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Scienza delle finanze




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SCIENZA DELLE FINANZE



Definizione di E-commerce

L'E-commerce è parte integrante della New Economy e può essere definito come lo svolgimento di attività economiche e di transazioni attraverso una rete telematica. Le parti interagiscono elettronicamente, e la conclusione dei contratti avviene direttamente da un computer all'altro, senza alcun contatto fisico, ed in totale assenza del tradizionale supporto cartaceo.

Man mano che l'e-commerce evolve, con rapidità ed estensione, si capisce che tale forma di sviluppo commerciale non è così semplice come si era voluto far intendere ritenendo che la barriera di ingresso al mercato elettronico fosse a portata di un click in internet. L'elemento che, infatti, fondamentalmente distingue questa nuova forma di commercio, che è da considerarsi come il surrogato della New Economy, non consiste nell'aggiungere una semplice "e" al commercio tradizionale, proprio in quanto il commercio elettronico è un fenomeno assai complesso, che si può sviluppare solo quando si opera su dimensioni di estensioni commerciali tali da raggiungere elevate economie di scala. Comunque nel nuovo sistema economico, l'e-commerce senza dubbio rappresenta proprio la procedura operativa attraverso cui si compiono tutti i più svariati generi di transazioni commerciali.

Con questo, tuttavia, non si vuole affermare che d'ora in poi tutte le transizioni economiche si effettueranno sfruttando questo nuovo canale di vendita; allo stato attuale, infatti, ancora la stragrande maggioranza delle transazioni economiche che intercorrono tra soggetti, siano essi singoli o collettivi, pubblici o privati, avviene ancora in base ai principi già ampiamente collaudati della "Old Economy". E' anche vero, pero, che tali principi stanno velocemente cedendo il passo alle nuove regole definite dalla New Economy, e che tale tendenza acquista sempre di più i connotati di una rivoluzione dei sistemi economici e sociali.

Nell'e-commerce, innovativo canale di vendita, le parti che partecipano ad un'operazione di commercio elettronico ne definiscono la tipologia; più dettagliatamente possiamo affermare che il commercio elettronico si divide in due grandi aree a seconda del cliente-destinatario dell'offerta; abbiamo cosi:


Il business to business

Il business to consumer


Prima di trattarli nel dettaglio ritengo sia opportuno sottolineare un ulteriore aspetto. Il commercio elettronico per sua natura e per le sue caratteristiche, tra cui la mancanza di contatto tra le parti, è uno strumento per la vendita di prodotti con un buon livello di standardizzazione. Risulta infatti difficile poter personalizzare un prodotto secondo particolari richieste dell'acquirente, a meno che, non si tratti di un prodotto 'modulare', ovvero un prodotto le cui caratteristiche sono appunto quelle di poter essere assemblato secondo le richieste del cliente con diverse parti -moduli- ben precise.



Business to business

Questa tipologia di e-commerce consiste nello scambio di beni e/o servizi tra due imprese distinte.  Si tratta quindi di uno strumento, in molti casi potentissimo, per tutti i rapporti di fornitura che esistono tra le imprese.
Con questo nuovo tipo di applicazione si attua senza dubbio una:

Riduzione dei costi delle transazioni, soprattutto nella funzione commerciale e logistica;

Riduzione dei tempi delle transazioni ed esecuzione degli ordini;

Apertura ad un mercato più ampio;

Abbattimento di barriere spazio-temporali;

Inoltre la realizzazione di un'attività di commercio elettronico in questo caso come nel business to consumer, permette una più facile gestione di una serie di attività pre e post-vendita quali ad esempio: il rilascio di informazioni dettagliate sul prodotto o servizio, assistenza, aggiornamenti e informazioni su nuovi prodotti.


Business to consumer


Questa tipologia di commercio elettronico vede come controparte acquirente un consumatore finale del bene, mentre come venditore solitamente si ha un'organizzazione che difficilmente cura la produzione o la trasformazione finale del bene stesso, sempre più spesso si tratta di intermediari o di organizzazioni che affiancano alla vendita con i canali distributivi tradizionali quella via Internet.

















L'e-commerce pur essendo un servizio telematico attualmente utile e competitivo si espone ad alcuni problemi di carattere fiscale.

Prima però di andare ad analizzare più dettagliatamente i problemi fiscali inerenti al commercio elettronico è necessario definire per aver così ben chiaro il concetto di imposte tasse e tributi.


