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Lo statuto dell'imprenditore commerciale




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LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE



    1. LA PUBBLICITA' LEGALE

L'imprenditore commerciale è destinatario di una peculiare disciplina che ha carattere essenzialmente pubblicistico in quanto finalizzata alla tutela degli interessi generali della collettività direttamente toccati da tali attività.


La pubblicità delle imprese commerciali


Necessaria per disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su atti e situazioni delle imprese con cui si entra in contatto. La pubblicità legale rende di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell'impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge.

Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice civile del 1942. Per oltre cinquant' anni il nuovo istituto è però restato lettera morta. L'entrata in funzione del registro delle imprese era infatti subordinata all'emanazione del relativo regolamento di attuazione.

Durante i lunghi anni dell'attesa ha tuttavia trovato applicazione il regime transitorio. Regime imperniato sull'iscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale  e soprattutto caratterizzato dall'esonero temporaneo dall'iscrizione, salvo che per alcuni atti, degli imprenditori commerciali individuali e degli enti pubblici economici. Per le società di capitali era inoltre previsto, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese anche la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (busarl). Così pure per le cooperative in aggiunta all'iscrizione nel registro delle imprese la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (busc).

Ne risultava da tutto ciò un sistema di pubblicità delle imprese particolarmente disorganico e complesso.

La situazione finalmente si sblocca con la legge 29-12-1993 n. 580  contenente norme per il riordino delle camere di commercio. L'art. 8 di tale legge ed il relativo regolamento di attuazione hanno finalmente istituito il registro delle imprese, che è divenuto pienamente operante agli inizi del 1997.

Novità:

- fine del regime transitorio.

- soppressi il busarl e il busc.

- il registro delle imprese non è più solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali ma anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese (imprenditori agricoli,piccoli imprenditori, società semplici,ecc.).

- la tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio non più alle cancellerie dei tribunali.

- Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche.


Il registro delle imprese


L'ufficio del registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso le camere di commercio ed è retto da un conservatore (segretario generale o altro dirigente della camera di commercio) nominato dalla giunta. L'attività dell'ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

Il registro è diviso in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione straordinaria.

Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali l'iscrizione nel registro delle imprese era originariamente prevista dal codice civile:

- gli imprenditori individuali commerciali non piccoli

- tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale

- consorzi

- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

- le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività

Nella sezione speciale ci sono due sezioni:

- gli imprenditori che secondo il codice civile ne erano esonerati e per i quali l'iscrizione, introdotta con la riforma del 1993, aveva originariamente solo funzione di pubblicità notizia; vale a dire gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori, le società semplici, sono inoltre annotati gli imprenditori artigiani già iscritti nel relativo albo.

- le società fra professionisti. Istituita dall'art. 16 del d.lgs. 2-2-2001 si iscrivono attualmente le sole società tra avvocati.

Gli atti da registrare sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa. Riguardano essenzialmente  gli elementi di individuazione dell'impresa e dell'imprenditore (ex dati anagrafici, ditta, oggetto, sede principale,ecc..) e la struttura e l'organizzazione della società (atto costitutivo, nomina e revoca amministratori, ecc.).

Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha la sede e, per agevolare le ricerche da parte dei terzi, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato il registro presso il quale l'iscrizione è avvenuta.. L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede. E di ufficio può anche essere disposta la cancellazione di un'iscrizione. In ogni caso prima di procedere all'iscrizione l'ufficio del registro deve controllare che il fatto o l'atto è soggetto a iscrizione e che la documentazione è formalmente regolare.

L'iscrizione deve essere eseguita entro dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda, mediante inserimento dei dati nella memoria dell'elaboratore elettronico. Contro il provvedimento motivato di rifiuto dell'iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvederà con un decreto. L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie.

L'iscrizione nella sezione ordinaria ha sempre funzione di pubblicità legale;serve cioè non solo a rendere conoscibili i dati pubblicati, ma anche, a seconda dei casi, efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa.

