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Diritti inviolabili del cittadino




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Adattamento del diritto interno al diritto internazionale


ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE -rinvio formale

L'amministrazione regionale; i rapporti fra le regioni e gli enti autonomi minori


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Repressione delle pulsioni e necessità sociali. Delitto e castigo.


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Diritti inviolabili del cittadino


I diritti sanciti dalla costituzione a favore dei cittadini possono essere diversamente classificati:

  • Diritti positivi e negativi: i primi contengono la pretesa da parte dei soggetti ad ottenere qualcosa da parte dello stato; i secondo consistono nel non essere impediti nello svolgimento di una particolare attività;
  • Diritti indivuduali e collettivi: i primi sono quelli esercitati singolarmente dal cittadino (diritto al voto); i secondi sono quello che si realizzano celle cosiddette formazioni sociali (unione di più cittadini);
  • Diritto condizionati e diritti incondizionati: i primi riguardano la sfera economica del cittadino mentre i secondi la libertà fisica e spirituale dei soggetti.

Doveri del cittadino

Lo status di cittadino ha insidi in sé tutta una serie di diritti e doveri reciproci tra i privati e l'ente pubblico; i cittadini formano il popolo ma anche gli apolidi e gli stranieri devono rispettare le norme penali e l'ordine pubblico ma non godono di molti privilegi previsti per i cittadini. Riguardo ai doveri importanti sono i doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed economica. I doveri possono essere classificati in:

  • Doveri personali: (per esempio il servizio militare o civile)
  • Doveri patrimoniali: (pagare i tributi) l'adempimento dei doveri patrimoniali del cittadino è subordinata al rispetto di numerosi principi costituzionali (ad esempio la capacità contributiva, al progressività, ecc.)

Art 33 cost

<<l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello stato.>>

Diritti e doveri all'istruzione: l'assemblea costituente ha sancito nell'art. 33 che l'istruzione deve essere pubblica. L'atteggiamento della commissione dei 75 è completamente diverso rispetto a quella precedente del periodo fascista in cui si affermò una vera e propria cultura di stato. L'art. 33 afferma, invece, che "l'arte e la scienza seno libere e libero ne è l'insegnamento", continua lo steso art. "l'istituzioni di alta cultura e le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nell'ambito delle leggi dello stato". Nella scuola vige il principio di liberta', sia per l'apprendimento che per l'insegnamento.  Nel 1974 il governo ha emesso decreti che hanno sancito l'autonomia scolastica con l'introduzione di alcuni organi che hanno permesso il rapporto scuola-famiglia (consiglio d'istituto, consigli di classe,ecc). Quello dell'istruzione è un diritto-dovere e la scuola dovrebbe essere gratuita per tutti. Un dibattito si è acceso circa le scuola privata ma i privati hanno il diritto di istituire scuole senza oneri per lo stato. L'assemblea costituente ha quindi sancito la libertà della scuola. Le scuole private sono di due tipi:

  • Confessionali: gestite dalla chiesa cattolica con contenuti diversi a quella pubblica
  • Commerciali: gestite da imprenditori privati aventi principalmente scopi di lucro.

Il decentramento amministrativo

Lo stato italiano è una stato decentrato, cioè il potere politico, amministrativo, fiscale e sociale non è svolto solo dagli organi centrali (organi di roma) ma da organi locali. La scelta del decentramento si basa su diverse ragioni politiche e sociali:

  • Rispettare le diverse identità regionali e locali, adottando gli interventi degli organi pubblici alle effettive esigenze delle diverse parti del paese;
  • Bilanciare il forte potere centrale dello stato, evitando così tendenze al totalitarismo;
  • Rendere lo stato sempre più democratico avvicinandolo ai cittadini;
  • Favorire il controllo dei governati sui governanti

Il decentramento è stato realizzato mediante il regionalismo, cioè la suddivisione del territorio in regioni. Le regioni italiane sono 20, di cui 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale (trentino, valle d'aosta, friuli, sicilia e sardegna). Il regolamento della regione è lo statuto che contiene le regole relative al funzionamento degli organi interni alla regione, sia ai loro rapporti. Esistono regioni a statuto speciale per motivi politici, territoriali e sociali:

  • Le 3 regioni al confine hanno manifestato in più occasioni tendenze separatiste e presentando al loro interno una popolazione multi-razziale che pratica usi e costumi, lingua e religione diversa;
  • Le 2 isole presentano una realtà territoriale notevolmente diversa a quella delle altre regioni, quindi devono essere diversamente gestite.

Gli organi locali con il quale viene esercitato il decentramento sono molteplici, di diversa natura. Senza dubbio di particolare rilievo sono i cosiddetti enti pubblici territoriali

  • Regioni
  • Province
  • Comuni

Gli enti pubblici territoriali presentano un particolare che li avvicina allo stato, sono infatti anch'essi composti da 3 elementi costitutivi:

  • Popolo : cittadini che risiedono all'interno dell'ente locale (confini convenzionali);
  • Territorio: spazio terrestre locale limitato dai confini prevalentemente convenzionali;
  • Sovranita': poter d'imperio dell'ente locale e è derivato, poiché viene concesso all'ente dallo stato.

La regione

Art 114 cost

<<la repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo stato.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla costituzione.

