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Le fonti del diritto




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LE FONTI DEL DIRITTO


LE FONTI DEL DIRITTO

L'assetto delle fonti rispekkia l'assetto d potere esistente fra gli organi o gli enti legittimati a produrre diritto, ossia fra i soggetti ke dispongono dell'ordinamento:i rapporti fra leggi statali e leggi regionali riflettono i rapporti Stato/Regioni,quindi il grado d decentramento esistente,la forza o la debolezza degli enti regionali.I rapporti fra legge e regolamento esprimono le posizioni rispettive d Parlamento e Governo e in definitiva il grado d democraticità del sistema.È caratteristica dei sistemi democratici la preminenza della legge sulle norme poste dall'esecutivo.

FONTI D PRODUZIONE:gli atti o i fatti considerati dall'ordinamento idonei a creare,modificare o estinguere norme giuridike.

FONTI SULLA PRODUZIONE:ke indicano ki e attraverso quali procedimenti è abilitato a porre il diritto.

Ogni ordinamento considera il diritto soltanto quello prodotto dalle sue fonti e stabilisce quali siano le sue fonti.


LE FONTI FATTO:LA CONSUETUDINE

ATTI FONTE:manifestazione d volontà d ki è legittimato a produrli

FONTI FATTO:nn derivano dalla volontà d un soggetto od organo cui sia stato conferito il relativo potere:nessuno decide d creare una norma consuetudinaria.All'origine v'è un fatto:la ripetizione costante e uniforme d un determinato comportamento in un gruppo sociale+o meno ampio,accompagnata dalla convinzione della sua corrispondenza al diritto cui l'ordinamento attribuisce un effetto normativo,la creazione cioè o la modifica d una norma.

I membri d un gruppo sociale,d fronte ad una stessa situazione,si comportano sempre allo stesso modo.Si riscontra quindi una ripetizione d comportamenti uniformi ke deve avere una durata nel tempo ed essere accompagnata dalla convinzione della conformità a diritto del comportamento tenuto.

CONSUETUDINI CONVENZIONALE:consistono nella ripetizione d comportamenti d organi al vertice dello Stato,quindi d poki soggetti;ed è pure scarsa l'evenutalità ke si riproponga frequentamente la medesima situazione giuridica,si attenua assai la rigidezza cn cui si valuta la presenza degli elementi necessari all'esistenza d una consuetudine negli altri rami del diritto.


LE CONVENZIONI COSTITUZIONALI

CONVENZIONE:accordo tacito(o espresso)fra organi costituzioni(o soggetti politici)x risolvere una questione concreta relativa all'applicazione d norme costituzionali,lacunose o troppo generike.Spesso esso si trova all'origine d una consuetudine.

Vincola gli organi tra cui interviene almeno nei reciproci confronti


NORME SULLA PRODUZIONE GIURIDICA

Nn si può creare diritto nuovo,né abrogare il diritto esistente se nn utilizzando gli atti ke il sistema indica come idonei,ossia comprende tra le proprie fonti normative.Per ogni fonte è necessario individuare una norma d riconoscimento ossia una norma sulla produzione giuridica ke la prevede.Il sistema delle fonti è kiuso a livello primario e tutte le fonti d grado legislativo devono avere fondamento costituzionale.Per le fonti secondarie è sufficiente un fondamento legislativo.Le disposizioni costituzionali o legislative ke disciplinano i procedimenti d produzione del diritto sn fonti d norme sulla produzione giuridica e le fonti d produzione sn idonee a creare, modificare o estinguere norme giuridike,ossia a creare il sistema normativo,solo in quanto previste dalle prime. Ogni ordinamento stabilisce quali sn le sue fonti.


LE FONTI D COGNIZIONE

FONTI D COGNIZIONE:servono a conoscere il contenuto delle norme poste dalle fonti d produzione.Nn danno origine a diritto nuovo,ma consentono la conoscenza d quello esistente nella sua continua evoluzione.Si parla ancora d fonti d cognizione in riferimento ai testi unici,o piuttosto ad alcuni d essi talora impropriamente se emanati in base a delega sn vere fonti d produzione ke sostituiscono le leggi in essi raccolte e coordinate in unico testo


FONTE,NORMA,DISPOSIZIONE

Considerando le fonti atto,è necessario innanzitutto kiarire il rapporto fra l'atto,ossia la fonte,e la norma,onde evitare la confusione tra i2concetti,frequente nel linguaggio comune e talora nello stesso linguaggio giuridico.La norma è il prodotto della fonte,ossia dell'atto ke è stato voluto e posto in essere x la sua creazione.La fonte nn è la norma ma è l'atto mediante il quale la norma è stata prodotta.La fonte nn va confusa cn il suo prodotto,la norma,e la norma nn va confusa cn la disposizione.

