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Le funzioni del parlamento




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LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Le funzioni principali del parlamento sono:
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LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO.



A) Funzione legislativa.

B) Funzione di controllo del governo.

C) Funzione di indirizzo politico.

L'esercizio della funzione legislativa è il compito più importante; cioè l'attività di preparazione, esame, e approvazione delle leggi: art. 70 Costituzione: L'approvazione delle leggi spetta a entrambe le camere. Le leggi vanno esaminate sotto tre profili: i contenuti, la forma, gli effetti.

I contenuti possono essere diversissimi: leggi che si limitano a porre direttive; leggi che erogano benefici; leggi che impongono comandi; leggi che impongono divieti; e che prevedono sanzioni in caso di in osservanza di comandi e divieti.

La FORMA della legge è una sola, assunta con l'approvazione da parte delle due Camere; acquista così, la forma della legge.

Gli effetti della legge sono strettamente collegati alla forma: la forma consente all'atto di acquistare un contenuto imperativo, generale e astratto nei confronti della totalità dei soggetti.

LA PROCEDURA LEGISLATIVA.

Cinque fasi (legge ordinaria diversa dalla legge costituzionale):

a)     Iniziativa,

b)     istruttoria,

c)     discussione e approvazione

d)     promulgazione.

e)     pubblicazione.

f)      L'iniziativa: presentazione di una proposta, cioè di un progetto di legge diviso in articoli, davanti a una delle due camere.

Per l'art. 71 Costituzione, l'iniziativa spetta:

al Governo (progetto o disegno di legge d. d. l. ).

a ciascun membro del Parlamento (proposta).

ai Consigli Regionali.

al CNEL.

al popolo (proposta di legge firmata da almeno 50 mila elettori).

Quindi; iniziativa legislativa a che non è titolare della funzione legislativa. Di fatto, il Governo è l'organo che maggiormente la esercita: Si tratta di disegni di legge, redatti dagli Uffici legislativi dei Ministeri, esaminati dal Consiglio dei Ministri, inviati al Presidente della Repubblica che li autorizza (deve!) con un proprio decreto; e presentati al Parlamento per la discussione e l'approvazione. (Esiste una iniziativa legislativa. RISERVATA al Governo: solo per la presentazione dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, e ella normativa in materia comunitaria.

L'istruttoria.

Le proposte di legge sono presentate all'Ufficio di presidenza di una delle due Camere: esse vengono valutate nella Conferenza dei capigruppo e iscritta all'ordine del giorno. art. 72 Costituzione "... "commissione parlamentare permanente competente per materia perché compia l'ISTRUTTORIA (commissione in sede referente). Niente istruttoria se la proposta si trovi in condizioni di improcedibilità. Se la materia interessa più commissioni, queste possono deliberare in comune; o si può chiedere il parere di altre commissioni. La Commissione può ottenere informazioni attraverso diversi canali: può disporre di udienze legislativa (hearings); può chiedere il parere di certi organi (ISTAT, Corte dei Conti); può modificare, anche profondamente il testo del progetto, Proposte di legge aventi il medesimo oggetto: la Commissione può portare correzioni (EMENDAMENTI) al testo; emendamenti possono essere presentati dai membri del Parlamento, sia in Commissione che in aula: possono essere accettati o respinti: Di tre tipi: soppressivi, aggiuntivi, modificativi del testo in discussione o di parti di esso.

Al termine dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione con le proprie osservazioni al progetto: talvolta le relazioni sono due, una di maggioranza, una di minoranza.


La procedura descritta: in sede "REFERENTE", perché la Commissione svolge solo l'istruttoria, riferendo all'Assemblea: ma NON APPROVA la legge.

La DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE.

Per l'approvazione della legge ci sono tre diversi procedimenti.

Procedimento ORDINARIO di approvazione in Assemblea.

Procedimento SPECIALE di approvazione in Commissione.

Procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE.

1) L'approvazione con procedura ORDINARIA in Assemblea avviene dopo una discussione generale, una votazione del progetto articolo per articolo, e poi, lettura e votazione finale del testo nel suo insieme.

Il principio fondamentale che si segue nella formazione di una legge è quello di consentire il maggior numero possibile di modifiche del progetto i discussione: per questo motivo, hanno la precedenza nella votazione gli emendamenti che sono più lontani dal testo. Unico limite agli emendamenti: il profilo finanziario.

Nell'ambito della procedura ordinaria, esistono i procedimenti abbreviati, cioè più brevi per alcune materie; es. : i disegni di legge di conversione dei decreti legge; o le proposte per le quali l'Assemblea dichiari, con un voto, la procedura d'urgenza (per es. , un terremoto): Procedimenti abbreviati: tempi ridotti della metà.

L'approvazione in Assemblea è obbligatoria (art. 72, quarto comma) quando si tratta di approvazione di bilanci preventivi e consultivi, ratifica di trattati internazionali, leggi elettorali e leggi di delegazione legislativa; inoltre, dai regolamenti parlamentari si sono aggiunti i disegni di legge di conversione dei decreti legge, le leggi di approvazione degli Statuti regionali (art. 123, ultimo comma) e quelle rinviate dal Presidente della repubblica.

2) La PROCEDURA SPECIALE per l'APPROVAZIONE delle proposte di legge in Commissione: nel 1939 ( dalla legge istitutiva Camera dei fasci e delle corporazioni).

La Commissione in sede referente, oltre alla funzione meramente istruttoria, svolge anche una funzione deliberante: Commissione IN SEDE DELIBERANTE O LEGISLATIVA: che discute, vota e approva il testo: sempre possibile, eccetto quarto comma dell'art. 72 Costituzione ). Nel corso dei lavori della commissione in sede deliberante, è sempre possibile rinviare il progetto in assemblea, a richiesta del Governo, o di 1/10 dei componenti Camera o Senato, o da 1/3 dei membri della Commissione.

3) Il procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE, è una via di mezzo tra quello in assemblea e quello in Commissione deliberante.

Regola: le Camere devono approvare un progetto di legge che abbia il medesimo testo: questo procedimento, per cui una Camera deve approvare gli emendamenti apportati dall'altra può durare all'infinito. Infatti, (bicameralismo perfetto), ciascuna Camera è libera di modificare gli emendamenti dell'altre (navetta).

LA PROMULGAZIONE

ARTICOLI 87, 73, e 74 Costituzione:

entro un mese dalla approvazione della legge da parte delle Camere (art. 73), il Presidente della Repubblica controlla la regolarità del procedimento di approvazione della legge; può essere da lui rifiutata per motivi formali: quando il procedimento di approvazione non è stato regolare (per es. , una sola Camera ha discusso e approvato il testo): o per motivi di opportunità; o per motivi di legittimità costituzionale: il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, RINVIA la legge alle Camere; se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. (a meno che.. ).


Entrata in vigore delle leggi: art. 73, terzo comma: il 15° giorno successivo alla pubblicazione ( vacatio legis).

LA PUBBLICAZIONE

Dopo la promulgazione la legge, firmata dal Presidente della Repubblica., controfirmata da Presidente del Consiglio, col visto del Ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) viene PUBBLICATA sulla Gazzetta ufficiale: così diventa conoscibile a tutti i cittadini, prima dell'entrata in vigore.

La Gazzetta ufficiale esce dal 1862. Dal 1946 "Gazzetta ufficiale della Repubblica" (non più del Regno d'Italia). Fino alla fine dell'800, sulla Gazzetta venivano pubblicate anche notizie politiche, letterarie e artistiche: poi periodico esclusivamente legale.

La Gazzetta oggi contiene: le leggi dello Stato e delle Regioni, decreti legge e decreti delegati, le sentenze della Corte Costituzionale; i principali decreti presidenziali e ministeriali; le ratifiche dei trattati internazionali; bandi di concorsi pubblici, ecc.

Esce quasi tutti i giorni nelle Librerie dello Stato, e, dall''80, anche nelle edicole; o in Internet. La pubblicazione sulla Gazzetta, non solo da notizia della approvazione di una legge da parte dei due rami del parlamento, ma fornisce anche il testo ufficiale della legge: le leggi hanno:

  • un titolo che rispecchia il contenuto della legge (es. : interventi nel settore agrario).
  • una data, quella della promulgazione.
  • un numero che quello progressivo che la legge ha nella Raccolta

i numeri delle leggi sono progressivi e vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno: per citare correttamente una legge, occorre conoscere almeno il suo numero e l'anno in cui è stata emanata.

LA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI.

art. 138 Costituzione: le leggi costituzionali possono modificare la Costituzione, aggiungersi ad essa, o sopprimerne alcune parti; sono diverse dalle leggi costituzionali previste dalla Costituzione per disciplinare determinate materie (es. art. 116 C..Regioni ad autonomia speciale.statuti adottati con leggi costituzionali): queste leggi costituzionali sono fonti costituzionali, ma non costituiscono parte integrante della Costituzione.

