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I segni distintivi




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I SEGNI DISTINTIVI



Il sistema dei segni distintivi


I principali segni distintivi dell'imprenditore sono:

o      la ditta, che contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa;

o      l'insegna, che individua i locali in cui l'attività d'impresa è esercitata;

o      il marchio, che individua e distingue beni o sevizi prodotti.

Tali segni distintivi sono fondamentali nella formazione e mantenimento della clientela a favore dell'imprenditore, oltre che svolgere un ruolo di garanzia per quanti entrino in contatto con essi per non essere tratti in inganno sull'identità dell'imprenditore o sulla provenienza dei prodotti.

Princìpi comuni:

a)     l'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei segni distintivi. Deve rispettare regole di verità, novità, capacità distintiva.

b)     L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi. È però un diritto relativo e strumentale alla realizzazione della funzione distintiva rispetto agli imprenditori concorrenti.

c)     L'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi.


A.    LA DITTA


Formazione della ditta e contenuto del diritto sulla ditta


La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e in mancanza di scelta diversa, esso coincide con il nome civile dell'imprenditore.

Limiti specifici nella scelta della propria ditta:

verità, con contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o ditta derivata

ditta originaria: è formata dall'imprenditore che la utilizza; "deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore"

ditta derivata: è formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda.

novità, per cui la ditta non deve essere "uguale o simile a quella usata da altro imprenditore" e tale da "creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in sui questa è esercitata". Chi ha adottato per primo una data ditta ha diritto all'uso esclusivo della stessa. È tuttavia possibile l'omonimia tra più ditte che non creano confusione sul mercato, che non sono quindi concorrenti tra loro. 


Il trasferimento della ditta


La ditta è trasferibile ma solo insieme all'azienda, con il consenso dell'alienante se il trasferimento avviene per atto tra vivi. A causa di morte, la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. Chi ha trasferito l'azienda è responsabile in solido con l'acquirente per i debiti da questo contratti spendendo la ditta derivata si addossa all'alienante l'onere di portare a conoscenza dei terzi l'avvenuto trasferimento dell'azienda e della ditta se si tratta di impresa non commerciale.


Ditta e nome civile. Ditta e nome della società.


Ditta individuale e nome civile assolvono ad una diversa funzione e sono diversamente disciplinati.

Nome civile: attribuito per legge, ha struttura fissa, è unico e non liberamente modificabile.

Ditta: princìpi opposti rispetto a quella del nome civile.

L'imprenditore, se ha un solo nome civile, può avere più ditte; ditta e nome civile sono diversamente tutelate. Non è consentita omonimia tra ditte di imprenditori in rapporto di concorrenza (opposto per nome civile); il nome civile è indisponibile e intrasmissibile (opposto per la ditta).


La distinzione tra nome civile e nome commerciale (ditta) dell'imprenditore è da ritenersi valida anche per le società.

Art. 2567: la ragione sociale delle società di persone e la denominazione sociale delle società di capitali e delle cooperative sono regolate dalle norme specificamente dettate in sede di disciplina dei singoli tipi di società.

Ragione sociale e denominazione sociale non vanno identificate con la ditta, perché vanno poste sullo stesso piano del nome civile della persona fisica. Regime valevole per le società: art. 2564 le società devono avere una ragione sociale o una denominazione sociale; il nome della società non può essere uguale o simile a quello prescelto da altra società concorrente e non è trasferibile. Le società possono inoltre avere anche una ditta originaria , formata rispettando le norme sulla ditta, nonché una o più ditte derivate.


B.    IL MARCHIO


Nozione e funzione del marchio


Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa. Esistono tre tipi di marchio: marchio nazionale, marchio comunitario e marchio internazionale, disciplinati da diverse normative imperniate sull'istituto della registrazione che riconoscono al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso.

Il marchio ha la funzione di differenziare i prodotti di un certo imprenditore da quelli della concorrenza, è indicatore della provenienza del prodotto da una fonte unitaria di produzione, tuttavia non garantisce la qualità dei prodotti.


I tipi di marchio


Diversi tipi di marchio:

MARCHIO DI FABBRICA E DI COMMERCIO: in particolare i beni che subiscono successive fasi di lavorazione o risultano da assemblaggio di parti distintamente prodotte, possono essere contraddistinte da più marchi coesistenti sullo stesso prodotto. Il rivenditore può apporre il proprio marchio a questi prodotti, non potendo però sopprimere il marchio del produttore.

MARCHIO DI SERVIZIO: utilizzato da imprese che producono servizi, ad es. la forma pubblicitaria.

