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Il ricorso per cassazione




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IL RICORSO PER CASSAZIONE


Ex 111.6 Cost. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, ed il 111.7 prescrive che Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi di legittimità, è bandito il giudizio di fatto.

Inoltre, a differenza dell'appello, i motivi del ricorso per cassazione costituiscono un "numero chiuso".

Secondo il 65 ord. giud., la Corte di cassazione, quale "organo supremo della Giustizia", assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i conflitti di competenza e di attribuzione, adempiendo agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La Corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

La corte è divisa in sezioni; queste sono composte da un presidente e da quattro consiglieri ciascuna, con attribuzioni differenziate per materia.

Quando una questione ha dato luogo (o può dar luogo) a contrasto giurisprudenziale o, presentandosi per la prima volta, è di particolare delicatezza, la suprema corte, sollecitata dalla procura generale, da una sezione semplice o dal difensore, decide a sezioni unite.

Le sezioni unite sono composte da otto consiglieri e presiedute dal primo presidente.

L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere; può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

Il procuratore generale presso la Corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata in grado di appello nel distretto, o inappellabile.

C'è poi una serie di ipotesi "speciali" di impugnazione, che hanno ad oggetto sentenze inappellabili e sono previste dal 608.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

Se tutte le parti sono consenzienti, è possibile "saltare" l'appello e ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado: si tratta del c.d. ricorso per saltum.

Quando non vi è accordo delle parti, ove una di esse proponga ricorso per saltum ed un'altra invece proponga appello, il ricorso si converte in appello.

Questi i motivi del ricorso per cassazione:

esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi o non consentita a pubblici poteri: si tratta del vizio di eccesso di potere;

inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica della quale si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: si tratta di errori in iudicando;

inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità, di inutilizzabilità o di decadenza;

mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma del 495.2;

mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato: "mancanza" non significa solo deficit grafico della motivazione (mancanza in senso formale), ma anche carenza sostanziale del discorso logico.

La manifesta illogicità della motivazione può aversi sia in negativo, sia in positivo.

Si ha in negativo quando il giudice non fa corretto uso della logica comune, quella aristotelico-cartesiana (principio di non contraddizione, principio di identità, principio del terzo escluso); si ha manifesta illogicità in positivo quando la sentenza ha fatto pessimo uso delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche.

Ove la Corte di cassazione debba procedere all'annullamento della decisione impugnata per uno dei motivi menzionati e, in seguito a tale annullamento, si renda necessario compiere una nuova valutazione dei risultati probatori, la Corte medesima rinvia al giudice a quo per una nuova decisione di merito.

Il ricorso è manifestamente infondato quando il ricorrente denuncia vizi ictu oculi insussistenti, cioè la cui infondatezza sia di palmare evidenza.

Ai sensi del 609.1 Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti, con l'implicita prescrizione che tali motivi debbano già esser stati presentati al giudice di merito.

Tale prescrizione conosce l'eccezione delle questioni che la Corte può rilevare di ufficio e di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

È del pari rilevabile lo ius superveniens, dovendosi ricordare, in materia penale, il disposto del 2 c.p. a proposito della successione delle leggi penali nel tempo (Successione di leggi penali).

Il procedimento in Cassazione.

La cancelleria del giudice a quo trasmette senza ritardo alla Corte di cassazione il fascicolo processuale.

Il presidente della Corte deve verificare se sussiste una causa di inammissibilità del ricorso.

In tal caso lo assegna ad "apposita sezione" competente a dichiarare l'inammissibilità ed il presidente della sezione "fissa la data per la decisione in camera di consiglio".

Il presidente della Corte, se ritiene che il ricorso sia ammissibile o comunque se l'apposita sezione non ha dichiarato l'inammissibilità, assegna il ricorso medesimo ad una singola sezione.

Inoltre il presidente della Corte, d'ufficio o su richiesta di parte, può assegnare il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni (610.2).

Il procedimento si svolge in camera di consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il mancato intervento orale dei difensori distingue l'udienza camerale dall'udienza pubblica.

Fino a 15 giorni prima dell'udienza camerale, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a 5 giorni prima, possono presentare memorie di replica.

In sintesi, il contraddittorio camerale è cartolare.

Sempre in udienza camerale la Corte pronuncia l'inammissibilità del ricorso.

La Corte, con ordinanza camerale, a richiesta dell'imputato o del responsabile civile, può sospendere l'esecuzione della condanna civile in pendenza del ricorso quando può derivarne grave e irreparabile danno (612).

Di regola la Corte di cassazione procede in udienza pubblica.

L'imputato e le altre parti private non sono citate; esse sono rappresentate dai difensori.

Nell'udienza pubblica, il presidente prima di tutto verifica la costituzione delle parti e la regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente fa la relazione della causa.

