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Appunti di diritto ecclesiastico




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Appunti di diritto ecclesiastico



Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica: art.7 Costituzione, Patti Lateranensi, revisione del 1984 con Accordo di Villa Madama.

Rapporti tra Chiesa cattolica e confessioni religiose di minoranza: art.8, 2°/3°c.

Le confessioni di minoranza, come l'Islam, hanno assunto importanza con i flussi migratori.

Oggi si parla di "Stato laico", c'è pluralismo religioso anche nei confronti di confessioni non cattoliche. Sistema bilaterale di rapporti. Si è gradualmente sviluppato il concetto di "confessione religiosa", che è cosa ben diversa da altri gruppi sociali (es.: Chiesa di scientology). La Corte Costituzionale ha dato indici di rilevamento delle confessioni religiose. Il termine "confessione cattolica" ha un suo assetto istituzionale con organizzazione interna e pone in evidenza una qualche forma di rappresentanza.

Concetto di "libertà religiosa": art.19 Cost. e art.8,1°c.

Art.19: tra i diritti e doveri dei cittadini troviamo la libertà religiosa, come diritto individuale, anche se può esprimersi in forma associativa.

Art.8: libertà religiosa collettiva delle confessioni.

Quindi ci sono due dimensioni della libertà religiosa: individuale e collettiva. Sono due diritti connessi. Art.19: non è un diritto dei cittadini, ma della persona umana, che riguarda la professione della fede religiosa. L'adesione alla fede religiosa parte da un principio di coscienza, cioè libertà di seguire in coscienza quei principi religiosi che si ritiene preferibili e libertà da condizionamenti esterni, anche se ognuno di noi è condizionato, e lo stesso art.19 lo conferma tutelando il diritto alla professione religiosa. Il diritto di formarsi un convincimento è un diritto reale. Il problema si pone nei confronti delle sette di scientology, accusate di approffitare dei soggetti deboli facilmente influenzabili, cercando di inculcare loro convincimenti religiosi; è una forma di violenza personale. Viene in considerazione il caso dell'obiezione di coscienza. Il convincimento in coscienza è tutelato dalla legge positiva e si produce una contrapposizione tra la legge statale, a cui i cittadini sono tenuti in quanto cittadini, e i convincimenti religiosi in base alla legge interiore (es.: servizio militare). La legislazione tiene conto di questi principi di coscienza importanti e per questo legittima l'obiezione di coscienza per motivi religiosi e di coscienza, concedendo ad un soggetto l'esenzione da comportamenti imposti dallo Stato. Pertanto, un soggetto può far proprio un convincimento religioso che ritiene preferibile e lo Stato non va a sindacare la qualità della fede religiosa. Nella libertà del soggetto rientra il diritto a non aderire a nessuna fede religiosa. C'è un certo "favor religionis", per cui la religione gode nella nostra Cost. di un certo favore, ma non c'è prevalenza della religione cattolica su altre credenze. La libertà di ateismo è ugualmente tutelata. La libertà religiosa. Però, può avere una tutela più specifica. Il "favor religionis" non si attua come preferenza di una religione nella Cost. rispetto all'ateismo; c'è un grado di libertà diversa, ma certe libertà richiedono una maggiore tutela. Per esplicarsi al meglio, la religione ha bisogno di riunione. Rispetto alla libertà di riunirsi di tutti i cittadini, la religione può essere circondata da una normativa più attenta. Un soggetto è libero di cambiare religione, può passare da una Chiesa ad un'altra; ciò rientra nella facoltà di professare una propria fede religiosa. Ma cambiare religione significa anche subire conseguenze sfavorevoli a livello civile in quella rete di interessi al di fuori della religione.

"Professare" significa dichiarare pubblicamente la propria religione senza nessun condizionamento. La Corte Costituzionale dichiarò illegittima l'apertura a Chiese appartenenti a confessioni non cattoliche.

La religione tende ad avere una dimensione comunitaria: la libertà religiosa copre la libertà di propaganda della religione. Il proselitismo è un aspetto tipico della religione: chi possiede una verità religiosa cerca di convincere gli altri. Ma non tutte le religioni tendono al proselitismo: ad es. nella religione ebraica l'appartenenza avviene o per adesione spontanea o per discendenza. Invece nel cristianesimo è importante che tutti si avvicinino alla verità religiosa che professa. Comunque, il cristianesimo oggi è divenuto meno aggressivo. Nel nostro ordinamento giuridico il proselitismo è lecito. In Grecia, invece, il proselitismo non è lecito, perché vige il principio della religione di Stato.

Limiti al diritto della libertà religiosa:

limite del buon costume (art.19: "purché non si tratti di riti contrari al buon costume"): si fa riferimento ai valori morali accettati dalla comunità. Qui è omesso il limite dell'ordine pubblico, perché poteva prestarsi ad abusi ed eccessi. Il fatto che una religione preveda la poligamia è contrario al buon costume, ma finché la contrarietà al buon costume è a livello teorico, si rimane nella libertà di pensiero; quando, invece, si esplica in un rituale, scatta l'art.19 (un es. è la prostituzione sacra: per aderire a tale professione religiosa c'è un comportamento effettivo che contrasta con il buon costume).

