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La persona tra realtà giuridica e fisica




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LA PERSONA TRA REALTà GIURIDICA e FISICA il termine persona deriva dal greco pròsopon che significa "maschera teatrale" e secondo un orientamento dominante tra i giuristi italiani esso non è strettamente connesso ad una realtà biologica ma secondo la dottrina viene interpretato come un'entità titolare di diritti e doveri. Quindi il termine "persona" esprime una qualità giuridica ed in base a questa definizione si ha una stretta connessione tra Capacità e soggettività poiché se la persona viene considerata capace di interessi giuridici essa ne è anche il titolare o altresì il SOGGETTO giuridico di diritti e doveri. In realtà esistono due concezioni riguardanti la connessione tra capacità e soggettività:

la TEORIA ORGANICA interpreta di fatto il termine "persona" associandolo sia ad un'entità fisica che ad una entità giuridica facendo così corrispondere la capacità con  la soggettività ed entrambe rappresentano caratteristiche intrinseche del soggetto dove la capacità deriva dal fatto che il soggetto è titolare degli interessi tutelati e attribuitegli dal diritto. Secondo questa teoria dunque il soggetto giuridico si configura nel momento in cui è l'ordinamento a riconoscergli capacità giuridica generale.

la TEORIA ATOMISTICA pone alcuni dubbi riguardanti la coincidenza tra capacità e soggettività interrogandosi sul fatto che la capacità giuridica sia un qualcosa di innato all'interno del termine persona oppure sia un qualcosa che viene riconosciuto dall'ordinamento. Secondo questa teoria il soggetto giuridico si configura nel momento in cui sia destinatario perlomeno di una norma giuridica  rimanendo pur privo della capacità giuridica generale

il problema della scissione tra il termine persona e quello di soggetto di capacità giuridica si pone nel momento in cui ad esempio si parla del CONCEPITO , un termine che scientificamente indica un'entità che si viene a creare nel momento della fusione tra i gameti maschili e femminili ma che ancora non presenta niente di assimilabile al termine "uomo" come entità fisica. Il problema è dunque se considerare il concepito come soggetto di diritto o meno, secondo l'orientamento maggioritario che applica la teoria organica è lo stato che decide i soggetti classificabili come soggetti di capacità giuridica e ciò è confermato dall'art 1 secondo il quale la CAPACITà giuridica si acquista con la nascita pertanto da ciò si ricava che il concepito in quanto non ancora nato non è soggetto di diritto e che dunque è proprio l'atto della nascita che segna il passaggio del concepito o del feto a PERSONA e quindi a soggetto giuridico dotato di diritti e doveri. Il problema diventa più ampio e complesso nel momento in cui il Codice Civile e quello Penale presentano delle incongruenze riguardo l'attribuzione della capacità giuridica al concepito, il codice civile infatti interpreta il concepito secondo una visione patrimonialistica mentre il codice penale lo interpreta come un vero e proprio soggetto di diritto.

Si prendano in esempio alcuni articoli del codice civile come ad esempio l'art. 643 secondo il quale l'amministrazione dei beni patrimoniali è affidata al padre che li amministra anche per il nascituro, o l'articolo 254 che prevede il riconoscimento del nascituro da parte dei genitori biologici all'atto della nascita o all'art 462 che prevede la capacità di successione al nascituro stesso. Di fatto anche se nell'art 1 si specifica che il nascituro diventa soggetto di diritto all'atto della nascita questi articoli prevedono l'attribuzione di diritti anche prima della nascita stessa. L'incogruenza si basa sulla necessità di non creare dei diritti senza soggetto e può essere risolta attribuendo al concepito una capacità giuridica speciale o ridotta ovvero anche se il concepito non è un soggetto di diritto a tutti gli effetti viene inquadrato in una posizione patrimoniale, posizione che diventerà effettiva con l'atto della nascita. Si può dunque affermare che il codice penale attribuisce al concepito dei diritti particolari e speciali. Prendendo in esame il codice Penale invece vi sono degli articoli che tutelano il nascituro riconoscendogli quindi la capacità giuridica a tutti gli effetti anche prima dell'atto della nascita. Ad esempio l'articolo 578 condanna il FETICIDIO ovvero l'uccisione del feto durante la gestazione tutelandolo anche prima della nascita, creando un'identità tra UOMO e feto capace di vita autonoma. Tale equiparazione trova applicazione quando si emana il suddetto articolo che punisce l'uccisione del "FETO" come l'"Uccisione di un uomo" considerando il feticidio come un omicidio particolare, bisogna però fare attenzione ai termini poiché feto non significa concepito: infatti questo articolo intende il FETo come soggetto già capace di vita autonoma e punisce chi ne cagiona la morte nel momento di transizione dall'utero all'esterno. Rimane comunque un ulteriore passo significativo della dottrina che pur non riconoscendo diritti specifici al concepito li riconosce al feto equiparandolo all'uomo e considerandolo come soggetto giuridico ante- nascita. Altre norme sono quelle che disciplinano l'aborto sottolineando la tutela del concepito come soggetto di diritto (tra cui il diritto fondamentale alla vita)

In conclusione il CODICE PENALE (del 1930) tutela il feto riconoscendogli la qualità di SOGGETTO GIURIDICO in quanto detentore del diritto alla vita equiparando il neonato (che è già nato e che è un soggetto giuridico a tutti gli effetti secondo art.1) al nascituro, il CODICE CIVILE (1942) non riconosce esplicitamente al concepito una capacità giuridica ma presenta comunque delle norme che sembrano attribuirgli dei diritti speciali. Le incongurenze tra i due codici vengono risolte seguendo la teoria ATOMISTICA che concilia la concezione patrimonialistica del codice civile che  limita la capacità civile del concepito, ad una visione giuridica più estesa contenuta nel codice penale che lo interpreta come un soggetto di diritto a tutti gli effetti. Da notare anche che nel codice civile sebbene nessun articolo menzioni direttamente il nascituro nessuna norma ne nega esplicitamente la capacità giuridica e la prima volta che la Corte costituzionale ha valorizzato il concepito è stata nel 1975 con una sentenza che dichiarava l'incostituzionalità dell'art.576 sanzionando l'aborto di una donna consenziente. La tutela del feto nella giurisdizione italiana avviene dunque per passaggi graduali:

-1) la tutela del concepito ha fondamento negli articoli della costituzione (non esplicitamente espressi!) art 31 (la repubblica tutela i diritti della famiglia della maternità e dell'infanzia) , art 2 la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e tra questi la tutela del nascituro riconoscendogli il diritto alla vita anche quella prenatale, art 32 la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'uomo

-2) teoria atomistica e interpretazione biologica del termine UOMO inteso come colui che ha del dna umano permettendo un equiparazione uomo-feto e pur mancando di un'evoluzione completa è un uomo a tutti gli effetti


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