Le leggi di revisione della Costituzione: assoluta immodificabilità dei pincìpi supremi dell'ordinamento costituzionale; mentre alle leggi costituzionali, si aggiungono i limiti obbiettivi della materia loro affidata dalla Costituzione.

Considerata l'importanza di queste leggi costituzionali, per la loro approvazione è previsto un procedimento particolare; per l'art. 138 Costituzione le leggi costituzionali sono sempre approvate dalle due Camere, tuttavia:

sono approvate da ciascuna con due successive deliberazioni a intervallo non inferiore a tre mesi.

sono approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.

Se nel corso della seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, niente referendum popolare.

LE FUNZIONI DI CONTROLLO.

Oltre alla funzione legislativa, il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti del GOVERNO. (Interrogazioni, interpellanze, mozioni; inchieste parlamentari; approvazione del bilancio e della legge finanziaria).

LE INTERROGAZIONI:

sono domande orali o scritte rivolte al Governo per accertare se un fatto è vero, e se il Governo possiede informazioni più approfondite di quelle già note (es. interrogazione sul comportamento della polizia nel corso di una manifestazione pubblica). Ottenuta la risposta, l'interrogante deve limitarsi a una brevissima replica (niente discussione). Se l'interrogazione è dichiarata urgente, deve svolgersi immediatamente. Orali: il Governo deve rispondere entro 15 giorni; scritte, entro 20 giorni: In teoria, il Governo è sempre obbligato a rispondere; in pratica, numerose interrogazioni senza risposte!

LE INTERPELLANZE:

(più delle interrogazioni); il Parlamento formula per iscritto domande al Governo, non su fatti, ma sui MOTIVI della sua condotta in relazione a fenomeni che investono la sua politica: il Governo deve dare una risposta motivata: (es. interpellanza nel campo dell'energia o dell'ambiente). Risposta orale del Governo con discussione: Se l'interpellante alla fine non è soddisfatto, può trasformare l'interpellanza in mozione.

LE MOZIONI:

(anche indipendentemente da una precedente interpellanza): sono presentate da almeno 1/10 dei componenti di ciascuna Camera.

Le mozioni terminano con una votazione: le più importanti, di fiducia o di sfiducia al Governo. art. 94, ultimo comma, della Costituzione: la mozione di sfiducia al Governo, una volta presentata al parlamento, non può essere messa in discussione se non sono passati tre giorni: per evitare colpi di mano (per l'assenza di parlamentari ignari); e per consentire un periodo di riflessione ai parlamentari.

LE INCHIESTE PARLAMENTARI.

art. 82: su materie di pubblico interesse, Commissione che rispecchi proporzionalmente i vari gruppi politici, organi straordinari e temporanei, agiscono con gli stessi poteri dei giudici e sono sottoposti alle stesse limitazioni. Le commissioni di inchiesta non sempre hanno per oggetto l'attività del Governo; possono studiare particolari fenomeni (disoccupazione, mafia.) e, in tal caso, NON ESERCITANO UN CONTROLLO PARLAMENTARE SUL GOVERNO, ma hanno altri scopi: per es. far luce su fenomeni sociali molto rilevanti per valutare la possibilità di interventi legislativi.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA LEGGE FINANZIARIA.

Si è detto che, ancora oggi, uno dei più importanti poteri parlamentari è quello di approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo (rendiconto) dello Stato: principale strumento di controllo del Parlamento sul Governo e sulla amministrazione.

Infatti, negli Stati contemporanei, vige il principio che il Governo non può decidere autonomamente le spese, e che queste devono avere la preventiva approvazione da parte del parlamento.

Materia del bilancio: art. 81 Costituzione: quattro regole fondamentali.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci presentati dal Governo; cioè i bilanci sono approvati con legge.

L'esercizio provvisorio del bilancio è ammesso per non più di quattro mesi, e deve, anche esso, essere autorizzato da una legge.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Le leggi diverse dal bilancio (art. 81, ultimo comma Costituzione) che comportano spese devono indicarne la copertura, cioè i mezzi finanziari.

La prima regola:

riguarda la legge di bilancio e le modalità della sua approvazione: in base alla Costituzione, la legge di bilancio deve essere approvata ogni anno; il suo periodo di vita si chiama ESERCIZIO FINANZIARIO. ( Dal '64, l'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce, coincide con l'anno solare successivo a quello in cui è approvato); il bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre, entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Nel bilancio è previsto l'ammontare delle somme che entreranno nelle casse dello Stato (entrate) e di quelle che verranno erogate (spese).

Quanto alla procedura, la presentazione del disegno di legge di bilancio (e dal '78 anche quello della legge finanziaria) è riservato, eccezionalmente, al Governo: duplice obbligo costituzionale: quello del Governo di presentare ogni anno un disegno di legge di bilancio, e quello del Parlamento, di approvarlo. (Come per le altre leggi ordinarie).

art. 72, quarto comma Costituzione: spetta esclusivamente all'assemblea l'approvazione del disegno di legge di bilancio (la commissione ha solo compiti istruttori; è esclusa l'approvazione in commissione).

Inoltre, la legge di bilancio è sottratta al referendum abrogativo (art. 75 Costituzione)

La seconda regola ex art. 81 Costituzione:

riguarda l'esercizio provvisorio del bilancio. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio da adottarsi con legge è legata al principio che LA LEGGE DI BILANCIO ( in base alla Costituzione) è un atto col quale si autorizzano LE PUBBLICHE SPESE. (Al contrario, le entrate sono autorizzate dalla legge ordinaria: riserva di legge ex art. 23 Costituzione) Ciò comporta che, mancando l'autorizzazione parlamentare, qualsiasi spesa, anche la più minuta (es. pagamento di emolumenti straordinari a un impiegato) non potrebbe essere fatta e lo Stato si fermerebbe. Per evitare tali inconvenienti, la Costituzione consente AL PARLAMENTO CHE NON RIESCE AD APPROVARE IL BILANCIO ENTRO IL 31 DICEMBRE, ad autorizzarne, con legge, L'ESERCIZIO PROVVISORIO, per un periodo di tempo non superiore ai quattro mesi per spendere le somme necessarie al proprio funzionamento.

La terza regola (art. 81 Costituzione ):

quando il Parlamento approva una legge ordinaria, il suo potere di emendamento è senza confini: al contrario, al momento della discussione e approvazione del disegno di legge di bilancio, il potere di emendamento del parlamento è limitato, in quanto NON GLI E' CONSENTITO DI MODIFICARE I SALFI DI BILANCIO: divieto di aumentare le entrate per finanziare nuove spese; In altre parole, si è voluto impedire che il Parlamento fosse indotto a imporre nuove tasse per aumentare l'ammontare spendibile.

Potere di emendamento del parlamento: solamente riguardo ai contenti amministrativi del bilancio (es. disporre gli importi in maniera differente).

La quarta regola:

ex art. 81 Costituzione precisa che le leggi ordinarie diverse dalla legge di bilancio che comportano nuove o maggiori spese, devono indicare dove reperire i mezzi necessari (copertura finanziaria delle leggi di spesa).

L'aumento non controllato delle spese e la conseguente crescita del debito pubblico è derivato anche da una violazione dell'art. 81 Costituzione, ma soprattutto:

dal cattivo uso del potere di emendamento, evadendo l'obbligo di copertura.

Con l'emanazione di leggi con effetti pluriennali, per decenni; si è prevista le copertura solo per il primo triennio.

Altri fattori: es. emanazione di sentenze della Corte Costituzionale in cui, in pratica, non i si preoccupa della relativa copertura finanziaria, o gli andamenti dell'inflazione; o la determinazione dei tassi di interesse da parte della banca d'Italia.

BILANCIO: documento articolato in capitolo (quasi 6000; oggi se ne propone 500). I capitoli contengono:

La previsione delle entrate che lo Stato ritiene di realizzare nel corso dell'anno successivo.

La previsione delle spese, che, per lo stesso periodo, lo Stato intende effettuare.

ENTRATE: tributarie (la maggior parte derivano da imposte, tasse, contributi), oppure,, patrimoniali (da affitti riscossi, da vendita di beni statali)

SPESE: in conto capitale: costruzione di un'opera pubblica (scuola, ponte. ); o spese correnti; che si ripetono nel tempo: pensioni, stipendi

I singoli Ministeri decidono e impegnano le spese; il Ministero del tesoro le paga.

Bilancio di previsione dello Stato:

Di competenza: redatto sulla base dei crediti che lo Stato vanta nei confronti di enti pubblici o privati.

Di cassa, entrate incassate e spese erogate. (effettivamente).

Legge del '78, modificata con la legge 3 agosto 1988 n:362: contemporaneamente al disegno di legge di bilancio, viene presentato dal Governo al Parlamento UN DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA.

Al contrario che per il bilancio (art. 81, terzo comma Costituzione ), alla legge finanziaria è consentito di MODIFICARE la legislazione vigente (sia per le entrare che per le spese); LE MODIFICAZIONI SONO RECEPITE NEL BILANCIO.

