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Diritti e doveri di cittadini




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Diritti e doveri di cittadini


La costituz. tratta ampiamente la Soc. civile e i rapp tra società e stato, questo per un duplice orientamento nella costituz.: orientamento garantista (diretto a stabilire in modo preciso e analitico i diritti e le libertà dei cittadini, tipico della tradizione politica liberale), e sociale (diretto a prevedere le modalità di intervento dello stato a favore di gruppi sociali + deboli per correggere le disuguaglianze, tradizioni politiche socialiste e cattoliche). La costituzione affronta questi temi nella 1° parte 'diritti e doveri' ed espone: i rapp civili, etico sociali, economici, politici.



Libertà e uguaglianza: sono i principi fondamentali, già dai tempi della rivoluzione francese, su cui vengono basati i rapp tra stato e Soc. civile. Libertà e uguaglianza non sono concetti univoci, infatti hanno ricevuto diverse formulazioni nella storia del pensiero politico e possono esser ricondotte a tre grandi problemi:

q      Conflitto tra libertà e uguaglianza: questo problema, asce dal fatto che i due principi sono contraddittori: una completa libertà degli individui, favorirebbe al massimo la disuguaglianza, mentre la completa uguaglianza può essere ottenuta riducendo al min. la libertà. >libertà <uguaglianza. Esistono 2 posizioni estreme:1)Liberale assegna il ruolo principale alla libertà accettando di sacrificare l'uguaglianza, 2) socialista punta sulla realizzazione dell'uguaglianza ec e sociale e ammette restrizioni nelle libertà. La costituzione cerca di raggiungere un equilibrio, infatti riconosce tutte le principali libertà (liberale), ma ne limita alcune (socialista) per impedire disuguaglianze, soprattutto in campo ec.

q      Libertà formale e sostanziale: Formale: assenza di impedimenti da parte dello stato (libertà dallo stato), il cittadino è libero di compiere certi comportamenti quando non sono vietati (libertà di stampa, di studio). Sostanziale: lo stato non si deve solo limitare a non vietare alcuni comportamenti, ma deve intervenire per renderli accessibili a tutti, quindi libertà attraverso lo stato, solo così la libertà cessa di essere astratta per tutti, ma diventa reale, concreta. Quella formale è tipica del pensiero liberale e criticata da quello socialista: il fatto che un comportamento non si vietato dallo stato non implica che tutti i cittadini siano veramente liberi di compierlo, questo ancora + evidente per le libertà economiche, le libertà formali astratte appartengono a tutti, ma in concreto solo chi ha le possibilità ec le può mettere in pratica. La costituzione accogli il principio di libertà liberale e l'uguaglianza formale ( uguaglianza davanti alla legge, parità di diritti) ponendo i cittadini sullo stesso piano ma allo stesso tempo ammette che lo stato debba intervenire per sostenere i cittadini + deboli in modo che anche questi possano godere appieno delle libertà.

q      Le libertà e i gruppi: questo problema nasce dal fatto che la Soc. civile considerata come un'insieme di individui che agiscono indipendentemente gli uni dagli atri o come gruppi o associazioni. Seguendo il pensiero liberale, le libertà no possono essere concepite come libertà individuali che spettano a ciascuno in quanto tale, mentre secondo il pensiero cattolico bisogna valorizzare l'esistenza di gruppi o comunità intermedie che agiscono tra gli individui e lo stato e che hanno un ruolo fondamentale nella coesione della società. La + importante è la famiglia, poi ci sono le imprese, la chiesa, la scuola, i sindacati. Bisogna insomma considerare oltre che all'individuo anche queste entità perché in molte di esse opera il principio della solidarietà. La costituzione riprende entrambi i punti di vista e cioè garantisce le libertà individuali ma allo stesso tempo considera le molteplici forme della vita collettiva e i diritti delle organizzazioni.