Nello Stato in cui viviamo i diritti di libertà sono sorti come diritti in senso negativo, per cui i soggetti non devono subire preclusioni nell'esercitare un certo diritto e lo Stato li deve tutelare da attentati esterni (Stato gendarme). Poi si è affermato lo Stato sociale. Proclamare diritti di libertà può non essere sufficiente se non si creano le condizioni per favorire tali diritti (proclamare il "diritto ad andare in vacanza" è inutile se i soggetti non hanno le condizioni economiche che possano consentirlo). Ciò porta ad un potenziamento dei diritti di libertà. Lo Stato si deve occupare dello sviluppo di tali diritti di libertà. Sentenza della Corte Costituzionale in materia urbanistica: lo Stato dà contributi per la costruzione di edifici di culto, perché attraverso la Chiesa può esplicare la sua libertà religiosa. Lo Stato sociale si occupa di esigenze di vita che soddisfano interessi culturali e spirituali. C'era discriminazione tra confessioni che avevano stipulato con lo Stato intesa e che da questo erano sovvenzionate e confessioni che non avevano stipulato intesa con lo Stato e non erano sovvenzionate. I testimoni di Geova hanno sollevato questione di legittimità e la Corte Costituzionale ha accolto l'eccezione, censurando tale discriminazione. Lo Stato interviene per agevolare i diritti di libertà. La religione cattolica fa parte della storia italiana e la scuola italiana è predisposta a far conoscere alle nuove generazioni i principi religiosi. In particolari ambienti - carceri, ospedali, forze armate - la libertà religiosa trova condizionamenti eccezionali, ma la religione è una libertà della persona umana e se non si danno disposizioni particolari tale libertà religiosa non potrà esplicarsi. Nasce l'esigenza di un servizio religioso nelle carceri, si creano cappelle, si emanano disposizioni positive per consentire ai carcerati di esplicare tale libertà. Negli ospedali si garantisce assistenza medica e spirituale. Ma c'è differenza tra la religione cattolica e le altre religioni. Il trattamento deve essere commisurato all'impatto che la religione può avere. La stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che i contenuti devono essere commisurati alla rilevanza della confessione religiosa: l'attribuzione dei contributi deve tener conto della rilevanza sociale della religione. L'attribuzione dei contributi non sarà uguale per tutte le religioni: la religione cattolica avrà contributi maggiori. Lo Stato non interviene con intenti confessionistici (lo Stato confessionale considera la religione un valore proprio), ma interviene perché reputa la religione un'esigenza sociale e consente al cittadino di esplicare le proprie dimensioni spirituali.


art.8 costituzione: "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto ci organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Accanto alla confessione cattolica sono previste confessioni non cattoliche. Il 2°c. ha portata generale, ricomprende tutte le confessioni, anche quella cattolica. Non c'è dichiarazione di uguaglianza per le confessioni non cattoliche. Il principio di uguaglianza (art.3) vale a livello personale: tutte le persone, in quanto cittadini, sono uguali davanti alla legge. A livello collettivo ci possono essere trattamenti diversi. Il nostro costituente ha voluto dare una regolamentazione specifica alle confessioni religiose. Ogni confessione ha una regolamentazione specifica. Non c'è uguaglianza delle confessioni davanti alla legge. L'uguaglianza riguarda la sfera delle libertà, non solo libertà individuale, ma anche della singola confessione. Il grado di libertà deve essere assicurato in maniera uguale per tutte le confessioni religiose. C'è anche diversa tutela penale: infatti, la confessione cattolica è più tutelata rispetto alle altre confessioni. Il contribuente è stato invitato a scegliere se riservare l'8 x 1000 del gettito fiscale allo Stato per scopi umanitari o alla Chiesa per scopi religiosi (l'Accordo del 1984 era seguito da legge relativa ai rapporti finanziari tra Stato e Chiesa). Questa offerta è stata poi estesa alle altre confessioni religiose che hanno raggiunto un'intesa con lo Stato (si è creata uniformità di trattamento). L'art.8, 1°c.va affiancato all'art.19 per non creare diversità nella sfera di libertà riconosciuta alle singole confessioni. Art.8, 2°c.: autonomia delle confessioni religiose. Art.19: principio separatista; esclude l'ingerenza dello Stato nella Chiesa e viceversa ed esclude un accordo delle due istituzioni su materie comuni. L'art.8, 2°c., anche se in forma meno solenne, ribadisce lo stesso concetto: si tratta del principio dell'autonomia confessionale. Lo Stato può occuparsi dei suoi cittadini, ma non può entrare nella loro sfera religiosa, perché è stato laico e la religione rileva solo come fatto sociale. Anche le confessioni non cattoliche devono essere protette dall'ingerenza statale. L'unico limite alla libertà religiosa è il buon costume. Il principio di laicità dello Stato è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale come principio supremo dell'ordinamento giuridico. Lo Stato è neutrale di fronte alle espressioni del sentire religioso, ma non indifferente. La laicità non è laicismo, lo Stato non ha un atteggiamento aggressivo né difensivo nei confronti della religione, che è un valore positivo e riguarda una parte significativa dei cittadini. Il principio di laicità si ricava da altri articoli: dall'art.2, che ha una doppia valenza, riferendosi alle formazioni sociali, che comprendono anche le confessioni religiose in cui si forma la personalità dei cittadini; dall'art.20, che riguarda strettamente le confessioni di carattere religioso (principio di uguaglianza degli enti ecclesiastici); alcuni provvedimenti tolsero personalità giuridica agli enti ecclesiastici ed espropriarono i beni che costituivano patrimonio degli enti (legislazione punitiva). Negli anni cinquanta la Chiesa cattolica temeva l'espansione del regime comunista e prevedeva la scomunica di quanti aderivano al partito comunista. A Prato una donna iscritta a tale partito si vide rifiutare la comunione e si appellò al giudice dello Stato che declinò la sua competenza. A Prato due giovani cattolici celebrarono matrimonio civile - che per la Chiesa cattolica non è valido matrimonio - e il vescovo in una lettera pastorale dichiarava che i due giovani dovevano essere considerati non sposati ma concubini e quindi pubblici peccatori. Tale lettera per ordine del vescovo doveva essere letta la domenica alla fine della messa. I due interessati accusarono di diffamazione il vescovo di Prato, di aver violato la loro libertà personale. Il vescovo riteneva di aver agito come guida di un popolo di fedeli per richiamarli alla soggezione al diritto della Chiesa. Il vescovo fu condannato dal Tribunale di prima istanza ed assolto in appello. Egli, seppure in maniera eccessiva, era rimasto nell'ambito delle sue prerogative come autorità religiosa  per rilevare una situazione grave per la Chiesa. Lo Stato non può valutare la bontà dell'azione, ma valutando in modo oggettivo il comportamento del vescovo è violazione dei diritti inviolabili. Tali comportamenti devono essere repressi e colpiti da sanzioni penali e non giustificati dalla sanzione religiosa. La legge penale in queste circostanze è punto di riferimento più preciso.


