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Titoli di credito




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TITOLI DI CREDITO


I titoli di credito sono documenti costitutivi, nel senso che attraverso la confezione di essi si crea il diritto cartolare, destinati alla circolazione del diritto di credito che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. Questa può consistere:

Nel pagamento di una somma di denaro, come avviene nella cambiale, nell'assegno bancario e circolare, nelle obbligazioni di società e nei titoli del debito pubblico (titoli di credito in senso stretto).



Nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti, come avviene nella fede di deposito, nella polizza di carico, nel duplicato della lettera di vettura e così via (titoli di credito rappresentativi di merci).

Inoltre con riferimento ai titoli di credito si riconoscono:

Titoli di partecipazione titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti, come le azioni di società e le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento.

Titoli individuali titoli di credito emessi ognuno per una distinta operazione economica e si presentano perciò come individuali, come cambiali ed assegni.

Titoli di massa titoli che rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti, come azioni e obbligazioni.

Al fine di regolare questa varietà tipologica, il legislatore ha previsto:

Disciplina speciale alcune leggi speciali regolavano prima dell'emanazione del codice civile e regolano tuttora alcune figure tipiche di titoli di credito. Così ad es.: cambiale (r.d.n.1669/1933); assegno bancario e circolare (r.d.n. 1736/1933); titoli azionari (r.d.n.1148/1941).

Disciplina generale il codice civile del 1942 ha nel contempo introdotto una disciplina generale dei titoli di credito (artt. 1992-2027).

La previsione di regole comuni a tutti i titoli di credito consente di colmare eventuali lacune delle discipline speciali (art. 2001).

A fronte di una varietà di tipi, rimane sempre unica la funzione principe dei titoli di credito la funzione di mobilizzare la ricchezza, prevedendo la circolazione rapida, semplice e sicura del diritto di credito, neutralizzando così i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.).


La cessione del credito è un degli istituti giuridici che disciplinano i rapporti tra i soggetti in relazione alla circolazione della ricchezza. Attraverso la cessione del credito, un soggetto, il cedente, si spoglia di un suo diritto trasferendolo ad un terzo, il cessionario. Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di creditore ceduto.

Le ragioni economiche della cessione del credito risiedono principalmente nella possibilità di rendere attuale ed immediatamente disponibile quella ricchezza che diventerà esigibile solo con la futura scadenza del credito o, comunque, con l'effettivo pagamento da parte del debitore. Ad es. l'imprenditore può decidere di cedere alla banca i propri crediti verso i clienti, ottenendo in cambio dalla banca cessionaria dei crediti un corrispettivo, cioè una liquidità monetaria, che potrà immediatamente utilizzare per i suoi bisogni correnti senza dover attendere la futura scadenza dell'obbligazione.







Ma gli inconvenienti della cessione sono quelli:

  1. Che se l'alienante non è titolare del credito ceduto, o lo stesso non è sorto o è stato già oggetto di una precedente cessione opponibili, allora nessun effetto acquisitivo si produce per il cessionario.
  2. Al cessionario risultano opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente, salvo la comprensione della cessione accettata senza riserve.

Ai rischi esposti si aggiungono anche oneri di tipo formale:

  1. Il Concessionario deve dare prova della cessione
  2. Egli deve sottostare all'onere della tempestiva comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione per evitare un pagamento deliberatorio al cedente.

L'eliminazione di questi inconvenienti è data dall'estensione alla circolazione dei crediti della disciplina, tipica della circolazione dei beni mobili, che garantisce all'acquirente in buona fede l'acquisto della titolarità del bene pur in difetto della stessa. Questo è dovuto alla nascita del credito cartolare, che origina da una dichiarazione unilaterale con la quale chi è gravato dell'obbligazione nei confronti di un altro soggetto, in base ad un rapporto tipico, ne trasfonde i termini essenziali in un documento, con il quale s'impegna ad eseguire la prestazione stabilita, a favore del possessore del titolo.



Le regole di circolazione più semplici e sicure sono proprio quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso (art. 1376) ed inoltre l'acquirente di un bene mobile è tutelato contro il rischio della mancanza di titolarità nel trasferente dalla regola "possesso di buona fede vale titolo" (art. 1153).

Ecco che per rendere parimenti più semplice e sicura la circolazione della ricchezza immateriale la soluzione è quella di creare un modello alternativo di circolazione del credito, un modello che consenta di far circolare i crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni mobili. Da questa semplice idea la disciplina dei titoli di credito muove e questa idea realizza con un complesso di regole che, sia pure sulla base di una finzione giuridica, elevano il documento ad equivalente materiale del diritto.

Incorporazione La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto della circolazione sia il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato, mentre in realtà è l'opposto.

Tale collegamento si esprime affermando che nel diritto di credito il diritto è incorporato nel documento.

In sintesi si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, circolazione ed esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.


Per effetto dell'incorporazione, il credito cartolare presenta le seguenti caratteristiche:

Autonomia chi acquista la proprietà del documento (cosa mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato a titolo originario. Diventa titolare del diritto cartolare anche se ha acquistato il titolo a non domino (esempio da un ladro), purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo.

È questo il principio dell'autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare fissato dall'art. 1994 c.c., con norma che sostanzialmente ricalca il principio "possesso di buona fede vale titolo" proprio dei beni mobili ex art. 1153 c.c.

Ed è il principio che consente di neutralizzare il più grave dei rischi della cessione del credito: il rischio cioè che chi trasferisce il credito non sia titolare dello stesso, così che nulla il cessionario acquista.

Letteralità chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Acquista inoltre un diritto che è di regola immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi tra debitore e precedenti possessori del titolo.

Sono questi i principi della letteralità e autonomia in sede di esercizio del diritto cartolare fissati dall'art. 1993 c.c.

E sono principi che consentono di superare l'ulteriore rischio cui è esporto il cessionario del credito: il rischio cioè di vedersi opposte tutte le eccezioni che il debitore poteva opporre al cedente.

Legittimazione chi a conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge (diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi), è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare.

Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l'acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto. D'altro canto, il debitore paga bene se paga in buona fede al possessore qualificato del titolo, anche se questi non è il titolare del diritto.

È questa la funzione di legittimazione del titolo di credito fissata ex art. 1992 c.c.

Vincoli i vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo (art. 1997 c.c.).


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