La fonte d produzione è l'atto giuridico previsto e regolato nella forma e nel procedimento,è lo strumento x la produzione del diritto.

La disposizione è il testo scritto,il materiale linguistico da cui si ricava la norma mediante l'interpretazione:norma è la disposizione interpretata,il significato normativo ke si attribuisce a quell'enunciato.

L'interpretazione è il momento fondamentale dell'attività del giurista sia a livello teorico sia pratico.Il giudice deve comprendere il significato delle disposizioni prima d farne applicazione.X gli atti normativi determinante è l'interpretazione sistematica,la disposizione andrà letta alla luce del contesto in cui si colloca,dei principi generali,della altre norme esistenti nel sistema.

Disposizione e norma nn sn la stessa cosa anke se la disposizione è il punto d partenza da cui nn si può prescindere nel ricavare la norma.


IL SISTEMA DELLE FONTI.LA FORZA D LEGGE

La forza d legge costituiva il punto d confine nel suo duplice aspetto,attivo e passivo:forza attiva,come capacità d'innovare il diritto esistente a livello legislativo;forza passiva come resistenza all'abrogazione da parte d fonti d grado inferiore.

L'abrogazione oxa tra fonti poste sullo stesso piano,ossia dotate della medesima forza.Nell'ordinamento italiano attuale,la legge nn è+al primo livello,ma è subordinata alla Cost.e alle leggi costituzionali.S'introduce un nuovo concetto,quello d forza d legge costituzionale.


LE LEGGI COSTITUZIONALI

X la revisione costituzionale un procedimento differenziato e aggravato rispetto a quello stabilito x la legge ordinaria;duplice approvazione da parte d ciascuna Assemblea.Necessità d maggioranze qualificate x l'approvazione.La prima delibera d ciascuna Camera nn presenta particolarità rispetto all'ordinario procedimento legislativo tranne quella d nn potere essere adottata dalla Commissione deliberante.Seconda approvazione il progetto d revisione costituzionale sia approvato cn la maggioranza dei2terzi in entrambe le Camere in tal caso dopo la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta la legge d revisione entrerà in vigore.Se nella seconda delibera si raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti.Legge provvisoriamente pubblicata ed entro3mesi su rikiesta d500mila elettori,5consigli regionali o un quinto dei membri d una Camera,può essere sottoposta a referendum popolare.La legge sottoposta a referendum nn è promulgata se nn è approvata dalla maggioranza dei voti validi.O la revisione costituzione è approvata cn i2terzi,quindi cn la partecipazione delle minoranze rappresentate in Parlamento,oppure nonostante il largo consenso ki si oppone alla modifica può provocare su d essa una pronuncia del corpo elettorale.


GERARCHIA E COMPETENZA NEI RAPPORTI TRA FONTI

Le fonti nn si trovano tutte sullo stesso piano,ma sn disposte su diversi livelli d una scala gerarkica a seconda della forza.Cost.seguita dalle leggi costituzionali,legge e agli atti equiparati come decreti legislativi,decreti legge, regolamenti ed altre fonti secondarie.Le leggi regionali e gli statuti delle regioni.I Regolamenti parlamentari dei quali la Cost.riserva alle Camere l'emanazione affinké ciascuna d esse possa disciplinare in modo autonomo sia la propria organizzazione sia il procedimento d formazione della legge.Fonti ordinate nn secondo il principio gerarkico,ma secondo il principio d competenza ke implica fonti separate fra oro,ognuna soggetta solo alla Cost.


LE ANTINOMIE NORMATIVE ED I CRITERI PER RISOLVERLE:IL CRITERIO CRONOLOGICO

Antinomie,la loro risoluzione avviene nel momento dell'applicazione del diritto:il compito d eliminarle,scegliendo una tra le norme in contrasto,è demandato a ki in concreto applica il diritto,il giudice in primo luogo.D fronte alla presenza d norme confliggenti fra loro,cn quali criteri si procederà all'individuazione della norma applicabile? Criteri:cronologico,gerarkico,d competenza.Nel primo caso la norma posta dalla fonte posteriore prevale su quella posta dalla fonte precedente.La norma posta dalla fonte successiva d pari grado determina l'abrogazione d quella precedente,cn essa incompatibile.Il giudice in presenza d2norme confliggenti poste da fonti omogeneo applikerà la norma posteriore ai fatti,alle situazioni,ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore.Per quelli precedenti farà applicazione della norma abrogata,xkè la legge,d regola,nn è retroattiva.L'abrogazione nn cancella le norme esistenti,ma le rende inapplicabili alle situazioni successive all'entrata in vigore della legge nuova vale solo x il futuro.Una legge potrebbe anke essere retroattiva.Per la sola materia penale nessuno può essere punito se nn in forza d una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e s'impone ad ogni atto legislativo,pena l'incostituzionalità.