La riforma del 1988 ha previsto anche la redazione del documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) che definisce per un triennio la manovra di finanzia pubblica cui il bilancio deve adeguarsi; il documento viene deliberato dal parlamento che ne resta vincolato.

Se nel corso dell'esercizio finanziario si rendesse necessario modificare il contenuto del bilancio, si può ricorrere a UNA LEGGE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO, o ai DECRETI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO: adottati dal ministro del tesoro, ma previsti e autorizzati dalla legge di bilancio.

Ulteriori modifiche: con il BILANCIO DI ASSESTAMENTO che si presenta entro il 30 giugno, a metà dell'esercizio finanziario. L'atto con cui termina la procedura di bilancio è il RENDICONTO (presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario); questo da conto del modo in cui le somme iscritte in bilancio sono state spese.

Rendiconto: approvato con legge del Parlamento, + Corte dei conti (art. 100, secondo comma Costituzione) che esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio.

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO DEL PARLAMENTO.

Ha per fine, determinare i grandi obbiettivi della politica nazionale, e la scelta degli strumenti per conseguirli. Tale funzione si manifesta, soprattutto, con la votazione con la quale il parlamento CONCEDE LA PROPRIA FIDUCIA AL GOVERNO.

Altri atti di funzione di indirizzo politico:

L'approvazione delle leggi; in particolare, la legge di bilancio e la legge finanziaria; nonché dei disegni di legge presentati dal Governo

La conversione in legge dei decreti legge.

Le mozioni di sfiducia, al seguito delle quali, se approvate, il Governo deve dimettersi.

Poi, il Parlamento autorizza con legge, la ratifica dei trattati internazionali stipulati dal Governo.

Concede l'amnistia E L'INDULTO (art. 79 Costituzione ).

Delibera con legge, lo stato di guerra e conferisce al Governo i relativi poteri ( art. 78 Costituzione ).

L'AUTONOMIA DELLE CAMERE.

Adozione del proprio regolamento.


La determinazione delle proprie risorse (autonomia finanziaria). Molto importante. Ciascuna Camera (in seduta segreta!) determina annualmente il proprio fabbisogno finanziario; erogato dal Ministero del tesoro, senza essere sottoposto ad alcun controllo esterno.

Effetti della fine della legislatura:

con le nuove Camere, annullamento di tutto il lavori della Camere precedenti: Per mitigare, i regolamenti parlamentari hanno previsto, in certe condizioni, al repéchage del lavoro svolto nella precedente legislatura.

Il divieto di PROROGA e la PROROGATIO. E 'vietata la proroga delle Camere (il tempo): sola eccezione, art. 60 Costituzione (se no per legge, in caso di guerra).

Con l'art. 61 Costituzione , si è, invece, introdotto l'istituto della prorogatio: si mantengono temporaneamente e eccezionalmente i poteri delle Camere, finchè non siano riunite le nuove Camere ( per garantire la continuità del funzionamento) art. 61 Costituzione

Le Camere in prorogatio, solo ordinaria amministrazione; per es. non possono eleggere il Presidente della repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Come organo).

Organo stabile: non può essere rovesciato dalla sfiducia, come il Governo, né anticipatamente revocato, come il parlamento.

Alla Costituente ci si pose il problema: che tipo di Repubblica? Si decise per la Repubblica parlamentare, in cui il Presidente ha il compito essenziale di risolvere le crisi di governo, nominando il primo ministro; oppure (eccezionalmente), sciogliendo anticipatamente le Camere.

Si discusse a lungo, anche sul modo di elezione: REPUBBLICA PRESIDENZAILE ? Alla fine prevalse il sistema seguente: la Costituzione prescrive che il Presidente sia eletto dal Parlamento in seduta comune; + 3 delegati per ogni Regione; e che l'elezione abbia luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea nei primi tre scrutini; e a maggioranza assoluta dal quarto in poi (art. 83 Costituzione ).

Si discusse sull'elezione diretta (USA), ma estranea alla democrazia parlamentare, tipica di quelle presidenziali, dove il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e del Governo, e non risponde di fronte al Parlamento. Il fatto che in Italia l'elezione diretta avrebbe conferito un eccessivo prestigio a un uomo, fu l'argomento CHIAVE del "no".

Però non si poteva rendere il Presidente della Repubblica "prigioniero delle Camere "; e così fu deciso di attuare un minimo ampliamento del Parlamento stesso, attuato con la partecipazione di tre rappresentanti per ciascuna Regione. Perché fosse super parte fu elevato il quorum per la sua elezione; nel senso che la Costituzione vuole che la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica sia non la normale maggioranza governativa, ma una maggioranza più ampia. Così è stato per tutte le elezioni (Einaudi, Gronchi, Saragat, Leone, Pertini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi).

Vedi art. 84 Costituzione. La legge 9 agosto '48 num. 1077 ha fissato l'assegno e la dotazione. art. 85 Costituzione: convocazione del Parlamento in seduta comune, spetta al presidente della camera, al costante scopo di ricerca degli equilibri costituzionali

art. 85 Costituzione:

ultimo comma, sono prorogati, anche qui, limitati all'ordinaria amministrazione: riprova, norma che impedisce al Presidente della Repubblica di sciogliere anticipatamente il parlamento nell'ultimo semestre del settennato (semestre bianco) (art. 88, secondo comma Costituzione ); fu introdotto allo scopo di evitare che il presidente uscente, essendo rieleggibile, fosse tentato, di fronte a un Parlamento presumibilmente ostile, di appellarsi all'elettorato, sperando di vedere nascere un Parlamento a lui favorevole. Il "semestre bianco" non opera solo se gli ultimi sei mesi del mandato coincidano in tutto o in parte con la fine della legislatura. (legge Costituzione num. 1 del 1991).

art. 91 Costituzione:

giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione. (Sanzione, art. 90 Costituzione) La messa in stato di accusa: Parlamento in seduta comune; giudizio presso la Corte Costituzionale, art. 135 Costituzione

Il Presidente della repubblica gode di speciali guarentigie penali (es. offesa all'onore del presidente); ma il suo operato politico può essere liberamente discusso durante e dopo il settennato; responsabilità politica, nel senso che deve subire costantemente il giudizio della pubblica opinione.

Supplenza: art. 86 Costituzione:Il Presidente del Senato è destinato a sostituire temporaneamente il Presidente della repubblica (art. 86, primo comma Costituzione)

Il Presidente della Camera deve indire le elezioni del nuovo Presidente. (art. 86, secondo comma Costituzione) . : soluzioni conformi al sistema degli equilibri costituzionali.

L'art. 86 Costituzione: disciplina precisa solo per i casi di impedimento permanente, morte, dimissioni; tace sugli impedimenti temporanei: cioè una malattia tanto grave da non permettergli di occuparsi delle cose dello Stato, per tempo non breve). Oppure, riposo per ferie: in tal caso almeno summatim, potrà occuparsi delle cose dello Stato.

Viaggio ufficiale all'estero: può sempre esplicare la sua sovranità; oggi, si è attivata la supplenza del Presidente del senato per tutte le funzioni presidenziali non inerenti con la missione all'estero.

In caso di impedimento permanente, chi è competente a giudicare l'esistenza e la permanenza dell'impedimento? Forse (lacuna nella Costituzione), il Parlamento: Comunque, il supplente ha solo poteri di ordinaria amministrazione, in quanto privo di ogni carattere rappresentativo.

art. 89 Costituzione:

la CONTROFIRMA, residuo della vecchia concezione statutaria. Oggi, è in contrasto con la responsabilità del Presidente della Repubblica: alla controfirma solo un valore di controllo dell'atto del Presidente da parte del Governo, quando l'atto è presidenziale; riconducendo, invece, la firma presidenziale a mero controllo di legittimità costituzionale, quando l'atto è, sostanzialmente, governativo.

Sono esclusi dalla controfirma alcuni atti del Presidente:

l'atto delle sue dimissioni.

i suoi messaggi non formali.

gli atti compiuti quale Presidente del CSM e del CSD (difesa).

Poteri presidenziali:

a)     poteri di controllo e di freno.

b)     poteri di stimolo e d'impulso all'attuazione della Costituzione.

c)     poteri tendenti alla copertura e al regolare funzionamento degli altri organi costituzionali.

d)     poteri residuali, che, per ragioni storiche, sono ancora del Presidente.

POTERI DI CONTROLLO E DI FRENO.

1) art. 62 Costituzione: convocazione straordinaria delle Camere; potere presidenziale, perché, evidentemente, né la maggioranza parlamentare, né il Governo che ne è l'espressione, la vogliono.

2) la PROMULGAZIONE delle leggi: articoli 87, quinto comma,73 e 74 Costituzione: atto di indirizzo politico costituzionale che dà esecutorietà alla legge approvata dai due rami del Parlamento.  

La promulgazione: atto di accertamento per constatare la regolarità del procedimento legislativo e l'identità dei consensi delle due Camere.

