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Fonti del diritto




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Fonti del diritto


10. Fonti del diritto. Gerarchia e competenza Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall'ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche. La fonte è il fatto o atto mediante la cui interpretazione viene determinata la norma; le fonti sono a loro volta individuate da altre norme. Quando lo Stato decentra i suoi poteri ad entità autonome, ad es. enti locali o sovrannazionali che dettano norme immediatamente vigenti nello Stato (norme della CE) e che legiferano in virtù di un potere proprio, si produce un pluralismo di fonti. Sappiamo che ogni norma è posta da una superiore, quindi esiste una gerarchia così strutturata: a) fonti costituzionali(Costituzione e leggi costituzionali); b) fonti comunitarie (atti normativi dell'UE) efonti internazionalic) fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti legge e decreti legislativi, regolamenti parlamentari, referendum e leggi regionali); d) fonti secondarie(regolamenti amministrativi); e) fonti terziarie (consuetudini, ecc.). L'unica elencazione normativa delle fonti del diritto italiano, contenute nel codice civile del 1942 (art.1 disposizioni preliminari), è del tutto superata: è anteriore alla Costituzione repubblicana del 1948, non esaurisce il quadro delle fonti primarie e secondarie, richiama fonti ormai cessate quali le norme corporative, espressione dell'ordinamento fascista, soppresso nel 1943. La nostra Costituzione è rigida cioè non può essere modificata da leggi ordinarie del Parlamento ed essa assegna in modo diretto o indiretto ciascun'altra fonte la propria funzione normativa. Il sistema delle fonti è chiuso a livello primario: una legge ordinaria non può istituire un'altra fonte primaria. Le fonti secondarie possono invece avere fondamento legislativo: una legge ordinaria può istituire una fonte di rango regolamentare (fonte secondaria). La gerarchia delle fonti indica una forza attiva, ossia la capacità di creare, modificare o estinguere norme, e una forza passiva, ossia la capacità di resistere all'abrogazione. La competenza indica la materia o il rapporto sul quale la fonte è abilitata a porre norme giuridiche. La combinazione di gerarchia e competenza è imposta dal vigente sistema delle fonti nel quale l'unica fonte a competenza generale è la legge ordinaria dello Stato, abilitata a regolare qualsiasi materia o rapporto, salvo che dalla Costituzione non si evinca l'attribuzione della competenza ad altre fonti. Vi sono cmq fonti dello stesso rango che hanno competenze specifiche: basti pensare alla legge ordinaria e ai regolamenti parlamentari che hanno il medesimo rango gerarchico (fonti primari), ma soltanto ai secondi è consentito disciplinare l'organizzazione interna della Camera o del Senato; a volte la competenza si divide secondo il tipo di normazione (formulazione di principi o di regole). L'articolazione delle gerarchie e delle competenze è lo strumento mediante il quale il sistema normativo assicura l'attuazione dei propri principi. Le fonti primarie e secondarie esprimono i rapporti di separazione, fiducia e controllo tra potere legislativo ed esecutivo. La norma che impone per una fonte una certa procedura esprime il tipo di integrazione che tale norma deve assumere affinché sia conforme al sistema costituzionale dei valori. Ad es. la legge di approvazione dell'amnistia e dell'indulto deve essere approvata dal parlamento con maggioranza dei 2/3.

Il vigente sistema delle fonti esige sia la gerarchia sia la competenza; la Costituzione è al centro del sistema delle fonti, ma tuttavia i rapporti tra le fonti istituite richiamano, affianco della competenza, la gerarchia: vi è gerarchia ogni volta che una fonte (subcostituzionale) sia condizione di validità di un'altra. Quindi non sembra condivisibile la proposta di rimuovere la gerarchia a favore della competenza. La Corte Costituzionale è l'organo di controllo della costituzionalità delle leggi e nel conflitto delle fonti; essa ha il potere di rimuovere dall'ordinamento le norme incostituzionali di rango primario: la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ne ha dichiarato l'incostituzionalità (136 cost.).

