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Le garanzie relative alla giurisdizione




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Le garanzie relative alla giurisdizione


Solamente per atto motivato dell'autorità giudiziaria si possono restringere le libertà personale, di domicilio, di corrispondenza e di stampa. Rispetto agli organi dell'esecutivo le autorità giudiziarie offrono in tal campo maggiori garanzie nell'applicazione delle previe norme di legge. Accanto alle riserve di giurisdizione, però, ulteriori e più generali garanzie sono evidenziate dalle stesse disposizioni costituzionali sui "rapporti civili": a cominciare dal primo comma dell'art. 25, in cui si afferma che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Il principio del giudice naturale non si risolve nel divieto di istituire "giudici straordinari"; bensì concerne le modalità di "designazione del giudice in relazione a ciascuna regiudicanda". Per mezzo di esso si concreta la certezza del giudice, con riguardo a qualsiasi tipo di giudizio. In dottrina si è anzi ragionato di un "diritto al giudice naturale", mettendo in tal modo l'accento sul nesso riscontrabile fra tale garanzia e la tutela delle libertà fondamentali.


Giudice naturale è in linea di massima sinonimo di giudice in vista del quale la legge effettui una "previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro". Essenziale in tal senso appare il requisito della precostituzione, da verificare rispetto al momento in cui l'azione viene esercitata. Così definita la regola non manca di subire importanti eccezioni. La corte costituzionale ha sostenuto in diverse occasioni che l'art. 25 primo comma non esclude del tutto le norme processuali retroattive. D'altro canto, la corte non ha mai negato che possa aversi un qualche "spostamento della competenza" dall'uno all'altro giudice. Di qui derivava e tuttora deriva un problema ricorrente, che può esser prospettato nei seguenti termini: la scelta del singolo magistrato nell'ambito di un composito ufficio giudiziario mette o meno in gioco il principio del giudice naturale? La corte costituzionale ha tendenzialmente risposto nel secondo senso, esigendo la preventiva individuazione del giudice, che deve postularsi legata a criteri di obiettività ed imparzialità"; ma nel concreto essa ha largamente ammesso che i dirigenti di ciascun ufficio possano e debbano ripartire il lavoro fra i vari magistrati. È in questa prospettiva che occorre chiedersi se la naturalità del giudice debba essere distinta dalla precostituzione. Ma le scelte discrezionali che la corte ha finito per giustificare incrinano l'assunto che la precostituzione s'imponga in maniera assoluta. Nel campo della giurisdizione non trovano posto le sole garanzie di diritto oggettivo, sul tipo di quella concernente il "giudice naturale", ma veri e propri diritti soggettivi. È questo soprattutto il caso del diritto-potestà di agire in giudizio; nonché il conseguente diritto di difesa. Le due componenti, l'azione e la difesa, concorrono anzi a formare un comune diritto alla tutela giurisdizionale. Quanto all'azione essa abbraccia la tutela di qualunque situazione soggettiva si vantaggio che abbia un "carattere sostanziale". Inoltre essa "deve trovare attuazione per tutti" - cittadini o stranieri o apolidi - "indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali o sociali". È quindi venuta meno l'antica esclusione degli atti politici del governo dal novero dei provvedimenti impugnabili presso i giudici amministrativi; formano infatti eccezione i solo "atti costituzionali" del potere esecutivo. Tuttavia, il precetto dell'art. 24 non si risolve nell'assicurare l'accesso ad un giudice; bensì comporta che sia garantita "l'effettività" della tutela, togliendo di mezzo "qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o difficile l'esercizio da parte di uno qualunque degli interessati". Così la giurisprudenza costituzionale è costante nell'assumere che i termini processuali per l'esercizio dell'azione non debbano essere tanto brevi da vanificarlo, ma ragionevoli e congrui, "in relazione alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico". La corte ha sempre richiesto che le parti abbiano conoscenza degli eventi dai quali può dipendere l'estinzione del processo. Con questo fondamento sono stati eliminati vari ostacoli che precludevano il ricorso alla tutela giurisdizionale: quale la cautio pro expensis, per cui l'attore non ammesso al gratuito patrocinio poteva venire obbligato a prestare cauzione; o quale il solve e repete, onde il contribuente doveva versare il tributo in questione, prima di poterlo contestare innanzi al giudice. La corte stessa ha ripetutamente sostenuto che anche in questo campo si possono imporre esigenze di economia processuale, tali da escludere un immediato avvio del giudizio; ed ha tenuto ferme svariate ipotesi di giurisdizione condizionata, nelle quali l'esercizio dell'azione è subordinato al previo esperimento di rimedi extragiudiziali. Più in generale, la giurisprudenza costituzionale ha sempre insistito nel senso che il legislatore ordinario possa differenziare le discipline riguardanti i vari tipi di processi. E questa giusta premessa ha talvolta generato conseguenze assai discusse.


Nei processi di parte vige tendenzialmente il principio della cosiddetta parità delle armi fra i soggetti della controversia; ed è notevole che in questo quadro rientrino non solamente i giudizi civili ed amministrativi, ma anche quelli penali. Il perno della difesa è infatti costituito dal contraddittorio fra le parti stesse: cioè dalla concreta "possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni", proponendo a tal fine domande ed eccezioni, ovvero opponendosi a quelle avanzate dalla controparti, prima che il giudice si pronunci sul punto. Il che non vieta che il contraddittorio sia talvolta differito. Ancora una volta, ciò presuppone che i termini processuali siano congruamente stabiliti; che l'interessato "sia posto in grado di potersi difendere", avendo tempestiva conoscenza degli atti processuali e che soprattutto gli sia garantito il diritto alla prova circa i fatti sui quali le sue ragioni si fondano.


In linea di massima invece la corte costituzionale ha negato che le garanzie dell'azione e della difesa abbiano implicitamente costituzionalizzato il principio del doppio grado di giurisdizione. Ma il diritto di impugnazione tende pur sempre ad affermarsi sulla base del principio di eguaglianza: giacché la sistematica configurazione dell'appello prova sovente di giustificazione quelle isolate norme da cui rimane esclusa qualunque possibilità di gravame. A tutti questi effetti l'art. 24 secondo comma non garantisce la sola difesa personale bensì la difesa tecnica, consistente nell'assistenza del difensore. La particolare complessità delle questioni esige infatti che patrocinatori professionali provvedano "alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste della parti". Il gratuito patrocinio dovrebbe, in verità, formare un'essenziale componente della parità delle armi. È sempre in questi termini che possono inquadrarsi le notevolissime pronunce adottate dalla corte, quanto alla difesa dell'imputato. La corte ha ritenuto a vari effetti necessaria la presenza del difensore in sede di istruzione sommaria, di interrogatorio istruttorio in genere, di acquisizione di prove e persino di indagini di polizia giudiziaria. Di più: nel momento in cui certi imputati per fatti di terrorismo rifiutarono la difesa tecnica, la corte obiettò che tali assistenza può essere non solo consentita ma imposta dal legislatore ordinario. L'interesse dell'imputato ad ottenere il riconoscimento della propria innocenza rappresenta il valore primario da proteggere. E sulla presunzione di non-colpevolezza si fondano ben determinate regole di trattamento e di giudizio: sia perché la carcerazione preventiva dev'essere coordinata con il precetto dell'art. 27; sia perché ne deriva il diritto al silenzio, usando del quale non si viene costretti ad autoincriminarsi in sede processuale; sia perché, a questa stregua, il nuovo codice di procedura penale ha potuto eliminare la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove, disponendo che l'alternativa alla condanno sta solo nel pieno proscioglimento dell'imputato.


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