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Il procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni




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IL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI



La Repubblica protegge la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (31.2 Cost.).

Per quanto riguarda gli organi della giustizia penale minorile, presso ogni sede di Corte d'appello, o sezione distaccata, è situato il tribunale per i minorenni.

Si tratta di un organo collegiale composto da due magistrati togati, cioè un magistrato d'appello, in qualità di presidente, e uno di tribunale, e da due giudici onorari, un uomo e una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, cultori di certe materie e che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi nel distretto di Corte d'appello o sezione distaccata da chi, al momento del fatto, non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno d'età.

È irrilevante l'eventuale connessione con procedimenti contro imputati maggiorenni (14).

In secondo grado il giudizio spetta alla sezione per i minorenni presso la Corte d'appello, costituita da un magistrato di Cassazione, in qualità di presidente, da due giudici d'appello e da due giudici onorari.

Le funzioni di p.m. sono svolte in primo grado dal procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Tale ufficio si avvale di una sezione specializzata di polizia giudiziaria.

In secondo grado le stesse funzioni sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Le attribuzioni della magistratura di sorveglianza, nei confronti di chi, al momento della commissione del reato, non aveva ancora compiuto gli anni 18 e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, sono esercitate dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e dal tribunale stesso.

La legge sancisce l'obbligo per il giudice di illustrare al minorenne il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni: ne consegue la necessaria presenza del minorenne alle udienze e, quindi, la possibilità dell'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

La necessità della valenza educativa esclude, nel processo penale minorile, l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno: la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno derivante dal reato.

Per lo stesso motivo sono a carico dello Stato le spese per interventi sul minorenne, quelle processuali e quelle per il suo mantenimento in carcere.

Infine la finalità rieducativa ha ispirato la Corte costituzionale nel momento in cui ha escluso l'applicazione della pena dell'ergastolo al minorenne.

Il catalogo delle misure cautelari minorili si arricchisce, rispetto agli adulti, con l'introduzione delle misure coercitive delle "prescrizioni" e del "collocamento in comunità".

Le prescrizioni che il giudice può legittimamente imporre devono riguardare lo studio, il lavoro od altre attività utili per l'educazione del minore.

Quanto alla misura del collocamento in comunità, essa è certamente volta a limitare il più possibile l'applicazione della custodia cautelare, che ha un impatto più traumatico.

Per evitare che il processo penale comporti una svalutazione dell'immagine del minorenne agli occhi della comunità l'udienza dibattimentale si svolge a porte chiuse; sono previste cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione; è vietato pubblicare o divulgare notizie od immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento; è previsto uno speciale casellario giudiziale al quale possono rivolgersi solo la persona a cui si riferiscono le iscrizioni e l'autorità giudiziaria; è prevista infine la cancellazione delle iscrizioni relative alle condanne diverse da quelle a pena detentiva, al compimento del diciottesimo anno di età.

È prevista l'assistenza affettiva e psicologica al minorenne grazie alla presenza dei genitori o di altra persona idonea, indicata dal minorenne ed ammessa dal giudice che procede.

È inoltre assicurato il sostegno morale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

Il sistema prevede che al di sopra dei 18 anni il soggetto abbia raggiunto la maggiore età e, quindi, che sia imputabile se non ricorrono cause di esclusione della capacità di intendere e di volere.

Al di sotto dei 14 anni il minore è considerato per legge non imputabile: si presume che non abbia la capacità di intendere e di volere necessaria per essere ritenuto responsabile di un reato (97 c.p.).

All'interno di questa fascia di età, cioè tra i 14 e i 18 anni, non vige alcuna presunzione: di conseguenza il giudice dovrà accertare caso per caso la sussistenza della capacità (98 c.p.).

La maturità indica quel complesso di condizioni psichiche che permettono di aver coscienza e comprendere appieno il disvalore e la portata antisociale del fatto compiuto.

Individuati i soggetti che, malgrado la giovane età (compresa tra i 14 e i 18 anni), sono maturi, e quindi penalmente capaci, s'impongono esigenze di differenziazione della disciplina ad essi applicabile.

Le norme di adattamento configurano le particolarità del processo penale minorile e consistono:

a. nel ruolo fondamentale svolto dalle indagini sull'età e sulla personalità;

b.  nella più ampia possibilità di definizione del processo in udienza preliminare;

c.  nelle modifiche del sistema sanzionatorio.

Le indagini sull'età e sulla personalità.

Qualora l'imputato al momento della commissione del fatto non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, si impone il proscioglimento per non imputabilità.

Nel caso, invece, che si trovi nella fascia compresa tra i 14 e i 18 anni, allora il giudice deve accertare la sussistenza della capacità di intendere e di volere.

Se vi è incertezza sull'età dell'imputato il giudice, anche d'ufficio, deve disporre perizia.

