato di accusa il Pres. della Repub. per due reati che sono : alto tradimento e attentato alla Costituzione (anche qui opera in seduta comune), inoltre tale funzione consiste nel concedere amnistie(estinguono il reto e la pena) e indulti (estinguono in tutto o in parte solo la pena)
La Funzione di indirizzo politico consiste nel controllare il programma politico del Governo. Infatti ciascuna camera non solo approva o respinge il programma del Governo ma ne controlla tutta l'attività politica e può votare la sfiducia, costringendolo alle dimissioni. Tale funzione viene esercitata tramite: interrogazioni, interpellanze, mozioni, inchieste parlamentari.


a) Le interrogazioni sono:
le domande rivolte da un parlamentare al ministro competente per avere notizie e spiegazioni sull'esistenza o sulla verità di un determinato fatto.


b) L'interpellanza : è la richiesta del parlamentare al ministro per sapere il suo giudizio o quello di tutto il governo su un determinato fatto già noto: implica una discussione sulla condotta politica del Governo.

c) La mozione :
è l'invito del parlamentare all'assemblea a cui appartiene di giudicare positivamente o negativamente la politica governativa.

d) Le inchieste parlamentari :
sono inchieste rivolte ad accertare la verità su un fatto d'interesse generale.



Ma la funzione principale del Parlamento è quella legislativa che appunto consiste nella emanazione della legge. L'iter formativo di una legge ossia il procedimento che il Parlamento deve seguire per poter emanare una legge.
Tale iter si compone di alcune fasi che sono:

1) Iniziativa formulazione della proposta di legge
2)Istruttoria
- presentazione, discussione e approvazione da parte della Camera dei Deputati
trasmissione, discussione e approvazione da parte del Senato

3) promulgazione
4) pubblicazione


Iter Formativo di una legge




Iniziativa o formulazione della proposta di legge

L'iniziativa può essere intesa come formulazione della proposta di legge.La proposta di legge può essere fatta da:
Governo,
ciascun parlamentare,
il popolo (almeno 50.000 elettori),
i consigli regionali,
il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)




2) Istruttoria

- Presentazione, discussione e approvazione da parte
della Camera dei Deputati

La proposta di legge (detta anche disegno di legge)viene presentata prima alla Camera dei deputati che la discute e poi l'approva secondo tre procedure:


a)     Procedura normale o sede referente con la quale il progetto di legge viene esaminato dalla commissione che se ritiene la proposta accettabile, invia il progetto di legge all'assemblea che discute e vota articolo per articolo la proposta e una volta che ciò avviene il testo passa alla camera successiva per l'approvazione.


b)     Procedura delle commissioni in sede redigente che svolge si una funzione preparatoria per l'assemblea ma vota articolo per articolo la proposta e sugli emendamenti eventualmente proposti. Il testo definitivo viene trasmesso all'assemblea che procede alla votazione finale che approva o boccia il progetto di legge.


c)     Procedura delle commissioni in sede deliberante che consiste nell'approvare o bocciare direttamente la proposta di legge senza che questa vanga presentata, discussa o votata in aula.








-Trasmissione, discussione e approvazione
da parte del Senato

La proposta così come approvata dalla Camera dei deputati,passa successivamente al Senato, il quale a sua volta la discute secondo le tre procedure poi l'approva.
Se però dovesse apportarvi delle modifiche il progetto di legge ritorna indietro alla Camera per essere riapprovato con la modifica.
Solo quando entrambe le Camere hanno approvato la proposta di legge nello stesso testo, essa, si dice, passa e cioè la legge così approvata dall'intero Parlamento,raggiunge la fase successiva ossia la promulgazione.
Ciò significa che la legge è perfetta ma non è ancora esecutoria, lo diviene appunto con la promulgazione

3) Promulgazione

La promulgazione è un atto dovuto dal Presidente della Repubblica , con il quale quest'ultimo, attesta che la legge è nata in modo legittimo ed ordina che sia pubblicata, osservata e fatta osservare
Il pres. della rep. può però sospendere la promulgazione rinviando la legge al Parlamento con un messaggio motivato al fine di apporvi delle modifiche.
Se però le camere approvano ugualmente la legge questa deve essere promulgata lo stesso.


4) Pubblicazione

La pubblicazione consiste nell'inserzione della legge nella Gazzetta ufficiale e nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
La pubblicazione ha lo scopo di far conoscere a tutti il contenuto della legge.
Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge si dice entra in vigore, fino a quel momento non produce effetti (vacatio legis)
Il termine suddetto di 15 giorni può variare a seconda delle esigenze.

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