Roma è la capitale della repubblica. La legge dello stato disciplina il suo ordinamento.>>

Nel 2° comma di questo articolo si afferma che le regioni sono enti autonomi aventi un proprio statuto, proprie funzioni e propri poteri.


Art 116 cost

<<il friuli-venezia giulia, la sardegna, la sicilia, il trentino-alto adige/südtirol e la valle d'aosta/vallée d'aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La regione trentino-alto adige/südtirol è costituita dalle province autonome di trento e bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo stato e la regione interessata.>>


Art 117 cost

<<la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

A) politica estera e rapporti internazionali dello stato; rapporti dello stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'unione europea;

B) immigrazione;

C) rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose;

D) difesa e forze armate; sicurezza dello stato; armi, munizioni ed esplosivi;

E) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello stato; perequazione delle risorse finanziarie;

F) organi dello stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del parlamento europeo;

G) ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali;

H) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

I) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

L) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

M) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

N) norme generali sull'istruzione;

O) previdenza sociale;

P) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

Q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

R) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

S) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato.

Le regioni e le province autonome di trento e di bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello stato. >>

In questo articolo vi è sancita la podestà legislativa delle regioni, cioè il fatto che le regioni possano emanare delle leggi proprie, autonome, rispetto sia a quello delle stato, sia a quelle delle regioni. La podestà legislativa delle regioni, in alcuni materie, è concorrente con quella dello stato ma riguardo ad alcune materie, invece, la competenza delle regioni è esclusa.




Art 118 cost

<<le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.>>

Le regioni possono svolgere attività esecutiva, amministrativa ed eseguire quanto disposto nelle leggi emanate in base all'autonomia legislativa sancita nell'art. 117 cost


Art 119 cost

<<i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi

Diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello stato sui prestiti dagli stessi contratti.>>

Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono svolgere attività finanziaria autonoma per quanto riguarda l'entrata e le spese. La riforma tributaria 2003 ha distinto i tributi locali dai tributi erariali (stato).


Gli organi della regione

I principali organi delle regioni sono:

Consiglio regionale: è il "parlamento regionale" e ha il potere legislativo. Dura in carica 5 anni ed è formato da un numero di consiglieri che varia da 30 a 80 a seconda della popolazione regionale;

Giunta regionale: è il "governo della regione" e ha il potere esecutivo. Esso dirige politicamente la regione ed elabora i disegni di legge, coordina lo svolgimento dell'attività amministrativa della regione; i componenti della giunta si chiamano assessori e il loro numero varia da regione a regione, in base a quanto previsto dai diversi statuti;

Presidente della giunta regionale: è il vertice della regione e viene eletto dai cittadini della regione a suffragio universale e diretto. Il presidente della giunta rappresenta la regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige l'attività amministrativa che viene delegata dallo stato alle regioni coordinandosi con il governo di roma. L'attuale presedente della regione umbra è maria rita lorenzetti.

Gli statuti regionali

La prima differenza tra le 20 regioni si basa sullo statuto: 5 a statuto speciale e 15 a statuto ordinario. Lo statuto è l'atto regolamentare delle regioni e contiene tutte le regole relative alla gestione delle regione e all'esercizio dei suoi poteri: legislativo, esecutivo e amministrativo. Già con la riforma del secolo passato le regioni hanno ottenuto molte competenze. Una vera e propria rivoluzione riguardante gli enti locali si è avuta nel 1997 con la cosiddetta legge bassani (dal nome del ministro) in base alla quale rimangono funzioni dello stato solo i rapporti con l'estero, la difesa, la gestione delle moneta, ecc. E' stato applicato il cosiddetto principio di sussidiarieta', secondo il quale l'ente superiore stato può occuparsi  di determinate funzioni solo se e quando l'organo di livello inferiore non è grado di gestire l'attività considerata. Tale riforma, ancora in corso, ha mantenuto la distinzione tra regioni speciali e ordinarie: quelle speciali hanno maggiore autonomia rispetto alle prime. Il loro testo è contenuto in leggi costituzionali e quindi non può essere abrogato da leggi ordinarie dello stato ma eventuali modifiche richiedono una vera intesa tra stato e regioni, nonché il parere dei cittadini che possono condurre fino ad un referendum regionale. Al contrario, gli statuti ordinari sono redatti e modificati dai consigli regionali con una speciale procedura, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi ordinarie dello stato.


La regione umbra

Il consiglio regionale umbro ha sede a palazzo cesaroni a perugina ed è formato da 30 consiglieri ma con la riforma del 1999 nel 2010 i consiglieri diventeranno 36. La composizione del consiglio è la seguente:

  • 19 consiglieri di centro-sinistra
  • 11 consiglieri di centro-destra

Il p.d.r. È maria rita lorenzetti eletta nel 2002 e riconfermata nel 2005. Insieme alla presidentessa della regione piemonte mercedes bresso è l'unica donna presidente regionale. Per l'elezione del p.d.r. È si richiede:

  • Nelle prime 3 la maggioranza dei 4/5 dei votanti;
  • Dalla quarta in poi la maggioranza assoluta

La giunta regionale umbra è formata da 9 assessori più un elevato numero di assessori esterni che però non partecipano alla votazione della giunta.


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