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L'ici




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L'ICI


L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il d.lgs. n.504/1992 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1993.

L'ICI è un'imposta patrimoniale in quanto è correlata al possesso di beni immobili classificabili nelle seguenti tipologie:

fabbricati,;

  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Fabbricati: intesi come unità immobiliare iscritte o da iscrivere al catasto edilizio urbano,cui

è stata attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale (es. abitazione,cantina,garage).


Aree fabbricabili: che sono sfruttabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali (piano regolatore) o attuativi (piani di lottizzazione) ovvero in base alle possibilità effettivi di edificazione.


Terreni agricoli: cioè il terreno adibito all'esercizio di attività agricole.


Chi deve pagarla?

L'imposta è dovuta:

  1. dai proprietari di beni immobili (se soggetti all'imposta);
  2. da coloro che detengono tali beni in usufrutto,uso o abitazione,

Divengono soggetti passivi ICI a partire dalla data in cui sia stato acquisito il diritto di superficie, di enfiteusi ovvero sia stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.


Le aliquote

Le aliquote sono comprese tra il 4 e il 7 per mille e vengono fissate dai singoli Comuni,con delibera da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno in relazione all'anno successivo.In caso di mancata osservanza del termine si applicherà l'aliquota del 4 per mille.


Base imponibile

La base imponibile varia a seconda dei beni soggetti all'imposta.


FABBRICATI:

a) iscritti al catasto: la rendita catastale aumentata del 5% moltiplicata per i seguenti coefficienti;

  • 100, se si tratta di abitazioni,collegi,convitti,magazzini,depositi,laboratori;
  • 50, se si tratta di uffici,studi privati,alberghi,teatri,opifici,banche;
  • 34, se si tratta di negozi e botteghe.

b) non iscritti relativi a privati;in tale ipotesi occorrerà fare riferimento alla categoria e alla rendita attribuite a fabbricati similari.

c) in costruzione; bisognerà considerare il valore dell'area fino all'ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data di effettivo utilizzo.


enfiteusi:diritto reale di godimento che permette al titolare di utilizzare in modo perpetuo o temporaneo un fondo rustico altrui dietro corrispettivo e con l'obbligo di migliorare il fondo stesso mediante la coltivazione.


AREE FABBRICABILI

La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno di riferimento, determinato in base ad una serie di parametri quali la zona di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, le spese da sostenere nel caso in cui ai fini della costruzione siano necessari lavori di adattamento, il prezzo medio di mercato di aree analoghe.

TERRENI AGRICOLI

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale, incrementato del 25% e moltiplicato per 75. Il reddito da considerare per l'anno 2000 è quello risultante in catasto al 1° gennaio del 2000.

N.B.:per determinare l'imposta dovuta è necessario moltiplicare la base imponibile per l'aliquota fissata, dedotte le eventuali detrazioni o riduzioni, rapportando così l'importo ottenuto ai mesi di titolarità del diritto reale.


ESENZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI

ESENZIONI

Sono esenti dall'ICI:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dagli enti locali, dalle comunità montane, dai consorzi tra i predetti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche, dalle camere di commercio, sempre che tali immobili siano destinati esclusivamente a scopi istituzionali;

b) i fabbricati di cui alla categoria catastale E, cioè quelli a destinazione particolare;

c) i fabbricati destinati all'esercizio del culto, nonché quelli di proprietà della Santa Sede;

d) i fabbricati di Stati esteri e di organizzazioni internazionali esenti da ILOR (come da accordi internazionali esecutivi in Italia);

e) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per l'esercizio di attività di tipo assistenziale (limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente a tal fine);

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (espressamente elencati in un allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993);

g) gli immobili utilizzati da enti non commerciali, purché destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricreative, culturali, ecc., pena la perdita dell'esenzione.

RIDUZIONI

L'imposta può essere ridotta nei seguenti casi:

fabbricati inagibili o inabitabili;l'ICI è ridotta al 50%;

immobili oggetto di interventi di recupero; i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta a favore di soggetti che unità immobiliari inabitabili o inagibili oggetto di interventi di recupero. L'agevolazione è prevista per tre anni dall'inizio dei lavori.

riduzione per soggetti disagiati; a partire dal 1997 è facoltà dei Comuni deliberare particolari aliquote ridotte,fino al 50% e senza limite economico del 4%, a favore dell'abitazione principale di soggetti in stato di particolare disagio economico e sociale;

terreni agricoli condotti direttamente; sono previste riduzioni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli che utilizzino direttamente il terreno agricolo per l'attività agraria. In particolare i primi 50 milioni di valore dello stesso sono esenti da ICI, mentre l'aliquota è ridotta del 30% per valori da oltre 50 fino a 120 milioni, del 50% per valori superiori a 120 e fino a 200 milioni e del 75% per valori maggiori di 200 e fino a 250 milioni. Oltre quest'ultima soglia l'ICI deve essere applicata senza riduzioni.


