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L'imprenditore e la societa'




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L'IMPRENDITORE E LA SOCIETA'


Ritornando a parlare della "Coscienza di Zeno" possiamo porre attenzione sul penultimo capitolo di quest'opera di Svevo. In esso infatti si parla di Zeno che stipula un' impresa commerciale con Guido Spejer. Voglio perciò passare da un punto di vista letterario ad uno giuridico, precisando quello che è il concetto di impresa.

Il codice civile non definisce l'impresa, ma la sua nozione può essere dedotta dagli articoli 2082 c.c. (imprenditore) e dal 2555 c.c. (azienda).

L'articolo 2082 c.c. dice che è imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

I requisiti essenziali che individuano l'imprenditore sono:

l'esercizio di un'attività economica: cioè di un'attività diretta alla produzione di beni o servizi o lo scambio di beni o servizi. L'attività economica deve essere , quindi, idonea a coprire con ricavi i costi sostenuti.

la professionalità: oltre che economica l'attività deve essere svolta in maniera professionale, cioè non deve essere occasionale o saltuaria ma abituale e stabile. Tuttavia, abitualità non significa continuità, per cui è imprenditore anche colui che esercita un'attività stagionale.

l'organizzazione: ogni impresa deve avere una certa organizzazione, ma può esistere anche un impresa con una modesta struttura organizzativa. Di solito non viene considerato imprenditore chi produce bene o servizi con il solo lavoro personale.

L'articolo 2555 c.c. ci dice invece che l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Quindi, mentre l'azienda è l'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore, l'impresa è l'attività economica organizzata dall'imprenditore mediante un insieme di beni organizzati.


Questa la classificazione degli imprenditori:

L'Imprenditore agricolo. L'Art. 2135 c.c., dice che è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura (coltivazione ed estrazione del legno), allevamento di animali e cioè tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animali, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, marine o salmastre. Accanto a queste, classificate come attività agricole principali, rientrano nelle attività dell'imprenditore agricolo anche le attività agricole connesse, cioè quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione prodotti ottenuti dalle attività principali.

L'Imprenditore agricolo professionale. Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, dice che è imprenditore agricolo professionale, colui che in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole intese nell'articolo 2135 c.c., direttamente ed in qualità di socio di società. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle stesso lavoro il 50% del proprio reddito globale del lavoro.

L'Imprenditore commerciale. L'Art. 2195 c.c., dice che è imprenditore commerciale colui che esercita:

a)     un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

b)     un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni

c)     un'attività di trasporto per terra, acqua e mare (di persone e cose);

d)     un'attività bancaria o assicurativa;

e)     attività ausiliarie alle precedenti.

Il piccolo imprenditore. L'Art. 2083 c.c., dice che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (cioè chi coltiva la terra con il lavoro proprio e dei suoi familiari), gli artigiani (coloro che esercitano personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l' impresa, assicurandosene la propria responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale, nel processo produttivo), i piccoli commercianti (il proprietario della bottega o l'ambulante) e coloro che esercitano un'attività professionalmente organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Non è piccolo imprenditore chi esercita professionalmente la sua attività con un numero elevato di dipendenti. Il p.i. è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, si iscrive nella sezione speciale del registro delle imprese e non può essere sottoposto a procedure fallimentari.

L'Impresa familiare. L'Art. 230 bis dice che l'impresa familiare è quella a cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. All'impresa familiare possono collaborare, oltre ai congiunti, anche gli estranei ma in una posizione di subordinazione: pertanto l'impresa familiare può assumere anche le dimensioni di media o grande impresa. Essa dovrà ritenersi, impresa commerciale quando esercita attività facenti parti dell'art. 2195 c.c. Il familiare che presta in maniera continuata la sua attività di collaborazione ha diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, e partecipa agli utili dell'impresa familiari, ai beni acquistati con essi. Spettano al titolare dell'impresa decisioni di carattere ordinario, mentre alla maggioranza dei soci spettano decisioni riguardanti la gestione straordinaria o la cessazione del'impresa.


La società è la forma di esercizio collettivo dell'impresa, in quanto è un'organizzazione di persone e di beni preordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo. Gli elementi essenziali del contratto di società sono:

la pluralità di persone;

il conferimento di beni o servizi, che vanno a formare quello che è il fondo sociale;

l'esercizio in comune di un'attività economica: l'attività è esercitata nell'interesse di tutti i soci che se ne assumono il rischio;

la divisione degli utili: costituisce l'ultimo scopo dell'attività sociale, cioè quello di realizzare un guadagno che venga ripartito tra i soci.

