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Procedimento di revisione costituzionale




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Procedimento di revisione costituzionale


Tale procedimento si compone di due fasi: una fondamentale, svolta in sede parlamentare ed una eventuale, che vede il coinvolgimento dell'elettorato. La prima fase impone una doppia deliberazione da parte delle Camere secondo l'art. 138 a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra. Nella seconda deliberazione è richiesta la maggioranza Assoluta anziché semplice. Nel caso in cui la maggioranza fosse dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, il procedimento si arresta a questa prima fase, e la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica che provvede alla promulgazione. Solo nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta
si sottopone tale testo legislativo a referendum, a patto che ne facciano richiesta almeno 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali.

Procedimento di revisione costituzionale:

Il tema della revisione della Costituzione è trattato dagli art.138-139Cost..Il 1°stabilisce il procedimento di revisione costituzionale,il 2°ne definisce il limite.L'art.138Cost.stabilisce che gli organi competenti all'adozione di legge di revisione costituzionale sono le camere ovvero gli organi cui spetta la funzione legislativa ordinaria.Il procedimento di revisione cost.è tuttavia aggravato x 2 aspetti in quanto la ns.Cost.è rigida e la sua modifica necessita provvedimenti speciali.Sono richieste 2successive da parte di ogni camera con un intervallo di almeno 3 mesi e la legge di revisione deve essere approvata cmq nella 2votazione,con una maggioranza qualificata che deve raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.Qualora la maggioranza,conseguita anche in una sola camera,suxi la maggioranza assoluta ma sia suxiore ai 2/3 dei componenti la legge potrà essere sottoposta eventualmente a referendum popolare,altrimenti,se nella 2 votazione la legge è approvata in entrambe le camere con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti,è xfetta e dev'essere promulgata.X quanto riguarda l'iter del progetto di legge di revisione,la relativa iniziativa spetta agli organi ed enti cui compete l'iniziativa legislativa ordinaria.L'iter del progetto di legge costituzionale non presenta diversità,in prima lettura,rispetto all'iter delle leggi ordinarie a parte il fatto che,ai sensi dell'art.72,dovrà seguire la procedura normale di esame di approvazione diretta da parte delle camere.Dopo l'esame da parte della commissione in sede referente e quindi da parte dell'Assemblea,il progetto viene votato 2°la procedura ordianaria e l'approvazione in 1^lettura avviene a maggioranza semplice.Il testo,così votato,non è ancora xfetto e la Cost.richiede una 2^deliberazione da parte di entrambe le camere con un intervallo minimo di 3 mesi e con il conseguimento di maggioranze speciali.I risultati della 2^deliberazione possono essere di 3 tipi.In 1°luogo può verificarsi che il progetto di revisione non ottenga la maggioranza assoluta prescritta dall'art.138Cost.in questa ipotesi il progetto è respinto.In 2°luogo può accadere che il progetto di revisione cost.sia approvato in entrambe la camere con la maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti.In questo caso la legge è xfetta ed è promulgata dal Pres.della Rep.e quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.Può infine accadere che il progetto ottenga in una o entrambe le camere un numero di voti compreso tra la maggioranza assoluta e i 2/3dei componenti.In questo caso la legge è xfetta ma non entra provvisoriamente in vigore,viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e da questo momento decorre un xiodo di 3 mesi entro il quale i membri di una camera o 500.000 elettori o 5 Consiglieri Regionali possono chiedere che la legge in questione venga sottoposta a referendum popolare.Qualora la legge sottoposta a referendum risulti approvata dalla maggioranza dei voti validi,ne viene data notizia,dall'Ufficio Centrale x il referendum che procede alla promulgazione.Qualora la legge sottoposta a referendum non sia approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi,tale legge non è promulgata.Recentemente si è verificato un es.di quest'ultima possibilità:la riforma del TITOLO V della Cost.Infatti dal momento che il testo di revisione Costituzionale era stato approvato solo a maggioranza assoluta,è stato indetto un referendum popolare il cui risultato positivo ha determinato l'entrata in vigore del testo.L'art.139Cost.stabilisce il limite positivo x il quale la formula repubblicana non può essere oggetto di revisione.Inoltre esiste un limite x il quale la Cost.può essere modificata solo nella sua 2^parte in quanto la violazione o la limitazione dei diritti inviolabili dell'uomo costituisce una violazione alla Cost.stessa.


- Ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo di carattere generale, avviato entro centoventi giorni, dai soggetti che si ritengono danneggiati ingiustamente da un'ordinanza amministrativa. Tale ricorso è solo di legittimità e riguarda solo i provvedimenti definitivi. Il procedimento è così articolato: l'istruttoria è svolta dal ministro competente, il Capo dello Stato adotta la decisione con decreto su proposta del ministro e dopo aver sentito i pareri del Consiglio di Stato, solo il Consiglio dei Ministri può deliberare contro il parere del Consiglio dello Stato.



