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I consorzi fra imprenditori




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I CONSORZI FRA IMPRENDITORI


Nozione e tipologia


"Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". (art. 2602)

La nuova ampia definizione legislativa comporta che il consorzio è oggi schema associativo tra imprenditori idoneo a comprendere 2 distinti fenomeni della realtà:

  • consorzi anticoncorrenziali consorzio costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare - limitandola - la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari (consorzio con funzione anticoncorrenziale). Puro contratto limitativo della reciproca concorrenza.
  • consorzi di coordinamento per conseguire un fine parzialmente o totalmente diverso ovvero per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il consorzio rappresenta anche (o solo) uno strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato (anche o esclusivamente) alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate.

Consorzi e concorrenza: i consorzi anticoncorrenziali sollecitano controlli volti ad impedire che per loro tramite si instaurino situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l'interesse generale. Quelli di cooperazione conservano e accrescono la competitività tra le imprese, favoriscono la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Sono guardati con favore dal legislatore che ne agevola la costituzione ed il funzionamento.


Divisione rilevante sul piano civilistico:

a.     consorzi con (sola) attività interna il compito si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto.

b.     consorzi con (anche) attività esterna le parti prevedono l'istituzione di un ufficio comune (art. 2612), destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate.


Contratto di consorzio


Le parti: unico requisito richiesto è che sia stipulato tra imprenditori

- Forma e contenuto: è un contratto formale, deve essere formato per iscritto, a pena di nullità (art. 2603). Essenziale è la determinazione dell'oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziati e degli (eventuali) contributi in danaro.

Durata: è per sua natura un contratto di durata. Può essere liberamente fissata dalle parti, ma una previsione al riguardo non è necessaria. Nel silenzio il contratto è valido dieci anni.

- Ammissione di nuovi consorziati: contratto tendenzialmente aperto. E' possibile la partecipazione di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati. Le condizioni di ammissione devono però essere predeterminate nel contratto. Indicazione non essenziale se il contratto nulla prevede al riguardo è da ritenersi che il consorzio abbia struttura chiusa. Nuovi imprenditori potranno aderire solo con il consenso di tutti i consorziati.

- Recesso ed esclusione: Il contratto può sciogliersi limitatamente ad un consorziato, per volontà di questi (recesso) o per decisione degli altri consorziati (esclusione). Le cause in entrambi i casi devono essere indicate nel contratto e causa tipica di esclusione può essere l'inadempimento agli obblighi consortili. Anche questa però non è clausola essenziale del contratto. Se nulla è pattuito opererà pur sempre la causa di esclusione prevista dall'art. 2610. L'esclusione potrà sempre essere deliberata in caso di gravi inadempienze.

- Liquidazione della quota: al consorziato receduto o escluso competerà la liquidazione della sua quota di partecipazione al fondo patrimoniale consortile.

- Scioglimento del consorzio: le cause sono elencate nell'art. 2611 che consente lo scioglimento con delibera maggioritaria dei consorzi quando sussiste giusta causa. In mancanza da decidere all'unanimità.


I consorzi con attività interna. L'organizzazione consortile


Carattere strutturale essenziale è la creazione di un'organizzazione comune, cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo e portando ad esecuzione le decisioni a tal fine necessarie. Organizzazione che può avere rilievo solo interno o anche nei confronti dei terzi, ma che in ogni caso non può mancare. Bisogna dunque determinare quali siano gli organi preposti all'attuazione del contratto, nonché le rispettive funzioni e le modalità di funzionamento. Di regola: presenza di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati (assemblea) e di un organo con funzioni gestorie ed esecutive (organo direttivo).


  • Assemblea: disciplina sintetica. Le delibere "relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati". (art. 2606) Per quelle adottate a maggioranza è poi previsto che esse possano essere impugnate entro 30 giorni davanti all'autorità giudiziaria dei consorziati (assenti o dissenzienti) se non prese in conformità della legge o del contratto. (art. 2606)
  • Organo direttivo: funzione tipica è quella di controllare l'attività dei consorziati al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. (2605) Ulteriori compiti sono rimessi all'autonomia contrattuale.

I consorzi con attività esterna


Hanno specifica disciplina integrativa rispetto ai precedenti. Essa prevede per i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi un ufficio a tal fine istituito (art. 2612). Disciplina che trova fondamento sia nell'esigenza di regolare i rapporti patrimoniali consorzio-terzi, sia nel carattere tipicamente imprenditoriale dell'attività di tali consorzi.


  • Pubblicità legale: è previsto un regime di pubblicità legale destinato a portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile. Un estratto del contratto di consorzio deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipulazione a cura degli amministratori. A tale forma di pubblicità sono soggette le modificazioni degli elementi iscritti. Vanno redatte le situazioni patrimoniali annuali osservando le norme previste per il bilancio di esercizio.
  • Rappresentanza: il contratto deve specificare le persone a cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. Dati che devono essere iscritti nel registro delle imprese. Il consorzio può essere chiamato in giudizio (rappresentanza processuale passiva) nelle persone del presidente e del direttore, anche se la rappresentanza (sostanziale e processuale) è attribuita ad altre persone (art. 2613).
  • Fondo consortile: è un fondo patrimoniale costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Esso è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati. E' destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio e solo da questi è aggredibile fin quando dura il consorzio.
  • Obbligazioni consortili: art. 2615. La norma distingue tra
    • Obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti: es. spese degli uffici e degli impianti, risponde esclusivamente il consorzio ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile. Sanzioni penali per gli amministratori.
    • Obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati: maggiormente tutelati sono i terzi in questo caso. Rispondono solidalmente sia il consorziato sia il fondo consortile. In caso di insolvenza del consorziato interessato, il debito dell'insolvente si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote funzione di garanzia del fondo consortile.

Le società consortili


Consorzi e società sono istituti nettamente diversi. Il consorzio svolge attività esclusivamente interna, manca l'esercizio in comune di un'attività economica (attività d'impresa) da parte dei consorziati che è elemento essenziale delle società. La distinzione è più sottile quando il consorzio svolge attività con i terzi. In questo caso si hanno fenomeni associativi comuni: carattere imprenditoriale e il fine di realizzare attraverso tale attività un interesse economico.

  • Scopo consortile: la qualità di imprenditori di tutti i partecipanti del consorzio e lo stretto nesso funzionale che esiste tra l'attività del consorzio e l'attività svolta dai singoli imprenditori consorziati.

FUNZIONE TIPICA   di un consorzio (con attività esterna) è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate. L'intento tipico non è ricavare un utile ma usufruire dei beni e servizi prodotti e messi a loro disposizione in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto sotto forma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti.

  • Scopo mutualistico: molto più affine allo scopo consortile. Anche l'impresa mutualistica tende a procurare un vantaggio patrimoniale diretto sotto forma di risparmio di spesa o di un maggior guadagno personale.
  • Società consortili: tutte le società lucrative, ad eccezione della società semplice, possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art. 2602, cioè gli scopi di un consorzio. Chi li debba disciplinare però è dibattuto ancora oggi. Disciplina mista? In mancanza di specifiche disposizioni di legge o dell'atto costitutivo troverà integrale applicazione la disciplina legale del tipo societario prescelto.


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