Difficoltà di attuare l'autonomia delle confessioni religiose dall'ingerenza dello Stato, difficoltà di realizzare lo Stato laico.

Nel 1968 nasce la contestazione studentesca che ha scardinato l'ordine pubblico e influito sulla Chiesa cattolica. Così il Concilio Vaticano II sentì l'esigenza di svecchiare la Chiesa. Gruppi di cattolici assunsero posizioni di contrasto con la Chiesa ufficiale. In alcuni casi tali movimenti contestatori impedirono lo svolgimento di una messa e qualche fedele conservatore li denunciò per aver interrotto l'attività religiosa. Ciò accadde anche in Francia dove una Chiesa fu occupata. Sorse il problema: può la Chiesa richiedere l'intervento dell'autorità? Nell'Italia meridionale una comunità di base decise di svolgere le liturgie in certe ore e in certi giorni. Il parroco si oppose e i contestatori occuparono la Chiesa. Il parroco ricorse al giudice per riottenere la gestione della Chiesa. Lo Stato non può valutare la bontà del credo religioso. Le Chiese appartengono all'ente ecclesiastico di riferimento; la Chiesa appartiene alla parrocchia, ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica. La Chiesa è di demanio statale, ma è data in concessione; è il parroco che ha l'uso della Chiesa e può gestire tutti i rapporti economici della Chiesa. Certi beni sono vincolati ad una destinazione specifica: uno di questi vincoli è la destinazione al culto pubblico (la destinazione non può mutare). Dunque, la Chiesa è di proprietà della parrocchia, il parroco ha il diritto di disporre di essa come meglio crede. Il magistrato, perciò, ha dato sentenza a favore del parroco, che ha diritto di proprietà e di godimento sulla Chiesa. La comunità fece ricorso, adducendo che l'uso pubblico della Chiesa, cioè l'uso continuato, può comportare un diritto di proprietà. Il ricorso non fu accolto e le chiavi della Chiesa furono restituite al parroco.

Un altro caso riguarda un fedele della Chiesa avventizia, il signor Urbano Montalti, che fu radiato dalla Chiesa per comportamenti ritenuti incompatibili con la confessione religiosa. Il signor Montalti ricorse al Tribunale, chiedendo di essere reintegrato nella Chiesa. Montalti richiamava le disposizioni che prevedono il ricorso all'autorità giudiziaria quando uno è espulso da una associazione privata senza giusta causa. Quindi sosteneva che tale Chiesa è una associazione privata  e meritevole di tutela. Inoltre, richiamava gli statuti come norme interne della confessione. Allora, il magistrato può valutare la correttezza del comportamento alla luce dell'organizzazione interna. La confessione contrapponeva l'autonomia della confessione stessa. Nel corso della causa, raggiunta l'intesa della confessione con lo Stato, pesò di più l'autonomia della confessione. O si dichiarava la mancanza di giurisdizione del giudice statale in materia religiosa o si dichiarava illegittima l'espulsione del signor Montalti dalla Chiesa. La causa fu vinta dalla Chiesa cristiana avventizia, facilitata dalla stipulazione dell'intesa nel corso della causa (intesa stipulata nel 1988). Lo Stato non può sindacare ciò che accade nelle confessioni religiose, finché queste non ledono principi fondamentali, come quelli della persona.