DETRAZIONI

Le detrazioni riguardano:

abitazione principale;è prevista una detrazione pari a L.200.000, da rapportare al periodo dell'anno in cui si è verificato il presupposto dell'agevolazione. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i Comuni possono deliberare di aumentare la detrazione per l'abitazione principale fino a L.500.000.Qualora l'abitazione principale sia condivisa tra più soggetti la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali.

pertinenze dell'abitazione principale; costituiscono pertinenze la cantina, il box, il posto auto, la soffitta, ecc. Anche ad esse spetta la detrazione prevista per l'abitazione principale.


L'ICI è un'imposta da pagare nello stesso anno in cui se ne verifica il presupposto, in proporzione ai mesi di possesso. Il versamento dell'ICI è generalmente suddiviso in acconto e saldo, da pagare rispettivamente nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, fermo restando che il contribuente può decidere di pagare l'imposta in un'unica soluzione, purché entro il termine di versamento dell'acconto. Quanto agli importi dovuti si precisa quanto segue:

-  entro il 30 giugno va versato l'acconto, che è pari al 45% dell'ICI dovuta per l'intero anno di possesso;

-   entro il 20 dicembre va versato il saldo, che corrisponde al restante 55% dell'imposta.

Gli importi vanno arrotondati alle 1000 lire e i versamenti di importo inferiore alle 4000 lire non si effettuano.


IN QUALI CASI VA PRESENTATA

La dichiarazione ICI deve essere presentata solo nel caso in cui, si siano verificate delle variazioni nella titolarità o nella situazione degli immobili soggetti all'imposta.

I casi in cui sorge l'obbligo della dichiarazione sono.

  acquisti di un immobile soggetto ad ICI;

  modificazioni del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento rilevante ai fini ICI;es. vendita,locazione finanziaria,successione ereditaria,donazione;

  acquisto o perdita del diritto all'esenzione ICI di immobili, rispetto alla precedente dichiarazione;

  cambiamento delle caratteristiche dell'immobile;es. un terreno agricolo che diviene area fabbricabile,ecc.;

  variazione del valore dell'area fabbricabile;

  stipula di un contratto di leasing su fabbricati.

Queste modifiche rilevano purché abbiano avuto luogo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligo della dichiarazione.


CHI DEVE PRESENTARLA

Sono obbligati a presentare la dichiarazione sia coloro i quali a seguito delle suddette modifiche hanno cessato di essere soggetti passivi, sia quelli che invece hanno iniziato ad esserlo.

Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sugli immobili, ciascuno di essi è tenuto a dichiarare la quota di propria spettanza;tuttavia, è ammessa anche la dichiarazione congiunta, presentata da uno solo dei contitolari, purché sia comprensiva di tutti i soggetti e sempre che i relativi versamenti siano separati.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia.

A CHI VA PRESENTATA

La dichiarazione va presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili ai quali la stessa è riferita. E' chiaro che, ove gli immobili siano ubicati in Comuni diversi, dovranno essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i Comuni di riferimento, ciascuna contenente solo i dati inerenti all'immobile situato nel Comune di pertinenza.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata o inviata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione.

LA  COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Alcuni comuni hanno adottato una modulistica che si differenzia da quella ministeriale che andiamo ad esaminare.

Il modello base si compone di due parti.

La prima individua:

a) il comune in cui sono ubicati gli immobili da dichiarare;

b) i dati del contribuente;

c) i dati del denunciante (se diverso dal contribuente);

d) i dati degli eventuali contitolari.

La seconda parte, invece, riporta i dati degli immobili da dichiarare.


Bibliografia:

https://www.cannobio.net/comune%5Cici%5Cavvisoici.html

https://www.delfo.forli-cesena.it/cofo/centrale/ici/opuscolo.html

https://www.tin.it/ariete/domici.html

https://www.fisco.it/ici/ici_sint1.htm


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