E' un atto vincolato, ma che può essere sospeso: art. 47 Costituzione: La prassi è nel senso che il Presidente della Repubblica possa esplicare questo potere, sia perché ritenga la legge costituzionalmente inopportuna, (sindacato nel merito), o perché presenti un vizio di non conformità alla Costituzione. L'art. 74, secondo comma Costituzione prosegue.se le Camere approvano nuovamente la legge (dopo il veto sospensivo del Presidente), questa deve essere promulgata; ma in un caso, il Presidente può ancora rifiutarsi di promulgarla: quando la pubblicazione possa essergli contestata come attentato alla costituzione o alto tradimento.

3) L'autorizzazione alla presentazione dei DISEGNI DI LEGGE GOVERNATIVI.

art. 87, quarto comma Costituzione:  è un potere presidenziale. I disegni di legge di iniziativa governativa sono i più autorevoli tra tutti i progetti di legge, perché vengono studiati dagli organi ministeriali, con informazioni più complete, in grado di giudicare la copertura di nuove spese; sono approvati dal Consiglio dei ministri.

Il controllo del Presidente della Repubblica è un CONTROLLO PREVENTIVO alla formazione della legge, ma ha lo stesso contenuto di quello successivo, cioè la promulgazione. Infatti, il Presidente può rifiutare l'autorizzazione per illegittimità costituzionale, o vizio di merito.

4) Potere di EMANAZIONE. art. 87, quinto comma Costituzione: ".il Presidente emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si tratta di un controllo di legittimità costituzionale. Controllo di merito per i decreti. Minore controllo sui regolamenti.

5) RATIFICA DEI TRATTATI.

art. 87, ottavo comma Costituzione; non è un potere proprio del Capo dello Stato; o segue a una autorizzazione delle Camere o completa un potere governativo.

6) Il comando delle FORZE ARMATE.

art. 87, nono comma Costituzione ".. "; non solo teoricamente. Può disporre delle forze armate: deve garantire UN NON INTERVENTO delle forze armate nelle vicende politiche; e il rispetto dei pincìpi che garantiscono la libertà e l'uguaglianza della persona umana anche nel campo delle forze armate. (difficile, per via della disciplina gerarchica molto rigida).

7) Presidenza del CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA.

In tal caso, il Presidente è assorbito nell'organo collegiale di cui assume la presidenza.

8) Presidenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

art. 104 Costituzione: organo di autogoverno magistratura: funzioni tipiche di presidenza (convocare e presiedere le sedute e può anche sciogliere anticipatamente il CSM).

9) SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELL CAMERE.

Art. 88 Costituzione:

scioglimento anticipato rispetto alla scadenza temporale delle Camere; atto presidenziale o governativo, oppure atto complesso (duumvirale); occorre la controfirma, ci deve essere la motivazione e deve provenire da Presidente della Repubblica.

Ma in quali casi lo scioglimento? Difficile e complessa valutazione di opportunità politica; non negli ultimi sei mesi del suo mandato. Ingorgo costituzionale: quando Camere e Presidente esauriscono contemporaneamente il loro mandato: allora il Presidente può sciogliere le camere e indire nuove elezioni.

Casi di scioglimento:

A)   Conflitto fra le due Camere.

B)    Quando un referendum dia esito contrario ad una legge di grande importanza approvata nella legislatura in corso.

C)    In generale, come risoluzione di conflitti politici che possono insorgere tra parlamento e organi costituzionali.


Il presidente è totalmente libero in questo potere: il parere dei due presidenti delle camere è obbligatorio ma non vincolante.

POTERI DI STIMOLO E DI IMPULSO, concepiti come stimolo per l'attuazione della Costituzione: il poteri di MESSAGGIO alle camere, art. 87, secondo comma Costituzione; il Presidente può inviare messaggi alle Camere non solo in occasione di un rinvio di una legge, ma anche in altre occasioni, per esprimere qualunque sua opinione: Non può invadere la sfera dell'indirizzo politico di maggioranza, dovendosi limitare a controllarlo ( o stimolarlo), sotto il profilo dell'indirizzo politico costituzionale.

Messaggi non formali: non soggetti alla controfirma (come i messaggi formali). Numerosissimi i messaggi non formali (per es. i messaggi di fine anno, ormai nella prassi.

Terzo gruppo di poteri presidenziali che tendono alla COPERTURA e al FUNZIONAMENTO degli organi costituzionali:

a)     Potere di nomina dei senatori a vita (art. 59, secondo comma Costituzione ).

b)     Potere di nomina dei giudici costituzionali (cinque ).

c)     Potere di convocazione straordinaria delle Camere (già detto).

d)     Ma il potere più importante è quello della NOMINA DEL PRESIDENTE del CONSIGLIO; art. 92, secondo comma Costituzione: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio,e, su proposta di questo, i ministri. " La controfirma sul decreto di nomina del Presidente del Consiglio è apposta dallo stesso Presidente del Consiglio entrante (non da quello uscente). La Costituzione si limita a dire che i ministri sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio.

Il primo atto presidenziale (della Repubblica) è quello di RISERVA della accettazione delle dimissioni del Governo, con l'invito a restare in carica "per gli affari correnti".

La nomina del Presidente del Consiglio avviene attraverso consultazioni di personalità e esponenti politici, parlamentari e extraparlamentari, cui segue l'INCARICO al designato. Il Presidente designato, a sua volta, avvia le consultazioni per accertarsi se godrà la fiducia del Parlamento; poi, torna dal presidente per dichiarare se accetta o no; se accetta, il Presidente incaricato fornisce al Presidente della Repubblica:

a)     il programma che porterà davanti alle Camere.

b)     la lista dei ministri.

Probabilmente, il Presidente della Repubblica non ha "aperitivo oris" per quel che riguarda la piattaforma politica e la composizione del Governo. Come non può subire limitazioni il potere del Presidente della Repubblica circa la scelta del nuovo Presidente del Consiglio (?), così è libero il Presidente del Consiglio designato nelle sue scelte.

Altro discorso, sui poteri presidenziali tendenti a rendere esplicite le ragioni di una crisi di Governo. Quando si è di fronte a una crisi extraparlamentare, il Presidente della Repubblica deve invitare perentoriamente il Presidente del Consiglio dimissionario a presentarsi alle Camere per spiegare i motivi della crisi, in modo che Parlamento e pubblica opinione ,e non solo pochi iniziati, abbiano modo di essere informati sul comportamento dei gruppi politici e dei singoli.

POTERI RESIDUI:

amnistia, indulto e grazia. Modifiche introdotte nel 1992: Residui delle attribuzioni che spettavano alla Corona. Sono i cosi detti poteri di grazia:

  • Amnistia: mezzo di estinzione del reato.
  • Indulto:mezzo di estinzione generale della pena.
  • Grazia in senso stretto: è un mezzo di estinzione o di riduzione della pena individuale.

La legge n:1 del 1992 ha sottratto al Presidente della Repubblica la titolarità di concedere l'amnistia e l'indulto per passarla alle camere:

art. 79 Costituzione: procedimento legislativo aggravato, come per la revisione costituzionale: vedi art. 79, secondo e terzo comma Costituzione. art. 87, undicesimo comma Costituzione "Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene".

IL GOVERNO.

Storicamente, in una prima fase, il Governo non è un organo collegiale: ha origine dai consiglieri del re, scelti dal sovrano in base a un rapporto fiduciario senza dar luogo a alcuna stabilità. In questa fase, il potere esecutivo e quello di direzione politica spettano al re, il quale può delegarne l'esercizio ai suoi collaboratori ("ministri del re").

In una seconda fase, i ministri cominciarono a operare collegialmente: consiglio dei ministri, presieduto dal re.

Terza fase: il Governo di stacca dal sovrano (data la perdita di importanza dei re, della trasformazione delle monarchie in repubbliche, nonché l'importanza dei corpi rappresentativi come il Parlamento); nel Governo.. primo ministro, o premier, o presidente del consiglio.

A questo punto, il Capo dello Stato non è più Capo del Governo; solo nei paesi presidenziali, il Capo dello Stato rimane Capo del Governo (USA).

art. 92 Costituzione: organo complesso: Presidente del Consiglio e singoli ministri che costituiscono insieme l'organo collegiale Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio non è più "primus inter pares" (Il Presidente della Repubblica, solo su proposta di questo, nomina i ministri, art. 92, secondo comma Costituzione ).

art. 93 Costituzione: giuramento che si richiama a quei doveri di cui all'art. 54 Costituzione: Dopo il giuramento del Presidente del consiglio e dei ministri, e PRIMA di presentarsi alle Camere per la fiducia, essi assumono le loro funzioni.

La FIDUCIA parlamentare: come condizione risolutiva (e non sospensiva) per l'entrata in vigore del nuovo Governo: inconvenienti pratici gravissimi, in passato, dato che più Governi si succedevano senza ottenere la fiducia, con inutili passaggi di consegne.