11. Identificazione delle fonti. Caratteri delle norme giuridiche Per identificare le fonti si ricorre ai criteri formali ed in mancanza a quelli sostanziali. Non bisogna confondere l'identificazione della fonte con la sua validità: un atto è fonte del diritto se rispetta determinati criteri formali, è valido se rispetta la gerarchia e la competenza. Sono criteri formali la denominazione ufficiale dell'atto e il procedimento di approvazione. Ladenominazione ufficiale dell'atto è il criterio di identificazione della legge. Le altre fonti primarie si identificano in base alla forma del procedimento: qualunque atto del Governo è adottato con "D.P.R." ma il Governo ha il potere di normazione sia primaria(decreti legislativi e decreti legge) sia secondaria (regolamenti). I decreti legislativi si hanno quando il Parlamento delega il Governo a legiferare su determinate materie ed entro una determinata scadenza; sono adottati a séguito di legge parlamentare di delega. Idecreti legge si hanno quando il Governo legifera in stato di necessità e urgenza ed esso è presentato alle Camere, per la sua conversione in legge, il giorno stesso. I d.l. e i d.lgs. devono essere adottati con il proprio nome e con l'indicazione, rispettivamente, della legge di delegazione e delle circostanze di urgenza. Il regolamento governativo deve indicare il parere, non vincolante ma obbligatorio, del Consiglio di Stato e si richiede l'uso della denominazione ufficiale di regolamento. In mancanza dei criteri formali si ricorre a quelli sostanziali che sono generalità ed astrattezza. La generalità consiste nel fatto che la norma è rivolta non ad un singolo individuo ma alla totalità degli individui. L'astrattezza consiste nel fatto che la norma è applicata ad una fattispecie nelle innumerevoli volte che si ripresenta lo stato di fatto previsto. Tuttavia la tesi della necessaria generalità ed astrattezza è insostenibile, perché norma è ogni criterio di valutazione del comportamento. Vi sono norme individuali, applicabili ad una sola persona o una sola volta (es: leggi che conferiscono privilegi); norme generali ma non astratte (es: regole che istituiscono un'istituzione); norme astratte ma non generali (es: funzioni del Presidente della Repubblica). Al livello delle fonti primarie la tesi della generalità ed astrattezza è smentita dalla presenza di leggi provvedimento che dispongono non in via generale ed astratta, ma per specifiche situazioni. L'assenza di generalità ed astrattezza pone un problema non di identificazione ma di validità. I presunti criteri sostanziali della generalità ed astrattezza sono utili soltanto al livello delle fonti secondarie, per distinguere atti che sono fonti del diritto da atti amministrativi che non sono fonti. Gli atti del Governo possono essere sia fonti normative (regolamenti) sia atti amministrativi (provvedimenti).

12. Costituzione, codice civile, leggi ordinarie Le norme espresse dalla Costituzione si trovano in una situazione di supremazia rispetto alle altre al vertice della gerarchia delle fonti. La Costituzione fonda l'ordinamento e le norme che esprime, quelle costituzionali, sono direttamente applicabili nei rapporti di diritto civile: non occorre che una legge ordinaria le recepisca. La legge è subordinata alla Costituzione che è rigida e quindi modificabile solo con una maggioranza qualificata del Parlamento; la forma repubblicana però non può essere modificata da nessuna maggioranza (139 cost.). La Corte Costituzionale ha l'ufficio di dichiarare l'eliminazione di tutti quegli atti aventi forza di legge che siano in contrasto con i principi costituzionali (134 e 136 cost.). L'unità dell'ordinamento è realizzata dalla corretta interpretazione del giurista che ricompone le molteplici fonti in coerenza costituzionale, quindi non basta considerare l'articolo di legge e risolvere la questione concreta. Il codice è una fonte contenente un insieme di proposizioni prescrittive che disciplinano un determinato settore; consta di 2969 articoli più le leggi speciali. Il codice vigente (del 1942) pone in primo piano l'aspetto economico in tutte le sue forme: impresa, attività produttiva, regolamentazione del lavoro. In seguito con l'avvento della Costituzione, il codice è stato riletto e la produttività è stata subordinata ai diritti fondamentali della persona. Attualmente si parla di decodificazione, ossia perdita della centralità del codice civile attraverso l'emanazione di leggi specialiche hanno disciplinato settori rilevanti in modo frammentario. Ciò tuttavia non significa perdita di unitarietà dell'ordinamento, unitarietà che è assicurata dalla Costituzione. Spetta al lavoro dell'interprete individuare i princìpi portanti della legislazione c.d. speciale, riconducendoli all'unità.