Le Entrate Derivate ( o tributi)


Le entrate derivate ovvero i tributi, sono sottrazioni di ricchezza alle economie private operate dallo Stato in virtù della sua sovranità, o dagli enti pubblici a cui lo Stato ne ha attribuito la facoltà (regioni, province, comuni, ecc..), allo scopo di far fronte alle esigenze dell'attività finanziaria pubblica.

I tributi hanno la natura di prestazioni obbligatorie, in quanto, imposte per legge. Sono entrate coattive che hanno come presupposto la podestà di imperio dello Stato e il dovere dei membri della collettività di contribuire al funzionamento delle pubbliche istituzioni. Sono quindi regolati da norme di diritto pubblico.

Vi sono tre categorie di tributi che presentano un diverso grado di coattività: minimo nella tassa, maggiore nel contributo, massimo nell'imposta.












La Tassa

La tassa è un tributo applicato nei confronti di chi richiede un servizio speciale, ossia un servizio che, soddisfa esigenze individuali. Nella tassa il carattere della coattività non è molto rilevante perché il tributo viene prelevato solo se viene richiesto il servizio.

La funzione della tassa, quindi, è di far sì che alla spesa di un servizio pubblico contribuiscano in modo particolare gli utenti, i quali ne traggono individualmente vantaggio.


I Contributi

Il contributo è un prelievo di ricchezza imposto a coloro che traggono individualmente un vantaggio specifico da opere o servizi pubblici di utilità generale.

Come la tassa, il contributo ha la funzione di far gravare una parte del costo del servizio o dell'opera su coloro che se ne avvantaggiano in modo particolare; a differenza della tassa, il contributo non presuppone una domanda individuale, in quanto l'opera o il servizio vengono effettuati dall'ente pubblico di propria iniziativa e a beneficio della collettività. Proprio per questo carattere di generalità del servizio, il contributo presenta, rispetto alla tassa, un grado di maggiore coattività.

L'Imposta

L'imposta è un prelievo di ricchezza da parte della pubblica amministrazione a carico dei cittadini allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili, ovvero servizi pubblici che avvantaggino la collettività nel suo insieme.

Il contribuente è così obbligato a una prestazione in denaro, senza alcuna contropartita di cui possa fruire individualmente.

Le imposte costituiscono la fonte preminente di entrata, infatti, il gettito che esse forniscono permette di coprire l'intero costo dei servizi generali e quella parte del costo dei servizi speciali che non è coperta dalle tasse.

Una persona può essere sottoposta all'imposta soltanto se viene verificata la sua capacità contributiva, ovvero la sua possibilità economica di contribuire alla spesa pubblica, in concomitanza appunto, con il presupposto previsto dalla legge.

La persona nei cui confronti si realizza il presupposto di imposta viene indicata con il termine di contribuente. Il verificarsi del presupposto previsto dalla legge segna il momento in cui si instaura il rapporto giuridico di imposta, nel quale si possono ravvisare alcuni elementi quali: il soggetto attivo, il soggetto passivo, l'oggetto, la base imponibile e l'aliquota.

Il soggetto attivo dell'imposta è lo Stato o altro ente pubblico a cui spetta il diritto di accertare, riscuotere ed incassare l'imposta.

Il soggetto passivo dell'imposta è colui su cui grava l'obbligo di pagare il tributo e la conseguente responsabilità per l'eventuale violazione di tale obbligo.

L'oggetto dell'imposta rappresenta l'elemento materiale a cui essa si applica.

L'oggetto dell'imposta espresso in termini quantitativi, costituisce la base imponibile su cui l'imposta viene determinata

L'aliquota dell'imposta è il rapporto, espresso in percentuale, fra la base imponibile e l'importo dell'imposta.

Le imposte si distinguono in:


Imposte dirette

Imposte indirette



Imposte dirette

Le imposte dirette colpiscono le manifestazioni dirette ed immediate di ricchezza, che consistono nel conseguimento di redditi o nel possesso di un patrimonio.

Oggetto delle imposte sul reddito è il flusso corrente di ricchezza che viene acquistato dal contribuente in un determinato periodo.

Le imposte sul patrimonio hanno per oggetto il valore dei beni posseduti dal contribuente in un determinato momento.

Esempi lampanti di imposte dirette sono l'Irpef e l'Irpeg.






Irpef

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), è un'imposta progressiva e personale a carattere generale.

E' un'imposta generale in quanto si applica a tutte le persone fisiche e colpisce tutti i tipi di reddito.

Ha carattere personale perché non colpisce i singoli redditi ma la capacità contributiva globale del contribuente.

Ha carattere progressivo perché attua una discriminazione quantitativa del reddito posseduto, in quanto i redditi più elevati vengono colpiti da aliquote più alte, mentre vengono esentati dall'imposizione i possessori di redditi molto bassi, appena al limite della sussistenza.