Un altro caso riguarda un parroco che in occasione dei referendum sul divorzio espose manifesti in cui invitava a votare per l'indissolubilità del matrimonio. Una disposizione specifica prevede l'impossibilità per il ministro del culto di intervenire nel campo elettorale(non impedisce, però, che la Chiesa prenda posizione su questioni di interesse generale). Si riteneva che il parroco fosse entrato nel campo tecnico delle prescrizioni in materia elettorale. Attualmente esiste una incompatibilità per il ministro di culto di svolgere funzioni pubbliche elettive in sede canonica (la figura del ministro di culto deve essere uguale per tutti).


Le leggi di attuazione dell'intesa sono leggi rinforzate. Le confessioni sono libere di professare il loro credo religioso, ma l'esigenza di uno statuto porta le confessioni a presentarsi come enti associativi dotati di personalità giuridica. In sede di approvazione il Parlamento, senza stravolgere l'intesa stipulata con la confessione, può modificare qualche articolo.

L'art.9 dell'Accordo del 1984 prevede l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Art.9, 1°c.: scuola confessionale

Art.9, 2°c.: insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.

Con la riforma Gentile del 1923 l'insegnamento della religione fu previsto nelle scuole elementari, perché elemento essenziale per la formazione del fanciullo. Con il concordato del 1929 l'insegnamento della religione fu esteso a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per tutelare la posizione di coscienza di persone non cattoliche, i genitori degli studenti potevano chiedere l'esonero dall'insegnamento della religione cattolica. Con la riforma del 1984 si mantiene l'obbligo dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma si introduce la facoltà di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso. Gli insegnanti devono ricevere il permesso di insegnare dalla Chiesa cattolica e i programmi sono concordati con l'autorità ecclesiastica. E' un insegnamento confessionale. Problema: l'insegnamento di una precisa confessione religiosa è in contrasto con lo Stato laico? La questione è approdata alla Corte Costituzionale, che ha affrontato il problema nella sentenza n.203 del 12.4.1989. La Corte Costituzionale aveva affermato che la costituzione concordataria doveva essere raffrontata alla luce dei principi supremi. Con il nuovo Accordo del 1984 parte della dottrina ha ritenuto che il raffronto con i principi supremi non fosse possibile, ma che occorreva un normale giudizio di legittimità costituzionale, senza distinguere tra principio supremo, norma o legge di rango costituzionale. Il principio di laicità dello Stato è ripreso dalla Corte costituzionale. Gli artt.2,3,7,19 concorrono a formare tale principio, che non è di laicismo, ma è un principio di salvaguardia della religione. Nello Stato italiano la cultura religiosa è la cultura religiosa cattolica. E' un dato culturale imprescindibile della formazione storica italiana, non un dato confessionale, cioè non si insegna la religione cattolica per aumentarne le adesioni, ma si offre un servizio che risponda alle concrete istanze del cittadino. Ciò comporta che l'insegnante di religione deve essere autorizzato dall'autorità ecclesiastica e deve avere un titolo di studio e una preparazione culturale adeguati. L'Accordo del 1984 non comprende tutta la legislazione esistente tra Stato e Chiesa cattolica, ma rimanda alle ulteriori intese stipulate tra la Conferenza episcopale italiana e il ministro competente. Queste ulteriori intese sono attuate con decreto del Presidente della Repubblica, dunque sono dal punto di vista legislativo ad un livello inferiore rispetto agli accordi concordatari.

Art.9 dell'Accordo: la Corte costituzionale sottolinea il riconoscimento di un diritto soggettivo di avvalersi o meno della religione; ciò garantirebbe la libertà di coscienza dello studente. Prima del concordato le scelte scolastiche spettavano ai genitori. Con il concordato si afferma la libertà di scelta dello studente alle scuole medie superiori. Una corrente dottrinaria ritiene che l'autonomia di scelta deve essere anticipata e non deve iniziare con la maggiore età. Così la scelta di seguire la religione spetta allo studente di 14 anni al momento dell'iscrizione alla scuola media superiore. Tale regolamentazione aveva suscitato perplessità negli anni '85/87: ci si chiedeva cosa dovessero fare gli studenti che non sceglievano la religione cattolica, se dovevano seguire corsi di formazione culturale, se doveva essere previsto un insegnamento alternativo. Si riteneva che la scelta non religiosa comportasse delle discriminazioni. La Corte Costituzionale interviene affermando che la scelta in materia di insegnamento della religione deve essere fatta in piena autonomia, perché imporre una alternativa può provocare condizionamenti. La previsione di altri insegnamenti obbligatori sarebbe discriminante. Con la sentenza n.13 del 1991 la Corte costituzionale ritorna sul tema per meglio precisare questo stato di non obbligo. Con l'Accordo del 1984 non si considera più in vigore il principio della religione cattolica come unica religione. Tale dichiarazione esplicita ha comportato l'eliminazione di alcune pratiche religiose che avvenivano in certe ricorrenze. Nelle scuole elementari esistevano richiami religiosi oltre all'ora specificatamente prevista per la religione. Sorgono problemi di carattere religioso per gli insegnanti che insegnano nelle scuole confessionali e per quelli che insegnano nelle scuole pubbliche. Ci sono scuole materne confessionali e Università di ispirazione religiosa che prevedono gli stessi insegnamenti delle Università pubbliche. Problema della compatibilità della libertà del docente con l'ispirazione della scuola.


