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Legge 40 sulla fecondazione medicalmente assistita (2004)




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LEGGE 40 SULLA FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (2004)


si presenta come un codice che regola la procreazione artificiale che può essere di due tipologie:

in UTERO (I.A = inseminazione artificiale) ovvero quando gli spermatozoi non sono in grado di raggiungere gli ovuli nell'utero, essi vengono inseriti artificialmente ma il processo di fecondazione avviene in modo naturale

in vitro (F.I.V.E.T) l'atto della fecondazione vera e propria avviene in provetta prelevando campioni di spermatozoi e campioni di ovuli , dopo la fusione dei gameti l'ovulo fecondato viene impiantato nell'utero della madre.

Fino al 2004 l'assenza di regolamentazioni specifiche rendeva possibile situazioni, come ad esempio la maternità surrogata, che non tutelavano il concepito, la legge dunque si basa sul concetto biologico di UOMO secondo la teoria atomistica mettendo sullo stesso piano i diritti dei genitori e del concepito (in questo caso l'embrione) e cercando di tutelare quest'ultimo che rappresenta la componente più indifesa. L'art 2 regola questa pratica indicando i casi in cui vi si può ricorrere:

in caso di sterilità accertata di uno dei componenti della coppia

va valorizzato il concetto di madre genetica per tutelare l'embrione, ovvero tutti gli ovuli fecondati vanno necessariamente impiantati nell'utero della madre genetica

la sterilità deve essere accertata da un medico componente e prima di ricorrere alla fecondazione assistita è opportuno , dove possibile, tentare di curarla

l'articolo 2 prevede anche quelli che sono i criteri da applicare per ricorrere alla fecondazione assistita:

CRITERIO DI GRADUALITà ovvero prima bisogna provare con la I.A sicuramente meno "artificiale" e poi se essa non comporta risultati con la FIVET

CRITERIO DI CONSENSO i genitori biologici devono essere entrambi consenzienti

CRITERIO DI DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA ovvero la fecondazione che avviene con i gameti di un donatore

Come si può vedere la legge cerca di tutelare il nascituro garantendo una maternità ed una paternità certa onde evitare eventuali traumi nella vita futura. I REQUISITI per chi può accedere alla fecondazione assistita sono i seguenti e sono indicati nell'art 4:

coppie maggiorenni eterosessuali

coppie sposate o conviventi da almeno tre anni ( tutto ciò evita il rischio di maternità surrogata dove la donna può prestare l'utero alla coppia, maternità surrogata a 2 dove la donna dona ovuli e utero, maternità surrogata a tre dove la donna presta utero e ovuli e gli spermatozoi vengono donati)

Coppie in età potenzialmente fertile (massimo 45 anni di età per evitare il fenomeno delle "NONNE MADRI")

Coppie formate da entrambi i coniugi vivi (per garantire al nascituro la doppia figura genitoriale ed evitare la fecondazione POST-MORTEM)

La tutela della coppia si visualizza sia in queste disposizioni sia nel momento in cui si afferma che ne è richiesto il consenso garantendo alla madre e al padre il riconoscimento in qualità di genitori biologici , la tutela del concepito in questi articoli tiene sostanzialmente conto della vita dopo la nascita. L'embrione viene tutelato dagli art 8 (STATUTO GIURIDICO DEL NATO) dove si afferma che il nato per fecondazione artificiale è un figlio legittimo a tutti gli effetti e art 9 che vieta il non riconoscimento da parte dei genitori all'embrione applicando il principio della paternità e maternità consensuale = in questo caso l'EMBRIONE è UN ESSERE UMANO A TUTTI GLI EFFETTI poiché i genitori possono decidere di interrompere la procedura fino a quando il concepito non si è sviluppato in embrione.

ART 13 vieta la sperimentazione sull'embrione umano e la si consente solo nei limiti della tutela della salute dell'embrione. È vietata infatti la produzione di embrioni a fini di ricerca, è vietata la clonazione e sono vietati gli interventi di alterazione del patrimonio genetico dell'embrione stesso. Al fine di tutelare la salute dell'embrione la legge consente la DIAGNOSI MORFOLOGICA PRE-IMPIANTO che si basa essenzialmente su un'osservazione dell'embrione (senza alcun tipo di intervento) atta ad individuare eventuali anomalie o malattie congenite. Molti qui hanno riconosciuto un "fallo " della legge in questione perché se l'obbiettivo è quello di tutelare la vita dell'embrione e impedire che non vengano impiantati embrioni malati, in realtà tramite l'osservazione al microscopio risulta essere inefficace per prevenire eventuali malattie.

ART 14 vieta la riduzione del numero degli embrioni in caso di sviluppo di almeno tre embrioni essi devono necessariamente essere impiantati TUTTI all'interno dell'utero (qui volendo tutelare l'embrione in quanto essere umano in realtà non si tiene conto della madre). Successivamente sono state introdotte delle modifiche a questi due articoli sulla base di voler tutelare anche la volontà della donna che, solo in caso DI MALFORMAZIONI CONGENITE IRREVERSIBILI ACCERTATE con la diagnosi pre impianto, può decidere di non impiantare l'embrione: ciò è stato fatto anche per non cadere in contraddizione con la legge sull'aborto poiché la gestante a cui venga impiantato per forza un embrione malato potrebbe sempre ricorrere all'aborto terapeutico come sancito dalla legge compromettendo sia la vita dell'embrione stesso che la sua integrità psico-fisica.

CONCLUSIONI : la legge 40 viola definitivamente il principio di equivalenza tra soggettività e capacità, l'embrione pur non essendo capace è considerato come un soggetto di diritto a tutti gli effetti



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