I diritti inviolabili dell'uomo: l'art. 2 sulla libertà, è una affermazione generale in quanto assume i diritti di libertà come un dato costitutivo ed essenziale dello stato, senza però indicare quali sono le liberà che la repubblica si impegna a riconoscere e garantire, questo compito è svolto nell'art.13. l'uso di 'riconosce e garantisce' indica che la costituzione ritiene che tali diritti spettino ad una persona in quanto tale e non derivino dallo stato che ha il compito di garantirne il rispetto. I diritti sono quindi detti 'inviolabili' questo non vuol dire che non possono essere mai limitati, ma vuol indicare che fanno parte integrante e costitutiva dello stato italiano e quindi non possono essere aboliti attraverso la modificazione della costituzione. I diritti di libertà sono considerati come 'diritti di singoli' di fonte allo stato e sia come diritti 'nelle formazioni sociali', questo significa che queste, come i singoli, hanno propri diritti e una certa sfera di libertà di fronte allo stato, ma che i diritti dei singoli sono tutelati anche all'interno delle formazioni sociali. La costituzione dimostra di voler tutelare le persone dagli abusi che le formazioni sociali possono commettere. Importanti applicazioni sono: statuto dei lavoratori ('70) e la riforma della famiglia ('75).

Principio di uguaglianza formale: art. 3, 1° comma: cioè uguaglianza di fronte alla legge, senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali la legge è uguale per tutti. Questa è una delle fondamentali conquiste della rivoluzione francese. Dire che la legge è uguale per tutti significa che i politici, governanti, coloro che detengono il potere e fanno rispettare l leggi devono rispettarle come tutti gli altri, e possono essere potati in giudizio davanti ai tribunali quando le violano. Inoltre la legge deve trattare tutti i cittadini allo stesso modo, non ci devono essere discriminazioni (sesso, razza, lingua, religione, .). Tutte le leggi si devono attenere a questo principio ed eventuali leggi che invece vadano contro, saranno annullate dalla corte costituzionale. Es. donne, in famigli e sul lavoro, sono soli pochi decenni che sono tutelate sia per opera della corte costit. che per l'intervento de legislatore. Uguaglianza sostanziale: l'uguaglianza di fronte alla legge non è sufficiente, è cioè un fatto puramente formale di fronte alle diff. economiche e sociali. L'e. sostanziale, enuncia che è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza. La costituzione però non promette l'effettiva uguaglianza sul piano ec. e Soc. ma impegna la repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine ec. e Soc., quindi interviene per fornire ai soggetti + deboli i mezzi per esercitare i propri diritti. Viene così formulata una norma chiave nel ns. ordinamento che lo configura come uno stato sociale interventista, ci sono infatti molti interventi correttivi di questo genere, es. handicappati, donne, pensionati no ticket sanitario.

Conflitto tra u. formale e sostanziale: queste 2 tendono a produrre conseg diverse. Quella formale impone di trattare le persone allo stesso modo no discriminazioni, mentre la sostanziale implica di trattare le persone deboli o - abbienti in modo diverso. Questa contrapposizione si risolve in questo modo: non tutti i trattamenti differenziati vanno considerati incostituzionali, ma solo quelli la cui diff. di trattamento non è ragionevolmente giustificata dalla differenza delle situazioni. Una distinzione i trattamento è legittima se fondata su situazioni diverse, è discriminazione se tale diff. non può essere giustificata. Tocca alla corte costituzionale pronunciarsi sulla legittimità dei trattamenti differenziati, ovvero sulla ragionevolezza delle leggi. la corte ha quindi un notevole potere sulle scelte operate dal parlamento.




Tutela delle libertà: con quali strumenti vengono garantite le libertà dei cittadini?