MARCHIO GENERALE E MARCHIO SPECIALE: l'imprenditore può usare un solo marchio per i propri prodotti (marchio generale) o servirsi di più marchi per differenziare prodotti in relazione a diversità qualitative (marchi speciali).


Il marchio può essere costituito:

o      da parole marchio denominativo

o      da figure, lettere, cifre, disegni o colori marchio figurativo

o      da suoni

o      dalla combinazione di parole o più altri simboli marchio misto


Non possono essere registrate come marchi forme della natura o quelle che danno un valore sostanziale al prodotto (ad es. la forma di una bottiglia).


MARCHIO COLLETTIVO: titolare di questo marchio è un soggetto che svolge la "funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi". Tale marchio è concesso in uso solo a produttori o commercianti consociati (es. "Pura lana vergine" o "Prosciutto di Parma").


I requisiti di validità del marchio


Il marchio, per essere tutelato giuridicamente, deve rispondere a requisiti di liceità, verità, originalità e novità.

Liceità: il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, stemmi o altri segni prodotti da convenzioni internazionali. Per l'uso del nome di una persona o del suo pseudonimo è necessario il consenso dell'interessato o anche dei suoi eredi.

Verità: non deve contenere segni che ingannino il pubblico su provenienza geografica, natura, qualità dei prodotti o servizi.


Originalità: deve essere originale e distinguibile; il legislatore predetermina segni privi di capacità distintiva:

a)     denominazioni generiche del prodotto o del servizio, o la loro figura generica (es.: scarpe, calzature);

b)     indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, delle prestazioni, provenienza geografica (es.: "brillo" per prodotti lucidanti;

c)     i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, come "super", "lusso", "extra".


Possiamo poi distinguere marchi deboli, facilmente confondibili con altri marchi, e marchi forti, dotati di accentuata capacità distintiva.


Novità: il marchio non deve essere usato da altri imprenditori generando confusione fra i consumatori. Possiamo poi distinguere tra marchi ordinari e marchi celebri.


Il marchio registrato


Il titolare di un marchio rispondente ai requisiti di validità indicati sopra ha diritto all'uso esclusivo del marchio prescelto, e la disciplina si differenzia se il marchio è stato registrato oppure no.

Il marchio registrato può essere usato direttamente dal l'imprenditore o da chi lo usi in altre imprese di cui abbia il controllo e con il suo consenso. La registrazione attribuisce il diritto all'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale. Il titolare può impedire a terzi di mettere in commercio, esportare o importare prodotti col proprio marchio o di usarlo nella pubblicità. Il diritto di esclusiva copre anche i prodotti affini (non solo quelli identici), con conseguenze particolarmente gravi quando si tratta di marchi celebri o di alta rinomanza. Il diritto di esclusiva decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'Ufficio brevetti; la registrazione nazionale è presupposto per estendere la tutela ad ambito internazionale. La registrazione nazionale, comunitaria e internazionale dura 10 anni, è rinnovabile per un numero illimitato di volte.
Dal marchio si decade per volgarizzazione (quando ad esempio lo stesso è divenuto nel commercio denominazione generica di quel dato prodotto: Nylon, Cellophane), ingannevolezza o mancata utilizzazione entro 5 anni dalla registrazione. Il marchio è tutelato civilmente e penalmente; il titolare del marchio può promuovere l'azione di contraffazione.


Il marchio di fatto


È tutelato anche il marchio non registrato, sebbene meno sensibilmente. Il titolare di un marchio non registrato diventato noto su tutto il territorio nazionale potrà impedire che altri usi in fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti, ma non per prodotti affini. Il titolare di un marchio non registrato con notorietà locale non potrà impedire che altro imprenditore usi di fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti un'altra zona del territorio nazionale. Potrà continuare ad usare il suo marchio solo nella diffusione locale.

Il marchio di fatto gode di una tutela penale più limitata.


Il trasferimento del marchio


Il marchio è trasferibile e può essere trasferito sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo (c.d. licenza di marchio). Il marchio oggi può essere trasferito tutto o in parte senza necessario trasferimento dell'azienda. È possibile la contitolarità del marchio. Lo stesso marchio può essere utilizzato contemporaneamente dal titolare originario e da uno o più concessionari (licenza di marchio non esclusiva); da questa però non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi essenziali nell'apprezzamento del pubblico.


C.    L'INSEGNA


Nozione e disciplina


L'insegna contraddistingue i locali dell'impresa o l'intero complesso aziendale. Essa non potrà essere uguale o simile a quella già utilizzata da altro imprenditore concorrente, con conseguente obbligo di differenziazione. L'insegna dovrà essere lecita, veritiera e originale.

Nulla è disposto per il trasferimento dell'insegna, ma è pacifico che il diritto può essere trasferito.





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