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Contratto di compravendita




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Contratto di compravendita.


DEFINIZIONE:  il contratto che ha per oggetto il trasferimento delle proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. è disciplinato dall'articolo 1470 del codice civile. Il contratto per essere valido, deve essere:

consensuale: deve cioè perfezionarsi con il completo accordo fra le parti ( quando il proponente giunge a conoscenza del fatto che l'altra parte ha accettato. La trattativa può venire avviata sia dal compratore sia dal venditore.

traslativo di proprietà: il venditore è tenuto a trasferire la proprietà del bene al compratore.

a titolo oneroso: infatti il trasferimento di proprietà avviene dietro pagamento di un prezzo che il compratore è disposto a corrispondere.

bilaterale: in quanto produce effetti che comportano obblighi per tutte e due le parti. (obblighi compratore e venditore vedi libro)

forma del contratto: orale o scritto; per lo scritto può essere non formale, abbastanza fiducia, formale, quando cè una parvenza di contratto. Può essere (scritto) isolato o in serie. Isolato: quando il compratore e il venditore si mettono a tavolino e negoziano. il compratore può dire la sua. il compratore è la parte più debole. In serie: contratto per adesione. i contratti sono uguali per tutti. Non si negozia. Se al compratore va bene compra, si no no. nel contratto cambia solo il nome del compratore ed il quantitativo di merce. Le clausole accessorie essenziali del contratto di compravendita sono: la quantità e la qualità della merce e il prezzo. Quelle non indispensabili sono: le modalità i tempi e il luogo di pagamento e di consegna, e l'imballaggio.

QUALITà  DELLA MERCE

Le clausole tipiche sono:

vendita si denominazione o su descrizione, quando la merce viene venduta facendo riferimento alla denominazione commerciale, oppure in base a una sommaria descrizione.

vendita su campione effettivo, nel caso la merce oggetto della transazione sia stata esaminata dal compratore tramite un campione estratto materialmente dalla partita di merci negoziata.

vendita su campione tipo nel caso che la negoziazione si basi su un campione di riferimento che indica approssimativamente le caratteristiche della merce.

QUANTITà  DELLA MERCE

Se si tratta di prodotti ben definiti o contenuti in casse o colli basterà contare i "pezzi"; se si tratta invece di merce consegnata alla rinfusa occorrerà pesare la merce all'arrivo per verificare eventuali cali. I contratti in genere prevedono tolleranze di calo, espresse percentualmente, e danno abbuoni o forme di indennizzo.

IL TRASPORTO E LE CLEUSOLE RELATIVE ALLA CONSEGNA

Relativamente al tempo di consegna avremo:

consegna immediata: se il trasferimento avviene all'atto della stipulazione del contratto o, al massimo, entro 5 giorni per certe merci come i cereali.

consegna pronta: che impegna il venditore a eseguire la consegna entro un breve tempo che varia secondo gli usi e consuetudini ma che, comunque, non dovrebbe superare gli 8-10 giorni.

consegna differita: che prevede, al momento della stipula del contratto, la fissazione  del giorno esatto, o del periodo di consegna.

consegna frazionata o alternativa :quando la consegna non avviene in un'unica soluzione ma in momenti diversi, precedentemente stabiliti.

Secondo le modalità di consegna possiamo identificare:

consegna reale: se avviene materialmente il trasferimento della merce dal venditore al compratore

consegna simbolica: se il venditore trasferisce al compratore documenti che attestano la proprietà della merce

consegna consensuale: se la merce si trova già in possesso del compratore, ad esempio perché presso di lui depositata o perché precedentemente consegnata in prova.


Relativamente al luogo di consegna occorre precisare che la sua indicazione è fondamentale per stabilire esattamente la ripartizione della spese di trasferimento della merce tra al venditore e il compratore. Se il trasporto avviane "via terra" avremo:

franco magazzino venditore, che è la clausola più favorevole al venditore in quanto egli si impegna a effettuare la consegna presso il suo stabilimento. Le spese e i rischi del trasporto ricadono quindi sul compratore.

franco magazzino compratore, quando la consegna della merce avviane presso il magazzino del compratore. In questo caso il prezzo della merce comprende anche tutte la spese relative al trasporto fino a destinazione.