LA FIDUCIA

L'art. 94 Costituzione razionalizza il congegno della fiducia: il Governo si deve presentare alle Camere, davanti a ciascuna, e ottenere la fiducia da tutte e due: carattere ugualitario del nostro bicameralismo. La fiducia è accordata (o revocata) in base a un atto che s chiama MOZIONE, e che deve essere motivata. Tale mozione deve essere votata per appello nominale, cioè con voto palese, in quanto il Paese deve sapere quale è l'orientamento dei suoi rappresentanti.

La presentazione alle Camere (art. 94, terzo comma): entro 10 giorni dalla formazione del Governo.

Quid del Governo che, nominato dal Capo dello Stato si presenta alle Camere e non ne ottiene la fiducia? Il Governo dovrà dare le dimissioni; e, in difetto, il Presidente della Repubblica dovrà revocarlo; e dovrà conferire un incarico per la formazione di un altro Governo.

Una volta constatata l'impossibilità di formare un Governo in grado di ottenere la fiducia, il Presidente della Repubblica non avrà altra scelta che quella di SCIOGLIERE le Camere. In tal caso, l'ultimo Governo incaricato (ma non ancora investito della fiducia) avrà il compito di gestire le elezioni per il nuovo Parlamento: ipotesi di GOVERNO ELETTORALE.

L'art. 94, quarto e quinto comma: regola la vita del Governo che ha ottenuto la fiducia. Il semplice rifiuto da parte del Parlamento di approvare una proposta che venga dal Governo non importa obbligo di dimissioni; cioè n on significa per sé sfiducia.

Può accadere che il Governo stesso abbia posto la fiducia su un provvedimento che esso presenta al parlamento; la consuetudine lo ammette; oggi, principalmente:

a)     per verificare la maggioranza.

b)     per combattere l'ostruzionismo.

In tal caso, qualora il provvedimento non sia approvato, cioè non ottenga la fiducia, per il Governo insorge un obbligo si dimissioni.

LE CRISI EXTRAPARLAMENTARI:

L'art. 94 Costituzione risolve il problema se siano legittime o no le crisi extraparlamentari, cioè le crisi nate dalle dimissioni spontanee che il Governo da al Presidente della Repubblica, senza previo voto di sfiducia: dimissioni libere, non obbligate. Quando il quarto comma dell'art. 94 dice che".. non importa obbligo di dimissioni", dice anche implicitamente, che le dimissioni possono essere date, (anche quando non sia stata votata la sfiducia). Basti pensare se il Presidente del Consiglio è colpito da una malattia, o, se, per ragioni personali, desideri lasciare il posto.

Il discorso è un altro, quando ci si chiede se queste crisi, nate come extraparlamentari (si pensi che tutte le crisi dei Governi repubblicani in Italia hanno avuto questo carattere), possano o debbano essere riportate in Parlamento: La risposta è positiva; l'obbligo relativo grava sia sul Presidente del Consiglio dimissionario, che sul Presidente della Repubblica che deve accettare le dimissioni del primo: il Presidente del Consiglio ha il dovere di esporre al Parlamento le ragioni della crisi; e il Presidente della Repubblica ha il dovere di rinviare, per questo scopo, il Presidente del Consiglio davanti al Parlamento.

La prassi, in passato, è stata tutta in senso opposto (eccezione, Governo Zoli, nel '57); nella prassi più recente (Pertini, Cossiga, Scalfaro) i Governi dimissionari sono stati invitati dal Presidente della repubblica a presentarsi alle Camere per riferire i motivi della crisi e aprire un dibattito in Parlamento.

Ultimo comma art. 94: mozione di sfiducia; un procedimento per evitare colpi di mano, cioè votazioni a sorpresa, magari nell'assenza di molti parlamentari ignari della circostanza.

CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRI.

Il Consiglio dei ministri è, dunque, costituito dal presidente del Consiglio che lo presiede e lo convoca e che ne fissa l'ordine del giorno, e dai ministri. Le sedute sono sempre segrete: si ritiene che non vi sia alcun numero legale.

Solo il 10 novembre '93 è stato emanato, con decreto del Presidente del Consiglio, il regolamento interno del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso Consiglio: è stata così attuata la previsione dell'art. 4 della legge num. 400 del 1988, allo scopo di garantire e rafforzare l'unità di indirizzo politico e amministrativo, nonché l'azione collegiale del Governo. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri disciplina minuziosamente tutta l'attività del Governo.

Il numero dei ministri non è fisso; può corrispondere o meno ai vari ministeri; può essere INFERIORE quando un ministro ha la responsabilità di più di un ministero (anche se ciò accade in via provvisoria, ad interim); o SUPERIORE, quando ci sono ministri detti senza portafoglio, cioè che non hanno la responsabilità politica di un ministero (ma che partecipano all'organo collegiale politico Governo).

Legittimità costituzionale dei ministri senza portafoglio? Ma l'art. 95, secondo comma Costituzione: legittimità, nel senso che l'art. non esclude che esistano anche ministri senza portafoglio. La legge num. 400 del 1988 prevede, ora, la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, di nominare ministri senza portafoglio. ( I ministri previsti dalle leggi vigenti sono 22).

SOTTOSEGRETARI DI STATO. (I ministri = segretari).

La Costituzione non ne parla: sono organi ausiliari dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni, sulla base di specifiche deleghe. La legge n 400 del 1988 precisa che i sottosegretari di stato sono nominati con decreto dal presidente della repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro cui spetterà il sottosegretario di stato Sono organi permanenti, dei quali la legge sulla organizzazione di ciascun ministero deve indicare il numero e le attribuzioni.

I sottosegretari possono intervenire in Parlamento in sostituzione (e secondo le direttive) del Ministro. Anche presso la Presidenza del Consiglio possono essere nominati altri sottosegretari, oltre al Sottosegretario di Stato che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri.

L'art. 11 della legge num. 400 del 1988 prevede la nomina di "Commissari straordinari del Governo" per realizzare "specifici obbiettivi"o per "particolari esigenze di coordinamento operativo". L'incarico è a termine: sull'opera dei commissari straordinari, il Governo è tenuto a riferire al Parlamento.

Altra natura riviste l'Alto Commissario per il coordinamento della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, che è un prefetto delegato a tal fine dal Ministro dell'Interno.

COMITATI INTERMINISTERIALI.

All'interno dell'organo Consiglio dei ministri esistono, poi, organi collegiali più ristretti, composti da più ministri; comitati non previsti dalla Costituzione, ma con funzioni di grande importanza. Il primo fu il Consiglio di Gabinetto, introdotto nel 1983 dal primo governo Craxi, con funzioni non deliberanti; oggi previsto, (come facoltativo) dall'art. 6 della legge num. 800 del 1988. Poi, i Comitati interministeriali: ci sono alcuni atti complessi che sono emanati d'accordo tra più ministri; oppure, su proposta di un ministro e di concerto con gli altri ministri. Ora, quando questo CONCERTO E' ISTITUZIONALE (cioè quando la legge prevede che, periodicamente, atti complessi vengano emanati sulla base di un accordi tra determinati ministri) questi ministri insieme formano COMITATI INTERMINISTERIALI di carattere permanente.

Il più importante è il CIPE che svolge le principali funzioni di indirizzo politici economico del Governo: Assai importanti sono anche le funzioni del CICR: esso ha la direzione politica in materia di credito, risparmio e valuta, in collegamento con la Banca d'Italia.

La legge num. 537 del '93 ha previsto la soppressione di molti comitati interministeriali (come il CIP e il CIR ricostruzione industriale) e le rispettive funzioni sono state affidate al CIPE.

POTERI DISCREZIONALI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Il Presidente del Consiglio è in posizione diversa e superiore da quella degli altri ministri: egli dopo avere esercitato la proposta delle nomine dei ministri al Capo dello Stato (art. 92, secondo comma C), "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile" (art. 95 Costituzione ); cioè, il Presidente del Consiglio ha una funzione di direzione nei riguardi di tutti gli altri membri del Governo; difatti, (art. 95 Costituzione) egli "mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri". Egli è, dunque, il centro propulsore del Governo, in armonia con la scelta del Presidente della Repubblica che cade sul primo ministro, e, solo indirettamente, sui singoli ministri; quello che caratterizza il Governo è solo il suo timoniere.

L'art. 5 della legge n:400 del 1988 precisa i suoi poteri: il Presidente del Consiglio, a nome del Governo:

Tiene i rapporti col Parlamento.

E' l'unico legittimato a presentare alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa.

Coordina il seguito delle sentenze della Corte Costituzionale.

A nome proprio: (art. 95, primo comma Costituzione ):

Indirizza ai ministri le direttive politico-amministrative.

Coordina e promuove la loro attività.

Controlla i loro atti.

Concorda le loro dichiarazioni pubbliche che possano impegnare la politica generale del Governo.