Dopo la requisitoria del procuratore generale, i difensori della parte civile, del responsabile civile e dell'imputato espongono, nell'ordine consueto, le loro difese.

Non sono ammesse repliche salvo che la questione sia dedotta per la prima volta nel corso della discussione.

I requisiti formali della sentenza, intestata "in nome del popolo italiano", sono quelli ordinari (546).

La tipologia delle sentenze della Suprema corte.

Il giudizio in Cassazione si può concludere con le seguenti sentenze: inammissibilità, rigetto, rettificazione, annullamento.

Per quanto riguarda l'inammissibilità, la Corte la dichiara quando accerta una causa di inammissibilità che non è stata preliminarmente dichiarata in camera di consiglio.

Con tale provvedimento la parte privata, che ha proposto il ricorso, è condannata ex 616 alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che la causa di inammissibilità si sia verificata senza sua colpa (Corte Cost. 186/2000).

La Corte pronuncia sentenza di rigetto quando il ricorso è infondato, non essendo stato accolto alcuno dei motivi proposti.

La parte è condannata al pagamento delle spese del procedimento.

La Corte pronuncia sentenza di rettificazione nei casi indicati dai tre commi del 619.

Esso, rubricato "Rettificazione di errori non determinanti annullamento", dichiara che Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.      Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

La Corte pronuncia sentenza di annullamento quando accoglie uno o più motivi di ricorso o quando deve emettere tale pronuncia d'ufficio.

L'annullamento è disposto con o senza rinvio al giudice di merito.

L'annullamento senza rinvio è disposto nei casi in cui l'accoglimento del ricorso non impone di procedere ad un nuovo giudizio di merito (ad es. se il reato è estinto).

L'annullamento con rinvio è disposto quando l'accoglimento del ricorso impone un nuovo giudizio di merito, che è precluso al giudice di legittimità.

La Corte di cassazione annulla con rinvio al giudice di merito il capo od i capi penali della sentenza viziata, fissando il principio di diritto vincolante per tale giudice.

Questi, tuttavia, resta libero, nei limiti della devoluzione originaria, di riesaminare i fatti.

Questi i casi di annullamento con rinvio:

a)  se è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604.1 (Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522 [Nullità della sentenza per difetto di contestazione], dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti), la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

c)  se è annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o di una Corte d'appello ovvero di una Corte d'assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata (624.1): la Corte di cassazione indica quali parti della sentenza [impugnata] diventano irrevocabili.

Tale ordinanza deve essere trascritta in margine od in calce alla sentenza e ad ogni copia di essa successivamente rilasciata.

Per quanto riguarda il giudizio di rinvio, il giudice del rinvio ha i poteri probatori del giudice la cui sentenza è stata annullata, compresi quelli di rinnovare l'istruzione probatoria in dibattimento.

Tuttavia vi sono alcuni limiti stabiliti dalla legge.

Innanzitutto, nel giudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita dalla sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dal 25 se risultino "nuovi fatti" da cui derivi la competenza di un giudice superiore.

Occorre chiedersi cosa avvenga se il giudice di rinvio, pur nella suasività delle prove già assunte in precedenza, si distacca dal principio di diritto impostogli dalla Corte di cassazione: la sentenza del giudice di rinvio è impugnabile (all'infinito, finché egli non si uniforma) con nuovo ricorso per cassazione.

Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è un istituto che consiste nella possibilità, riconosciuta a favore del condannato, di chiedere la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.

Si tratta di un vero e proprio ricorso straordinario e cioè esperibile nei confronti di provvedimenti che sono divenuti irrevocabili.

Gli errori materiali sono errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto (130).

Per impugnare tale vizio il codice pone il termine (a pena di inammissibilità) di 180 giorni dal deposito del provvedimento.

La correzione dell'errore può esser richiesta solo a favore del condannato.

La legittimazione a presentare la richiesta spetta al procuratore generale ed al condannato.

Inoltre, la Corte di cassazione, in ogni momento, può rilevare d'ufficio l'errore materiale.

Il provvedimento abnorme è una causa di invalidità creata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità non concerne solo i provvedimenti del giudice, ma anche quelli del p.m.: per questa ragione, parliamo di abnormità del provvedimento "giudiziario".

Il provvedimento giudiziario abnorme è ricorribile direttamente per cassazione, mancando i mezzi ordinari di impugnazione e discendendo il ricorso per cassazione dal 111 Cost.

Il ricorso per cassazione contro il provvedimento abnorme è trattato in camera di consiglio de plano.

Se considerato abnorme, il provvedimento giudiziario viene espunto dal procedimento: la Corte di cassazione annulla senza rinvio e la stasi processuale è evitata con la restituzione degli atti al p.m. o al giudice competente per la prosecuzione del procedimento.



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