L'IMBALLAGGIO DELLA MERCE

Con il termine imballaggio si intende l'involucro che contiene la merce con lo scopo di conservarla nelle condizioni migliori, proteggerla e agevolarne il trasporto. Le principali clausole relative all'imballaggio sono:

imballaggio fatturato a parte: il costo dell'imballaggio viene addebitato separatamente al cliente ed evidenziato in fattura.

imballaggio gratis

imballaggio a rendere con questa clausola il venditore si impegna a fornire l'imballaggio e questi , a sua volta, si impegna a restituirlo. Il venditore talvolta può richiedere il versamento di una cauzione che verrà restituita al cliente quando questi renderà l'imballaggio.

imballaggio fornito dal compratore: in questo caso è il compratore che sostiene i costi dell'imballo. Il caso si presenta soprattutto con la clausola " franco magazzino venditore" quando l'acquirente provvede a inviare, insieme al mezzo di trasporto per caricare la merce, anche il relativo imballaggio.


CLAUSOLE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA MERCE

Per quanto riguarda il tempo di pagamento possiamo trovare le seguenti clausole:

pagamento anticipato: se l'importo è fornito prima della consegna della merce

pagamento per cassa immediata: se la somma della fornitura viene pagata al momento della consegna della merce

pagamento a pronti: definito anche per contanti, quando il regolamento da parte del compratore avviene entro un lasso di tempo molto breve che comunque, secondo gli usi, no supera i 15 giorni

pagamento differito: se su base contrattuale  viene posticipato rispetto alla consegna delle merci, ad esempio a 60, 90 120 giorni dalla consegna o dalla fatturazione della merce.

pagamento rateale: se l'importo viene frazionato in più parti

pagamento in forma mista: che si ha quando l'importo viene corrisposto utilizzando più di una delle clausole finora esaminate.

Per il luogo di pagamento, il Codice dell'articolo 1498 precisa che il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto; inoltre se tempi e luoghi non vengono precisati il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.


L'ASPETTO FISCALE DELLA COMPRAVENDITA: L'IVA

Introdotto con il D.p.r 26 ottobre 1972 è entrato in vigore il 1-1-1973. Il valore aggiunto economico rappresenta l'incremento che subisce il prezzo di un bene a ogni passaggio all'interno del canale distributivo.

Per un operatore economico esso equivale alla differenza fra il costo d'acquisto di un bene e il ricavo di vendita. A ogni scambio l'iva viene calcolata sull'intero prezzo del bene, ma ogni operatore versa all'erario l'imposta corrispondente al valore aggiunto.l'iva per il commerciante costituisce un debito e un credito. L'Iva non viene versata a ogni cessione, ma per masse di atti economici, con frequenza mensile e trimestrale, tenendo conto di tutte le operazione compiute nel periodo considerato.

Le aliquote. l'iva è un'imposta di tipo reale e proporzionale, in quanto la base imponibile è gravata dalla medesima aliquota, al di là dell'importo e del contribuente. Nonostante ciò sono previste diverse aliquote a seconda della natura dei beni che costituiscono l'oggetto dell'imposizione. Ci sono tre tipi di aliquote iva : minima, ridotta, ordinaria. L'art 1 del dpr recita che l'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti o professioni e sulle imposùrtazioni da chiunque effettuate. Ci sono tre presupposti:

presupposto oggettivo: riguarda l'individuazione delle operazione che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta. A tale scopo occorre precisare che per cessioni di beni si intendono le vendite e tutti gli altri atti a titolo oneroso traslativi di proprietà o relativi ad atti di godimento, mentre l'espressione prestazione di servizi sottintende tutte le attività effettuate dietro corrispettivo.

presupposto soggettivo. rende soggetti positivi d'imposta coloro che esercitano un'impresa agricola o commerciale, le società di persone o di capitali , le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e infine artisti e professionisti.

presupposto territoriale: sono imponibili le importazioni e non le esportazioni ( lo fanno perché c'è la doppia tassazione)

Classificazione delle operazione ai fini Iva. Le operazioni imponibili riguardano, tutte le operazioni per le quali ricorrono i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali che non siano stati indicati dalla legge per le operazioni esenti. comportano l'obbligo dell'emissione della fattura, dell'addebito dell'iva al cliente e dell'annotazione della fattura negli appositi registri.