Di regola l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa. I fatti e gli atti soggetti ad iscrizioni ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione. (per le sole società capitali; s. per azioni, s. a responsabilità limitata l'opponibilità diviene piena solo dopo il decorso di 15 giorni di iscrizione).

In alcune ipotesi l'iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti. E' anche presupposto perché l'atto sia produttivo di effetti, sia fra le parti che per i terzi (efficacia costitutiva totale), o solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale).

In altri casi, l'iscrizione nella sezione ordinaria è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. E' questo il caso della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice.

L'iscrizione nelle sezioni speciali del registro ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Eccezione:con il d.lgs 228/2001 per l'imprenditore agricolo l'iscrizione nella sezione speciale ha oltre che efficacia di pubblicità notizia, anche di pubblicità legale.


La pubblicità delle società di capitali e delle cooperative


Eliminazione del busarl e del busc. Quindi unico strumento di pubblicità legale è il registro delle imprese.

Per alcuni atti delle società di capitali e/o delle società cooperative è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale anziché nel registro delle imprese (ex. convocazione dell'assemblea di s.p.a. o di società cooperativa).


    1. LE SCRITTURE CONTABILI

L'obbligo di tutela delle scritture contabili


Le scritture contabili sono appunto i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta

La tenuta delle scritture contabili è tuttavia elevata ad obbligo ed è legislativamente disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art.2214)

La disciplina elle scritture contabili prevista dal codice civile non si applica ai piccoli imprenditori e quindi anche i piccoli imprenditori che esercitano attività commerciale.

Le società commerciali devono ritenersi obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche non esercitano attività commerciale.





Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo.


Art. 2214 L'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. In ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili:il libro giornale ed il libro degli inventari. Infine , devono essere ordinariamente conservati, per ciascun affare gli originali della corrispondenza commerciale (lettere, fatture, telegrammi) ricevuta e le copie di quella spedita.


Il libro giornale è un registro cronologico- analitico. Giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa devono essere indicate. Può essere anche eventualmente articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dell'impresa.


Il libro degli inventari è invece un registro periodico- sistematico. Deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. Deve perciò contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore, anche estranee all'impresa.


L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite .Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio.

Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere solo enumerati progressivamente in ogni pagina e vidimati  e bollati prima di essere messi in uso.

- Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo norme di una ordinaria contabilità (art. 2219) e in particolare senza spazi bianchi, senza interlinee, senza abrasioni.

- Oggi è consentita la tenuta delle scritture contabili con sistemi informatici.

- La corrispondenza commerciale e le scritture contabili devono essere tenute per dieci anni .

- Le scritture contabili non sono di regola soggette ad alcuna forma di controllo esterno. Dal 1975 la contabilità delle società con azioni quotate in borsa è sottoposta al controllo esterno di apposite società di revisione.

- L'obbligo di tenuta delle scritture contabili non è assistito da alcuna sanzione generale e diretta, salvo quelle previste dalla legislazione tributaria.

Ritroviamo tra le scritture contabili anche altre scritture quali per esempio il libro mastro, nel quale le singole operazioni sono registrate non cronologicamente ma sistematicamente  (esempio per cliente); libro cassa, che contiene le entrate e le uscite di denaro;il libro magazzino , che registra le entrate e le uscite delle merci.


La rilevanza esterna delle scritture contabili. L'efficacia probatoria.


Le informazioni sulla vita dell'impresa non sono accessibili ai terzi. Le eccezioni sussistono per il bilancio delle società di capitali e delle società cooperative (ma non quelle degli imprenditori individuali e delle società di persone) deve essere reso pubblico mediante deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

L'ipotesi più significativa di rilevanza esterna delle scritture contabili si ha tuttavia sul piano processuale. Potendo le stesse essere utilizzate come mezzo di prova sia a favore, sia contro l'imprenditore.