L'abrogazione tacita x incompatibilità tra disposizioni vekkie e nuove,può essere anke espressa quando la legge successiva esplicitamente dikiara abrogata la legge precedente o alcune sue disposizioni e implicita x nuova disciplina dell'intera materia.


SEGUE:IL CRITERIO GERARCHICO

Se le norme confliggenti sn poste da fonti d grado diverso,l'antinomia ha da essere risolta applicando la norma d fonte superiore e disapplicando la norma inferiore incompatibile e perciò illegittima.

I giudici possono disapplicare esclusivamente norme secondarie xkè il giudizio su leggi ed atti cn forza d legge contrastanti cn la Costituzione e la conseguente dikiarazione della loro illegittimità costituzionale è riservato ad un organo apposito la Corte Costituzionale.


SEGUE:IL CRITERIO DI COMPETENZA

La Cost.può sottrarre determinati oggetti alla legge,ossia all'unica fonte a competenza generale potenzialmente abilitata a regolare qualsiasi rapporto o situazione,x attribuirli in esclusiva ad una diversa fonte.In simili casi la scelta della norma da applicare avverrà considerando quale sia la fonte competente.

Il Regolamento ke dev'essere da ciascuna Camera adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.Lo sconfinamento del Regolamento dalla propria competenza porterebbe alla sua disapplicazione in un eventuale giudizio,lo sconfinamento della legge nella materia attribuita al Regolamento parlamentare si tradurrebbe in una questione d costituzionalità.


DIFFERENZA FRA VALIDITA',VIGORE ED EFFICACIA DELLE FONTI

Una fonte può essere invalida ma efficace o parzialmente efficace.La legge incostituzionale(quindi invalida) produce ciononostante i suoi effetti(è dunque efficace)fino a ke nn sia stata dikiarata costituzionalmente illegittima da una sentenza della Corte costituzionale.

VIZI FORMALI:riguardano il procedimento d formazione e la forma dell'atto fonte,la competenza dell'organo. Rendono invalido l'intero atto.

VIZI MATERIALI:attengono viceversa al contenuto della fonte,ke è in contrasto cn norme poste da una fonte suxiore.Illegittimo.

Un atto valido può nn essere vigente:la legge normalmente entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,tuttavia possono darsi ipotesi in cui se ne posticipa l'entrata in vigore.Possono aversi norme valide,sicuramente in vigore,ma nn ancora in grado d essere applicate:la legge sovente nn può operare prima ke un regolamento d esecuzione ne specifichi le modalità d attuazione.


LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO E LE NORME SU CUI SI FONDANO;I REGOLAMENTI COMUNITARI

REGOLAMENTI:produrre direttamente i loro effetti nell'ordinamento degli stati membri e dunque,devono essere osservati da tutti gli organi dello Stato e degli altri enti,come pure dai privati:il Trattato CEE parla d diretta applicabilità degli atti normativi comunitari.Nelle materie ke il Trattato assegna agli organi della Comunità,le norme da essi emanate prevalgono sulle leggi interne.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Cost.nonké dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali da un lato fornisce un espresso fondamento alle norme comunitarie,dall'altro lato,vincolando la legislazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sembra portare,d nuovo,alla soluzione ke la Corte aveva abbandonato:ke il contrasto fra legge interna e norma comunitaria determini la illegittimità della prima.È questione x ora aperta.


I CRITERI D IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI

CRITERI FORMALI:è il nomen juris ke può essere utilizzato solamente x alcune fonti,la legge sicuramente.Forma e al procedimento ci si deve kiedere se sia una fonte e quale.Il Capo dello Stato emana gli atti cn forza d legge e i regolamenti governativi.Il rikiamo ke un regolamento governativo deve contenere è al parere del Consiglio d Stato, parere nn vincolante ma obbligatorio ke deve sempre risultare.Questo è un sicuro elemento d riconoscimento della natura regolamentare dell'atto,essendo stato costantemente rikiesto anke dalle norme del passato.