13. Fonti del diritto della Comunità europea L'Italia fa parte dell'Unione Europea, organizzazione nata originariamente con finalità di sviluppo economico, tutto questo grazie alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. Così si è venuto a costituire un ordinamento comunitario, distinto da quello statale, con proprie fonti e un insieme di competenze enumerate, ristrette alla natura economica. Tale specificità, però, vincola cmq le fonti comunitarie alla legalità alla legittimità dello Stato italiano. In seguito con i vari trattati (ultimo quello di Maastricht del 07 febbraio 1992) i settori di competenza dell'U.E. si sono ampliati e le finalità sono uno sviluppo sociale non solo economico ma soprattutto sociale dei paesi membri. La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati. In altri settori la Comunità interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi non possono essere realizzati sufficientemente dallo Stato membro e possono essere realizzati meglio a livello comunitario (principio della sussidiarietà). Il principio di sussidiarietà non è una clausola aperta per l'erosione del potere statale ma rappresenta il riconoscimento di una funzione europea di coordinamento di attività che rimangono pur sempre statali. Tra e fonti comunitarie importanti sono i regolamenti e le direttive. I regolamenti hanno portata generale e sono direttamente applicabili negli Stati membri. Le direttive invece non sono direttamente applicabili, ma richiedono che lo Stato membro emani norme interne corrispondenti.

Qualora non vengano emanate tali norme lo Stato è responsabile del danno provocato al cittadino. La direttiva, quando è incondizionata, sufficientemente precisa e sia scaduto il termine concesso allo Stato membro per il recepimento, è direttamente applicabile nei rapporti tra cittadino e autorità statale (efficacia verticale); è esclusa l'applicabilità diretta della direttiva nei rapporti tra cittadini (efficacia orizzontale). Nella ricostruzione delle fonti comunitarie in ruolo preminente è stato assunto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che ha il compito di curare la corretta interpretazione del trattato, e di riflesso dalle Corti costituzionali dei singoli paesi membri. I regolamenti e le direttive sono gerarchicamente posti al di sopra delle leggi ordinarie, ma subordinate alla Costituzione; infatti, la Corte può definire incostituzionale un atto normativo europeo e quindi privo di efficacia nel nostro ordinamento, perché le norme comunitarie non posso intaccare i principi fondamentali, l'identità e l'essenza del nostro ordinamento. Questa forma di autotutela è importante per garantire un'identità nazionale e una difesa del potere della Costituzione, perché la normativa costituzionale prevale su quella comunitaria. Il problema sta nel fatto che non esiste ancora una Confederazione Europea, che possa garantire ad ogni Stato che ne faccia parte un'adeguata difesa e tutela. È impensabile rimettere nelle mani della Corte di Giustizia delle Comunità Europee la funzione della Corte Costituzionale Italiana. Ancora, le fonti comunitarie sono poste da organi nominati dai Governi degli Stati membri e quindi manca un'autentica rappresentatività democratica, ossia una dialettica tra maggioranza e minoranza, propria della legge: anche in materia economica le fonti comunitarie devono rispettare la funzionalizzazione sociale dell'impresa e della proprietà imposta dalla Costituzione.

