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La sovranita'




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LA SOVRANITA'


Art. 1 Cost.: "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nei metodi e nelle forme previste dalla Costituzione."


SOVRANITA' POPOLARE:

Democrazia rappresentativa: la sovranità è esercitata indirettamente tramite i rappresentanti del Parlamento;

Democrazia diretta: la sovranità è esercitata direttamente dal popolo (petizione, iniziativa popolare, referendum). Si tratta di eccezioni.


IL DIRITTO DI VOTO E I SISTEMI ELETTORALI

Art. 48 Cost.: le caratteristiche del voto sono:

è personale (non esiste il voto di delega);

è uguale (in passato vi era il voto plurimo, con cui particolari soggetti potevano votare in due diverse circoscrizioni);

è libero;

è segreto;

rappresenta un dovere civico.


LA CAPACITA' ELETTORALE si divide in:

Attiva. Requisiti positivi: 1) Cittadinanza; 2) Maggiore età. Limiti: incapacità civile; condanna penale; indegnità morale (in passato per i membri del Partito Fascista e per i Savoia);

Passiva. Requisiti positivi: sono gli stessi della capacità elettorale attiva, salvo diversi limiti di età. Ulteriori limiti: ineleggibilità (cause ostative alla presentazione della candidatura).


LIMITAZIONI ALL'ELETTORATO PASSIVO:

Cause di ineleggibilità: 1) titolarità di determinate cariche di Governo; 2) impiego in Governi esteri; 3) rapporti economici con lo Stato.

Cause di incompatibilità: 1) deputato e senatore; 2) Parlamentare e Presidente della Repubblica; 3) Parlamentare e membro del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura); 4) Parlamentare e giudice Costituzionale; 5) Parlamentare e membro CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro); 6) altre ipotesi previste dalla legge.


SISTEMA ELETTORALE: meccanismo per trasformare i voti espressi in seggi rappresentativi. Si dividono in:

Maggioritari: in seggi in palio in un collegio elettorale sono attribuiti alla lista che prende la maggioranza dei voti;

Proporzionali: i seggi in palio in una circoscrizione elettorale sono ripartiti in base alla percentuale dei voti ottenuti da tutte le liste che si sono presentate.


COLLEGI/ CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI:

Uninominali: ad ogni collegio corrisponde un solo seggio da assegnare -> Sistemi maggioritari;

Plurinominali: ad ogni collegio corrispondono più seggi da assegnare -> Sistemi proporzionali.


FORMULE MAGGIORITARIE: tipologie:

Maggioranza assoluta: viene eletto quel collegio uninominale che ottiene il 50% + 1 dei voti (modello majority); con il doppio turno, viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice;

Maggioranza semplice (modello plurality): a turno unico.


FORMULE PROPORZIONALI: tipologie:

Preferenze/ Lista bloccata;

Formule elettorali: 1) Metodo d'Hont (o delle divisioni successive): il totale dei voti presi da un partito viene suddiviso per il numero dei seggi da attribuire al Parlamento; 2) Metodo del quoziente.

Possibili correttivi maggioritari: 1) Clausola di sbarramento (si prevede che possano partecipare all'assegnazione dei seggi solo i partiti che hanno ricevuto un minimo di voti); 2) Premio di maggioranza (al partito che ottiene il maggior numero di voti vengono attribuiti ulteriori seggi).


VANTAGGI DEI DUE SISTEMI:

Maggioritario: 1) minore rappresentanza delle minoranze (effetto selettivo) ma favorisce il bipartitismo; garantisce perciò una maggiore governabilità (Governo forte);

Proporzionale: 1) più rappresentanza delle minoranze (effetto proiettivo) ma favorisce il pluripartitismo (Governo debole).


IL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA (in evoluzione):

Prima del 1993: sistema proporzionale;

Dal 1993 (leggi 276 e 277): sistema misto (¾ maggioritario, ¼ proporzionale);

Dal 2006 (legge 270): sistema proporzionale con correttivi maggioritari.


SISTEMA PRECEDENTE SENATO:

Sistema maggioritario (a turno unico) con correttivo proporzionale (metodo d'Hont);

Base regionale;

1 scheda elettorale.


SISTEMA PRECEDENTE CAMERA:

Sistema maggioritario (a turno unico) con correttivo proporzionale: metodo del quoziente; clausola di sbarramento: 4%;

Base nazionale;

2 schede elettorali: una per l'elezione maggioritaria, con voto a singoli candidati; una per l'elezione proporzionale, con il voto di lista.


NUOVO SISTEMA ELETTORALE (caratteristiche generali):

Formula proporzionale con correttivi maggioritari: clausole di sbarramento; eventuale premio di maggioranza;

1 scheda per ciascuna Camera;

Lista bloccata.


IL REFERENDUM ABROGATIVO: la petizione è uno strumento tramite il quale i cittadini possono presentare al Governo delle richieste, alle quali il Parlamento può rispondere (non è vincolante). Il referendum è lo strumento di democrazia diretta attraverso il quale il popolo può partecipare alla formazione del diritto.

Tipi di referendum: 1) abrogativo (art. 75 cost.), abrogazione di una legge o di un atto con forza di legge; 2) costituzionale (art. 138 cost.); 3) di indirizzo (legge cost. 2/89), es. entrata dell'Italia dalla CEE alla UE (unico caso in cui si è svolto un referendum di questo tipo); 4) regionali (art. 123 cost.); 5) territoriali (art. 132 cost.).


La normativa del referendum abrogativo.

Art. 75 Cost.;

Legge cost. 1/1953, che sancisce l'introduzione del controllo della Corte Costituzionale (sindacato di ammissibilità del referendum);

Legge attuativa: 25 maggio 1970, n. 352.


L'iniziativa: 500.000 elettori, 5 consigli regionali. I promotori presentano la loro proposta all'ufficio della Corte di Cassazione e da quel momento hanno 3 mesi di tempo per raccogliere 500.000 firme. Si hanno due controlli: l'ufficio centrale per i referendum della Corte di Cassazione controlla la sussistenza ed eventualmente propone di unificare eventuali quesiti (controllo di legittimità). La Corte Costituzionale verifica che le materie per le quali è richiesto il referendum siano disciplinate dalla Costituzione (controllo di ammissibilità). Non rientrano le leggi tributarie, le leggi di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Ulteriori cause di inammissibilità (sentenza 16/1978): 1) eterogeneità del quesito; 2) norme costituzionali o altre leggi costituzionali); 3) leggi a contenuto costituzionalmente vincolato; 4) leggi con particolare resistenza; 5) leggi strettamente collegate a quelle già previste dall'art. 75 (es. legge finanziaria collegata con la legge di bilancio).


Requisiti del quesito referendario: 1) chiarezza; 2) omogeneità; 3) legame fra le parti mediante nesso di inscindibile coerenza logica e sostanziale; 4) unicità e coerenza del fine.


Indizione: Il referendum è indetto con decreto dal Presidente della Repubblica.


Votazione: elettori della Camera dei Deputati. E' richiesto il doppio quorum di validità: quorum di partecipazione; quorum di deliberazione.


Esito positivo: abrogazione: con decreto del PdR; efficacia.

Esito negativo: la legge resta in vigore; notizia sulla GU (Gazzetta Ufficiale) ad opera del Ministro di Grazia e Giustizia; sullo stesso oggetto NON possono essere indetti referendum per i 5 anni successivi.


Il referendum è una fonte primaria, ma:

è più debole: certe leggi ordinarie non possono essere abrogate mediante referendum;

è più forte: è uno strumento che non consente al Parlamento di vanificarne gli effetti nell'immediato.



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