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Rapporto Stato - Chiesa (art. 7)




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Rapporto Stato - Chiesa (art. 7)


Come regolamentato dall'art. 7 della Costituzione, lo Stato riconosce la Chiesa Cattolica come soggetto dotato di sovranità ed indipendenza. I rapporti tra Stato e Chiesa sono normalizzati dai Patti lateranensi stipulati l' 11 febbraio 1929 sotto il regime fascista: tali Patti si compongono di un Trattato, di una Convenzione Finanziaria e di un Concordato. Il 18 febbraio 1984 questi Patti furono corretti visto il nuovo ambito politico costituzionale con l'Accordo di Villa Madama tra Stato e Chiesa e vennero apportate diverse novità,tra cui l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Rapporto Stato-Chiesa:

Il rapporto tra Stato e Chiesa si è sempre configurato come contrasto tra potere civile e potere religioso,specialmente in alcune materie,res mixte,dove si aveva una sovrapposizione tra il diritto dello stato e le norme canoniche.L'odierna definizione dei rapporti tra stato e chiesa,contenuta nei principi espressi dall'art.7cost.,è conseguenza degli eventi che hanno segnato la storia italiana.Al momento dell'unità d'Italia i rapporti tra stato e chiesa erano fortemente incrinati in quanto i territori dello stato pontificio erano stati occupati x completare l'unificazione,e nel '70,il Papa non accettò la legge della Guarantigia dove si definivano le prerogative della santa sede.A ciò fece seguito il non expedit,ovvero il divieto di presentarsi alle elezioni rivolto ai cattolici che così rimasero isolati dal dibattito politico fino a che il patto Gentiloni consentì loro la partecipazione.In epoca fascità si concretizzò un tentativo di conciliazione:i patti Lateranensi che sancivano la sovranità e la giurisdizione esclusiva della santa sede sul vaticano e definivano un concordato sui rapporti tra stato e chiesa una posizione di sovranità e di indipendenza nell'ambito del proprio ordine e si asserì che lo stato italiano e la chiesa cattolica erano regolati dai patti lateranensi.Rimaneva da risolvere la questione delle norme concordate in contrasto con i dettami costituzionali.2° il procedimento prescritto,la modifica di tali norme,se si ha il consenso di entrambi le parti avviene con una legge di esecuzione di grado ordinario,altrimenti le modifiche unilaterali vengono approvate con legge costituzionale.Nel '84 fu avviato un procedimento di modifica consensuale dei patti lateranensi.I risultati furono un accordo e un protocollo addizionale;con essi il rapp.tra stato e Chiesa si venne configurando come una cornice di principi essenzialmente direttivi caratterizzati dall'acconfessionalità dell'ordinamento costituzionale e dalla libertà e volontarietà nei comportamenti individuali.


- Decreti legislativi.
Il Governo, su mandato del Parlamento, può esercitare un'attività normativa di grado primario:può cioè emanare atti con forza di legge. Tali atti sono i decreti legislativi. L'eventualità di delegazione legislativa è disciplinata dall'art. 76 della Costituzione, ai sensi del quale l'utilizzazione dell'istituto può verificarsi soltanto con precisi limiti di materia, di tempo e di contenuto. La delegazione legislativa consiste nel trasferimento dalle Camere al Governo dell'esercizio della potestà legislativa, per rendere meno oneroso e complesso il lavoro del Parlamento.

Decreti amministrativi:

Il governo su delega del parlamento può esercitare un'attività normativa di grado primario,in altre parole può emanare degli atti che,anche se non hanno il nomen iuris di legge,hanno forza o valore di legge:i decreti legislativi.La possibilità di delegazione legislativa è disciplinata dall'art.76Cost.in forza del quale l'utilizzazione dell'istituto può aversi soltanto con precisi limiti di materia,di tempo e di contenuti.La delegazione legislativa consiste nel trasferimento dalle camere al governo dell'esercizio della potestà legislativa x rendere - gravoso e + rapido il lavoro del parlamento e x la maggior idoneità degli organi del potere esecutivo a dare una soluzione adeguata a determinati problemi.Diventa vigente la legge di delegazione,il governo provvede ad esercitare la potestà delegatagli mediante l'adozione dei decreti legislativi che vengono emanati dal Pres.della Rep.e successivamente pubblicati sulla gazzetta ufficiale.Bisogna precisare che il governo non ha nessun obbligo giuridico ad esercitare la potestà delegatagli e che,qualora il governo utilizzi la delega,dovrà uniformarsi ai limiti della legge di delegazione.In caso contrario il decreto legislativo,in quanto atto con forza di legge,potrà essere impugnato dinanzi alla corte costituzionale x eccesso di delega.
- Libertà di associazione.
La Costituzione indica che l'Uomo ha Diritti inalienabili sia come singolo sia come membro delle formazioni sociali nelle quali svolge la sua personalità (art. 2); il riferimento va alla Libertà di associazione o riunione. L'art. 18 della Costituzione disciplina e garantisce la libertà di riunione, riconoscendola a tutti i cittadini con disposizione che non vale per gli stranieri.Le riunioni possono avvenire in luogo privato o in luogo pubblico. Sono inoltre proibite le associazioni segrete e quelle che rincorrono scopi politici per opera di organizzazioni di carattere militare.