14. Gerarchia e competenza degli atti comunitari L'integrazione delle fonti nazionali e di quelle comunitarie ha prodotto un sistema italo - comunitario delle fonti. L'ordinamento comunitario non è provvisto di una rigorosa distinzione tra atti legislativi (fonti primarie) e atti amministrativi (fonti secondarie e provvedimenti): l'assenza di una gerarchia delle fonti europee danneggia il sistema e favorisce abusi e ambiguità. Quando la direttiva è direttamente applicabile, il giudice disapplica la legge ordinaria contrastante e applica la direttiva; nel caso contrario egli conserva la legge ordinaria, ma la interpreta, se possibile, secondo la direttiva. Perciò spetta al giudice nazionale decidere se la direttiva costituisce fonte del diritto ed è idonea a prevalere sulle fonti primarie nazionali Inoltre possiamo aggiungere che, quando non è direttamente applicabile, la direttiva vale come criterio per l'interpretazione del diritto interno. Se pure la direttiva sia sufficientemente precisa ed abbia quindi efficacia diretta, il suo contenuto normativo è vincolante per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo e non per la normativa di dettaglio in essa contenuta. Questa cede di fronte alla legislazione ordinaria interna di dettaglio.

15.Altre fonti. Leggi regionali. Consuetudine Fanno parte delle fonti primarie le leggi regionali competenti solo nelle materie indicate nella Costituzione, tra cui beneficenza pubblica, assistenza sanitaria e ospedaliera, turismo, ecc. Queste leggi devono rispettare i principi fondamentali posti con le leggi dello Stato. La consuetudine (o uso normativo) è una fonte-fatto, un comportamento reiterato e costante dei consociati; affinchè il comportamento costante (usus) sia una consuetudine, occorre che sia tenuto nel convincimento della sua doverosità (opinio iuris ac necessitatis) . È una fonte terziaria in quanto è subordinata alla legge e ai regolamenti.

Può essere secundum legem, quando affianca la legge; praeter legem nelle materie non coperte da fonti primarie o secondarie; non può essere logicamente contra legem. Ogni consuetudine, anche in assenza di fonti primarie, deve essere controllata dal punto di vista della sua rispondenza ai princìpi fondamentali. Da tale punto di vista le C., piuttosto che prater legem, sono soltanto secundum legem: è fonte del diritto la consuetudine che superi il giudizio di conformità a Costituzione.

16. Fonti internazionali. Le consuetudini internazionali si possono assimilare gerarchicamente alle fonti costituzionali. Il nostro ordinamento si conforma automaticamente alle norme internazionali non formulate in un trattato ma generalmente osservate. Diverso è il meccanismo di recepimento per le norme internazionali pattizie, per la cui vigenza è necessario un atto-fonte di recepimento. Esso può avvenire con leggeapposita (ordine di esecuzione) che è priva di contenuto proprio; o con specifici atti normativi, che hanno proprio contenuto normativo. La legge prevale in caso di difformità col contenuto del trattato.

17. Fonti extra ordinem Le fonti la cui idoneità a produrre norme non è stabilita da norme superiori si chiamano fonti extra ordinem. Esempi sono: i contratti collettivi e gli accordi sindacali. Per questi ultimi lo scopo è di incentivare lo Stato ad emanare adeguate norme giuridiche. Bisogna distinguere le fonti extra ordinem da altri fatti o atti ai quali taluni conferiscono la qualità di fonti del diritto (l'emergenza, la necessità e ogni evento rivoluzionario alternativo al vigente ordinamento).

18. Giurisprudenza e dottrina Il principio di legalità esige che il giudice sia sottoposto solo alla legge; inoltre, nella decisione di una controversia, la sentenza del giudice non è fonte. Quindi il precedente vincolante non è fonte di diritto in quanto il giudice non è obbligato a seguire l'interpretazione del precedente giudice. Ciò che conta è la ratio decidendi, ossia il principio che rappresenta l'idea sulla quale si fonda la sentenza: idea sempre legata alla fattispecie concreta, alle sue peculiarità che, spesso, hanno dell'irripetibile.

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Appunti su: dove sono poste le fonti comunitarie nella gerarchia delle fonti, criteri di coordinamento delle fonti,



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