REGOLAMENTI MINISTERIALI:venivano semplicemente emanati dal ministro competente senza formalità alcuna ed apparivano in Gazzetta come decreti ministeriali(d.m.)seguiti da numero e data.

In mancanza d criteri formali nn resta ke ricorrere a criteri sostanziali,se si tratta d un atto fonte,esso deve avere un contenuto normativo e considerando la generalità e l'astrattezza caratteri della norma,un regolamento,atto fonte si distinguerà x questi caratteri da un d.m.contenente un provvedimento amministrativo:normalmente nn generale.Obbligo d qualificare l'atto come regolamento menzionandone esplicitamente il nomen iuris x consentirne la riconoscibilità ed eliminare i dubbi.


I RAPPORTI FRA FONTI PARLAMENTARI E FONTI GOVERNATIVE IN UNO STATO DEMOCRATICO D DIRITTO:LA DELEGA LEGISLATIVA

DELEGA LEGISLATIVA:la Cost.prevede la possibilità x il parlamento d delegare al governo l'esercizio della funzione legislativa,ma in quanto eccezione alla regola,la circonda d limiti x renderla qualitativamente diversa dalla funzione legislativa dell'Assemblea.Determini l'oggetto della disciplina,il tempo entro il quale dovrà essere emanata,i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi.Al governo nn potranno essere attribuiti poteri generali e indeterminati.I principi e criteri direttivi sn le scelte politike d fondo nella materia oggetto della delega e almeno queste devono spettare al parlamento.


SEGUE:IL DECRETO LEGGE

Il governo nn può senza delegazione delle Camere emanare decreti ke abbiano valore d legge ordinaria.In casi straordinari d necessità e d'urgenza il Governo sotto la sua responsabilità adotta provvedimenti provvisori cn forza d legge deve presentarli il giorno stesso x la conversione alle Camere ke anke se sciolte sn appositamente convocate e si riuniscono entro5gg.La necessità e l'urgenza erano presenti ma x l'inerzia del legislatore ke nn aveva tempestivamente provveduto a dare una disciplina definitiva a situazioni regolate in modo provvisorio,benké conoscesse cn largo anticipo la necessità d provvedere.

Conversione entro 60g pena la decadenza del decreto.Il governo sovente ha posto la questione d fiducia sull'approvazione della legge d conversione,minacciando le dimissioni in caso d reiezione del provvedimento. Ponendo la fiducia il governo blocca anke gli emendamenti,imponendo così un controllo serio sul contenuto del provvedimento,ed ogni suo possibile miglioramento.Secondo Esposito fino a ke nn sia intervenuta la legge d conversione,il decreto-legge sarebbe inapplicabile dai giudici i quali essendo tenuti ad applicare soltanto il diritto certo,sospenderanno,intanto,il giudizio.I decreti xdono efficacia sin dall'inizio se nn sn convertiti in legge entro 60g dalla loro pubblicazione.Le Camere possono tuttavia regolare cn legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti nn convertiti.


LA RISERVA DI LEGGE

Riserve d competenza a favore d determinate fonti,la riserva d legge nn dev'essere confusa.Consistono in un'attribuzione d competenza a favore d determinate fonti fatta dalla Cost.in nome del principio d autonomia in una sottrazione della disciplina della materia alla competenza generale della legge.La legge è una fonte a competenza generale ke può disciplinare ogni materia a meno ke la Cost.nn le ponga dei limiti.La riserva d legge nn è disposta a favore della legge x la quale anzi costituisce un limite:negativo xkè nn le consente d affidare a fonti governative la disciplina della materie riservate;positivo in quanto le impone d disciplinare le materie medesime.La riserva d legge va collocata fra gli istituti d garanzia come risulta evidente dal fatto ke è in primo luogo stabilita dalla Cost.x la sfera attinente ai diritti delle persone a difesa della libertà.

In Parlamento sn presenti anke le minoranze nn la sola maggioranza come nel Governo.Assai diversa è l'approvazione d una legge ke comporta un pubblico dibattito in cui hanno voce anke i rappresentanti dell'opposizione e impone la necessità d rispondere agli argomenti delle forze minoritarie,dall'approvazione d un decreto governativo in cui la discussione si esaurisce all'interno della maggioranza e senza pubblicità.