Libertà religiosa nelle scuole confessionali.

Art.33 costituzione: enti e privati hanno il diritto di istituire scuole senza oneri per lo Stato, nel senso che lo Stato non è tenuto a finanziare queste scuole. In Italia le scuole private sono per lo più confessionali, ossia si ispirano ai principi del cattolicesimo. L'Accordo del 1984 riprende il diritto di istituire tali scuole e l'art.9 garantisce alla Chiesa cattolica di istituire scuole di ogni ordine e grado ed un trattamento scolastico equipollente, cioè la possibilità di avere gli stessi aiuti concessi alle suole pubbliche. La legge sulla parità scolastica prevede aiuti finanziari agli alunni delle scuole pubbliche e a quelli delle scuole private. L'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano ottenne il riconoscimento statale, per cui i titoli di studio rilasciati da tale Università sono uguali a quelli rilasciati dalle Università statali. Art.38 del concordato del 1929: le nomine dei professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore sono subordinate al nullaosta della Santa Sede. L'Accordo del 1984 riprende tale disposizione: le nomine sono subordinate al gradimento della Santa Sede. L'art. è stato applicato di recente, quando un professore di filosofia dell'Università Cattolica si è visto revocare il nullaosta dell'autorità ecclesiastica. Problema: oltre ad avere una qualificazione professionale, gli insegnanti devono avere un profilo religioso conforme a quello della Santa Sede?

Caso Cordero (dal nome del professore implicato nella vicenda), sentenza n. 25 del 29.12..1972. Il professore insegnante di giurisprudenza aveva avuto il nullaosta della Santa Sede, ma tale nullaosta fu revocato e Cordero fece ricorso al Consiglio di Stato. La normativa sulla Università Cattolica era contraria al principio della libertà religiosa, che ricomprende il diritto di cambiare fede religiosa. La Corte Costituzionale sottolinea che l'insegnamento avveniva in una Università ispirata ai principi della religione cattolica; la libertà di insegnamento nelle Università Cattoliche incontra limiti necessari a realizzare certe finalità. Si fa riferimento a una libertà della scuola che riconosce un insegnamento ideologicamente finalizzato. Se non si consentisse di scegliere l'insegnamento cattolico, si mortificherebbe la libertà della scuola. Se la Costituzione riconosce la libertà della scuola, deve riconoscere anche limiti a questa libertà. Si considera prevalente la libertà collettiva della scuola su quella del docente. Elemento che gioca a favore della libertà collettiva della scuola è che l'insegnamento in tale Università è scelto dall'insegnante, che così implicitamente accetta anche le limitazioni ideologiche dell'Università Cattolica ed è tenuto a mantenere questo orientamento religioso. La Corte Costituzionale, pertanto, conferma l'allontanamento del Prof. Cordero dall'Università Cattolica. La designazione degli insegnanti di religione avviene dal provveditorato o dalla competente autorità scolastica con riconoscimento di idoneità da parte della autorità ecclesiastica. Di solito il Vescovo trasmette alla scuola i nomi degli insegnanti ritenuti idonei ad insegnare nelle scuole pubbliche. L'insegnante deve essere qualificato dal punto di vista professionale, cioè deve avere conoscenza delle scienze religiose, e tale insegnamento deve essere in linea con la dottrina cattolica. Ci sono regolamenti a livello diocesano che indicano i requisiti per insegnare la religione: il nullaosta non può essere concesso in situazioni personali che la Chiesa reputa non regolari dal punto di vista morale, ad esempio coloro che convivono o che hanno rotto un precedente matrimonio ed hanno contratto nuovo matrimonio civile, se ci sono posizioni pubbliche contrastanti con la dottrina della Chiesa, non possono insegnare. L'insegnamento della religione è previsto da una disposizione concordataria che lascia ampi spazi alla regolamentazione cattolica. Altra posizione è quella degli insegnanti assunti da scuole di ispirazione confessionale, per i quali non è previsto il nullaosta della Santa Sede, trattandosi di rapporto di lavoro privato. Problemi sorgono in caso di licenziamento, cioè di allontanamento dell'insegnante che non mantiene un orientamento ideologico conforme con quello della scuola. Acquistano rilevanza pubblica le situazioni matrimoniali degli insegnanti. Si è ritenuto possibile una indagine sul licenziamento, se motivato o meno. Una tendenza ritiene che anche la situazione della vita privata possa giustificare la rottura del rapporto di lavoro. La Cassazione con sentenza n.5832 del 1994 prende in esame un ricorso fatto da un insegnante di educazione fisica di una scuola confessionale che fu licenziato perché aveva contratto un matrimonio civile ed era stato ritenuto incompatibile con l'insegnamento in una scuola privata. La Cassazione si chiede se la sfera privata dell'insegnante possa ledere l'insegnamento scolastico e distingue tra insegnamento in cui l'impostazione ideologica diversa da quella della scuola incide in maniera negativa (ad es. filosofia) e insegnamenti neutri in cui l'impostazione ideologica non ha rilievo (es. ed. fisica). La Corte di Cassazione stabilisce un principio di carattere generale: finché il comportamento privato non incide negativamente sulla prestazione professionale, non c'è motivo legittimo di licenziare.