In ogni caso, qualora permanga il dubbio, la minore età deve essere presunta ad ogni effetto.

Il p.m. e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne; essi possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti col minorenne; inoltre possono acquisire il parere di esperti "anche senza alcuna formalità".

La definizione del procedimento in udienza preliminare.

Nel processo penale minorile l'udienza preliminare assolve un ruolo fondamentale: oltre alle ordinarie funzioni di garanzia (consistenti nel controllo giurisdizionale della fondatezza dell'accusa) essa si configura come la sede primaria di definizione del procedimento.

Nell'udienza preliminare il giudice può, come accade per gli adulti, emettere il decreto che dispone il giudizio o pronunciare sentenza di non luogo a procedere o disporre il giudizio abbreviato.

Non è esperibile l'applicazione della pena su richiesta né il procedimento per decreto.

Il g.u.p. minorile può emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale (169 c.p.); può disporre con ordinanza la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne; può condannare l'imputato ad una pena pecuniaria, diminuibile fino alla metà del minimo edittale, o ad una sanzione sostitutiva su richiesta del p.m.

Avverso tale sentenza è espressamente prevista la possibilità che l'imputato o il difensore, munito di procura speciale, propongano opposizione, al fine di instaurare il giudizio ordinario.

Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice deve chiedere all'imputato se consente alla definizione del procedimento in quella fase.

In mancanza del consenso dell'imputato, il giudice ha facoltà di definire il processo con una sentenza di non luogo a procedere nel merito con formula ampiamente liberatoria, oppure può emettere una pronuncia che, comunque, non presupponga un accertamento di responsabilità.

L'intervento penale senza la condanna.

La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: l'irrilevanza del fatto è una causa di non punibilità.

Qualora ricorrano la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento ed il pregiudizio per le esigenze educative del minore a causa dell'ulteriore corso del procedimento, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere su richiesta del p.m., durante le indagini preliminari, o d'ufficio, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato.

Il giudice deve sentire il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori e la persona offesa dal reato.

Se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al p.m.

Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato e può essere applicato solo ai minorenni.

Ai sensi del 169 c.p. (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto) il giudice può disporre il perdono qualora concorrano le seguenti condizioni: innanzitutto è necessario che per il reato commesso si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 3 milioni di lire (1549 euro), anche se congiunta a detta pena; inoltre il giudice deve ritenere favorevole la prognosi di rieducazione.

Nel rito minorile il giudice, sentite le parti, può disporre la sospensione del processo con messa alla prova: emette ordinanza quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito di una prova.

Il g.u.p. o del dibattimento, sentite le parti, dispone la sospensione con ordinanza, anche d'ufficio, ed il minore viene affidato ai servizi sociali minorili, in collaborazione coi servizi locali per l'osservazione, il trattamento ed il sostegno.

Il giudice può impartire prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

La sospensione con messa alla prova è applicabile a tutti i reati.

Se la prova ha esito positivo il giudice dichiara estinto il reato con sentenza; in caso contrario il processo deve andare avanti.

Vi sono delle attenuazioni del sistema sanzionatorio in caso di condanna.

Ex 98 c.p. la pena è diminuita fino ad un terzo per i soggetti che, al momento della commissione del reato, avevano un'età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Inoltre, il tetto massimo di pena detentiva che può essere oggetto di sospensione condizionale per i minorenni è di 3 anni.

Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni (c.d. giovani adulti), il tetto massimo di pena detentiva sospendibile è di 2 anni e 6 mesi.

Le altre condizioni di accesso a tale beneficio sono le stesse degli adulti.

Di conseguenza anzitutto il giudice, avuto riguardo alle circostanze di cui al 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), dovrà ritenere che il condannato si asterrà dal delinquere.

La sospensione può esser concessa una sola volta.

Nei confronti dei minorenni, la pena detentiva deve essere utilizzata come extrema ratio.

Tuttavia, qualora gli altri strumenti risultino inidonei, la pena detentiva dovrà essere eseguita.

A tal fine, l'ordinamento ha previsto la creazione di istituti carcerari specifici, facenti parte dei centri per la giustizia minorile, dove è privilegiata la formazione scolastica e professionale.

I centri per la giustizia minorile sono, inoltre, sede degli istituti di semilibertà.

La disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà non presenta deroghe.

La detenzione domiciliare, invece, è applicabile più ampiamente: per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro, famiglia, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza od accoglienza, le pene fino a 4 anni, quando trattasi di persona minore degli anni 21.

Si aggiunga infine che la liberazione condizionale, che permette di trascorrere in libertà vigilata la residua pena, qualora il condannato abbia tenuto un comportamento che faccia ritenere sicuro il ravvedimento (176 c.p.), può essere ordinata dal tribunale per i minorenni in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.



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