RISERVA ASSOLUTA,RISERVA RELATIVA E PRINCIPIO D LEGALITA'

Riserva assoluta tutti i diritti d libertà.Se la riserva è relativa la legge nn è tenuta a disciplinare completamente e compiutamente la materia,ma solo a stabilire gli elementi essenziali della disciplina lasciandone l'integrazione al regolamento.Il tenore laterale delle disposizioni costituzionali nn sembra criterio affidabile x una distinzione in realtà priva d un sicuro fondamento costituzionale.La legge in caso d riserva nn può limitarsi a fornire indicazioni generike dirette a delimitare in qualke modo la discrezionalità degli organi ai quali attribuisce il potere onde evitarne l'arbitrio:a questo è già tenuta dal principio d legalità.


LE FONTI GOVERNATIVE ESCLUSE DALLE MATERIE RISERVATE ALLA LEGGE

Dalle materie riservate alla legge nn sarebbero escluse tutte le fonti governative ma unicamente le fonti secondarie quindi i soli regolamenti mentre gli atti cn forza d legge sarebbero consentiti.

I decreti legge emanati dal governo passano poi al vaglio del Parlamento ke può rifiutarne la conversione.

I decreti legge nn possono incidere su:l'ordinamento delle istituzioni basilari dello Stato/diritto,doveri e libertà/ regime delle Comunità autonome/diritto elettorale in generale.

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI:il governo li emana però sulla base d una legge nella quale il Parlamento già indica,oltre ai limiti d tempo e d'oggetto,i principi e criteri direttivi.


SEGUE:LE C.D.RISERVE D LEGGE FORMALE

RISERVA D LEGGE FORMALE:casi in cui nn è possibile immaginare una sostituzione della legge cn altre fonti.

Sia un decreto legge anziché una legge a delegare come potrebbe il governo delegare a se stesso l'esercizio del potere legislativo ke nn possiede.Ovviamente l'unico legittimato è il Parlamento ke ne è titolare.


I REGOLAMENTI GOVERNATIVI

I regolamenti del potere esecutivo esclusione totale se la riserva assoluta,parziale se la riserva è relativa.

ATTI FONTE:emanati dal governo o dai ministri subordinati alla legge e agli altri atti ad essa equiparati.Atti normativi caratterizzati da generalità e astrattezza essi producono norme nuove e modificano norme regolamentari esistenti,ma loro novità è relativa in quanto privi della forza d legge nn possono disporre in modo diverso dagli atti legislativi ma solo nell'ambito e nel senso da questi stabilito.Hanno efficacia x tutti e la loro osservanza è obbligatoria.

I regolamenti necessari x l'esecuzione della legge

Riserva relativa x l'organizzazione dei pubblici.


I REGOLAMENTI SECONDO LA LEGGE N.400 DEL 1988:REGOLAMENTI D ORGANIZZAZIONE E INDIPENDENTI

Emanazione d regolamenti governativi x disciplinare:a)l'esecuzione delle leggi;b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi recanti norme d principio;c)le materie in cui manki la disciplina da parte d leggi;purkè si tratti d materie coxte da riserva d legge;d)l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubblike secondo le disposizioni dettate dalla legge.Il fondamento deve essere specifico.

I regolamenti governativi e ministeriali sn sottoposti agli stessi controlli degli atti amministrativi.


SEGUE:REGOLAMENTI D ESECUZIONE E REGOLAMENTI D ATTUAZIONE:LA DELEGIFICAZIONE

Regolamenti dotati d un maggiore spazio xkè destinati all'attuazione d leggi recanti norme d principio ossia dello svolgimento d principi legislativamente fissati.

REGOLAMENTI D ATTUAZIONE:emanati x la disciplina d materie x le quali le leggi autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare.determinando le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,cn effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.


REGOLAMENTI GOVERNATIVI E MINISTERIALI.FORMA E PROCEDIMENTO D FORMAZIONE

REGOLAMENTI MINISTERIALI:possono essere adottati cn decreto del ministro nelle materie d competenza del ministro o d autorità subordinate al ministro quando la legge espressamente conferisce tale potere.Cn DECRETI INTERMINISTERIALI possono essere adottati regolamenti x materie d competenza d+ministri,sempre in base ad apposita autorizzazione da parte della legge:nn è necessario un regolamento governativo deliberato dall'intero Consiglio dei ministri ed emanato cn decreto del Presidente della Repubblica ogniqualvolta la materia suxi la competenza d un ministro.