Discriminazioni nel lavoro

Sentenza n.604 del 15.7.1966: il licenziamento determinato da motivazioni politiche o fede religiosa sarebbe nullo.

C'è una disposizione più generale nello "Statuto dei lavoratori". Tutela preventiva. Il fatto di accertare se un lavoratore aderisce ad una fede religiosa può essere motivo di discriminazione: si vieta l'accertamento. Una legislazione recente tutela il diritto alla riservatezza, cosiddetto diritto alla privacy (L.675 del 31.12.1996): i dati personali possono essere trattati solo con il consenso scritto dell'interessato. Il legislatore si preoccupa di tutelare la riservatezza quando i dati personali riguardano le convinzioni religiose. Il garante della privacy controlla il corretto uso dei dati personali.

Sentenza del 27.5.1975: un pilota Alitalia, aderente alla Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, chiedeva di poter fruire, come giorno di riposo dal lavoro, del sabato anziché della domenica. Voleva conformare i principi della vita concreta a quelli religiosi. Il pilota vide respinta la sua domanda, perché nessuna disposizione di legge tutelava il suo diritto di libertà. La normativa generale sul lavoro non attribuisce al giorno di riposo una connotazione religiosa. Per i Cristiani, però, è il giorno in cui è risorto Cristo; comunque, la connotazione originariamente religiosa, poi si è persa, e la domenica è rimasta come riposo festivo, ora ha solo dimensione laica. La Corte Costituzionale, intervenuta per regolamentare i giorni di riposo, si è riferita a motivazioni sociali ma mai religiose. Alcuni giorni di riposo sono più legati alla dimensione religiosa e sono presenti nella legislazione concordataria: ad es. il giorno di Natale. Ci sono festività religiose modificabili, frutto di un'intesa successiva tra Stato e Chiesa.

La scelta religiosa rientra nei diritti dei genitori. Non ci può essere tutela del minore di fronte alla scelta educativa dei genitori. Con la crescita, la maturazione dell'individuo e il raggiungimento di una certa età anche il minore diventa titolare del diritto di libertà religiosa. Problemi particolari si hanno nei momenti patologici della vita coniugale, quando raggiunto il divorzio è il magistrato che dà disposizioni particolari sull'educazione dei figli, sul loro affidamento che può riguardare anche la sfera religiosa. Il Tribunale di Ferrara ha motivato l'affidamento dei figli sulla base delle convinzioni religiose. I figli furono affidati al padre perché cattolico e quindi dava maggiori garanzie di buona educazione rispetto alla madre atea. Questo suscitò proteste, perché la religione deve rimanere un fatto della coscienza, anche se l'educazione dei figli deve tener conto dell'interesse dei minori. Il problema si ripropone quando uno dei coniugi è seguace di una confessione religiosa poco apprezzata e molto coinvolgente e sorgono dissidi all'interno del matrimonio. Il cambiamento di religione non può essere motivo di addebito della separazione coniugale, ma la separazione può essere concessa per un fatto come questo che rende impossibili il matrimonio. Se la moglie è ritenuta responsabile della separazione, non può ottenere l'assegno di mantenimento (questo per le separazioni con addebito). I tribunali non hanno mai accettato di pronunciare le sentenze di addebito per motivi religiosi. Dalle sentenze possono derivare pregiudizi per il minore, il cui interesse va sempre tenuto presente. La motivazione religiosa può venire in considerazione se provoca conseguenze nocive sul minore: occorre valutare se è l'educazione del genitore che incide sulla formazione del minore.

La famiglia è il nucleo fondamentale della società e rispecchia la vita individuale di ogni soggetto e la trasmissione dei valori religiosi. La religione cattolica si è sempre occupata della vita familiare, che è una situazione i particolare valore religioso. La procreazione assistita è disciplinata dalla religione cattolica. Il matrimonio è stato per secoli lasciato alla giurisdizione della Chiesa, poi lo Stato ha riaffermato la propria autonomia in materia (spesso il matrimonio civile si è modellato sulla regolamentazione religiosa). La legislazione prevede il matrimonio civile, mantenendo le prerogative del matrimonio religioso. L'adulterio è sanzionato sul piano penale; la fedeltà coniugale è tutelata, anche se lo Stato ha riaffermato la sua autonomia. C'è stato adeguamento ai principi religiosi. Assistiamo ad un processo di autonomia dai principi religiosi o di secolarizzazione in materia di matrimoni:

- DIVORZIO. Ora è presente in tutti gli ordinamenti giuridici, ma fino al 1970 l'ordinamento italiano ha mantenuto il principio dell'indissolubilità del matrimonio. Nel 1970 si consente lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. L'istituto si diffonde in altri paesi cattolici come la Spagna (1981), l'Irlanda (1985). L'unico paese nell'UE che ha mantenuto l'indissolubilità del matrimonio è la Repubblica di Malta.