Presupposto dell'Irpef è il possesso di redditi in denaro o in natura; c'è da dire che il concetto di possesso è inteso come la titolarità giuridica del reddito e non come semplice disponibilità materiale.

I soggetti passivi dell'Irpef sono tutte le persone fisiche che possiedono redditi.

La base imponibile dell'Irpef è formata dal reddito complessivo ovvero dalla somma di tutti i redditi imponibili imputati al contribuente al netto degli oneri deducibili.

La deduzione degli oneri è ammessa nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, si deve però trattare di spese effettivamente sostenute nel periodo di imposta e di cui sia documentato il pagamento.




L'Irpeg

L'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (Irpeg), svolge nel sistema tributario un ruolo parallelo a quello dell'Irpef e corrisponde all'esigenza di realizzare in modo completo il principio dell'imposizione generale sul reddito.

Vi sono redditi che, essendo prodotti da società non sono in alcun modo imputabili a persone fisiche e perciò non potrebbero essere colpiti dall'Irpef; si pensi agli utili non distribuiti dalle società di capitali.

L'Irpeg colma queste lacune perché si applica direttamente al reddito posseduto dalle società, in quanto soggetti forniti di una propria capacità contributiva.

Il presupposto di imposta è identico a quello dell'Irpef e consiste nel possesso di redditi in denaro o in natura.

L'Irpeg è un'imposta personale perché si applica in modo unitario all'insieme di redditi posseduti dal soggetto, però data la diversa qualità dei soggetti, il carattere personale assume in quest'imposta connotati particolari, infatti si tiene conto della natura, dello scopo e della forma organizzativa dell'ente.

Pur se è un'imposta personale l'Irpeg ha carattere proporzionale, e non progressivo come l'Irpef in quanto, riguarda enti e società, e non persone fisiche.

I soggetti passivi dell'Irpeg sono:


Società con personalità giuridica;

Enti commerciali;

Enti non commerciali;

Società ed Enti non residenti.

La base imponibile dell'Irpeg è costituita dal reddito complessivo netto.

Il periodo di imposta corrisponde alla durata dell'esercizio o al periodo di gestione del soggetto passivo.

Dato il carattere proporzionale dell'Irpeg, l'aliquota è costante ed è determinata nella misura del 37%.


A questo punto mi sembra doveroso fare un altro esempio di imposta diretta, parlerò quindi dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).



Irap

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), istituita con il decreto legislativo del 15 Dicembre del 1997 n.446, è il più importante tributo regionale esistente.

L'Irap è un'imposta reale, in quanto fa riferimento all'imponibile prescindendo dalla situazione personale del contribuente; a carattere territoriale poiché ciascuna regione può applicarla esclusivamente alle attività localizzate nell'ambito del proprio territorio; è un'imposta generale in quanto colpisce tutte le attività produttive svolte in sede regionale.

Il presupposto dell'imposta è costituito da:

Esercizio di attività dirette alla produzione o allo scambio di beni o di servizi;

Attività istituzionalmente svolte dalle società e dagli enti pubblici o privati.

La base imponibile è costituita dal valore netto della produzione, che deriva dall'attività esercitata nel territorio della regione.

L'aliquota ordinari dell'Irap è fissata nella misura del 4,25%.



Imposte indirette

Le imposte indirette invece, colpiscono i consumi e i trasferimenti di ricchezza.

Le imposte sui consumi colpiscono il reddito in quanto viene utilizzato per l'acquisto di beni e servizi destinati al consumo. Tali imposte non vengono applicate direttamente nei confronti dei singoli consumatori perché non è possibile accertare i consumi effettuati nell'ambito delle famiglie e altrettanto difficoltosa ne sarebbe la riscossione. Pertanto l'imposta viene accertata nei confronti dei singoli produttori i quali la "scaricano" sul prezzo che dovrà pagare il consumatore.

Le imposte indirette sui trasferimenti colpiscono, invece, il patrimonio quando viene trasferito.

Le principali imposte indirette in Italia sono: le imposte di fabbricazione, le imposte sulle lotterie, l'imposta sui tabacchi, le imposte di registro e di bollo, le imposte di circolazione per gli autoveicoli, e l'Iva.





Iva

L'Iva, ovvero per esteso Imposta sul Valore Aggiunto, riveste nel nostro sistema tributario un ruolo di fondamentale importanza. E' stata istituita con il d.p.r. del 26 ottobre 1972 n.633, ma nel corso degli anni ha subito numerosissime modifiche, tanto che oggi ben poche disposizioni del decreto istitutivo hanno conservato un contenuto identico a quello iniziale.