1) riserva di legge: la costituzione la stabilisce per i diritti di liberà. Ciò significa che tali diritti possono essere limitati solo nei casi e modi previsti da una legge fatta dal parlamento. È una garanzia perché innanzitutto i cittadini possono contare sull'esistenza di norme generali che essi conoscono e quindi possono regolarsi senza temere che le autorità possano prendere provvedimenti per limitare le libertà in modo arbitrario. Il potere di stabilire i casi in cui le libertà sono limitate sono prese solo dal parlamento, organo eletto dal popolo, questo per evitare che norme limitative possano essere prese a governo (formato da partiti di magg) o altre autorità dello stato (polizia, prefetti). 2) riserva di giurisdizione: consiste nel fatto che i provvedimenti in cui vengono limitate le libertà di un individuo nel singolo caso (arresto) possano essere prese solo da un giudice. Questo perché i giudici sono indipendenti dall'ordinamento politico e sono tenuti a prendere le decisioni in base alla legge, questo per evitare che tali provvedimenti siano presi da una specifica parte politica. Inoltre tali giudici devono essere motivati, cioè indicare i motivi per cui sono stati decisi tali negazioni di libertà.

Libertà personale: art. 13, è violazione della libertà personale ogni forma di detenzione, ispezione e perquisizione personale. Limitazioni: l'art 13 fissa in modo rigoroso le garanzie che circondano questa liberà essa è limitata solo nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge) e solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria (riserva giurisdizionale), di conseg. la polizia non può arrestare senza il provvedimento del giudice. Esistono solo 2 casi, eccezionali e urgenti, in cui la polizia può limitare la libertà senza ordine del giudice, ma in questo caso devono entro 48 ore provvedere a convalidare la decisione della polizia. Questi 2 casi sono: flagranza (una persona è colta nell'atto di compiere un reato), e del fermo di indiziati (quando c'è il sospetto di fuga da parte di una persona rispetto a cui ricorrono inizi di reato).

Presunzione di non colpevolezza: la restrizione della libertà è diversa se avviene al termine di un processo con la relativa condanna, al pena detentiva, oppure avviene prima del giudizio. Quest'ultimo caso è delicato perché in un'art. di legge stabilisce che l'imputato non è colpevole fino alla condanna definitiva. Il nuovo codice di procedura penale stabilisce che la carcerazione preventiva può essere disposta solo quando le altre misure cautelari risultino inefficienti. In questi casi si provvede all'arresto, ma si può anche utilizzare le seguenti misure cautelari: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia, divieto o obbligo di dimora in un det. luogo, arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere (+ grave misura). A causa della lentezza di processi, l'attesa di giudizio può durare anche parecchio tempo, la costituzione allora affida alla legge il compito di issare i limiti max della carcerazione preventiva, che variano a seconda della gravità ma non possono mai superare i 4 anni. Trascorsi i limiti, l'imputato è scarcerato e in caso di condanna il tempo trascorso in carcere viene detratto dalla pena.

Diritti dei carcerati: innanzitutto è vietata la tortura, ossia ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a limitazione di libertà, inoltre le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tende alla rieducazione del condannato. In Italia con la riforma dell'ordinamento penitenziario sono stati introdotti alcuni elementi di umanizzazione del regime carcerario. L'art 27 non ammette la pena di morte, salvo casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Inviolabilità del domicilio: art.14 è garantita con le stesse modalità previste per la libertà personale, perquisizioni o ispezioni possono essere decise solo  da un giudice con atto motivato e nei casi previsti. In casi di urgenza la polizia può intervenire, ma devono successivamente ottenere la convalida del giudice.

Libertà alla segretezza della corrispondenza: art. 15 garantisce la libertà e segretezza della posta, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, aspetto importante perché tocca la privacy dei cittadini. Le intercettazioni quindi non possono essere effettuate senza l'ordine del giudice, la polizia non lo può fare nemmeno nei casi di urgenza.

Libertà di soggiorno e circolazione: art. 16, in questo caso non sono ammesse limitazioni, ma solo eccezioni per motivi di sanità o sicurezza, in via generale. Questa libertà è riconosciuta non solo a livello nazionale, infatti un cittadino può recarsi all'estero, rimpatriare salvo obblighi di legge come servizio militare, assistenza alla famiglia o esistenza di imputazioni penali. Per salvaguardarsi la possibilità di espatrio è subordinata al possesso del passaporto che rappresenta un diritto per il cittadino.

