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Stato sociale e direzione pubblica dell'economia




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STATO SOCIALE E DIREZIONE PUBBLICA DELL'ECONOMIA


Nel rispetto della libertà di iniziativa economica, lo Stato tende a governare i processi economici e si propone di affermare i principali valori della Costituzione:



Non mortificare lo sviluppo della persona umana.

Favorire i più elevati livelli di occupazione.

Riconoscere ai lavoratori una retribuzione "proporzionata" (art. 36 Costituzione ).

Oggi lo stato non si limita a opere di salvataggio di aziende in crisi o a intraprendere direttamente attività economiche, ma assume direttamente il compito di garantire il funzionamento del sistema, e di orientarne il suo sviluppo. Nel sistema italiano l'attività di governo pubblico dell'economia è prevalentemente affidata al Parlamento e al Governo.

La Costituzione non contiene una indicazione per la ripartizione della competenze tra Parlamento e Governo (anche se l'art. 43 al terzo comma assegna alle leggi.. ); si potrebbe dedurre che i costituenti abbiano inteso assegnare al Parlamento compiti di indirizzo generale; e al Governo la gestione concreta dell'intervento pubblico nell'economia e sull'economia (nel rispetto degli ordinamenti e direttive delle Camere)

Azione di indirizzo del Parlamento:

a)     dando attuazione alle numerose riserve di legge.

b)     art. 41 Costituzione terzo comma. : approvando le leggi di programmazione.

c)     esercitando i necessari controlli sull'attività economica pubblica e privata. (Controlli riservati anche ai sindacati dei lavoratori dipendenti).

Tra gli organi di controllo istituiti dalle Camere:

La commissione interparlamentare per la riconversione industriale.

La commissione bicamerale sulle nomine degli Enti pubblici.

Potere ispettivo: art. 82 Costituzione (Commissioni di inchiesta).

Attività di indirizzo politico:

mozione (per promuovere una deliberazione del parlamento vincolante per il Governo).

risoluzione: ciascuna camera manifesta orientamenti o indirizzi.

approvazione di un ordine del giorno: direttive per il Governo relative al modo di attuazione di certe disposizioni di legge.

Discutendo e approvando il piano pluriennale e la cosi detta legge finanziaria. (sempre nell'ambito dell'azione di indirizzo del Parlamento).

Legge num. 362 dell'88: il Governo deve presentare al parlamento, perché li approvi: non solo il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ma, anche, il disegno di legge finanziario e la relazione revisionale e programmatica. (E i disegni di legge COLLEGATI alla manovra di finanza pubblica).

Legge Finanziaria: tale fonte deve definire, annualmente, il quadro di riferimento finanziario in coerenza con gli obbiettivi di programmazione economico-finanziaria; nonché rendere il bilancio di previsione compatibile con gli andamenti dell'economia.

Il centro effettivo di direzione pubblica dell'economia è presso il Governo: Principali Ministeri con competenza nel governo dell'economia:

a)     Ministero del tesoro (spesa, erogazione del denaro pubblico, attività di retribuzione). Gestisce il mercato dei titoli pubblici: Nel settore creditizio è coadiuvato dalla Banca d'Italia.

b)     Ministero delle finanze: entrate e tributi.

c)     Ministero del bilancio e della programmazione economica:

elabora lo schema di programmazione economico nazionale.



promuove le iniziative per l'attuazione del programma.

verifica la rispondenza ad esso dei vari programmi esecutivi dei vari Ministeri.

d)     Ministero dell'Industria


Alcuni Comitati interministeriali esercitano rilevanti compiti in materia economica; più duttili e snelli del Consiglio dei Ministri, le loro decisioni ricadono sul Governo (art. 95). Il CIPE è il principale; le sue direttive sono vincolanti; si occupa di politica economica e finanziaria nazionale.

1) La disciplina del credito.

art. 47 Costituzione: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. "

La costituzione, dunque, prevede compiti non solo di disciplina, ma anche di coordinamento e controllo; dal risparmio all'investimento, tramite le imprese bancarie.

Esame dell'art. 47, due princìpi:

L'attività creditizia deve essere esercitata da una pluralità di enti.

La Costituzione ha assegnato alla repubblica il compito di tutelare il risparmio e di disciplinare il credito: La competenza appartiene non solo agli organi dello Stato, ma anche alle Regioni: ma, data la necessaria omogeneità di questa materia, la potestà regionale solo per:

a)     l'organizzazione degli enti creditizi.

b)     la nomina dei componenti dei loro organi.

c)     tassi di favore per determinati cittadini.

L'attività creditizia è svolta da istituti: attività bancaria a medio e lungo termine; da aziende di credito: attività bancarie a breve termine.

Il governo del credito, oltre che dal Ministro del tesoro, è svolto, anche, dalla Banca d' Italia: autonoma e indipendente dal circuito politico rappresentativo: Nata nel 1893 è competente a emettere carta moneta: la legge bancaria: da società per azioni in ente pubblico.

Leggi successive: alla funzione di governo della moneta, anche funzioni di controllo e di indirizzo delle imprese bancarie. Tra gli organi della banca d'Italia, importantissimo, il Governatore; partecipa ai diversi comitati interministeriali; referente per il Governo e il Parlamento.

LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETA'. (art. 42 Costituzione)

Profonda evoluzione storica del diritto di proprietà. Tale diritto si precisa solo con la legge, cui è demandato il riconoscimento e le garanzie (nessuna realtà pre-giuridica).

1) Inserimento della proprietà tra i rapporti economici, invece che tra i diritti fondamentali della persona.

L'art. 42 Costituzione mette in relazione i diritti del proprietario con gli interessi dei non proprietari, assegnando al legislatore la competenza per un giusto equilibrio tra gli stessi.

La proprietà, per le trasformazioni dell'economia, è stata sostituita da altri valori costituzionali: lavoro (art. 1, e art. 4); e dall' impresa economica (art. 41).

Infine, il rapporto tra proprietario e bene non è più diretto; ma tra la volontà del privato e il bene si inserisce la volontà del legislatore e della pubblica amministrazione: spetta alla legge determinare (art. 42 secondo comma) i modi di acquisto, godimento, e i limiti alla proprietà privata: Quindi, il titolare del diritto non è più sovrano delle res, ma la sua volontà è condizionata dai poteri pubblici o della pubblica amministrazione .

OGGI, il diritto di proprietà di un privato si arresta non dinanzi a un altro diritto di proprietà, ma di fronte all'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale (art. 2 Costituzione ). art. 42 Costituzione, secondo comma: si interpreta nel senso che la legge, più che garantire la proprietà, disciplina i modi concreti in cui la proprietà si può esplicare. La tutela prevista dall'art. 42 Costituzione ha per oggetto solo la garanzia (se vogliamo) dell'ACCESSO al BENE; cioè, la Costituzione garantisce direttamente il diritto "alla" proprietà (non "della"); mentre la tutela delle forme di godimento ed circolazione dei beni è demandata al legislatore.


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