Direttamente o per delega promuove e coordina le politiche comunitarie e i rapporti Il Presidente del Consiglio è il Capo di una struttura chiamata "Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 95, terzo comma Costituzione ). La legge sulla Presidenza del Consiglio, dopo una lunga serie di rinvii, è stata approvata all'inizio della X legislatura; si tratta della legge n:400 del 1988: disciplina dettagliata:

1) della struttura e delle funzioni dei vari organi del Governo.

2) della organizzazione burocratica della Presidenza del Consiglio.


Vice presidenti del Consiglio. la legge num. 400 del 1988 prevede la possibilità che il Presidente del Consiglio proponga al Consiglio l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente a uno o più ministri.

La stessa legge prevede la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio di dipartimenti (di regola sotto la responsabilità si un Ministro senza portafoglio) che attuano il coordinamento di importanti settori (es. turismo, politiche comunitarie, affari regionali).

LA RESPONSABILITA' MINISTERIALE.

art. 95, secondo comma Costituzione: la responsabilità di cui si parla è anzitutto, politica davanti al Parlamento. Un'altra tesi dubbia, perché i ministri non sono impiegati pubblici, una responsabilità amministrativa; poi, una responsabilità CIVILE, comune a tutti i funzionari, art. 28 Costituzione , relativi ai casi in cui compiano atti in violazione di diritti.

In più, i ministri sono responsabili anche nei casi dei decreti legge che le camere si rifiutino di convertire in legge, perché l'art. 77 Costituzione dispone che, quando, in casi di necessità e urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, li adotta "sotto la sua responsabilità": non solo politica, ma certo, anche, civile.

La responsabilità penale: art. 96 Costituzione; completato dalle leggi costituzionali num. 1 e num. 219 dell'89. Tali leggi prescrivono che l'autorizzazione prevista spetta a quel ramo del Parlamento cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere: spetta al Senato, se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio o dai ministri, la pena è aumentata fino a 1/3 in presenza di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato.

I reato di cui parla l'art. 96 Costituzione sono reati comuni, che hanno, però, una particolare colorazione politica; cioè, sono reati comuni commessi (più che nell'esercizio delle pubbliche funzioni), grazie alla presenza di quelle funzioni. In somma, sono reati comuni che potevano essere commessi soltanto da persone che fossero ministri; perché, se fossero stati privati cittadini, in pratica, non avrebbero potuto commetterli.

Per i reati ministeriali, la "notitia criminis" viene raccolta dal Procuratore della Repubblica e trasmessa, immediatamente, omessa ogni indagine

a un collegio speciale, istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello competente per territorio. Tale collegio, entro 90 giorni, compiute indagini preliminari, e sentito il Pubblico Ministero , dispone l'ARCHIVIAZIONE, oppure, TRASMETTE gli atti, con relazione motivata, al Procuratore della Repubblica, per l'immediata rimessione al PRESIDENTE DELLA CAMERA COMPETENTE; il Presidente invia alla Giunta per le autorizzazioni; la giunta riferisce all'Assemblea, con relazione scritta. L'Assemblea può,a maggioranza assoluta dei suoi membri, negare l'autorizzazione a procedere.. oppure concederla; in tal caso, il processo penale fa il suo corso dinanzi a quello che è stato chiamato "Il tribunale dei ministri"

La Costituzione italiana tratta esplicitamente della pubblica amministrazione nella sezione seconda del titolo terzo, -dedicato al governo-; tuttavia, è riduttivo limitare l'esame agli articoli 97 98 Costituzione; sia perché altre disposizioni costituzionali fan no riferimento diretto o in diretto alla pubblica amministrazione (es. : articoli 24, 28, 51, 54, 100, e 113 Costituzione ); sia perché l'organizzazione della pubblica amministrazione deve ispirarsi a pincìpi e valori costituzionali aventi un valore generale. E' evidente l'opportunità di richiamarsi, in particolare, ai pincìpi di DEMOCRATICITA' ("L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" art. 1 Costituzione ), di AUTONOMIA e di DECENTRAMENTO (art. 5 Costituzione ).

Periodo anteriore alla Costituzione repubblicana:

Primo periodo:

fase di edificazione dell'amministrazione dello Stato u unitario; amministrazione modellata secondo i caratteri della legislazione del 1853; la quale considera il potere esecutivo come una entità politica unitaria composta dal Governo e dall'amministrazione, diretta dal re che si pone al vertice. Struttura dell'amministrazione piramidale e gerarchica.

Secondo periodo:

età giolittiana, decollo quantitativo e qualitativo dell'amministrazione pubblica, cresce notevolmente di dimensioni, con l'aumento dei compiti e delle funzioni esercitate dallo Stato. Si incrina il principio della uniformità amministrativa; si assiste alla nascita delle amministrazioni parallele, cioè di Enti e apparati burocratici esterni alla tradizionale struttura ministeriale e organizzati secondo regole proprie.

Con la degenerazione dello Stato liberale in quello fascista, i connotati dell'amministrazione vengono accentuati sotto il profilo dell'accentramento e della gerarchia. Proliferano gli apparati burocratici autonomi e distinti dalle strutture dello Stato apparato.

La Costituzione non codifica esplicitamente il carattere democratico dell'amministrazione pubblica, ma contiene dei pincìpi idonei a orientare l'amministrazione in tale direzione. Inoltre, la legislazione più recente ha valorizzato il decentramento, la partecipazione e la trasparenza nei processi decisionali; specialmente la legge num. 241 del 1990 (sul procedimento amministrativo), e il decreto legislativo n:29 del '93 (che detta i nuovo pincìpi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Più che di una amministrazione unitariamente intesa, si può parlare dell'esistenza di una pluralità di amministrazioni: ministeri, enti parastatali, enti pubblici di erogazione, imprese pubbliche, enti pubblici, enti locali, persone giuridiche private preposte allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Tra i nuovo caratteri della pubblica amministrazione si affievolisce la vocazione centralistica che considerava l'amministrazione un apparato servente del governo, con il quale divide l'esercizio della funzione esecutiva: decreto legislativo n:29 del 1993 che introduce una netta divisione tra l'attività di indirizzo politico amministrativo e l'attività amministrativa. Questa tendenza trova fondamento anche in alcune disposizioni costituzionali: gli articoli 97 e 98 Costituzione (pur inseriti nel titolo dedicato al Governo), fanno parte di una sezione apposita. La responsabilità dei pubblici dipendenti è disciplinata diversamente dalla responsabilità politica dei ministri.

L'art. 97, secondo comma Costituzione precisa significatamene che "sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"; cioè, la Costituzione riconosce l'esistenza di una sfera di attribuzioni e di compiti propri dell'amministrazione, distinti da quelli più propriamente politici, spettanti al Governo.

Da notare, il crescente rilievo degli apparati internazionali.

PINCÌPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

Anche se gli articoli 87 e 98 fanno parte del titolo 3° relativo al Governo centrale, i pincìpi ivi codificati valgono, senza dubbio, nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che decentrate, sia statali che autonome; come ha precisato la Corte Costituzionale, compresi anche gli uffici giudiziari.

Inoltre, i pincìpi inerenti all'amministrazione pubblica sono presenti anche in altre parti della Costituzione:

a)     art. 1 carattere di democraticità esteso all'interno dell'ordinamento repubblicano;

b)     art. 5 che afferma il carattere autonomistico e decentrato dell'ordinamento;

c)     art. 28 Costituzione che disciplina la responsabilità dei pubblici dipendenti;

d)     art. 113 che parifica la tutela degli interessi a quella dei diritti soggettivi, inibendo alla legge di attenuare la tutela del cittadino dinanzi a taluni atti della pubblica amministrazione .

Pincìpi costituzionali comuni:

a)     autonomia e decentramento.

b)     democraticità.

c)     imparzialità.

d)     buon andamento.

e)     responsabilità personale dei funzionari e dei dipendenti.

f)      tutela giurisdizionale.

Principio di democraticità: art. 1 postula che l'amministrazione sia, da un lato, aperta al controllo esterno e dall'altro, ispiri il suo funzionamento ai caratteri della partecipazione e della trasparenza.

Partecipazione popolare all'amministrazione: articoli 2 e 3 Costituzione, ma anche l'art. 24 comprensivo anche della norma per cui il cittadino può intervenire nelle diverse fasi del procedimento amministrativo per tutelare i propri diritti e interessi legittimi.

Inoltre, il procedimento amministrativo deve essere "giusto", nel senso che gli organi dell'amministrazione devono decidere solo dopo avere messo i privati interessati nella condizione di esporre le loro ragioni: sia a tutela dei propri interessi, sia a titolo di collaborazione al perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 97 Costituzione:

buon andamento e imparzialità dell'amministrazione": due distinti caratteri. Il principio costituzionale di imparzialità può essere considerato la traduzione del principio di uguaglianza all'interno dell'attività amministrativa. Una amministrazione è imparziale se i suoi compiti sono distinti da quelli propri degli organi politici dello Stato.

buon andamento, non può essere appiattito al principio di legalità, ma a un tipo di amministrazione efficiente e appropriata.