Tutti i regolamenti,governativi e ministeriali devono recare la denominazione d regolamento,in modo da essere riconoscibili sn adottati previo parere del Consiglio di Stato poi sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


IL REFERENDUM ABROGATIVO

Rikiesta d500mila elettori o5Consigli regionali sia indetto referendum popolare x deliberare la abrogazione totale o parziale d una legge o d un atto avente forza d legge.L'effetto,se la consultazione popolare ha esito positivo,è l'eliminazione ex nunc della disposizione ke ne costituivano l'oggetto.

Il referendum nn è ammesso x le leggi tributarie e d bilancio,d amnistia e d indulto,d autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Controllo d ammissibilità delle rikieste additato alla Corte costituzionale ke lo esercita dopo un primo e diverso controllo d legittimità-regolarità delle rikieste da parte dell'Ufficio centrale x il referendum costituito presso la Corte d Cassazione.Ad esso spetta dikiarare la cessazione delle oxazioni referendarie qualora la legge o la disposizione oggetto della rikiesta referendaria sia stata nel frattempo abrogata.

La rikiesta referendaria si trasferisca sulla legge nuova quando questa nn modifichi i principi ispiratori della disciplina preesistente,né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.Solo una legge ke modifiki davvero la disciplina precedente può impedire lo svolgimento del referendum.Potere dell'Ufficio centrale decidere se la legge ke abroga quell'oggetto della rikiesta referendaria ne muta i principi ispiratori e quindi se il referendum si farà.


SEGUE:IL CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Alla Corte spetta il controllo d ammissibilità ke nn dovrebbe comportare margini d scelta,trattandosi d verificare ke la rikiesta d referendum nn riguardi una delle leggi escluse dall'art.75.Controllo sul quesito del quale si enunciano i requisiti necessari e se ne verifica la presenza.

Legge va intesa come legge ordinaria escludendosi così le leggi costituzionali ed anke le leggi rinforzate o cmq atipike.

La rikiesta referendaria è inammissibile quando ha ad oggetto norme la cui esistenza e il cui contenuto siano imposti da obblighi assunti dallo Stato italiano x effetto d trattati internazionali ke nn lascino alcuno spazio x scelte discrezionali riguardanti l'attuazione,si ke l'abrogazione d esse comporti necessariamente una responsabilità dello Stato italiano nei confronti degli altri contraenti x violazione del trattato.

L'ammissibilità delle rikieste aventi ad oggetto disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato: disposizioni cioè ke danno attuazione alla Costituzione nell'unico modo possibile.Ammissibile invece il referendum su leggi costituzionalmente obbligatorie,necessarie ank'esse x attuare la Cost,ma il cui contenuto può essere vario

Condizione essenziale è ke l'abrogazione operata nn paralizzi il funzionamento d organi o istituti costituzionali.

Inammissibile è una rikiesta d referendum contenente una pluralità d domande eterogenee.I quesiti devono essere kiari,intelleggibili dagli elettori ai quali va sottoposta una richiesta coerente.


LE CONSEGUENZE DEL MUTATO RAPPORTO LEGGI STATALI/LEGGI REGIONALI SU ALTRE FONTI.I REGOLAMENTI

Solo nelle materie in cui la potestà legislativa statale è esclusiva spetta allo Stato il potere regolamentare,a meno ke nn venga da questo delegato alla Regione.

Nasce una fonte nuova il regolamento della Giunta regionale ke potrà avere,nel nuovo assetto complessivo,uno sviluppo notevole finendo x occupare un posto d rilievo nel sistema delle fonti.

La legge statale nn potrebbe modificare un regolamento regionale,il rapporto d separazione suxa infatti quello gerarkico.


GLI STATUTI REGIONALI

STATUTO:approvato e modificato dal Consiglio regionale cn legge approvata a maggioranza dei suoi componenti,cn 2deliberazioni successive adottate a intervallo nn minore d2mesi ed è sottoposto a referendum popolare qualora, entro3mesi dalla sua pubblicazione ne faccia rikiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale e x poter essere poi promulgato,dev'essere approvato dalla maggioranza dei voti validi.Nn è previsto alcun quorum d partecipazione.In materia elettorale e organizzativa assegna alla legislazione regionale il potere d disciplinare,nei limiti dei principi fondamentali stabiliti cn legge della Repubblica,il sistema d elezione e i casi d ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali,dei componenti della Giunta e del Presidente.Vincola le leggi regionali a rimuovere ogni ostacolo ke impedisce la parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica e a promuovere la parità d accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.


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