Operazioni non imponibili. rientrano nel campo di applicazione dell'iva ma non sono soggette al pagamento dell'imposta, come la esportazioni. Comportano l'obbligo di emissione della fattura e di annotazione negli appositi registri. L'iva pagata è ammessa in deduzione, per cui risulta a credito.

Operazioni esenti: rientrano nel campo di applicazioni dell'iva ma non vengono assoggettate per motivi di opportunità sociale. E' il caso tipico delle operazioni di credito e di finanziamento, di assicurazione. Queste operazioni vengono fatturate senza l'applicazione dell'imposta e non consentono quindi il recupero dell'iva.

Operazioni escluse: non rientrano nel campo di applicazione dell'iva in quanto non sussistono i presupposti oggettivo e soggettivo.


LA FATTURA

La fattura è il documento commerciale redatto dal venditore, che comprova l'avvenuta esecuzione del contratto di compravendita e indica al compratore il prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti. L'emissione dipende dal tipo di fattura,:

fattura immediata: va emessa entro la mezzanotte del giorno di   spedizione delle merci.

fattura differita:può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello in cui la merce è stata consegnata, a condizione che in tale occasione sia stato emesso il documento di trasporto. vedi a pagina 246.


I MEZZI DI PAGAMENTO

Titoli di credito: si tratta di documenti che uniscono alla semplicità di circolazione il vantaggio di una più sicura e rapida riscossione. Possiamo distinguere:

titoli di credito propriamente detti: che conferiscono al legittimo possessore il diritto di esigere una prestazione personale in denaro. Derivano da negoziazioni commerciali, contengono la promessa o l'ordine di pagare una determinata somma e possono essere trasferiti. (cambiali, assegni).

titoli di credito di massa: detti anche fondi pubblici e privati o valori mobiliari, che attribuiscono ai loro possessori due tipi fondamentali di prerogative: la qualità di soci in società, nel caso delle azioni; e la qualità di creditori nel caso di titoli di stato e di obbligazioni pubbliche o private.

titoli rappresentativi di merce: che attribuiscono al possessore il diritto di ritirare o di trasferire ad altri le merci in esse specificate. Può trattarsi di merci depositate in pubblici magazzini, oppure di merci in viaggio, come nel caso della polizza di carico o della lettera di vettura. Le forme di legittimazione, ossia la presunzione di proprietà del titolo e quindi di titolarità del diritto, corrispondono alle norme sulla circolazione dei titoli di credito e sono diverse a seconda che tratti di:

titoli al portatore:sono quelli che realizzano al massimo grado le esigenze di facile, rapida e sicura circolazione; il loro trasferimento avviene con la semplice consegna del titolo.

i titoli all'ordine. sono caratterizzati dal fatto che il loro trasferimento deve essere documentato sul titolo, poiché non basta la consegna ma occorre una girata dal precedente al successivo possessore.

nei titoli nominativi: la documentazione della circolazione del titolo si presenta assai più complessa; essi trasferiscono tramite la consegna del titolo e l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo stesso e sul registro dell'emittente.

La cambiale è un titolo di credito,all'ordine e formale, contenente la promessa o l'ordine di pagare incondizionatamente al beneficiario una somma determinata, alla scadenza e nel luogo riportato sul titolo. Vedi scema a pagina 301. Aspetti giuridici della cambiale:

è un titolo di credito: ossia un documento che incorpora il diritto per il legittimo possessore di esigere una determinata somma a una certa scadenza e per il debitore l'obbligo incondizionato di pagare.

all'ordine: poiché al momento dell'emissione bisogna indicare il nome del beneficiario e da questi può essere trasferita mediante girata a un nuovo beneficiario, detto giratario.

formale: perché il supporto cartaceo sul quale viene compilata deve presentare determinati requisiti di forma.

esecutivo:poiché, in caso di mancato pagamento, ha il valore di una sentenza, già eseguita e definitiva e consente un'azione esecutiva immediata per il recupero del credito, con possibilità di agire anche sui beni del soggetto che ha omesso di regolare il suo impegno.

letterale: in quanto il diritto spettante al possessore del titolo risulta dal tenore letterale della cambiale, ossia dal testo scritto sul documento.

astratto:perché il titolo fa astrazione dalla causa che lo ha fatto sorgere.

autonomo: poiché per i successivi possessori del titolo il diritto sorge come diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti possessori.







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