L'Iva può essere definita come un'imposta plurifase, tendenzialmente trasparente e neutra, applicata sul valore aggiunto.

L'Iva è un'imposta plurifase in quanto, è destinata a colpire il valore finale del bene al momento in cui viene acquistato dal consumatore, ma si riscuote frazionatamene nelle varie fasi del processo di produzione e di distribuzione, applicandosi ogni volta soltanto all'incremento di valore che il prodotto consegue nel passaggio da un operatore all'altro.

L'Iva è un'imposta trasparente in quanto, gli operatori economici che intervengono nei vari passaggi, obbligati a pagare il tributo, si rendono conto della sua incidenza, in quanto l'imposta non si incorpora nel prezzo del prodotto ma rimane distinta da esso e "in evidenza".

L'Iva è considerata un'imposta neutrale in quanto, ad ogni passaggio, non colpisce tutto il valore del bene ma soltanto il valore aggiunto dovuto all'attività svolta in quella fase, evitando così gli effetti cumulativi qualunque sia il numero di scambi che la merce subisce prima di arrivare al consumatore.

Il valore aggiunto, è il maggior valore che un bene o un servizio consegue per effetto dell'attività produttiva svolta da un operatore economico, e tale valore deve riferirsi all'entità complessiva delle operazioni effettuate in un determinato periodo dal soggetto passivo.

Il valore aggiunto si può calcolare per deduzione sulla base di due metodi:

Deduzione base da base: da ricavo complessivo dei beni e dei servizi ceduti si deduce la spesa complessiva per i beni e i servizi acquistati; la differenza rappresenta il valore aggiunto dell'azienda del periodo considerato e forma la base imponibile su cui calcolare l'imposta.

Deduzione imposta da imposta: si assume come punto di partenza l'imposta applicata, nel periodo considerato, a ogni cessione di beni o servizi e dall'importo complessivo di essa si detrae l'importo complessivo dell'imposta pagata sui beni e sui servizi acquistati; la differenza rappresenta l'imposta che grava sul valore aggiunto dell'azienda.

Il soggetto passivo dell'Iva è colui che effettua operazioni imponibili nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, infatti, nel momento in cui acquista i beni o servizi necessari per l'esercizio della sua attività, egli è soggetto alla rivalsa esercitata dai suoi fornitori. Non dovendo l'imposta restare a suo carico, l'Iva pagata sugli acquisti viene considerata come un credito da recuperare (Iva a credito).

Quando lo stesso operatore effettua cessione di beni o prestazioni di servizi, deve a sua volta determinare l'Iva dovuta su tali operazioni e addebitarla per rivalsa ai propri clienti, i quali sono tenuti a pagargliene l'importo in aggiunta al corrispettivo del bene o servizio.

L'Iva riscossa ovviamente, non viene acquistata dall'operatore perché non si tratta di un ricavo ma dell'imposta di cui egli è debitore verso lo Stato (Iva a debito).

Periodicamente egli deve versare all'erario l'Iva a debito relativa a tutte le vendite dello stesso periodo detraendone l'importo corrispondente all'Iva a credito, in tal modo l'Iva a credito viene recuperata e il versamento viene effettuato soltanto per la differenza.


In qualsiasi paese comunque, l'applicazione di un sistema tributario efficiente, è molto complesso; basti pensare che in Italia per giungere ad un sistema tributario semplificato, efficiente e coordinato è passato circa un secolo dall'unificazione del 1861.

La stessa cosa potrebbe avvenire per il commercio elettronico, pertanto adesso voglio illustrare le principali problematiche a cui si va incontro per attuare un corretto sistema tributario analizzando le direttive iniziali dell'OCSE per l'e-commerce, in vista di una maggiore regolamentazione.



E-commerce: principi e problemi fiscali


Nel nuovo millennio, lo sviluppo delle tecnologie e soprattutto l'utilizzo esasperato di Internet hanno rivoluzionato anche il modo di concepire il commercio, tanto che le varie organizzazioni internazionali (come OCSE, WTO, UE) sono alle prese con i problemi fiscali derivanti dallo sviluppo delle attività commerciali sulla Rete.

Il commercio elettronico, non si esaurisce nella semplice conduzione della transazione ma, può anche abbracciare le altre fasi del rapporto commerciale. Questo non costituisce un fenomeno del tutto nuovo, infatti, già da diversi anni le grandi imprese effettuano interscambi di dati di carattere economico con il loro indotto di clienti e fornitori utilizzando reti chiuse di tipo proprietario.