Libertà di riunione e associazione: si sono affermate in modo lento, questo perché i regimi autoritari hanno considerato con sospetto i fenomeni collettivi in quanto potenzialmente potatrici di idee diverse a quelle dominanti. La costituzione ha operato una svolta, sia per reazione al fascismo, sia per l'influsso del pensiero socialista e movimento operaio. In Italia c'è il principio del pluralismo secondo cui l'esistenza di molteplici forme associative e azioni collettive è elemento indispensabile della vita di una società democratica.  La prima, art 17 stabilisce un unico limite: che l riunioni si svolgano pacificamente e senza armi. Se effettuate in luogo aperto al pubblico non si deve chiedere alcun permesso, se invece avvengono in luoghi pubblici (piazze, strade) si deve dare un preavviso alla polizia che può vietarle solo per motivi di sicurezza. La seconda, art. 18, sono forme organizzative stabili e la costituzione prevede la + ampia liberà quali siano gli scopi o la natura, non chiede l'autorizzazione e solo in 3 casi la vieta: 1) associazioni per delinquere, quindi associazioni per commettere rapine, sequestri, estorsioni, associazioni mafiose. 2) associazioni segrete: perché la segretezza va in contrasto con i valori della democrazia (trasparenza e libertà i circolazione delle comunicazioni). La costituzione definisce 'segrete' quelle associazioni che occultano l'esistenza, segrete le finalità e attività, rendono sconosciuti i soci, interferiscono con le attività degli organi costituzionali o delle amministrazioni. 3) associazioni di carattere militare: perché in democrazia non si può ammettere gruppi che svolgono attività politiche con mezzi militari.

Libertà di manifestazione del pensiero: 1 dei principi potanti della tradizione liberal-democratica, si fonda sull'idea che lo stato non possa professare alcuna verità ufficiale e che la circolazione delle opinioni sia vitale per la società pluralismo ideologico. Ancora oggi esistono repressioni al dissenso per affermare un'unica verità di stato. L'art 21 afferma che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, scritto o altro mezzo di diffusione. LIMITI: 1) 'sono vietate le pubblicazioni e gli spettacoli contrarie al buon costume' si intende la sensibilità diffusa nella società in relazione alla sfera sessuale. Criterio vago e mutabili ne tempo, tocca al giudice valutare se film o giornali sia o meno contrari al buon costume. 2)'reati di opinione' rati commessi attraverso l'espressione di opinioni, che possano ledere i diritti fondamentali della persona e altri interessi protetti dalla costituzione. Possono essere: espressioni offensive, calunniose, diffamatorie, contro persone o parlamento forze armate religione, il segreto di stato o istruttorio e istigazione a delinquere. Monopolio dell'informazione: bisogna considerare però anche i limiti i fatto, infatti non tutti hanno la concreta possibilità di esprimersi liberamente, infatti con i mass media, questi dati gli elevati costi che determinano (tv, giornali,.) vengono dominati da un numero ristretto di grandi aziende che di fatto determinano l'opinione pubblica. Perché ci sia un'effettiva libertà di opinione bisogna che questi centri di info siano numerosi e in concorrenza tra loro in modo da sostenere + punti di vista. Questo non succede mai  si formano le situazioni di monopolio dell'info + testate giornalistiche o reti tv appartengono ad  solo proprietario.



Mezzi di comunicazioni: la costituzione come appena detto garantisce la libertà di espressione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, ma prevede una regolamentazione solo per la stampa.

Stampa: l'art. 12 c. 2 vieta ogni forma di controllo preventivo (autorizzazioni e censure), in Italia chiunque è libro di mettere in circolazione libi, giornali, o altro materiale stampato senza sottoporsi ad alcun controllo preventivo. Solo dopo la diffusione possono essere messe sotto sequestro, su ordine del giudice (riserva giurisdizione) nei casi stabiliti dalla legge (riserva di legge), quando siano stati commessi reati d'opinione o quando la pubblicazione non indica le persone responsabili della medesima (stampa clandestina). In caso di urgenza il sequestro può essere effettuato dalla polizia, salvo convalida successiva del giudice. Minaccia fenomeno della concentrazione delle pubblicazioni ad alta diffusione. Al fine di garantire il pluralismo delle testate una legge ha stabilito che nessun gruppo editoriale può possedere un numero di giornali quotidiani che superi il 30% della tiratura nazionale.è stato inolte istituito un autorità indipendnte (autorità di garanzia per le comunicazioi) che vigila, in modo da far rispettare tali regolamenti e denunciare la violazione alla magistratura.