C.   LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE


Ausiliari dell'imprenditore commerciale e rappresentanza


L'imprenditore può avvalersi e di regola si avvale della collaborazione di altri soggetti.:c.d. ausiliari interni o subordinati e c.d. ausiliari esterni o autonomi.

In entrambi i casi la collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e o per conto dell'imprenditore con un agire in rappresentanza dell'imprenditore con specifica dichiarazione di volontà di quest'ultimo attraverso la procura.

Il terzo che decide di contrattare con chi dichiara di agire in veste di rappresentante è tenuto perciò ad accertare l'esistenza della procura. Il contratto concluso dal falsus procurator è infatti improduttivo di effetti ed il terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato. L'art. 1398 gli riconosce solo la possibilità di chiedere al falsus procurator il risarcimento del danno che ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Queste regole cedono invece il passo ad altre, parzialmente diverse, quando si è in presenza di determinate figure tipiche di ausiliari interni (institori, procuratori e commessi), che, per la posizione loro assegnata nell'impresa , sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi ed a concludere affari per l'imprenditore.


L'institore


E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa. E' nel linguaggio comune, il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. L'institore è al vertice della gerarchia del personale , in virtù di un atto di preposizione dell'imprenditore. Vertice assoluto se l'institore è preposto all'intera impresa ed in tal caso dipenderà solo dall'imprenditore ; solo da lui riceverà direttive .Vertice relativo se è preposto ad una filiale o a un ramo dell'impresa;ed in tal caso potrà eventualmente trovarsi in posizione subordinata anche rispetto ad un altro institore (ad esempio, il direttore generale dell'intera impresa).

La delineata posizione comporta innanzitutto che l'institore è tenuto ,congiuntamente con l'imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è preposto. Ed in caso di fallimento dell'imprenditore troveranno applicazione nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del fallito;fermo restando che solo l'imprenditore

potrà essere dichiarato fallito e solo l'imprenditore sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento.

Anche in mancanza di espressa procura ,l'institore può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (rappresentanza sostanziale). E' comunque certo che l'institore non è legittimato a compiere atti che esorbitano dall'esercizio (gestione) dell'impresa quali, la vendita o l'affitto dell'azienda, il cambiamento dell'oggetto dell'attività. Inoltre gli è vietato alienare o ipotecare i beni immobili del proponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

Caratterizza l'institore anche una eventuale rappresentanza processuale, in quanto l'institore può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

I poteri rappresentativi dell'institore possono essere ampliati o limitati dall'imprenditore. Le limitazioni saranno però opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese. Mancando tale pubblicità legale, la rappresentanza si reputa generale.

Infine dobbiamo ricordare che l'institore deve rendere palese al terzo con cui contratta tale veste, affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente sul rappresentato; e deve renderla palese spendendo il nome del rappresentato. Il rappresentante che non osservi tale regola obbliga solo se stesso ed il terzo non si può rivolgere al rappresentato.


I procuratori


I procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa , pur non essendo preposti ad esso (art. 2209).I procuratori non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo  o di una sede secondaria; il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo (ad esempio il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore nel settore pubblicità). I procuratori sono investi di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore; generale, però, rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale(ad esempio il dirigente del settore acquisti potrà compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti tipicamente rientrano in tale funzione, ma non ha né potere decisionale né potere di rappresentanza.

Per quanto riguarda il settore pubblicità o il settore del personale.

Il procuratore non ha la rappresentanza processuale; non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e l'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore stesso.


I commessi


Ai commessi sono affidate mansioni esecutive e materiali;a loro è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento;potere però più limitato rispetto a quello degli institori e dei procuratori.

I commessi non possono esige il prezzo delle merci delle quali non facciano parte la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore;non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi  né dentro l'impresa. A tutti i commessi è riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore l dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. L'imprenditore può limitare o ampliare i poteri. Non è tuttavia previsto un sistema di pubblicità legale;perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio avvisi affissi nei locali di vendita ), o se si prova l'effettiva conoscenza.


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