Si consentiva ad un coniuge di allontanare l'altro per colpa di quest'ultimo in caso di adulterio. Tendenza a sganciare il divorzio dalla colpa oggettiva. Il divorzio è un fatto oggettivo di rottura del consenso coniugale oppure è frutto del consenso di uno dei due coniugi senza addurre particolari motivazioni sull'impossibilità di vivere insieme. Nel diritto canonico non è ammesso divorzio né separazione consensuale, il divorzio deve avere una motivazione oggettiva. Le legislazioni più recenti, invece, sottolineano l'aspetto del consenso dei due coniugi. La legge del 1970 è stata riformata nel 1987 per facilitare il divorzio. In origine, infatti, bisognava attendere 5 anni per ottenere il divorzio, dal 1987 bastano 3 anni. Si prevedono 3 anni di separazione, ma se c'è consenso dei coniugi, è possibile ottenere la pronuncia di divorzio più velocemente. In alcune legislazioni divorziste (ad es. in Germania) è prevista una clausola di durezza che consente al giudice di provocare il divorzio se c'è possibilità di gravi pregiudizi per i figli o per il coniuge. E' una clausola applicata con ristrettezza. In qualche caso la motivazione religiosa dell'altro coniuge comportava l'indissolubilità del matrimonio. La motivazione religiosa è stata ritenuta non idonea a determinare la pronuncia giudiziale. La Grecia, paese europeo in cui la religione cristiana ortodossa è la religione dello Stato, ammette il divorzio; in alcune ipotesi si va contro il principio dell'indissolubilità del matrimonio e la Chiesa accorda provvedimenti di divorzio. Nel 1982 al Vescovo era consentito un tentativo di conciliazione prima di adire il Tribunale civile; se tale tentativo falliva, gli interessati si rivolgevano all'autorità civile, e dopo la sentenza occorreva la ratifica del vescovo. Tali interventi sono divenuti una pura formalità, quasi un atto di ossequio. Dal punto di vista della celebrazione tutti gli Stati europei hanno adottato il matrimonio civile (la Grecia l'ha adottato nel 1982). Tale legislazione era presente negli Stati musulmani, dove la sfera matrimoniale è demandata all'autorità religiosa. Negli Stati democratici occidentali il matrimonio civile si è diffuso in maniera totale. Alcuni paesi concordatari hanno consentito il matrimonio religioso e la Chiesa ha facoltà di regolamentare il matrimonio non solo nella celebrazione. Altri paesi riconoscono il matrimonio come forma di celebrazione: si può avere matrimonio davanti al ministro di culto competente e il riconoscimento della celebrazione è visto come instaurazione del rapporto coniugale; la regolamentazione del matrimonio spetta allo Stato. In altri paesi ancora il matrimonio è lasciato nella sfera religiosa; era la situazione italiana prima del 1929, quando il matrimonio era atto senza effetti civili. In qualche paese c'è netta separazione tra sfera civile e sfera religiosa; il divieto di celebrare il matrimonio religioso prima di quello civile vige in Francia ad esempio, che si afferma come Stato laico con separatismo tra Stato e Chiesa, e si comminano sanzioni al parroco che non si accerti della preventiva celebrazione civile. Nel 1792 la popolazione non si accostava al matrimonio civile e non rispettava la legislazione civile. Allora per imporre la nuova legislazione si affermò questa regola, che doveva essere solo transitoria, ma che invece è rimasta nella legislazione francese.


Obiezione di coscienza

Contrasto tra legge di natura e legge dello Stato, principi della coscienza e principi della società civile; conflitti di lealtà. Una persona si sente di seguire un certo codice di comportamento che non sempre coincide con la dottrina religiosa. Certi imperativi di coscienza meritano tutela nella società confessionale, in cui c'è ispirazione religiosa ma non c'è discrasia tra imperativo religioso e imperativo civile. Le prescrizioni dello Stato possono entrare in conflitto con quelle della religione. Si assiste ad un processo di secolarizzazione, a cui si aggiunge l'aumento delle credenze religiose che creano situazioni imprevedibili. Il pluralismo religioso può aumentare le ipotesi di conflitto tra la normativa statale e quella religiosa. Chi non ottempera alle prescrizioni civili, cadrà nelle misure sanzionatrici dello Stato. Si è preso atto di queste posizioni di coscienza. Chi non ottempera alla normativa statale lo fa per obbedire ad un imperativo più alto e il suo comportamento non è più sanzionato in modo generale. SERVIZIO MILITARE: fino agli anni settanta chi non eseguiva il servizio militare era condannato e incorreva nelle sanzioni dello Stato. Poi lo Stato notò che obiettare aveva delle motivazioni religiose e ideologiche e si stabilì che chi rifiutava le armi doveva prestare servizi diversi. In un primo tempo questo servizio diverso era più gravoso, poiché durava 6 mesi di più del servizio militare (18 mesi): l'obiezione di coscienza era sottoposta a verifica da parte di una commissione. La materia si è evoluta. Ci sono diverse sentenze della Corte Costituzionale, che è intervenuta per mitigare la disparità di trattamento tra chi faceva il servizio militare e chi era obiettore. La Corte Costituzionale ha ritenuto discriminatoria la diversa durata del servizio militare (12 mesi) rispetto al servizio civile (18 mesi). Per la Corte la difesa della Patria non si attua solo con il servizio militare, ma anche con altri incarichi previsti dalla legge. Si è arrivati ad un automatismo del servizio civile. Lo Stato chiede al cittadino un servizio a difesa della patria e il cittadino può scegliere tra servizio militare e servizio civile. La legge 8.7.1998 pone fine al fenomeno dell'obiezione di coscienza inteso in senso classico. Quando parliamo di obiezione di coscienza, alludiamo alla facoltà riconosciuta dall'ordinamento di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta, al diritto del cittadino di far valere le sue motivazioni e di sottrarsi alle prescrizioni statali. Il legislatore riconosce la possibilità di far valere principi di coscienza.