Il processo di tassazione, nell'e-commerce è estremamente complesso, e diversi sono i tentativi per poterlo attuare. I problemi che possono sorgere riguardano la localizzazione del luogo di produzione del reddito, la qualificazione di tale reddito e, di non secondaria importanza, la determinazione della residenza fiscale dell'entità che svolge l'attività di commercio elettronico. Infatti, il carattere di immaterialità della Rete pone difficili problemi per l'applicazione della norma fiscale, soprattutto per la facilità di spostare da una parte all'altra del globo il server su cui canalizzare le transazioni commerciali. Di conseguenza determinare il luogo di produzione del reddito è la prima fondamentale questione che bisogna affrontare per l'applicazione di qualsiasi tipo di norma. Pertanto, l'OCSE, ha esaminato a più riprese la questione e con la conferenza di Ottawa (ottobre 1998) ha fissato alcuni importanti principi:


Principio della neutralità: con il quale viene sancita l'effettiva parità fiscale tra forme di commercio tradizionale ed elettronico;

Principio di certezza e semplicità: grazie al quale si ottiene una chiara comprensione e una facile applicazione delle norme fiscali attraverso adeguati strumenti correttivi;

Principio dell'efficacia ed equità: con il quale si auspica la prevenzione dell'elusione e dell'evasione fiscale;

Principio di flessibilità: con il quale si indica che le regole devono essere sufficientemente dinamiche da adeguarsi facilmente ai rapidi mutamenti dell'evoluzione tecnologica;

Principio dell'efficienza: il quale prevede che il costo fiscale delle operazioni deve essere ridotto al minimo, e stabilisce che i proventi conseguiti da persone fisiche, o da persone giuridiche, per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate via Internet, costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef ed Irpeg, nel paese in cui l'attività ha la sede principale.


L'applicazione della normativa fiscale vigente però, risulta difficile sul piano pratico, poiché la Pubblica Amministrazione non è ancora in grado di accertare fisicamente l'operato dell'impresa, non essendo ancora attrezzata per fornire un servizio consuntivo adatto.

Inoltre in base al art. 3 del D.L. 446/97 che stabilisce che anche i redditi prodotti da commercio elettronico per mezzo di stabili organizzazioni sono soggetti all'applicazione dell'Irap, maggiori saranno i problemi che potranno derivare dalla ripartizione territoriale della base imponibile Irap, essendo quasi impossibile determinarle.

Per quanto riguarda le imposte indirette occorre sottolineare che alla conferenza di Ottawa sul commercio elettronico sono stati fissati due principi fondamentali che dovranno essere applicati nelle transazioni on-line, questi due principi fondamentali sanciscono che le operazioni effettuate per mezzo del Web dovranno essere sempre considerate come prestazioni di servizi, e che il luogo di tassazione sarà quello in cui avviene la consumazione del bene o del servizio.

Tuttavia esclusa questa breve parentesi, la normativa in tema di imposizione indiretta riferita al commercio elettronico, sia a livello internazionale che nazionale, è tuttora da costruire.

Gli orientamenti suggeriti dall'OCSE è dall'UE, che in materia costituiscono un'importante punto di riferimento, devono comunque trovare una opportuna collocazione all'interno delle legislazioni comunitarie e nazionali.

L'esigenza fondamentale di un coordinamento per conseguire una definitiva normativa omogenea esportabile anche a paesi terzi comporterà quindi tempi di produzione legislativa abbastanza lunghi.

E' ulteriormente da sottolineare, che nell'ambito del commercio elettronico, non è possibile osservare l'obbligo fiscale della registrazione su libri e scritture contabili ai fini della verifica delle dichiarazioni dei redditi, poiché tutte le transazioni avvengono elettronicamente; in proposito furono elaborate diverse proposte, che però non ebbero mai grande successo, tra le quali, l'idea di un gruppo di esperti dell'Unione Europea che volevano applicare la "bit tax", ovvero una tassazione che non solo riguardasse le transazioni commerciali in rete, ma anche il semplice accesso ad un sito. Naturalmente, soprattutto per i forti riscontri economici è stata respinta.

Il commercio elettronico, che nel frattempo affinerà le sue tecnologie operative e conquisterà nuovi settori di mercato, rimane in attesa di un corpo normativo completo, che riesca a regolarne l'attività nell'interesse generale dei consumatori e delle imprese, senza per questo essere ostacolato in modo negativo sul suo sviluppo, e sulla ricchezza che questo può generare. 






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