Art. 97, terzo comma Costituzione: ".mediante concorso"; regola per cui i componenti degli uffici pubblici debbono essere scelti in base al merito, cioè alla capacità e alla professionalità: Regola non assoluta, sancito dall'art. 54 Costituzione.

I titolari dei pubblici uffici non hanno un dovere di neutralità politica, né il divieto di professare determinate ideologie politiche; altrimenti sarebbero menomati di diritti costituzionali. Deroga parziale: art. 98 Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla legge la competenza di introdurre limiti al diritto di iscrizione AI PARTITI POLITICI per: attuazione limitata.

L'art. 28 Costituzione: principio della responsabilità personale dei pubblici dipendenti. Responsabilità diretta che il dipendente divide solidalmente con lo Stato o con l'ente pubblico da cui dipende: Responsabilità indiretta dello Stato, per una "culpa in eligendo" o in vigilando: duplice responsabilità diretta del dipendente pubblico e dello Stato.

Presupposti per la responsabilità di cui all'art. 28 Costituzione:

a)     la condotta lesiva deve provenire da un ufficio dell'amministrazione.

b)     deve essere antigiuridica, cioè tale da comportare una violazione di norme giuridiche.

c)     il comportamento antigiuridico deve produrre un danno ingiusto, a causa di un comportamento colposo del pubblico dipendente.

d)     deve sussistere un effettivo rapporto di causalità tra la condotta antigiuridica e l'evento.

Alla luce della normativa vigente, il dipendente risponde solo per colpa grave o dolo.

Art. 113 Costituzione: tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

LE FONTI CHE DISCIPLINANO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Principio della riserva di legge (art. 95 e 97). Invece, nella normativa costituzionale previdente, la disciplina dell'organizzazione del funzionamento delle amministrazioni pubbliche era riservata al Consiglio dei ministri (art. 1 della legge num. 100 del 1926).

a)     Riserva di legge relativa; esiste anche una competenza regolamentare.

b)     Riserva di legge rinforzata: il legislatore si deve attenere a criteri di ragionevolezza organizzativa.

c)     Non debbono, al contrario, essere necessariamente disciplinati dalla le materie che riguardano il rapporto di lavoro e la sua gestione.

Sistema delle FONTI: profonda evoluzione.

Ecco, essenzialmente, le leggi che hanno innovato il sistema in questi ultimi anni:

a)     decreto legislativo num. 29 del 1993:

b)     le fonti di diritto pubblico debbono disciplinare l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici.

Mentre, per le fonti di diritto privato sono competenti in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro:

c)     decreto legislativo num. 59 del 1997: ha autorizzato la delegificazione delle norme in materia di procedimenti amministrativi; e decentramento normativo (Regioni, Enti locali).

d)     legge num. 127 del 1997: riduzione dei controlli amministrativi, e semplificazione delle procedure amministrative, nonché degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini.

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Funzione giurisdizionale e potere giudiziario.

L'art. 102 Costituzione afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario. A sua volta, l'art. 104 Costituzione - processo evolutivo di sganciamento della magistratura dal potere esecutivo - definisce la magistratura "un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".

POTERE GIUDIZIARIO: gli organi preposti alla funzione giurisdizionale.

FUNZIONE GIURISDIZIONALE: l'attività svolta, consistente nell'applicare le norme giuridiche a fattispecie concrete, con l'obbligo di osservare particolari procedure, e di porsi in condizione di terzietà rispetto alle parti.

Quindi, la funzione giurisdizionale è una attività di risoluzione delle controversie tra parti contrapposte, che si svolge a mezzo di procedimenti contenziosi. Pincìpi posti dai Costituenti che qualificano l'ordinamento giudiziario.

  • art. 104: autonomia e indipendenza.
  • art. 24: "La difesa è un diritto inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento".
  • art. 27: presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

L'attività giurisdizionale si collega al principio della sovranità popolare di cui all'art. 1 Costituzione: vedi art. 101, primo comma.

La magistratura non si collega tra gli organi di indirizzo politico, ma tra quelli di garanzia costituzionale. L'art. 104 Costituzione prevede una composizione mista del CSM per favorire l'instaurarsi di raccordi (sempre il magistrato gode di uno status di autonomia):

CSM, eletto per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per due terzi dagli appartenenti alla magistratura ordinaria. art. 102 Costituzione ammette la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.

Conservati e rafforzati i pincìpi contenuti nello Statuto Albertino: es. l'inamovibilità dei magistrati, la riserva di legge in materia di organizzazione giudiziaria, il giudice naturale, la autonomia nella interpretazione delle norme.

I pincìpi relativi all'ordinamento giudiziario:

a)     unicità della giurisdizione.

b)     indipendenza.

c)     autonomia.

d)     libertà interpretativa dei giudici.

a) Unicità della giurisdizione: Secondo l'art. 102 Costituzione "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari " essi costituiscono (Santi Romano) "un complesso di organi coordinati e ridotti a unità in vista dell'esercizio di una stessa funzione ".

L'esistenza di GIUDICI SPECIALI è prevista da diverse disposizioni costituzionali:

  • art. 103, primo comma Consiglio di Stato .
  • art. 103, secondo comma Corte dei Conti .
  • art. 103, terzo comma Tribunali militari .
  • art. 125, secondo comma, Regioni .

Rispetto ai giudici speciali la Costituzione ha ribadito la loro natura di organi che derogano alla regola generale dell'art. 102. In primo luogo, divieto di giudici straordinari (art. 102, secondo comma) che vengano istituiti in funzione di determinati giudizi. La Costituzione vieta la istituzione di giudici speciali.

art. 108 Costituzione, la legge deve assicurare l' indipendenza dei giudici nelle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

La legislazione ordinaria ha creato diversi organi per garantire l'autonomia di alcuni giudici speciali, ( come il CSM nei confronti dei giudici comuni). Allo stato attuale le principali giurisdizioni speciali sono costituite da:

a)     la giustizia costituzionale, esercitata dalla Corte Costituzionale

b)     la giustizia amministrativa, esercitata dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), dal Consiglio di Stato, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, limitatamente al regime delle acque.

c)     la giustizia militare esercitata dai Tribunali militari

d)     la giurisdizione domestica, cioè interna a organi di rilievo costituzionale (Parlamento, Presidenza della repubblica, Corte Costituzionale) in relazione a controversie con i propri dipendenti, inerenti al rapporto di impiego.

La giurisdizione ordinaria si distingue in: CONTENZIOSA e VOLONTARIA.

La prima si esplica in controversie tra più parti rispetto alle quali il giudice si pone in una posizione di imparzialità; la seconda comprende procedure che non traggono origine da una controversia.

Giudice civile e penale. giudici civili sono: il giudice conciliatore, il pretore, il tribunale, la corte di appello.

GIUDICI PENALI: pretore, tribunale Corte di Assise, Corte di Assise d'appello.

Con la legge num. 374 del 1991: giudici di pace: per la giurisdizione sia penale, sia civile, esercitano la loro funzione in casi di limitato valore.

Al vertice delle diverse giurisdizioni si pone la corte di cassazione, cui compete:

assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

l'unità del diritto oggettivo nazionale.

il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.

regolare i conflitti di competenza.

DECIDENTE e REQUIRENTE (giurisdizione).

La funzione decidente è svolta da organi monocratici (pretore, giudice di pace) e da organi collegiali (tribunale corte d'appello e Corte d'assise).

La funzione requirente è esercitata da organi monocratici - i pubblici ministeri - i quali risultano incardinati in appositi uffici (le procure), organizzati su base gerarchica e presenti presso i tribunali e presso le corti di appello e la corte di cassazione.

L'autonomia dei magistrati: in quanto ordine più che potere.

art. 104 Costituzione:  "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere";

va collegato all'art. 101 Costituzione "I giudici sono soggetti soltanto alla legge".

INDIPENDENZA: qualifica l'ordine (magistratura) rispetto agli altri poteri dello Stato, evitando che si determinino condizionamenti, interferenze, pressioni da parte del Parlamento o del Governo.

AUTONOMIA: del singolo magistrato nell'esercizio della propria funzione.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

E' tra gli organi costituzionalmente necessari; non è solo un organo amministrativo; può essere posto al vertice del potere giudiziario solo dal punto di vista organizzativo. E' un organo di garanzia giurisdizionale.

E' composto di 33 membri, di cui 3 di diritto e 30 elettivi. Membri di diritto: Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Primo Presidente e il Procuratore generale della Cote di cassazione.

I componenti elettivi sono scelti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie; i rimanenti 10 membri (circa un terzo) del CSM sono eletti dal Parlamento in seduta comune, per riequilibrare la componente interna della magistratura, così da ridurre il carattere corporativo dell'organo, conservando, però, la prevalenza dei profili tecnici e professionali rispetto a quelli puramente politici: infatti, i componenti designati dal Parlamento debbono essere scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio della professione.