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA: con la L.n.194 del 22.5.1978 non è più reato. E' una obiezione di coscienza. L'ordinamento giuridico, oramai secolarizzato, può emanare una legge che consente un intervento sul concepito che contrasta con i principi religiosi. Il conflitto è a livello ideologico. Viene in considerazione la situazione del medico cattolico che ritiene illecita l'interruzione della gravidanza. La legge prevede ipotesi di obiezione di coscienza: il medico può dichiarare la propria obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza e può essere esentato da tale intervento. Sull'argomento è intervenuta la Corte Costituzionale. La legge lascia la facoltà di decidere se interrompere o meno la gravidanza solo alla donna; il padre del concepito, anche se contrario all'interruzione della gravidanza, è solo consultato in fase preliminare dalla moglie. L'esclusione dalla scelta del padre ha sollevato problemi, perché egli poteva avere aspettative precise sul concepito. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, in relazione al caso di un matrimonio in cui la decisione doveva essere presa di comune accordo tra i coniugi. La donna è l'unica responsabile della scelta, perché è lei che subisce il pericolo fisico e psichico della gravidanza (ratio legis).

Quando una minorenne chiede di essere ammessa all'aborto, il giudice tutelare deve dare il proprio consenso ed è richiesto anche il certificato medico. Anche al giudice tutelare deve essere data la possibilità di sollevare obiezione di coscienza? La Corte Costituzionale sottolinea il fatto che la donna è già stata autorizzata dal medico e il giudice ha la funzione di garanzia della regolarità della procedura, non po' rifiutare l'interruzione. L'azione del giudice non è tale da coinvolgere la sua coscienza.

Legge sulla vivisezione degli animali, L.n.413 del 1983: i medici ricercatori, gli studenti universitari interessati possono essere esonerati senza conseguenze negative.

Legge sulla fecondazione artificiale assistita: se verrà approvata, tale prevederà la possibilità di obiezione di coscienza da parte del personale medico. La Chiesa cattolica è contraria alla fecondazione artificiale.

Trasfusioni di sangue: è un trattamento sanitario talvolta necessario. I testimoni di Geova non consentono di trasfondere il sangue. Gli ebrei hanno un tipo di macellazione che prevede la morte dell'animale per dissanguamento. I testimoni di Geova hanno interpretato alla lettera il comandamento divino: il sangue è principio vitale, perciò non si può far defluire il sangue di un soggetto nel corpo di un altro soggetto. La libertà personale deve prevalere, ma quando il soggetto è incapace o è minore di età, la situazione cambia. Il problema si è posto per i figli minorenni dei testimoni di Geova, quando i genitori si oppongono alla trasfusione per non contravvenire a un imperativo del proprio credo religioso. Un genitore non può opporsi ad una trasfusione ritenuta necessaria per il minore. Il giudice tutelare interviene a sospendere la patria potestà del genitore sul figlio e il tutore nominato autorizza la trasfusione. Oppure il sindaco dispone coattivamente gli interventi medici. C'è stato il caso di un medico che non aveva eseguito la trasfusione perché il paziente la aveva rifiutata. In seguito alla morte del paziente, i parenti hanno denunciato il medico per omissione di atti dovuti. Poiché il medico aveva rispettato la coscienza religiosa del suo paziente, non poteva essere condannato per omicidio colposo.

Il testimone, chiamato a deporre in sede penale o civile, era invitato a giurare il vero. Giurare = chiamare Dio a testimone. In certe religioni il giuramento non è consentito in maniera così leggera. In origine il giuramento ha un significato religioso. Poi la formula è depurata dal riferimento alla divinità. Si tiene conto di chi è credente e di chi è ateo. In occasione della riforma del codice penale, un intervento legislativo ha sostituito il giuramento con un invito ad un impegno morale.

Obiezione fiscale: alcuni pacifisti si rifiutarono di pagare imposte destinate agli armamenti dello Stato e versarono la relativa parte ad un'opera pia di carattere umanitario. Situazione mai accettata. La materia fiscale non può essere demandata ai singoli cittadini. Una disposizione ha consentito di devolvere una certa percentuale del gettito fiscale a motivi umanitari. Il cittadino può decidere se devolvere l'8 x 1000 alla Chiesa o all'amministrazione dello Stato

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