Libertà d'associazione:

La libertà di associazione risponde all'esigenza fondamentale x uno stato democratico di garantire la partecipazione dei cittadini ad attività con le + diverse finalità.Gli art.della cost.dedicati a tale argomento sono l'art.18 che riguarda in modo preminente il diritto di associazione,l'art.39 inerente ai sindacati e l'art.49 sui partiti politici.L'art.18 della cost.esprime il diritto di associarsi senza autorizzazione,x fini che non siano vietati dalla legge.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che xseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.La proibizione delle associazioni segrete è conseguenza della considerazione logica che in un sistema costituzionale che garantisce la libertà di associazione,le associazioni segrete sono necessariamente dirette a conseguire finalità xseguibili penalmente dall'ordinamento vigente.La ragione della proibizione delle associazioni che xseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare è che il costituente intendeva garantire uno scambio di idee pacifico e civile,senza intimidazioni.La legge del gennaio '82 nr.17 fornisce la definizione di associazione segreta e determina le conseguenze derivanti dalla scoxta di un'associazioni di tal tipo;sono associazioni segrete quelle che tengono nascoste finalità,attività e identità dei consociati e svolgono attività dirette ad interferire sull'es.delle funzioni di organi costituzionali,di pubbliche amm.ni e di enti pubblici economici.Una volta accertata la segretezza di tali associazioni,se la sentenza del giudice passa in giudicato,il Pres.del Consiglio ordina lo scioglimento di tale associazione e la confisca di beni.Resta da definire la cosiddetta"libertà negativa di associazione",ovvero la libertà di non associarsi.La corte costituzionale ha valutato il contesto storico in cui è nato l'art.18,quando la politica legislativa del sistema totalitario verteva ad inquadrare i fenomeni associativi sotto il controllo statale,impedendo ai cittadini di scegliere liberamente di quale associazione far parte.La conclusione è stata che la libertà di non associarsi risulta violata ogni volta che si costringe un individuo o un gruppo ad associarsi con un fine che non rispetti la libertà e i diritti garantiti costituzionalmente ossia palesemente arbitrario.


- Vizi di legittimità degli atti amministrativi.
I vizi di legittimità sono suddivisi, come riportato nel testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e nella legge istitutiva del TAR, in quelli di incompetenza, eccesso di potere e violazione della legge.L'incompetenza indica quel vizio per il quale l'autorità che emana l'atto non ne ha la potestà. L'eccesso di potere consiste nell'abuso sostanziale di cui dispone l'organo che emana l'atto. Il vizio di violazione di legge svolge una funzione di tipo residuale rispetto agli altri vizi di legittimità.
L'atto amministrativo è nullo anche quando in esso manca un elemento essenziale: sono cause di nullità la mancanza del soggetto, la mancanza dell'oggetto e la mancanza della forma.

Vizi degli atti amm.vi:

Il vizio di legittimità dell'atto amm.vo consiste nella sua difformità da una norma legislativa o regolamentare.Tali vizi possono portare una nullità o l'annullabilità dell'atto.L'atto amm.vo è nullo quando manca un elemento essenziale come il soggetto,l'oggetto e la forma.L'atto amm.vo è invalido e annullabile quando è viziato da incompetenza,violazione di legge o eccesso di potere.Tale disposizione si può leggere nell'art.26 T.U.delle leggi sul consiglio di stato.L'incompetenza indica quel vizio x il quale l'autorità che ha emanato l'atto non aveva legittima potestà x ragioni di materia,territorio o grado.Si distingue in incompetenza assoluta o relativa.Il 1°caso comporta la nullità dell'atto e si verifica quando l'organo amm.vo esercita un potere appartenente ad un'autorità non amm.va,il 2°caso si ha quando il potere esercitato appartiene,in realtà,ad un altro organo dell'apparato amm.vo.La violazione della legge si manifesta quando, nella formulazione della legge,non è stata rispettata una disposizione normativa cui l'amministratore doveva attenersi.Sono esempi i vizi relativi alla composizione dell'organo o al suo funzionamento,i vizi del procedimento e vizi di forma.L'eccesso di potere è un vizio connesso alla causa dell'atto amm.vo e si manifesta come deviazione dal fine allo scopo tipico che si doveva xseguire.


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