Cinema e teatro: a diff. della stampa, i film e gli spettacoli teatrali possono essre sottoposti a censura. Quella sul teatro è stata abolita nel '62, mentre rimane quella sui film, solo con riferimento al buon costume. Tutti i film prima di essere distribuiti devono essere esaminati da una commissione, che può imporre tagli, vietarlo ai minori o impedirne la diffusione.

Radio e tv: fin dalla nascita della radio e poi della tv il potere di trasmettere venne risevato allo stato per legge, che la affidò in concessione alla RAI, impresa a partecipazione statale. Poiché questo contrastava con il regime di monopolio pubblico la costituzione si pronunciò in proposito. All'inizio sostenne ch il mon. pubblico era legittimo in quanto dati i pochi canali di trasmissione, solo poche emittenti private vi sarebbero potute accedere, nel '76 invece, affermò che il monopolio statale era legitimo sul piano nazionale, ma non in quello locale quindi furono ammesse emittenti private importanza decisiva totale proibizione complta libertà. Si passò quindi ad una situazione dominata da 2 centri di potere (rai e fininvest), in contrasto con il principio del pluralismo dell'info garantito nell'art.21. Nel '90 il parlamento varò una legge (Mammì) sul settore radiotelevisivo ammettendo la compresenza di soggetti pubblici e privati, fu un compromesso che ratificava la situazione che si era determinata e introdusse nuove regole. Secono questa legge le frequenze sono assegnate al ministero delle poste che le distribuisce tra rai, reti private nazionali e locali. Contro la concentrazione dell'info, la legge si popone di impdire la formazioe di posizioni domianti nell'ambito dei mezzi di comunicaz,. di massa. È vietato il controllo contemporaneo di giornali e reti tv oltre certi limiti e la gestione di + di 3 reti tv nazionali. Tutte le emittenti possono tasmettere in diretta (prima solo rai) e hanno l'obbligo di trasmettere quotidiani o giornale radio, e non possono mandare in onda + di un tot di messaggi pubblicitari. Nel 95 con un referendum la popolazione votò contro la proposta di abogare quella pare di legge Mammì che consente ad un soggetto di possedere + di 1 rete tv.



Libertà religiosa: particolare applicazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero. L'art.19 garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede, di farne propaganda ed esercitarne il culto, da quindi il diritto ai fedeli di organizzarsi e praticare liberamente la propria fede tranne quando va contro il buon costume, vieta inoltre le discriminazioni di carattere religioso (art.20). Gli atei hanno uguale diritto di professare le propie convinzioni.

Rapp stato e confessioni religiose: la fede è un fatto collettivo e il problema della religione va visto in stretto contatto con il problema del rapp che lo stato ha con essa.Stati socialisti supremazia dello stato sulla chiesa, stati teocratici cotrario.

Stato confessionale: stati assoluti, c'è una sola religione ufficiale, le altre sono combattute o poco tollerate. Stato e chiesa sono entità separate che si appoggiano tra loro, lo stato si impegna a proteggere la chiesa ma la controlla, la chiesa sostiene lo stato e pretende di indirizzarne la politica. ES. monarchie francesi, spagnole con la chiesa cattolica e la monarchia inglese con la chiesa anglicana. Statuto albertino religione cattolica come unica religione di stato.



Stato laico: liberali. Completa separazione dei 2 poteri, lo stato pienamente sovrano del proprio ambito, come la chiesa nell'ambito delle questioni di fede Cavuor: libera chiesa in libero stato. La chiesa non ha controlli da parte dello stato.