Le società vengono variamente classificate.

In base allo scopo distinguiamo tra:

società lucrative, che hanno la finalità di dividere gli utili conseguiti tra i soci

società mutualistiche, che hanno lo scopo di perseguire un utile per i soci, ma forniscono ai soci stessi servizi ed occasioni di lavoro a condizione più vantaggiose di quelle offerte dal mercato

In base all'oggetto sociale distinguiamo tra:

società commerciali, che svolgono una delle attività indicate nell'art. 2195

società non commerciali, che hanno ad oggetto un'attività non commerciale (attività agricola o attività di revisione contabile)

In base al grado di autonomia patrimoniale di cui sono dotate, distinguiamo:

società di capitali, che sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta; ciò significa che il patrimonio sociale è nettamente distinto da quello personale dei singoli soci e la società gode di personalità giuridica. Sono società di capitali: la S.p.a.(società per azione), la S.a.p.a.(società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata)

società di persone, che sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta, ciò comporta che la società, pur essendo dotata di un proprio patrimonio non ha personalità giuridica, i creditori sociali, quindi, qualora il patrimonio sociale non dovesse bastare a soddisfare i loro crediti, potranno rifarsi sul patrimonio personale dei singoli soci. Sono società di persone: la S.s. (società semplice), la S.n.c. (società in nome collettivo), la S.a.s.(società in accomandita semplice).


Parlerò adesso in maniera specifica della società semplice.

La società semplice è la forma più elementare di società, la cui caratteristica è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di attività non commerciali, e quindi può avere ad oggetto l'esercizio di attività agricole. Le norme che riguardano la società semplice riguardano tutti gli altri tipi di società di persone. Poiché è di natura agricola, la società semplice non è sottoposta a procedure fallimentari, ne ha l'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese, ne deve tenere obbligatoriamente le scritture contabili. La società semplice si può costituire verbalmente, ma la legge dice che si deve costituire per atto scritto se vengono conferiti veni immobili in proprietà o in godimento per un periodo superiore a 10 anni. Questi conferimenti possono essere denaro, beni in natura o prestazione di lavoro.

La società semplice non ha personalità giuridica e quindi ha un'autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci, che rispondono con il capitale personale. Però qui opera il beneficium excussionis (beneficio di escussione), mediante il quale il creditore può indifferentemente chiedere l'escussione del debito o al singolo socio col patrimonio personale o al patrimonio sociale. Sarà onere del socio indicare al creditore su quali beni si dovrà avvalere.

L'amministrazione della società semplice può essere:

disgiuntiva, quando l'amministrazione spetta separatamente ed individualmente a ciascun socio che può compiere da solo, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi all'oggetto sociale, e non è necessario che gli altri soci ne siano a conoscenza o diano il loro consenso; tuttavia questo potere non è illimitato, ma è regolato dal diritto di veto, diritto che sta in mano ai soci che possono opporsi all'operazione da compiersi prima che la stessa sia compiuta.

congiuntiva, quando per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci e i singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto.

ad un socio, se è affidata ad un socio.

a più soci, se è e affidata a più soci.

Per quanto riguardo lo scioglimento possiamo avere:

uno scioglimento parziale, quando l'uscita di una sola parte dal contratto non determina lo scioglimento della società, ma uno scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. L'uscita di un socio dalla società può avvenire per morte, recessione volontaria, esclusione(per legge).

alcuni casi di scioglimento totale, che determinano la liquidazione e conseguente estinzione della società medesima. In particolare può sciogliersi per le seguenti cause:

a)     per il decorso del termine, se la società è a tempo determinato, a meno che i soci non ne abbiano deliberato la proroga. Tuttavia la società si considera tacitamente prorogata a tempo indeterminato, qualora, decorso il termine i soci continuano a compiere, con il consenso di tutti, le operazioni sociali.

b)     per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

c)     per il venir meno della pluralità dei soci, a meno che tale pluralità non venga ricostituita nel termine di sei mesi dal giorno dell'avvenuta cessazione di essa;

d)     per deliberazioni unanime dei soci.

e)     per altre cause previste nel contratto sociale.





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