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La salute del detenuto e le normative




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La salute del detenuto e le normative





«Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre dell'opera di almeno uno specialista in  psichiatria [].

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità ai lavori di cui sono addetti. [.]

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. [.]».

Quando si parla di carcere, spesso non si considera che il diritto alla salute vale anche per i detenuti, in quanto è uno dei diritti fondamentali della persona, che ne tutela la dignità.

L'OMS , con l'emanazione delle direttive note come "Principio di equivalenza della cura", sancisce in modo inderogabile la necessità di garantire al detenuto le stesse cure mediche e psico-sociali che sono date a tutti gli altri membri della comunità, statuendo una reale possibilità quindi per i detenuti di poter utilizzare gli stessi servizi per raggiungere uno stato di salute completo per l'utente, che soddisfi i suoi bisogni (Baccaro 2003).

Il diritto alla salute (Baccaro 2003) è da intendersi come un diritto alla persona come principio di autonomia (rispetto alla persona e riconoscimento del suo diritto all'auto-determinazione) e come diritto sociale con principi di solidarietà ossia il principio di beneficialità (assicurare salute e benessere alla persona), principio di non maleficità (non recare danno alla persona) e principio di giustizia (trattare la persona in modo uguale e evitare discriminazioni).

Le stesse Regole minime per il trattamento dei detenuti affermano che la finalità del trattamento è la salvaguardia della salute e della dignità e che il sanitario deve avere cura della salute fisica  e psichica dei detenuti, deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle norme ospedaliere, tutti i detenuti che segnalano di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione è particolarmente attirata.

Il carcere però produce sofferenza e malattie, è insomma una fabbrica di handicap (Gallo e Ruggiero 1989) nonostante la tutela legislativa presente.

Essere reclusi è di per sé una punizione in quanto non è naturale per l'uomo non potersi muovere liberamente, né avere la capacità di poter gestire il suo spazio e il suo tempo: l'assenza di tempo contribuisce con altri fattori a minare e distruggere il sistema immunologico, inoltre, a causa dell'ambiente povero in cui vive, il detenuto è privato da stimoli sensoriali cosa che gli provoca turbe del metabolismo cerebrale e modificazioni nelle reazioni del cervello (Gallo e Ruggiero 1989).

«Si vive in cattività chiusi, perché non è normale per un uomo, dunque

non si può uscire migliori.»

Dal momento che il lavoro di tesi, tratta in special modo la situazione femminile nel carcere, è doveroso ricordare che l'8 Marzo del 2001 è stata emanata una legge per le misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, la quale con i suoi otto articoli dispone:



o    la sospensione della pena obbligatoria per le donne incinte o madri con figli non superiori all'anno di età (art. 146 C.P.),

o    la sospensione facoltativa può essere concessa a madre di bambini di età inferiore ai tre anni (art. 147 C.P.),

o    la detenzione speciale a madri di prole di età inferiore ai 10 anni purché abbiano scontato un terzo della pena (art. 47 quinquies-detenzione domiciliare speciale






Anche se in questo capitolo si svilupperanno anche le normative sulla salute e il carcere, si deve ricordare che la salute, (Fiocco 2004) è un bene, e non deve essere inteso solo come un concetto astratto, ma è altresì nesso creato e cercato dalla comunità, anche se prodotto con fatica. La salute è un obiettivo di sviluppo della vita, è una condizione alla creazione di un diritto, non un assoluto che la precede.

Dall'Ordinamento penitenziario l. 26 Luglio 1975, n. 354.

O.M.S. dichiara nel suo testo costitutivo che «il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche, condizione economica o sociale». L'OMS partecipa ai lavori della Commissione dei Diritti dell'Uomo e alla Sottocommissione della Lotta contro le Misure discriminatorie e della Protezione delle Minoranze.

Regole minime per il trattamento dei detenuti,  Raccomandazione del Comitato dei Ministri della comunità Europea 12 Febbraio 1987

Gli articoli che si occupano della sanità in carcere vanno dal 26 al 32. L'articolo riportato è il 26.

Gli autori per rendere chiara l'idea di isolamento sociale di un gruppo citano l'esperienza di un gruppo di volontari i quali vissero per 45 giorni ad una profondità di 230 metri nella Grotta del Fiume Frasassi.

Il quadro clinico che si produsse alla fine fu questo: ossa decalcificate del 30%, diminuzione del desiderio sessuale, secrezione del cortisone abbassata di un terzo rispetto i valori normali.

Con questo non si vuole certo dire che il carcere è rimasto agli albori della storia, dove i detenuti vivevano in ambienti insalubri e grotteschi, ma far riflettere sul fatto che la mancanza della concezione del tempo, può provocare seri danni fisici sull'individuo.

Questa frase è stata detta da una delle detenute del carcere della Giudecca, intervistate sulla vita in detenzione.

Della Legge 26 luglio 1975 n. 354)

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Appunti su: diritto alla salute dei bambini detenuti,











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