Stato e confessioni religiose nella costituzione: art 7 e 8 stato laico e non confessionale (8), ma rimane qualche residuo confessionalismo (c. 2 e 3 ). L'a 7 separazione tra stato e chiesa, regolati dai patti lateranensi, 1929, formati in 2 documenti: TRATTATO (lo stato rinunciava alla sovranità della città del vaticano che si costituiva come stato autonomo) e il CONCORDATO (regolava il trattamento riservato alla chiesa all'interno dello stato, concessioni alla chiesa: religione nelle scuole, sgravi fiscali, riconoscimento del matrimonio con rito cattolico  setenze di annullamento da parte dei tribunali ecclesiastici). Le modifiche ai patti non richiedono procedimenti di revisione costituzionale puchè vi siano il consenso sia della chiesa che dello stato. Nel 1984, in seguto a decenni di critiche, si giunse al nuovo concordato, che mantenne alcuni fondamentali privilegi a favore della chiesa:1) lo stato e chesa riconoscono le rispettive sovranità e diipendenze e basano i propri rapp sulla collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese, 2)esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici purchè abbiano finlità di culto, religione, beneficienza, istruzione, 3)matrimoni religiosi = civili, 4)insegnamento religione cattolica nelle scuole facoltativa, 5) contributo finanziario dello stato al sostentamento del clero 8 per mille delle imposte 5) la religione cattolica non è + la sola religione dello stato.

Rapporti con le altre religioni: art. 8, alcune confessioni religiose hanno chiesto e ottenuto di partecipare allo stesso meccanismo di finanziamnto previsto per la chiesa (8 per mille).

Costituzione ed economia: la costituzione apporta significative innovazioi sull'impostazione liberale pre fascista, il sistema economico resta capitalistico (proprietà privata e libero scambio), ma subisce importanti corezzioni che lo allontanano dal laissez faire e sulla libertà degli imprenditori: 1) rilievo assegnato al lavoro e alla tutela dei lavoratori dipendenti, ai sinacati e agli scioperi. 2)il ruolo allo stato nella gestione diretta dei settori economici e dell'iniziativa economica privata e dell'economia nel suo complesso.

La costituzione configura un'economia mista ec privata + ec pubblica, lo stato ha la funzione di orientamnto generale e programmazione.

Famiglia: società naturale, perciò ha propri diritti e ha una sfera decisionale verso i propri fini e mezzi per raggiungerli, non può essere indirizzata dallo stato in modo autoritario (29). Uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi limite: garantire l'unità famigliare. La famiglia è fondata sul matrimonio e impone l'uguaglianza dei figli legittimi non sul piano educativo, patrimoniale ed ereditario, senza però violare i diritti della famiglia legittima.

Salute: art 32 diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, agli indigenti vanno garantite le cure gratuite. Con la riforma sanitari del '78: introduzione del sistema della sicurezza sociale ( prima mutua), in base al quale tutti hanno diritto all'assistenza indifferentemente ala classe sociale a cui si appartiene, ed è fornita da un unico servizio (sevizio sanitario nazionale) a cui fanno capo tutte l strutture sanitari nazionali.

Istruzione: lo stato non può imporre un det indirizzo politico o ideologico agli artisti o insegnanti o scienziati. Art 33. Lo stato si impegna a istituire scuole pubbliche per tutti gli ordini e gradi, ma garantisce ai privati di istituire scuole private, senza oneri per o stato. La scuola è aperta a tutti e per dimostrarlo tutti possono accedere alla scuola indipendentemente dalle condizioni economiche o sociali, attraverso borse di studio o assegni alle famiglie - abbienti. La scuole è obbligatoria per almeno 8 anni, ma nel '98 si è potata l'età a 15 anni.

Doveri dei cittadini: 1) art. 54 dovere di fedeltà alla repubblica e il dovere di osservare la costituzione e le leggi, 2) difesa della patria: dal '72 obbiettori di coscienza servizio civile e non militare, in Italia si sta arrivando ad un'abolizione del servizio obbligatorio. 3)art 53 dovere di pagare i tributi in ragione della capacità contributiva di ciascuno. Riserva di legge nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

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