I membri del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili: tuttavia, la prassi è che ogni 4 anni si procede alla rinnovazione totale dell'organo

I componenti del CSM possiedono uno status particolare, sintetizzabile nel compito di assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura: in particolare, non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Il CSM ha la seguente organizzazione interna:

a)     Il Presidente, che è, di diritto, il Presidente della Repubblica.

b)     Il Vicepresidente, che deve essere eletto dal Consiglio fra i componenti designati dal parlamento.

c)     Il Comitato di presidenza.

d)     Le commissioni referenti, che hanno la funzione di istruire e preparare il lavoro del Consiglio.

e)     La Commissione disciplinare: membri effettivi e 6 supplenti; tale commissione è l'unico organo del CSM con natura giurisdizionale (contro le sue decisioni è ammesso ricorso dinanzi alle sessioni unite della Corte di cassazione); le altre deliberazione del CSM (atti amministrativi) impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

art. 105 Costituzione: competenze del CSM; riserva di legge (come leggi di settore relative alla materia):

assunzioni.

assegnazioni.

trasferimenti.

promozioni.

provvedimenti disciplinari.

Elenco non tassativo, ma esemplificativo.

L'autonomia dei giudici si collega alla particolare struttura dell'ordinamento giudiziario, che rappresenta un potere non gerarchico - di tipo piramidale -, ma diffuso: tale connotazione trova conferma, anche, nel fatto che ogni lesione all'autonomia di un singolo giudice da parte di un altro potere dello stato, è idonea a configurare l'insorgere di un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale.

Il principio che più di tutti valorizza il carattere di autonomia dei giudici è il principio della soggezione del giudice alla legge (art. 101 Costituzione) Tale principio non subordina un potere a un altro ( nel caso, la magistratura al legislatore) bensì introduce una garanzia e un limite; la prima consiste nel riconoscimento che ciascun giudice interpreta autonomamente le norme e le applica liberamente nei casi concreti, senza subire condizionamenti né esterni né interni all'ordine giudiziario; il limite va rinvenuto nel fatto che l'attività giurisdizionale del magistrato deve essere correlata alle norme vigenti, e non può, quindi, essere arbitraria.

Compito del magistrato è rinvenire la norma applicabile al caso concreto: ciò non significa, tuttavia, che esso sia un mero esecutore della volontà del legislatore Da un lato, perché l'interpretazione è attività creativa, connessa al fatto che le disposizioni non sempre hanno un significato univoco; dall'altro, in quanto il compito del giudice consiste nel realizzare i pincìpi e i valori costituzionali, sia disapliccando le norme contrarie a Costituzione, o sollevando una questione di legittimità costituzionale nel caso di atti aventi forza di legge.

art. 101 Costituzione, secondo comma: il giudice è soggetto alla legge, soltanto se essa è costituzionalmente legittima. Le guarentigie dei magistrati.

art. 108 Costituzione: cioè la disciplina dell'ordinamento giudiziario è riservata alla legge: Tale riserva di legge è strettamente rivolta a garantire l'autonomia della magistratura dagli altri poteri; in particolare, dal Governo. (Diversa dall'ordinaria riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici: art. 97).

Riserva di legge che si estende a tutti i profili, escludendo fonti regolamentari adottate dall'esecutivo. E' anche da escludere la possibilità di estendere all'ordinamento giudiziario il fenomeno della delegificazione che sta interessando diversi settori della pubblica amministrazione.

Svariati articoli della Costituzione presuppongono l'esistenza di una legge sull'ordinamento giudiziario: articoli 102, 105, 106, 107, 108, e la 12° disposizione transitoria.

In pratica, il Parlamento non ha approvato una nuova legge sull'ordinamento giudiziario, preferendo realizzare, con ritardo, alcuni interventi settoriali. Per le fonti che disciplinano la materia, vedi Rolla pagine 637, 638. L'Assemblea Costituente ha optato per il magistrato professionale (art. 105 e 106) Solo per concorso pubblico; per una scelta solo sulla base di una buona preparazione tecnica.

La Costituzione, però, affianca ai magistrati professionali, altri giudici nominati senza concorso: i magistrati onorari (art. 106); e i magistrati per meriti insigni (art. 106, secondo comma).

Per dare attuazione all'art. 101 Costituzione:  " La giustizia è amministrata in nome del popolo, può partecipare alla funzione giurisdizionale anche chi non è incardinato nella magistratura ordinaria ":

a)     nelle sezioni specializzate attraverso la presenza di esperti (tribunali per i minorenni, sezioni agrarie, sezioni di sorveglianza).

b)     nelle Corti di Assise, in cui il Collegio risulta composto da due magistrati e da sei giudici popolari estratti a sorte.

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO. (magistratura requirente).

Sotto lo Statuto Albertino, il pubblico ministero era qualificato come "il rappresentante del potere esecutivo" presso l'autorità giudiziaria, ed era posto, quindi, sotto la direzione del Ministro della giustizia.

Di segno opposto è stata la scelta della Costituzione che ha inteso estendere anche a tale organo le garanzie proprie della magistratura in generale; in primis, quelle connesse all'autonomia e alla indipendenza dagli altri poteri dello Stato.

L'opportunità di svincolare il Pubblico Ministero da legami con l'esecutivo si connette alla delicatezza della funzione: tale organo ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Costituzione ); deve, cioè, procedere ogni volta che si trovi dinnanzi a una notitia criminis. Un legame con il potere esecutivo potrebbe condizionarne l'azione: sia ostacolando l'avvio di procedimenti, sia imponendo l'esercizio dell'azione penale fuori delle ipotesi previste dalla legge.

L'obbligo indicato dall'art. 112 Costituzione, da un lato, non implica il necessario monopolio dell'azione penale, dall'altro non esclude la sussistenza di margini di discrezionalità: spetta, infatti, al Pubblico Ministero verificare la sussistenza di presupposti di fatto e di diritto, nonché di valutare l'opportunità di adottare misure cautelari, o provvedimenti restrittivi della libertà personale dell'imputato.

Va, poi, precisato che il Pubblico Ministero svolge la sua funzione a tutela dell'intersesse generale, nell'interesse dello Stato - comunità;  per cui non è obbligato a sostenere in ogni caso l'accusa, ma può anche disporre per l'archiviazione, o adoperarsi per fare riconoscere l'innocenza di in imputato.

Pur usufruendo delle garanzie proprie dei magistrati giudicanti, la particolarità della funzione requirente impone che il Pubblico Ministero sia inserito all'interno di una struttura organizzato in modo gerarchico - la procura -; è ritenuta ammissibile in capo al Ministro della giustizia la permanenza di un potere di vigilanza.

Principio della inamovibilità e divieto di rapporti di dipendenza gerarchica all'interno della magistratura.

inamovibilità (vedi art. 107), riguarda tanto la sede, quanto le funzioni esercitate:

Tale garanzia, però, non è assoluta, ma strumentale: tende a tutelare il corretto servizio della funzione, piuttosto che un privilegio corporativo agli appartenenti all'ordine giudiziario. La inamovibilità è rivolta a assicurare che il magistrato eserciti le proprie funzioni senza temere sanzioni o sperare di ricevere vantaggi a causa delle scelte assunte. Il divieto di trasferimento deve coordinarsi con le esigenze organizzative degli uffici.

La legge consente il trasferimento di ufficio dei magistrati nei casi di:

a)     incompatibilità.

b)     soppressione di un ufficio giudiziario.

c)     riduzione dell'organico di un ufficio.

d)     assegnazione di nuove funzioni in seguito a promozione.

e)     impossibilità per qualsiasi causa di amministrare giustizia nella propria sede nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario.

L'art. 107 Costituzione esclude ogni forma di gerarchia interna. La funzione è l'unico criterio distintivo ammissibile: funzione giudicante, funzione requirente; di merito e di legittimità.

Non è ammissibile, certo, un controllo sull'operato del giudice: le decisioni e i provvedimenti dei giudici sono insindacabili. Ma esiste un diritto di critica - o controllo diffuso che la comunità può e deve esercitare alla luce del principio di sovranità popolare - nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari, ma solo per determinazioni abnormi del magistrato che si pongano microscopicamente al di fuori del principio di legalità, ovvero ledano un diritto fondamentale del cittadino.

Il CSM può emanare provvedimenti disciplinari: è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal Ministro.

I comportamenti punibili non sono tipizzati, ma si tratta di comportamenti colposi nella conduzione dell'ufficio, adozione irregolare o non tempestiva di provvedimenti, o emanazione di pronunce arbitrarie.

Responsabilità penale o civile: articoli 328 e 537 del codice penale: art. 537: magistrati come pubblici ufficiali, per cui si applicano anche a loro i reati applicabili ai secondi. Art. 328. omissione, ritardo o rifiuto di un atto del suo ufficio. Oppure: dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni; o per diniego di giustizia.

Richiesta di risarcimento rivolta allo Stato che si rivale nei confronti del giudice responsabile. Inoltre, si avvia azione disciplinare dinanzi al CSM su iniziativa del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; o su iniziativa del Ministro di grazia e giustizia.


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