Ricorso straordinario al capo dello Stato:

Il ricorso straordinario al capo dello Stato è un rimedio contro tutti gli amministrativi definitivi è può essere proposto solo x motivi di legittimità,x la tutela di interessi legittimi e di diritti soggettivi.Il termine del ricorso è di 120gg.dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.Inoltre il ricorso straordinario è alternativo al ricorso giurisdiziale sicchè chi lo ha proposto non può presentare contemporaneamente ricorso al TAR.Se i controinteressati preferiscono la via giurisdiziale,devono fare opposizione al ricorso straordinario nel termine di 60gg.dalla notifica.Il ricorso dev'essere presentato presso il ministero competente x materia o presso l'autorità amm.va che ha emanato l'atto impugnato,previa notifica ai controinteressati che possono presentare deduzione documenti e anche il ricorso incidentale entro 120gg.dalla scadenza del termine delle deduzioni dei controinteressati,il ministero competente deve trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato x il previsto parere che è obbligatorio ma non vincolante.Il ministero competente cui spetta formulare la proposta di decisione al Capo dello Stato,può proporre decisione differente ma,in quest'ipotesi,deve prima consultare il Consiglio dei Ministri.La decisione è infine assunta con decreto del Pres.della Rep.che è controfirmato dal ministro proponente.I decreti presidenziali di decisione dei casi straordinari possono essere impugnati x reazione nei casi previsti dal C.Civile.


- Iniziativa economica privata.
La libertà di iniziativa economica privata è affermata nell'art. 41, tuttavia sono previste ad essa alcune limitazioni in merito ai modi del suo esercizio e alle sue finalità.
La nostra Costituzione economica prevede un sistema economico misto, in cui iniziativa pubblica e privata si appoggino nel conseguimento di finalità a carattere sociale, senza recare danno alla sicurezza,alla libertà e alla dignità umana. In merito ad un regolare andamento dell'iniziativa economica privata,'Antitrust garantisce e tutela le libertà di concorrenza. La Legislazione dell'Antitrust è appunto volta a tutelare il libero gioco della concorrenza.

Iniziativa economica privata:

La disciplina della libertà di iniziativa economica privata è contentuta nella 'Costituzione Economica',un insieme di disposizioni che regolano il ruolo dello Stato dei privati rispetto all'esercizio delle attività economiche.L'istituto della libertà di iniziativa economica privata,ossia della libertà di organizzare i mezzi attraverso i quali produrre beni e servizi da vendere sul mercato,è regolato dall'art.41Cost..Tale art.contiene 3 disposizioni normative:con la 1^si afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata,con la 2^si indicano i limiti con cui esso deve attenersi,con la 3^si precisano i modi dell'intervento pubblico.Il costituente italiano,non immune dal dibattito tra i sostenitori della libertà assoluta e quelli di un'economia rigidamente controllata,considera la libertà d'iniziativa economica privata come condizione di autonomia individuale nel sistema economico.Tuttavia pose alcuni limiti in relazione alle modalità di esercizio di tale libertà(2°comma),e le sue finalità generali(3°comma)in quanto lo stato deve impegnarsi a ridurre le diseguaglianze di ordine economico e sociale esistenti tra i cittadini.L'art.43Cost.prevede la pubblicazione di determinati settori economici.Ai fini di utilità generale,la legge può riservare o trasferire,tramite espropriazione e relativo indennizzo,determinare imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a far fronte di energia o a situazioni di monopolio che abbiano carattere di interesse generale.La ragione di tale disposizione è di evitare il controllo monopolistico di determinati settori a danno della comunità.La creazione di un mercato Europeo rende poco attuale questa disposizione infatti ci siamo avviati alla privatizzazione.Un es.è l'enel il cui pacchetto azionario è stato immesso sul mercato,x cui il controllo di tale società non è + statale ma privato.Infine tra gli interventi + rilevanti,è da ricordare la nuova disciplina anti-trust che tutela la libertà di concorrenza.




- Scioglimento anticipato delle Camere.
Il potere di sciogliere in anticipo le Camere, come disposto dall'art. 88, è dato in consegna al Presidente della Repubblica: tale potere risponde alla necessità di garantire il funzionamento delle istituzioni nel caso in cui le Camere dimostrino l'incapacità di svolgere il proprio ruolo nel modo ottimale. Il Presidente può mettere in atto tale provvedimento solo dopo aver consultato i Presidenti delle Camere. L'art. 88 dice anche che il Presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato (Semestre Bianco), escluso il caso in cui i suoi ultimi sei mesi coincidano con gli ultimi della Legislatura.

Scioglimento anticipato delle camere:

La Cost.attribuisce al Pres.della Rep.il potere di scioglimento delle camere all'art.88.Tale potere è stato introdotto x contrastare i possibili eccessi del potere parlamentare e risponde alla necessità di garantire il funzionamento delle istituzioni in una situazione di contrasti politici o di incapacità delle camere di dare un governo stabile al paese.Lo scioglimento può essere 'successivo'o 'anticipato'.Nel 1°caso viene disposto a seguito del voto di fiducia nei confronti del governo,nel 2°avviene senza una formale votazione di fiducia.Il Pres.della Rep.,come afferma espressamente l'art.88,può esercitare il potere di scioglimento delle camere solo dopo aver sentito il parere dei presidenti delle camere,che non esprimono un potere vincolante,ma possono autorevolmente presentare al Pres.della Rep.le opinioni prevalenti nelle rispettive assemblee o all'interno dei gruppi parlamentari che vi oxano.Il 2°comma dell'art.88sancisce che il Capo dello Stato può procedere a sciogliemento negli ultimi 6 mesi dal suo mandato se coincidono in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi di legislatura.


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